Distanze nelle costruzioni Dispositivo art. 873 Codice civile
Distanze nelle costruzioni Dispositivo art. 873 Codice civile Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute(1) a distanza non minore di tre metri(2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878 La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra … Leggi tutto