SUPERBONUS ERRORE NELLA CILA POTREBBE COMPROMETTERE BENEFICIO FISCALE
Cosa è la Cila?
La Comunicazione d’inizio lavori asseverata, nonostante abbia evidente rilevanza pratica nell’ambito del più vasto processo delle semplificazioni amministrative perseguite dalla politica legislativa europea e nazionale,
L’art. 3 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, rubricato: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha introdotto all’interno del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) l’art. 6-bis, che individua gli interventi subordinati alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (c.d. CILA). Secondo le regole introdotte dal decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), che modifica il testo unico dell’edilizia, gli enti adottano una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
- interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.)
- apertura di attività commerciali
Tuttavia, per gli interventi ammessi al Super-Bonus la disposizione suddetta di cui all’art. 49 Testo Unico in materia Edilizia viene ampiamente derogata dall’art. 33 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021”), convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, che ne ha limitato l’operatività esclusivamente ai seguenti casi:
- a) mancata presentazione della CILA-SuperBonus;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA-SuperBonus;
- c) assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere riportati nella CILA-SuperBonus (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.
COSA PREVEDE L’ART 41 TER LEGGE1150 DEL 1942
Art. 41-ter (71) (72) (73) [[1] Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 32 e 41, le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. [2] È fatto obbligo al comune di segnalare all’Intendenza di finanza, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall’annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente. [3] Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte dell’Intendenza di finanza, della segnalazione del comune. [4] In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Questo vuol dire che gravi irregolarità nella cila potrebbero portare all’ annullamenti dei benefici del superbonus.