lL testamento può essere impugnato
quando presenta vizi, che ne comportino la nullità, a causa di anomalie nella sua formazione, che lo rendono contrario alle norme di legge (ad es. perché contrario a norme imperative, ovvero quando manchi un elemento essenziale per la sua redazione, ovvero l’illiceità del motivo o dell’oggetto).
Tanto la mancanza dell’autografia, quanto quella della sottoscrizione comportano la nullità del testamento olografo. Per quel che concerne la mancanza di autografia, ci si riferisce al testamento steso con l’ausilio di strumenti meccanografici ovvero scritto da altra persona [C. M. Bianca, op. cit.]. Le parole aggiunte da terzi, integrazioni o correzioni che siano, si considerano irrilevanti se non mutano la sostanza del testamento, mentre nel caso in cui concorrano a formare il contenuto delle disposizioni testamentarie comportano la nullità del testamento (Cass., 2 agosto 2002, n. 11733).
La mancanza della data non comporta la nullità del testamento olografo, ma la sola annullabilità. A questo proposito, la dottrina sottolinea che la data si limiti ad essere la sola indicazione di una circostanza di fatto, relativa al tempo in cui il testatore esprime la sua volontà. L’omissione di tale indicazione non impedisce al testatore di riformulare la sua volontà nelle forme corrette previste dalla legge .
La seconda sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 28586 del 20 dicembre 2013, investita della trattazione dei ricorsi riuniti ai quali risultava comune il motivo relativo all’interrogativo di quale fosse lo strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai fini della risoluzione del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in proposito, alla cui cognizione essa veniva effettivamente devoluta.
In particolare, l’ordinanza di rimessione rilevava che si confrontavano in proposito due orientamenti. Secondo un primo indirizzo il testamento olografo, nonostante siano imposti i requisiti di forma previsti dall’art. 602 c.c., troverebbe collocazione tra le scritture private, sicché, sul piano della efficacia sostanziale, sarebbe necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto, disconosca (più correttamente non riconosca) la scrittura, da ciò derivando l’onere della controparte, che alla efficacia di quella scheda ha invece interesse perché da essa investito della eredità, di dimostrare la sua provenienza dall’autore apparente.
L’ordinanza di rimessione evidenziava che secondo questo orientamento “nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe su secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo”, con l’ulteriore conseguenza che sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale delle parti, ossia se la falsità del documento sia fatta valere in via principale dall’erede legittimo, che a tal fine abbia proposto l’azione, oppure se, introdotto dall’erede testamentario un giudizio per il riconoscimento dei propri diritti ereditari in forza della scheda testamentaria, questa sia stata disconosciuta dall’erede legittimo.
ART 602 CODICE CIVILE
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni(2). Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore(3).
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno(4). La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore [591 c.c.], della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento(
Secondo Cass. civ. n. 31457/2018 l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
Secondo Cass. civ. n. 27414/2018 Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi
Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27414 del 29 ottobre 2018)
NECESSITA’ DELLA SOTTOSCRIZIONE Cass. civ. n. 18616/2017
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18616 del 27 luglio 2017)
)
Cass. civ. n. 10613/2016, l’inesatta indicazione della data
In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016)
Cass. civ. n. 23014/2015
Secondo Cass. civ. n. 24882/2013 La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24882 del 6 novembre 2013)
Indice:
I motivi di impugnazione
Annullabilità
Nullità
Lesione della legittima
Il tema dell’impugnazione del testamento non è trattato in modo unitario dal codice civile, ed il motivo è facile da spiegare. Si tratta spesso di lesioni o di vizi che sono giuridicamente molto diversi fra loro. Per tali ragioni, sono rinvenibili in parti diverse del codice.
- L’impugnazione del testamento può aver luogo anche quando si ritenga che il testamento olografo sia falso. In tale circostanza, la parte che adduce la falsità dovrà procedere attraverso il disconoscimento del testamento.
-
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio sulla falsità del testamento olografo, il soggetto che ritiene il documento falso e quindi contesti l’autenticità del testamento olografo dovrà proporre domanda di accertamento negativo in merito alla provenienza del testamento, fornendo la prova che quel documento non è stato redatto dal testatore (Cass. Civ., Sez. Unite, 15 Giugno 2015, Sent. n. 12307). Un testamento può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse, quindi anche da uno degli eredi. La legge prevede due tipi di invalidità del testamento:
- L’annullabilità.
- La nullità.
- In tal caso, l’atto non produce effetti.
- La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, e l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione.
- Occorre distinguere tra i vizi che rendono nullo l’intero atto da quelli che colpiscono singole disposizioni.
- aVVOCATO SUCCESSIONI TESTAMENTO
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AVVOCATO PER SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE IMPUGNAZIONE TESTAMENTO LITI EREDI
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