TESTAMENTO OLOGRAFO POLIZZA ASSICURATIVA

 

TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI – TESTAMENTO OLOGRAFO POLIZZA ASSICURATIVA

TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’    
TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’

SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’-TESTAMENTO OLOGRAFO POLIZZA ASSICURATIVA

TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’    
TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’

La giurisprudenza dominante ha sempre adottato una lettura “contrattualistica” della polizza di assicurazione sulla vita ritenendo irrilevanti le vicende relative all’acquisizione del titolo e, conseguentemente, anche alla misura di acquisto dell’eredità (Cass. 4484/1996 e Cass. 6531/2006 precisano l’irrilevanza della successiva rinuncia o accettazione da parte del delato; Cass. 26606/2015 e Cass. 25635/2018 confermano l’irrilevanza dell’esistenza di un testamento e della concreta delazione dovendo i beneficiari essere individuati in coloro che astrattamente rientrerebbero tra gli eredi legittimi del contraente ove la successione avesse fonte legale). 

Deve infatti essere distinta la fase di individuazione dei beneficiari, da farsi –sia pur astrattamente- sulla base alle norme previste in materia di successione (richiamate per relationem) dalla fase di determinazione delle somme spettanti a ciascun erede. 

Il giudicante condivide le obiezioni sollevate dalla dottrina all’orientamento proposto da 

Cass. 192190/2015

quanto non pare che si possa, in via generale ed astratta, ritenere che la volontà del contraente, nel richiamare gli eredi legittimi, sia da intendersi quale comprensiva del richiamo alle loro rispettive posizioni nella successione. 

TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’    
TESTAMENTO OLOGRAFO BOLOGNA MODENA RAVENNA FORLI E POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE LEGITTIMARI   SE esiste una polizza assicurativa la stessa segue le disposizioni testamentarie? Rientra nell’eredita’

IL TRIBUNALE DI MODENA-TESTAMENTO OLOGRAFO POLIZZA ASSICURATIVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7503/2018 promossa da: 

(C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ORLANDO ROSANNA e dell’avv. ASCARI AUGUSTO (***) elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ORLANDO ROSANNA 

RICORRENTE 

contro

ARCA VITA S.P.A. (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. GIACOMETTI MONICA presso il difensore avv. GIACOMETTI MONICA 

RESISTENTE 

Il Giudice Umberto Castagnini, 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21 marzo 2019 

nel PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART. 702-BIS C.P.C. 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA

Premesso che

– in data 7/08/2007 G. sottoscriveva una polizza di assicurazione sulla vita con la Compagnia ARCA VITA, con capitale assicurato di € 100.000,00, indicando quale beneficiari gli “eredi legittimi salvo altra specifica disposizione“; 

– nel 2014 G. redigeva testamento olografo con cui nominava erede universale il marito, Stefano Scarpari, e contemporaneamente legava alla nipote Nicole Trevisani, figlia della sorella X, la quota di un mezzo del diritto di proprietà dell’immobile sito in Carpi, via Tolone n. 3; 

– dopo il decesso di G. (2.8.2017) è sorta controversia tra le parti in ordine all’effettiva individuazione dei soggetti beneficiari della polizza vita: 

in particolare, X , in qualità di erede legittima della sorella G., sostiene di avere diritto alla quota di 1/3 del capitale garantito; 

la Compagnia asserisce, invece, che -avendo il de cuius redatto testamento dopo la sottoscrizione della polizza- escludendo la sorella , la stessa non potrebbe vantare alcun diritto; inoltre, qualora si volesse invece fare riferimento alle norme in materia di successione legittima, senza dare rilievo al testamento, il capitale andrebbe devoluto a tutti gli eredi legittimi fino al sesto grado e non esclusivamente ai “primi chiamati” 

Tutto ciò premesso, 

osserva

  1. Alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016 e Cass. n. 9388 del 1994 Rv. 488508 – 01, Cass. n. 6531 del 2006Rv. 594102)”

“Residua in capo all’assicurato un unico potere, quello previsto dall’art. 1921 c.c., di revocare la designazione del beneficiario. Ma la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario.” (Cass. 25635/2018). 

Nel caso di specie, nel testamento olografo non vi è alcuna revoca espressa della designazione dei beneficiari della polizza vita per cui, in assenza di una specifica indicazione, non può ritenersi che la prestazione debba essere erogata in favore degli eredi testamentari. 

  1. La questione controversia concerne tuttavia l’interpretazione della clausola apposta nel contratto di assicurazione che individua i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, negli “eredi legittimi”.

Orbene, il riferimento contenuto in tale clausola alla qualità di eredi (legittimi) integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi si identifichino, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria” (Cass. 25635/2018). 

2.1. Arca Vita sostiene che, dovendosi identificare astrattamente ed indipendentemente dalle regole previste in materia di successione, coloro che rivestono la qualità di eredi legittimi, il capitale andrebbe devoluto in favore di tutti i soggetti successibili per legge, ovvero in favore di tutti i parenti entro il sesto grado; conseguentemente, l’importo andrebbe suddiviso in 21 quote di cui una da liquidarsi in favore della ricorrente. 

La tesi sostenuta dalla resistente non può essere condivisa. 

Il principio affermato dalla Suprema Corte, richiamato da entrambe le parti, secondo cui gli eredi legittimi sono da “identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione e anche se poi interviene una successione testamentaria” deve essere inteso nel senso che il capitale va distribuito in favore di coloro che, in astratto, sarebbero chiamati all’eredità –in virtù delle norme di successione legittima- a prescindere dal fatto che questa non operi poiché il de cuius ha redatto un testamento (senza revocare in maniera espressa l’indicazione del beneficiario) o poiché l’eredità non è stata accettata. 

La vicenda assicurativa rimane infatti insensibile agli sviluppi della vicenda successoria operando su piani diversi, senza reciproca interferenza. 

Ritiene tuttavia il Tribunale che ciò non comporti, come erroneamente sostenuto dalla resistente, che il capitale debba essere attribuito a tutti i successibili indicati nell’art. 565 c.c. dovendo tenersi conto del principio secondo cui, nel caso di successione legittima, nell’ambito di ciascun ordine, il grado più vicino esclude quello più lontano secondo un principio di gradualità. 

In altri termini, risponde ad un criterio di esegesi letterale, teleologica ed appare conforme al senso comune, l’identificazione dei beneficiari (“eredi legittimi”) in coloro nei confronti dei quali, al momento della morte, l’eredità sarebbe -in astratto- devoluta in assenza di testamento, indipendentemente dal fatto che –in concreto- non operi poiché si è aperta la successione testamentaria o l’eredità non sia stata accettata. 

L’espressione “eredi legittimi” non deve quindi essere intesa come riferita a tutti coloro indicati nella categoria dei successibili ma a coloro che –in astratto- figurano, al momento della morte, come “chiamati all’eredità”. 

Anche da un punto di vista astratto, infatti, l’esistenza in vita di successibili appartenenti alla prima categoria (cd. primi chiamati) esclude la delazione dell’eredità in favore dei secondi chiamati. I chiamati ulteriori vengono in rilievo solo in mancanza di successibili della prima categoria o qualora quest’ultimi non accettino l’eredità, circostanza tuttavia che non assume rilievo ai fini dell’attribuzione del capitale garantito, essendo quest’ultima svincolata ed autonoma rispetto all’effettivo acquisto dell’eredità. 

Inoltre, in assenza di prova contraria, è ragionevole ritenere che l’assicurato con l’indicazione –per relationem– degli “eredi legittimi” abbia voluto riferirsi ai parenti più prossimi in quanto le norme in materia di successione legittima si fondano sulla presunzione che il defunto, se avesse lasciato un testamento, avrebbe probabilmente lasciato i suoi beni in favore dei familiari più vicini. Attribuendo invece il capitale assicurato indifferentemente a tutti i parenti entro il sesto grado si andrebbe a snaturare la stessa ratio posta a base della successione legittima le cui regole specifiche, seppure non trovino diretta applicazione, non possono comunque essere totalmente ignorate nell’interpretazione del contratto poiché si finirebbe così per attribuire alla locuzione utilizzata un significato del tutto diverso dal sistema di provenienza. 

In effetti, la scelta dei propri eredi legittimi quali destinatari dell’indennizzo si risolve in una designazione di soggetti indeterminati al tempo della stipulazione ma determinabili –sulla base delle regole previste in materia di successione legittima- tra coloro che risulteranno in vita al momento dell’apertura della successione e che corrispondono ai parenti più prossimi. 

Del resto, seguendo la tesi sostenuta da ARCA VITA, ovvero non attribuendo alcuna rilevanza al criterio di gradualità che ispira le norme in materia di successione legittima, si giungerebbe all’assurda conclusione per cui una quota del capitale garantito dovrebbe sempre essere attribuita anche allo Stato figurando –in astratto- nelle categorie dei successibili, anche qualora vi siano prossimi parenti. 

2.2. Ciò premesso, nel caso di specie non è oggetto di contestazione che la defunta G. era coniugata con Stefano Scarpari (doc. 1), che non aveva figli (doc. 17) e che al momento della morte, oltre alla sorella –odierna ricorrente- era in vita, tra gli ascendenti, la sola madre Bosi Nara essendo il padre deceduto. 

L’esistenza al momento della morte dell’assicurato, della madre, della sorella e del marito esclude, dal punto di vista astratto, la possibilità di una delazione dell’eredità in favore degli altri parenti (zii materni o paterni, cugini, figli dei cugini) indicati dall’assicurazione. 

In assenza di figli, infatti, ai sensi dell’art. 582 c.c. i chiamati all’eredità sono il coniuge, gli ascendenti ed in fratelli-sorelle. 

E’ pacifico che gli altri soggetti individuati dall’assicurazione non rientrano in tali categorie e nei loro confronti non opererebbe pertanto la delazione dell’eredità neppure qualora la stessa avesse fonte legale e non testamentaria. 

  1. Quanto alle modalità di ripartizione delle quote, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla dottrina dominante, secondo cui le quote devono essere divise in parti uguali.

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’art. 1920 c.c., comma 3 (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3). Mentre l’individuazione dei beneficiari – eredi va effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima: art. 475 c.c., comma 1, e art. 565 c.c.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote” (Cass. 9388/1994). 

Le regole successorie hanno infatti un ruolo meramente definitorio ma non possono essere richiamate ai fini della concreta disciplina. 

E’ rimasto isolato l’orientamento sostenuto da Cass. 192190/2015 che ha stabilito la ripartizione del capitale assicurato tra gli eredi in proporzione della misura della loro delazione concreta.

La giurisprudenza dominante ha sempre adottato una lettura “contrattualistica” della polizza di assicurazione sulla vita ritenendo irrilevanti le vicende relative all’acquisizione del titolo e, conseguentemente, anche alla misura di acquisto dell’eredità (Cass. 4484/1996 e Cass. 6531/2006 precisano l’irrilevanza della successiva rinuncia o accettazione da parte del delato; Cass. 26606/2015 e Cass. 25635/2018 confermano l’irrilevanza dell’esistenza di un testamento e della concreta delazione dovendo i beneficiari essere individuati in coloro che astrattamente rientrerebbero tra gli eredi legittimi del contraente ove la successione avesse fonte legale). 

Deve infatti essere distinta la fase di individuazione dei beneficiari, da farsi –sia pur astrattamente- sulla base alle norme previste in materia di successione (richiamate per relationem) dalla fase di determinazione delle somme spettanti a ciascun erede. 

Il giudicante condivide le obiezioni sollevate dalla dottrina all’orientamento proposto da Cass. 192190/2015 in quanto non pare che si possa, in via generale ed astratta, ritenere che la volontà del contraente, nel richiamare gli eredi legittimi, sia da intendersi quale comprensiva del richiamo alle loro rispettive posizioni nella successione. 

Non si può infatti escludere che il dichiarante volesse semplicemente richiamare una cerchia di persone, poste tutte sullo stesso piano, facendo peraltro affidamento sull’interpretazione consolidata e nota alle compagnie assicurative, secondo cui la ripartizione, in assenza di diverse indicazioni, avviene in quote uguali. 

In assenza di dati univoci che possano far presumere una volontà diversa del contraente, in considerazione della natura del rapporto, la ripartizione deve seguire il principio generale di cui all’art. 1298, comma c.c. secondo cui le situazioni giuridiche soggettivamente complesse, in mancanza di diversa determinazione stabilita dal titolo, sono in via presuntiva da imputarsi ai soggetti interessati in parti uguali. 

  1. In conclusione a X va riconosciuta la quota di 1/3 del capitale assicurato, pari ad € 100.000,00 con decorrenza degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Non è dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di obbligazione di valuta. 

  1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) condanna ARCA VITA S.P.A. al pagamento in favore di X della quota di 1/3 della prestazione pattuita dalla contraente assicurata G. (polizza Per Loro n. 101396 – 426501) pari ad € 33.333,33 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; 

2) condanna ARCA VITA S.P.A. alla rifusione in favore di X delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge 

Si comunichi 

Modena, 22 marzo 2019 

Il Giudice

dott. Umberto Castagnini