TERZO TRASPORTATO RISARCIMENTO FORLI ,SENTENZA TRIBUNALE FORLI
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, TERZO TRASPORTATO RISARCIMENTO TERZO TRASPORTATO RISARCIMENTO
il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145“.
3. Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. Tale ordinanza ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost.. La Corte, nell’ordinanza in esame, ha chiarito che è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.
4. Questa Corte ha già affermato che l’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs. 209/2005.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitarle appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Cass. Ordinanza n. 29276 del 12/12/2008.
5. È stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”). Cass. Sentenza n. 19963 del 30/08/2013.
6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti e ed eventualmente di applicare la responsabilità la presunzione di corresponsabilità di cui all’articolo 2054, 2 comma cod.civ..
Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).
Quanto, poi, alla dedotta consapevolezza dello stato di ebbrezza alcolica della conducente, si deve osservare come di, recente, la giurisprudenza abbia meglio delineato i limiti del concorso del fatto colposo del danneggiato nelle predette situazioni.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un’autovettura guidata da un conducente in stato di ebbrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell’altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l’assenza di prova sia sull’effettivo superamento – da parte del guidatore trasportante – del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza) Cass. civ. Sez. 3 , Sentenza n. 1295 del 19/01/2017.
La questione, come osservato nella motivazione della sentenza sopra citata, si innesta nella interpretazione dell’articolo 1227, primo comma, c.c., che è una delle norme del codice civile disciplinanti la responsabilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della natura – che deve essere colposa – della condotta rilevante. Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, affinché la condotta del danneggiato integri la fattispecie di cui all’articolo 1227, primo comma, occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (tra gli arresti meno risalenti cfr. Cass. sez.3, 9 gennaio 2001 n. 240; Cass. sez.3. 8 aprile 2003 n. 5511, Cass. sez.2, 6 giugno 2007 n. 13242; e cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426). Sulla scorta di questa lettura, osserva la cassazione, si sono individuati, in particolare, casi di corresponsabilità del trasportato su un veicolo in conseguenza di sua colposa cooperazione all’azione produttiva dell’evento dannoso, identificato peraltro quest’ultimo non solo nel sinistro stradale, bensì pure nella messa in circolazione del veicolo – che poi incorre nel sinistro – in condizioni di insicurezza (oltre alla giurisprudenza citata nel ricorso, v. Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 – riguardante l’ipotesi del trasportato che non allaccia le cinture – e Cass. sez.3, 13 maggio 2011 n. 10526 – riguardante l’ipotesi del trasportato che sale su un ciclomotore su cui viaggiano altre due persone -). Logicamente prima ancora che giuridicamente, il “fatto colposo” del danneggiato condivide con l’autore della condotta danneggiante la responsabilità se si inserisce nella serie causale da cui discende l’evento dannoso. Naturalmente non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva (come, appunto, è stato più volte riconosciuto nei casi di omesso allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del trasportato su una vettura). Rimane però sempre necessario secernere la condotta colposa eziologicamente incidente dalla condotta che, a prescindere dall’elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale.
Ed ancora, osserva la Cassazione che “Una fattispecie di “svincolo” tra responsabilità ed evento dannoso si rinviene, peraltro – e fino ad un certo punto – in un recente arresto di questa Suprema Corte, estensivo, per così dire, nella lettura dell’articolo 1227, primo comma, c.c., e cioè Cass. sez. 3, 26 maggio 2014 n. 11698, massimata nel senso che “l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c. c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.”…..
Se si intende considerare esclusivamente dal punto di vista materiale la serie causale è evidente che ogni trasportato che acconsente di farsi trasportare si pone sempre, attraverso le sua scelta, in connessione causale con l’incidente. Ma ciò non può in toto coincidere con la serie causale giuridicamente rilevante. Per questa, come detta l’articolo 1227, primo comma, c.c., non solo deve sussistere un “fatto colposo” – cioè una condotta, attiva o omissiva, imprudente anche al massimo grado -, ma occorre altresì che tale fatto colposo abbia “concorso a cagionare il danno“. Semanticamente, il “danno” non significa l’evento dannoso. Logicamente, peraltro, non si vede come il “fatto colposo” possa concorrere a cagionare il danno se non “attraversa”, causalmente contribuendovi, anche il suo imprescindibile e conclusivo presupposto, ovvero l’evento dannoso: evento dannoso cui si riferisce, infatti, la tradizionale lettura nomofilattica dell’articolo 1227, primo comma, c.c. (v. ancora per tutte Cass. sez. 3, 3 dicembre 2002 n. 17152, cit.). Se, invece, si svincola la condotta del trasportato-danneggiato dal ruolo di concreta concausa – id est la classica cooperazione colposa – rispetto all’evento dannoso, limitandola ad una probabilistica scelta di rischio, per quanto elevato (e una probabilistica scelta di rischio può essere anche l’accettare di farsi trasportare da un soggetto in ebbrezza alcolica), si giunge a configurare per il trasportato un trattamento normativo assimilabile ad una corresponsabilità oggettiva, laddove il soggetto che lo trasporta quando si verifica l’evento dannoso può anche rimanere indenne da ogni quota di responsabilità”.
REPUBBLICA ITALIANA-TERZO TRASPORTATO RISARCIMENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLI’
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2610/2015, trattenuta in decisione all’udienza del 27/9/2018, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
X , con il patrocinio dell’avv. PAOLA MENGOZZI
ATTRICE
contro
CONVENUTE CONTUMACI
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell’avv. Matteo Arginelli
CONVENUTA
Oggetto: lesioni personali e risarcimento danni derivanti da circolazione stradale di veicoli quale soggetto terzo trasportato.
Conclusioni: all’udienza del 27/9/2018 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato X ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale D. , B. e la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.a., rispettivamente in qualità di proprietaria, conducente e assicuratore dell’autovettura Renault Clio targato CB***, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a seguito dell’incidente stradale avvenuto mentre la vettura era in transito sulla Strada Comunale Rubicone, località Capanni, in data 16/10/2011, nel quale l’attrice aveva subito gravi lesioni.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice non contestando la responsabilità della conducente del veicolo nella causazione dell’incidente stradale, avendo peraltro già corrisposto all’attrice la somma di euro 70.000,00 per la liquidazione del danno biologico, ma assumendo – tuttavia – che il sinistro si fosse verificato con il concorso di colpa della terza trasportata in ragione dell’omesso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale posti sul veicolo, non risultando che l’attrice avesse indossato le cinture di sicurezze al momento dell’incidente stradale e comunque in ragione della condizione di ebrezza alcolica nella quale si trovava la conducente del veicolo al momento dell’incidente; precisava, infatti, parte convenuta che l’attrice doveva certamente avere avuto consapevolezza del predetto stato di alterazione, attese le risultanze degli accertamenti della Polizia Stradale di Cesena intervenuta sul luogo dell’incidente. Inoltre, la convenuta contestava le risultanze della CTU medico legale disposta in sede di ATP insistendo per la rinnovazione della stessa.
La causa era istruita con l’acquisizione del fascicolo dell’ATP già svoltosi tra le parti ed avente R.G. 237/14, essendo già in atti il rapporto integrale redatto dalla Polizia in relazione al sinistro e veniva, quindi, trattenuta in decisione all’udienza del 27.9.2018.
***
Incontestata tra le parti la dinamica del sinistro che si verificava allorquando, all’incirca dopo le ore 05:00 del mattino, B. , conducente del veicolo Renault Clio, giunta all’altezza del civico 2 della via Rubicone destra con orientamento di marcia Savignano/Gatteo Mare, perdeva il controllo dei veicolo uscendo di strada; a tal punto, il veicolo si ribaltava nella scarpata sottostante di destra, adagiandosi con la fiancata sinistra contro un albero di grosso fusto. Sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenata, ma solo danni alle cose ed in specie alla recinzione del civico 13, che risultava abbattuta ed al guardrail. Nel sinistro riportavano lesioni la conducente B. e l’attrice, che veniva estratta dal veicolo ove era incastrata e condotta presso l’ospedale Bufalini di Cesena per le cure necessarie (cfr. cartella di pronto soccorso, ove si evidenzia che le operazioni per disincastrare l’attrice dal veicolo erano state complesse ed erano durate circa venti minuti).
Nei confronti della conducente del veicolo era elevata contravvenzione al codice della strada per violazione dell’art. 141 comma 11 C.d.S., per eccesso di velocità e la stessa era anche denunciata per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza.
Tanto premesso, le questioni sulle quali vi è contestazione tra le parti attengono, come sopra detto, esclusivamente al concorso di responsabilità dell’attrice in relazione al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza ed alla consapevolezza della condizione di ebbrezza alcolica della conducente.
In merito all’asserito mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, il CTU al quale era stato chiesto di valutare la compatibilità delle lesioni con il predetto utilizzo, ha concluso ritenendo che le lesioni rilevate alla regione cranio – facciale ed all’arto destro non siano ascrivibili ad eventuale mancato utilizzo della cintura di sicurezza in quanto le gravi deformazioni del veicolo soprattutto nella parte destra rendono ragione di urto:
– della regione cranio – facciale contro il vetro e lo sportello posteriore dx;
– e dell’arto inferiore dx contro il sedile anteriore dx e lo stesso sportello posteriore dx in soggetto sistemato sul sedile posteriore dx, con possibilità di effetto protettivo da parte della cintura nei riguardi della proiezione forzata del soma lateralmente verso dx poco rilevante.
Si tratta di valutazione logicamente e congruamente motivata dalla quale questo giudice non ritiene di potersi discostare anche in considerazione del rilievo che le osservazioni mosse al CTU dalla difesa della convenuta appaiono generiche e richiamano l’esito di altri procedimenti, non connessi né collegati con il presente giudizio, nei quali l’elaborato redatto dal medesimo ausiliario non è evidentemente risultato immune da censure.
Si tratta, tuttavia, di motivazioni che non possono trovare accoglimento in questa sede.
A conforto di quanto sopra detto, poi, si deve osservare che in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. — applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale — la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (cfr., da ultimo, Cass. 31/10/2014 n. 23148; con specifico riferimento al mancato uso della cintura di sicurezza, v. Cass. 2/3/2007 n. 4954). Nella fattispecie, nel rapporto della polizia stradale non è contenuta alcuna annotazione circa l’utilizzo o meno, da parte, della trasportata dei sistemi di ritenzione perché, in ogni caso, i rilievi sono stati effettuati con tutta probabilità dopo l’intervento degli operatori sanitari. Né elementi utili, in tal senso, possono ricavarsi dalla relazione di pronto soccorso, ove pure come sopra detto, si dà atto della difficoltà dell’estrazione dell’attrice dall’abitacolo. D’altro canto, il fatto stesso che il corpo dell’attrice dopo il ribaltamento del veicolo sia rimasto all’interno dell’abitacolo nella posizione posteriore, rende maggiormente plausibile l’ipotesi dell’uso da parte dell’attrice, della cintura di sicurezza. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla mancata considerazione, da parte dell’ausiliario, della tipologia del politraumatismo riportato dalla vittima in rapporto alla circostanza che tutte le lesioni subite dall’attrice appaiono espressione del tipico impatto per “proiezione in avanti” impossibili a verificarsi in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza, si osserva come invero il CTU abbia concluso nel senso sopra indicato proprio a seguito della valutazione degli esiti del politraumatismo riportato dall’attrice ed abbia attribuito particolare rilievo proprio alla circostanza che tale politraumatismo ha interessato il lato destro del corpo tanto con riferimento al viso, quanto con riferimento alla gamba destra.
Deve allora concludersi che l’odierna convenuta non ha fornito la prova del mancato uso, da parte dell’attrice, dei sistemi di ritenzione.
Quanto, poi, alla dedotta consapevolezza dello stato di ebbrezza alcolica della conducente, si deve osservare come di, recente, la giurisprudenza abbia meglio delineato i limiti del concorso del fatto colposo del danneggiato nelle predette situazioni.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza “Il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito; ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il concorso colposo del danneggiato, deceduto in un sinistro stradale, per avere accettato di farsi trasportare su un’autovettura guidata da un conducente in stato di ebbrezza, e ciò sul rilievo che la responsabilità causativa del sinistro era stata integralmente ascritta al conducente dell’altro veicolo in esso coinvolto, ma non senza sottolineare, peraltro, l’assenza di prova sia sull’effettivo superamento – da parte del guidatore trasportante – del tasso alcolico consentito, che sulla consapevolezza, in capo al trasportato, di tale circostanza, siccome notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza) Cass. civ. Sez. 3 , Sentenza n. 1295 del 19/01/2017.
La questione, come osservato nella motivazione della sentenza sopra citata, si innesta nella interpretazione dell’articolo 1227, primo comma, c.c., che è una delle norme del codice civile disciplinanti la responsabilità, sia sotto il profilo del nesso causale, sia sotto il profilo della natura – che deve essere colposa – della condotta rilevante. Consolidata giurisprudenza della Suprema Corte insegna che, affinché la condotta del danneggiatointegri la fattispecie di cui all’articolo 1227, primo comma, occorre che essa costituisca una colposa cooperazione attiva per la realizzazione del fatto dannoso, laddove nel caso in cui il fatto dannoso sia eziologicamente imputabile esclusivamente al danneggiante ricorre la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (tra gli arresti meno risalenti cfr. Cass. sez.3, 9 gennaio 2001 n. 240; Cass. sez.3. 8 aprile 2003 n. 5511, Cass. sez.2, 6 giugno 2007 n. 13242; e cfr. da ultimo Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23426). Sulla scorta di questa lettura, osserva la cassazione, si sono individuati, in particolare, casi di corresponsabilità del trasportato su un veicolo in conseguenza di sua colposa cooperazione all’azione produttiva dell’evento dannoso, identificato peraltro quest’ultimo non solo nel sinistro stradale, bensì pure nella messa in circolazione del veicolo – che poi incorre nel sinistro – in condizioni di insicurezza (oltre alla giurisprudenza citata nel ricorso, v. Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993 – riguardante l’ipotesi del trasportato che non allaccia le cinture – e Cass. sez.3, 13 maggio 2011 n. 10526 – riguardante l’ipotesi del trasportato che sale su un ciclomotore su cui viaggiano altre due persone -). Logicamente prima ancora che giuridicamente, il “fatto colposo” del danneggiato condivide con l’autore della condotta danneggiante la responsabilità se si inserisce nella serie causale da cui discende l’evento dannoso. Naturalmente non occorre che il suo contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva (come, appunto, è stato più volte riconosciuto nei casi di omesso allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del trasportato su una vettura). Rimane però sempre necessario secernere la condotta colposa eziologicamente incidente dalla condotta che, a prescindere dall’elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale.
Ed ancora, osserva la Cassazione che “Una fattispecie di “svincolo” tra responsabilità ed evento dannoso si rinviene, peraltro – e fino ad un certo punto – in un recente arresto di questa Suprema Corte, estensivo, per così dire, nella lettura dell’articolo 1227, primo comma, c.c., e cioè Cass. sez. 3, 26 maggio 2014 n. 11698, massimata nel senso che “l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c. c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.”…..
Se si intende considerare esclusivamente dal punto di vista materiale la serie causale è evidente che ogni trasportato che acconsente di farsi trasportare si pone sempre, attraverso le sua scelta, in connessione causale con l’incidente. Ma ciò non può in toto coincidere con la serie causale giuridicamente rilevante. Per questa, come detta l’articolo 1227, primo comma, c.c., non solo deve sussistere un “fatto colposo” – cioè una condotta, attiva o omissiva, imprudente anche al massimo grado -, ma occorre altresì che tale fatto colposo abbia “concorso a cagionare il danno”. Semanticamente, il “danno” non significa l’evento dannoso. Logicamente, peraltro, non si vede come il “fatto colposo” possa concorrere a cagionare il danno se non “attraversa”, causalmente contribuendovi, anche il suo imprescindibile e conclusivo presupposto, ovvero l’evento dannoso: evento dannoso cui si riferisce, infatti, la tradizionale lettura nomofilattica dell’articolo 1227, primo comma, c.c. (v. ancora per tutte Cass. sez. 3, 3 dicembre 2002 n. 17152, cit.). Se, invece, si svincola la condotta del trasportato-danneggiato dal ruolo di concreta concausa – id est la classica cooperazione colposa – rispetto all’evento dannoso, limitandola ad una probabilistica scelta di rischio, per quanto elevato (e una probabilistica scelta di rischio può essere anche l’accettare di farsi trasportare da un soggetto in ebbrezza alcolica), si giunge a configurare per il trasportato un trattamento normativo assimilabile ad una corresponsabilità oggettiva, laddove il soggetto che lo trasporta quando si verifica l’evento dannoso può anche rimanere indenne da ogni quota di responsabilità”.
Sulla base di tale articolato ragionamento la Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto secondo il quale: il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell’articolo 1227, primo comma, c.c., deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, e non potendosi pertanto connettere direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito. Diversamente opinando, si giungerebbe ad attrarre la responsabilità (non a caso qualificata, nella sentenza del 2014, come autoresponsabilità) nell’orbita della sanzione per violazione di norme giuridiche o di norme prudenziali, ovvero della sanzione di una condotta per la sua natura intrinseca, prescindendone però dagli effetti.
Nel caso in esame, dunque, non può attribuirsi alcuna responsabilità al terzo trasportato perché il conducente del veicolo aveva un tasso alcolico oltre la soglia legale, considerato che, sebbene la stessa conducente sia stata denunciata per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S., non emerge dagli atti con quale modalità sia stata accertata la condizione di alterazione e soprattutto non vi è alcuna prova specifica che l’attrice fosse consapevole del superamento da parte del conducente del tasso alcolico consentito, prova necessaria per qualificare colposa la condotta della stessa, ovvero la sua scelta di farsi trasportare sulla vettura guidata da B. , considerato che è notorio che non sempre il superamento del tasso alcolico legale si manifesta in modo evidente e indubbio nella condotta del soggetto che lo abbia oltrepassato, così da poter essere immediatamente percepito da ogni persona di media attenzione e prudenza.
Può dunque concludersi ritenendo che nella specie il sinistro si sia verificato in ragione della esclusiva responsabilità di B. .
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU medico-legale, i postumi invalidanti permanenti residuati in capo all’attrice stimati nella misura del 30%, secondo i parametri previsti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nell’anno 2011 e recepite anche da questo Tribunale, con riferimento a soggetto di anni 26 al momento del fatto, portano ad una liquidazione “congiunta” del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, all’attualità, pari a complessivi € 151.456,00. Particolare rilievo assume nella misura della liquidazione del danno, pur senza volere valicare i parametri tabellari (ma assestandosi comunque su una valutazione ampia), la circostanza che all’attrice sia residuato danno estetico di rilevante entità all’ovoide facciale (cicatrice al solco naso – genieno destro, dismorfismo moderato della piramide nasale) e di modico significato al ginocchio destro, dovendosi anche considerare come, pur non incidendo i predetti postumi permanenti sulle ordinarie attività della vita quotidiana, essi siano certamente idonei ad incidere in maniera negativa sulla vita relazionale dell’attrice, atteso anche il contesto lavorativo, trattandosi di persona inserita nel mercato lavorativo della moda.
Quanto al pregiudizio conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, sulla scorta delle menzionate tabelle, anche tale danno, per le medesime ragioni ed esigenze in precedenza evidenziate, va liquidato in modo “congiunto”, ovverosia comprendendo non solo il danno biologico in senso stretto, ma anche la sofferenza soggettiva, individuando l’importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% nell’importo di euro 100,00.
Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U., l’ammontare di tale danno risulta pari a € 7.200,00, a titolo di inabilità temporanea assoluta (gg. 72 x € 100,00).
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
TERZO TRASPORTATO RISARCIMENTO: invalidità temporanea parziale di giorni 63 al 50% va liquidata in €. 3.150,00 , quella di giorni 58 al 33% va liquidata in €. 1.914,00. A titolo di danno non patrimoniale per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta, dunque, alla danneggiata l’importo complessivo di €. 12.264,00. In totale, a titolo di danno non patrimoniale (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 163.720,00.
Dalla predetta somma devono essere detratti gli acconti già corrisposti dalla convenuta per l’importo complessivo di euro 70.000,00, che opportunamente devalutati, per quanto in seguito si dirà, devono essere detratti dal credito complessivo, anch’esso opportunamente devalutato, sicché il complessivo importo da liquidare corrisponde alla differenza tra il credito di 154.891,20 (importo già devalutato) e l’acconto corrisposto (anch’esso già devalutato) di euro 66.225,17. L’importo ancora da corrispondere è quindi pari ad euro 88.666,03.
Infatti, essendosi in presenza di risarcimento del danno parzialmente soddisfatto con il pagamento di acconti, come da insegnamento della giurisprudenza, la liquidazione del danno da ritardato adempimento d’una obbligazione di valore deve avvenire: (a) devalutando l’acconto e il credito alla data dell’illecito; (b) detraendo l’acconto dal credito; (c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa ed applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. sentenza n. 9950 del 20 aprile 2017).
Va, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell’evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall’evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. Invero, ai fini dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (Cass. civ., sez. 3, 10/6/2016, n. 11899).
Per quanto concerne il danno patrimoniale allegato dall’attrice, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, si ritengono giustificate e congrue le spese mediche sostenute per l’ammontare complessivo di € 14.907,82.
Trattandosi di danno non liquidato all’attualità, quale debito di valore, va riconosciuta, per i principi in precedenza enunciati, dalla data del fatto alla presente decisione, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Sugli importi come sopra liquidati, compete ai convenuti anche l’equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., quale pregiudizio provocato dal ritardato pagamento del risarcimento e accertato in via presuntiva nella misura dello 0,50%, quale congruo parametro medio di liquidazione del danno da ritardo di cui sopra, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 cod. civ., da calcolarsi, per le ragioni sopra esplicitate, non dalla data dell’illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno e già rivalutata, bensì periodicamente, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale come progressivamente rivalutata.
Sulle somme come sopra determinate, spettano, poi, gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.
Nessun danno alla capacità reddituale specifica dell’attrice, infine, risulta essere liquidabile sulla base delle risultanze della CTU, occorrendo comunque una prova rigorosa e certa della incidenza della invalidità indicata sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e sulla riduzione del reddito derivante da tale invalidità (v. ad es. Cass. Civ. Sez. III, 10/7/2008 n. 18866; Cass. Civ. Sez. III 8/8/2007 n. 17397; Cass. Civ. n. 13409/01; Cass. Civ. n. 1512/01; Cass. Civ. n. 3961/99).
La responsabilità solidale delle convenute contumaci discende dall’essere rispettivamente conducente e proprietaria del veicolo e trova fondamento, dunque, nelle previsioni dell’art. 2054 comma 3 c.c.
Infine, per quel che concerne le spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse possano essere poste carico delle convenute in misura di 1/3 ciascuna, secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ponendole a carico di tutte le parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di B. nella determinazione del sinistro oggetto del presente giudizio;
condanna B. , D. e la UNIPOL Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di X della somma di euro 88.666,03 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi calcolati come in motivazione;
condanna B. , D. e la UNIPOL Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di X della somma di euro 14.907,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi calcolati come in motivazione;
condanna B. , D. e la UNIPOL Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, in misura pari ad 1/3 ciascuno, liquidate in euro 6715,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge;
pone le spese della CTU medico legale, già liquidata con separato provvedimento, a carico di tutte le parti convenute nella misura di 1/3 ciascuna, ferma restando la solidarietà per l’intero nei confronti del consulente d’ufficio.
Forlì, 15 gennaio 2019
Il Giudice
dott.ssa Roberta Dioguardi
Pubblicazione il 18/01/2019