TRUFFA 1querela 2 AVVOCATO penalista 3 diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente
truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene
Nella pratica, purtroppo, i reati contro il patrimonio hanno certamente grande rilevanza in quanto di fatto sono quelli più frequenti, rappresentando la gran parte del fenomeno della cd. criminalità diffusa.
I reati contro il patrimonio, infatti, offendono in via esclusiva o principale diritti soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o giuridiche.
Per questi motivi, lo studio penale AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA offre la propria competenza in tema di reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai reati di truffa ed appropriazione indebita.
VIENE AFFERMATO IL SEGUENTE PRINCIPIO:
Giova comunque ricordare che in tema di truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia tratto in errore. (Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010 – dep. 25/10/2010, Bologna e altro, Rv. 24890801) e nel caso in esame è evidente che la direttrice della filiale non avrebbe aderito alla proposta contrattuale se fosse stata consapevole della inesistenza dei bonifici in favore dell’imputato.
“Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell’individuazione dell’interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, è la, e cioè l’aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta; pertanto, essendo il soggetto passivo del reato colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione truffaldina, la querela proposta dalla persona ingannata, in caso di non coincidenza fra indotto in errore e danneggiato, è priva di ogni effetto. (Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993 – dep. 12/11/1993, Cerello, Rv. 19586901)v. anche 17636/2018 del 6/3/2018).
Ma nel tempo questa Corte, in ripetute circostanze, ha avuto modo di affermare, in tema di individuazione della persona offesa, cui compete il diritto di querela, che deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto. Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto.
In tema di furto, conclusioni simili sono state raggiunte allorchè sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre querela per furto in un supermercato sia il direttore che il commesso, posto che la qualità di persona offesa compete, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita (cfr. Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, Rv. 248451). Ed anche le SS.UU. di questa Corte, nella pronunzia richiamata dal collegio di appello, hanno affermato (cfr. S.U. n 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa.
Facendo corretta applicazione di questi principi, più recentemente questa sezione ha avuto modo di precisare che “Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice” (Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016 – dep. 29/11/2016, P.M. in proc. Filannino, Rv. 26838201).
In senso analogo è stato ribadito che “Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell’esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell’impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.” (Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016 – dep. 06/09/2016, Miari, Rv. 26791401).
Ne consegue che, in tema di truffa, la responsabile della filiale di banca, la quale ha esposto di essersi personalmente occupata della transazione, debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lei rappresentato.