Risarcimento Errore Medico-Malasanità

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PER UNA DIAGNOSI?

UN TUO PARENTE O FAMIGLIARE E’

STATO VITTIMA

DI ERRORE  MEDICO ?

DI MALASANITA’?

SUPPONI DI AVER SUBITO UN DANNO CHE POTEVA

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LO STUDIO LEGALE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

COMUNICA CHE RINGRAZIA DI CUORE  IL PERSONALE

MEDICO E INFERMIERISTICO PER QUANTO STANNO

FACENDO A FAVORE DEGLI AMMALATI DI COVID 19

E CHE NON ACCETTA NESSUN TIPO DI INCARICO LEGATO

ALLA RESPONSABILITA’ MEDICA DA ASSISTENZE COVID

VERSO PERSONALE MEDICO O INFERMIERISTICO.

IL COVID ‘ UN VIRUS E PERTANTO SI RINGRAZIA  LA CLASSE MEDICA E

INFERMIERISTA CHE HA SOFFERTO TANTO IN NUMERO DI PERSONE

DECEDUTE   E PER L’ATTIVITA’ SVOLTA ,

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  • La procedura adottata dallo Studio avvocato malasanita’ esperto Bologna Sergio Atmaroli per i casi di presunta responsabilità medica è la seguente:
  • 1° FASE: Valutazione del caso e prima consulenza
  • 2° FASE: Parere medico legale per individuazione del responsabile civile e valutazione del danno
  • 3° FASE: Trattativa stragiudiziale: Per un risarcimento in tempi rapidi
  • 4° FASE: In caso di raro mancato successo stragiudiziale, valutazione della procedibilità in giudizio e assistenza legale alla causa
  •  giudiziaria
  • I casi di malasanità sono più frequenti di quanto si immagini a volte: Avvocato Sergio Armaroli  offre in particolare consulenze specializzate, avvalendosi di professionisti fidati ed assistendoti in tutto.

  • Questi frangenti sono spesso difficili anche dal punto di vista umano:Chiama l’avvocato Sergio Armaroli di Bologna 051 6447838 . Sapremo supportarti in un percorso a volte non facile, con discrezione e cortesia: affidati a noi.

  • Dove l’errore umano è illecito: avvocato Sergio Armaroli

  • L’imperizia e la disattenzione sono spesso i motivi principali che portano ai danni alle persone nelle strutture sanitarie. L’errore fa parte della vita professionale del medico, in particolare di chi lavora in sala operatoria o è addetto al primo soccorso, come chirurghi, anestesisti e paramedici.

  • A volte questi però errori hanno conseguenze molto dolorose e nei casi più drammatici possono portare al decesso: in questi casi è un diritto di ognuno di noi potersi appellare in sede giuridica per ottenere il giusto risarcimento morale e materiale.

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  •  COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DA ERRORE MEDICO ?

  • Chi sospetta di essere stato vittima di errore medico deve:

  • richiedere copia della cartella clinica;

  • sottoporre tutta la documentazione ad un medico legale che valuterà se sussiste un errore e l’entità dei danni;

  • in caso di parere positivo del medico legale inviare una richiesta di risarcimento:

  • al medico che ha curato la terapia

  • alla struttura sanitaria dove la terapia è stata eseguita

  • all’Azienda Sanitaria Locale competente (in caso di cure presso una struttura pubblica);

  • prendere contatti con la Compagnia Assicuratrice incaricata della gestione del sinistro per valutare di trovare un accordo;

  • in caso di esito negativo prima di rivolgersi al giudice è necessario, tramite un avvocato, tentare una conciliazione.

  • Chi ha subito un danno puo ‘chiedere all’autorita’ giudiziaria , cioè da un Giudice, se ha subito le conseguenze di un errore medico nella diagnosi o nella terapia e se ha diritto ad un risarcimento del danno.

  • Considerato che il peggioramento delle condizioni di salute può essere dovuto non soltanto ad una azione non appropriata o ad una omissione del medico, ma anche alla generale condizione fisica del paziente stesso, la prova spesso non è così lampante.

  • Non è pertanto facile provare dinanzi al Giudice che il danno è stato provocato dal trattamento medico.

  • L’errore medico o malpractice medica implica danni e quindi un risarcimento sia per l’invalidità riportata dal paziente sia per il danno patrimoniale che  ne può conseguire; inoltre la legge prevede un maxi risarcimento per i famigliari della persona morta in seguito ad errore medico e malasanità. Importanti inoltre sono i risarcimenti da responsabilità medica per danni cerebrali al neonato durante il parto e durante il travaglio. tutelare infine i diritti del malato per una mancanza di consenso informato sui rischi della terapia.

  • Secondo gli articoli 2935 e 2946 del cod. civile la responsabilità professionale del medico e’ da considerarsi nell’ ambito contrattuale quindi la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni.

  • Anche in caso di danno rimasto occulto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’esteriorizzazione di esso.

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Lo Studio Legale Avvocato Sergio Armaroli  è esperto nella tutela, tanto in sede civile quanto in sede penale, di persone che siano state vittime di episodi di malasanità, alle quali si procura un giusto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Rivolgersi ad un avvocato esperto  in responsabilità medica è la strada più sicura ed efficace per ottenere un risarcimento.

I legali dello studio assistono pure i medici, i paramedici e gli enti ospedalieri nei processi che li vedono coinvolti.

Gli avvocati dello studio nello svolgimento della loro attività collaborano con esperti medici-legali e medici specialisti per la migliore elaborazione della strategia difensiva.

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PER GLI ERRORI DI MALASANITÀ E PER IL RISARCIMENTO DANNI DA ERRORE MEDICO DEVO RIVOLGERMI AD UN AVVOCATO?

Si, con l’aiuto di un avvocato si deve rediggere e far pervenire un atto di citazione nei confronti del medico o nei confronti della struttura Sanitaria di cui il medico fa parte, onde ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell’intervento medico.

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Non vi è dubbio che l’intervento normativo, se sottoposto a critica serrata, mostrerebbe molti aspetti critici. Si è in effetti in presenza, per quel che qui interessa, di una disciplina in più punti laconica, incompleta; che non corrisponde appieno alle istanze maturate nell’ambito del lungo dibattito dottrinale e della vivace, tormentata giurisprudenza in tema di responsabilità medica. E’ mancata l’occasione per una disciplina compiuta della relazione terapeutica e delle sue patologie. Tuttavia, piuttosto che attardarsi nelle censure, conviene tentare, costruttivamente, di cogliere e valorizzare il senso delle innovazioni.

Orbene, già ad una prima lettura risulta chiaro che due sono i tratti di nuova emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva.

Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purchè corroborate dal sapere scientifico.

Si tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia pure in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione. E d’altra parte viene abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della documentata aderenza al più accreditato sapere scientifico e tecnologico.

Come si è accennato, tali nuovi tratti della disciplina legale non nascono dal nulla. Al contrario, essi germinano sul terreno di controverse letture della colpa professionale, maturate sia in ambito teorico che giurisprudenziale. Non meno importante, poi, è la temperie di politica del diritto che sta sullo sfondo: le istanze difensive della professione, le attese delle vittime, i problemi afferenti all’allocazione dei costi, il contemperamento tra esigenze terapeutiche e limitatezza dei bilanci pubblici.

 

Ne discende che, pur volendo porre le cose nel modo più semplice e breve, rifuggendo da inutili complicazioni, il senso della nuova disciplina sfuggirebbe se essa non fosse collocata in una prospettiva storica, particolarmente per ciò che attiene allo sviluppo della giurisprudenza in tema di colpa dell’esercente le professioni sanitarie. Tale pur sommaria analisi è funzionale alla complessiva lettura del sistema, alla comprensione dell’esatta portata della riforma ed all’armonizzazione del nuovo con il preesistente.

 

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UN TUO PARENTE O FAMIGLIARE E’

STATO VITTIMA

DI ERRORE  MEDICO ?

DI MALASANITA’?

SUPPONI DI AVER SUBITO UN DANNO CHE POTEVA

ESSERE EVITATO CON UN’INTERVENTO CHIRURGICO?

A CAUSA DI IMPERIZIA  IMPRUDENZA O NEGLIGENZA  UN TUO FAMIGLIARE E’ MORTO IN OSPEDALE?

CURATO MALE?

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PARLERAI CON L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

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RISARCIMENTO MALASANITÁ: A CHI RIVOLGERSI

  

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COME INTERVIENE SPECIFICATAMENTE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA LUGO RAVENNA CESENA FORLI TREVISO VICENZA IN CASO DI ERRORE MEDICO?

Risarcimento danno da errore medico

Se non riusciremo a raggiungere un accordo bonario, avvieremo il giudizio nei confronti della struttura ospedaliera e del personale che ha prestato l’attività sanitaria per ottenere il risarcimento da responsabilità medica che ti compete.

La prova della responsabilità dell’ ente o del medico

Ecco quali sono gli eventi più frequenti:

ANESTESIA

CHIRURGIA GENERALE

NEUROCHIRURGIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Quanto asserito in ordine alla responsabilità di natura contrattuale dell’ente, riveste notevole importanza relativamente al così detto onere della prova a carico del paziente di dimostrare la responsabilità dei sanitari in ordine al peggioramento delle proprie condizioni di salute. Ecco quali sono gli eventi più frequenti:

  1. ANESTESIA
  2. CHIRURGIA GENERALE
  3. NEUROCHIRURGIA
  4. ONCOLOGIA
  5. ORTOPEDIA
  6. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
  7.  

L’art.7 com.3 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) prevede che il singolo medico risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cc (responsabilità fatto illecito) salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. I casi di responsabilità extracontrattuale ben potrebbero rinvenirsi per esempio negli interventi di urgenza o comunque in stato di incoscienza della vittima, ma anche nei confronti del medico di base, insomma dove manca il contratto con l’ospedale.

Quali sono le prove da fornire nei giudizi contro il medico?
In questo caso l’onere probatorio è più gravoso per il paziente che agisce in giudizio perché deve dimostrare:
– il danno subito;
– il nesso causale tra condotta del sanitario ed evento dannoso;
– la colpa o dolo del sanitario.

Al paziente spetterà soltanto l’onere di provare l’esistenza del contratto con il medico o del “contatto sociale” con l’ospedale, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cassazione 23562/11).

“In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interattiva del nesso di causalità (art. 41, comma secondo, cod. pen.) una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell’assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell’inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell’arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010), Rv. 246421; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9967 del 18/01/2010 Ud. (dep. 11/03/2010), Rv. 246797; Cass. Sez. 47 Sentenza n. 13939 del 30/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008), Rv. 239593; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234596). L’infondatezza del ricorso del P. impone, pertanto, il suo rigetto.

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“In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interattiva del nesso di causalità (art. 41, comma secondo, cod. pen.) una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell’assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell’inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell’arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010), Rv. 246421; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9967 del 18/01/2010 Ud. (dep. 11/03/2010), Rv. 246797; Cass. Sez. 47 Sentenza n. 13939 del 30/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008), Rv. 239593; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234596). L’infondatezza del ricorso del P. impone, pertanto, il suo rigetto.

“Questa corte regolatrice ha difatti avuto modo di affermare (Cass. 21619/07; Cass. ss. uu. 576/2008 nonchè, nella sostanza, Cass. 4400/04) come la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato consenta – e addirittura imponga – l’adozione di un diverso criterio di analisi della causalità materiale, quello, cioè, della probabilità relativa, criterio altrimenti definito del “più probabile che non”, rettamente inteso come analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo – nella sua dimensione di “unicità” non ripetibile), della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità (di talché la conseguente svalutazione della regola statistica e sovente di quella scientifica non appare un metagiuridico cedimento ad ideali aneliti riparatori cui dar respiro tout court in seno al processo, quanto piuttosto una attenta valorizzazione e valutazione della specificità del caso concreto, onde la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduca ipso facto alla aberrante regola del 50% plus unum, bensì alla compiuta valutazione dell’evidenza del probabile (così, esemplificando, se, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un’incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo rigettata – o geneticamente trasmutata in risarcimento da chance perduta -, dovendo viceversa il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui all’art. 116 c.p.c., valutare la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all’esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili, pur nella non confortante consapevolezza della natura di malinconico ossimoro del sintagma “accertamento del nesso causale”, la cui “incertezza” trova una assai felice rappresentazione nel verso virgiliano felix qui potuit rerum cognoscere causa…)”

Cass. III, 21 luglio 2011, n. 15991

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CHIRURGIA GENERALE 3. NEUROCHIRURGIA 4. ONCOLOGIA 5. ORTOPEDIA 6. OSTETRICIA E GINECOLOGIA 7. L’art.7 com.3 della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) prevede che il singolo medico risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cc (responsabilità fatto illecito) salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. I casi di responsabilità extracontrattuale ben potrebbero rinvenirsi per esempio negli interventi di urgenza o comunque in stato di incoscienza della vittima, ma anche nei confronti del medico di base, insomma dove manca il contratto con l’ospedale. Quali sono le prove da fornire nei giudizi contro il medico? In questo caso l’onere probatorio è più gravoso per il paziente che agisce in giudizio perché deve dimostrare: – il danno subito; – il nesso causale tra condotta del sanitario ed evento dannoso; – la colpa o dolo del sanitario. Al paziente spetterà soltanto l’onere di provare l’esistenza del contratto con il medico o del “contatto sociale” con l’ospedale, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cassazione 23562/11). "In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interattiva del nesso di causalità (art. 41, comma secondo, cod. pen.) una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell'inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010), Rv. 246421; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9967 del 18/01/2010 Ud. (dep. 11/03/2010), Rv. 246797; Cass. Sez. 47 Sentenza n. 13939 del 30/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008), Rv. 239593; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234596). L'infondatezza del ricorso del P. impone, pertanto, il suo rigetto. "In tema di colpa medica, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interattiva del nesso di causalità (art. 41, comma secondo, cod. pen.) una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità; condizione, questa, che non può, in particolare configurarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia consistita nell'inosservanza, da parte di soggetto successivamente intervenuto, di regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Ud. (dep. 16/02/2010), Rv. 246421; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9967 del 18/01/2010 Ud. (dep. 11/03/2010), Rv. 246797; Cass. Sez. 47 Sentenza n. 13939 del 30/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008), Rv. 239593; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 20272 del 16/05/2006 Ud. (dep. 14/06/2006), Rv. 234596). L'infondatezza del ricorso del P. impone, pertanto, il suo rigetto. “Questa corte regolatrice ha difatti avuto modo di affermare (Cass. 21619/07; Cass. ss. uu. 576/2008 nonchè, nella sostanza, Cass. 4400/04) come la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato consenta – e addirittura imponga – l’adozione di un diverso criterio di analisi della causalità materiale, quello, cioè, della probabilità relativa, criterio altrimenti definito del “più probabile che non”, rettamente inteso come analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo – nella sua dimensione di “unicità” non ripetibile), della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità (di talché la conseguente svalutazione della regola statistica e sovente di quella scientifica non appare un metagiuridico cedimento ad ideali aneliti riparatori cui dar respiro tout court in seno al processo, quanto piuttosto una attenta valorizzazione e valutazione della specificità del caso concreto, onde la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduca ipso facto alla aberrante regola del 50% plus unum, bensì alla compiuta valutazione dell’evidenza del probabile (così, esemplificando, se, in tema di danni da trasfusione di sangue infetto, le possibili concause appaiono plurime e quantificabili in misura di dieci, ciascuna con un’incidenza probabilistica pari al 3%, mentre la trasfusione attinge al grado di probabilità pari al 40%, non per questo la domanda risarcitoria sarà per ciò solo rigettata – o geneticamente trasmutata in risarcimento da chance perduta -, dovendo viceversa il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento che trova la sua fonte nella disposizione di legge di cui all’art. 116 c.p.c., valutare la complessiva evidenza probatoria del caso concreto e addivenire, all’esito di tale giudizio comparativo, alla più corretta delle soluzioni possibili, pur nella non confortante consapevolezza della natura di malinconico ossimoro del sintagma “accertamento del nesso causale”, la cui “incertezza” trova una assai felice rappresentazione nel verso virgiliano felix qui potuit rerum cognoscere causa…)” Cass. III, 21 luglio 2011, n. 15991     Ti senti vittima di un errore medico per un intervento chirurgico sbagliato o hai subito un danno per negligenza medica? Hai il diritto e anche il dovere di segnalarlo, per evitare che casi analoghi si ripetano.   COME INTERVIENE SPECIFICATAMENTE AVVOCATO SERGIO ARMAORLI BOLOGNA LUGO RAVENNA CESENA FORLI TREVISO VICENZA IN CASO DI ERRORE MEDICO? Analizza in via preliminare le eventuali responsabilità dei singoli medici e sanitari, oltre che delle stesse strutture ospedaliere per capire se trattasi di episodi di malasanità; interviene direttamente, qualora sussistano i presupposti, con la richiesta risarcitoria per malasanità nei confronti dei responsabili. Il risarcimento per malasanità trova accoglimento quando: Si accerta un errore medico L’errore medico ha causato un danno Il danno ha causato danni gravi e/o permanenti al paziente Questi elementi vanno comprovati  e dimostrati, e quindi rivolgersi a un qualsiasi avvocato può rivelarsi un errore: meglio farsi assistere da uno studio legale preparato a seguire casi di malasanità, Qui di seguito trovi solo alcuni dei casi, individuati per area medica, per cui è possibile intentare una causa e per cui rivolgerti all’avvocato esperto in responsabilità medica dell’avvocato Sergio Armaroli . Per altre esigenze relative a risarcimenti per errore medico e danni da malasanità, Anestesia: morte sopraggiunta nel corso dell’anestesia lesioni dovute all’intubazione GINECOLOGIA Danni alla madre durante il parto. Diagnosi errate per malattie ginecologiche. Distocia della spalla. Errate terapie per la cura della infertilità. Erronea diagnosi prenatale. Fratture della clavicola. Ipossia del bambino al momento del parto. Lesioni del plesso brachiale. Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino. Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza. Chirurgia: errata esecuzione dell’intervento inefficacia dell’intervento comunicazioni incomplete sul consenso informato scarsa assistenza post-operatoria esecuzione di interventi inadeguati errata o mancata diagnosi patologica Gli errori più frequenti in tale ambito sono: •    Errata esecuzione di interventi chirurgici. •    Aderenze post-operatorie. •    Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante. •    Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema. •    Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi. •    Infezioni post-operatorie. •    Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici. •    Mancata diagnosi di patologie. •    Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato. •    Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento. •    Scarsa assistenza nel post-operatorio. •    Suture (abnormi, tolte troppo precocemente). •    Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali. Chirurgia Estetica: errata esecuzione dell’intervento Medicina Interna: errata o mancata diagnosi patologica errato approccio terapeutico Oculistica: infezioni contratte durante gli interventi errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia Infezioni durante l’esecuzione di interventi. Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia. Errata esecuzione di iniezioni intravitreali. Colpevole ritardo nel trattamento di patologie oculari. Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria Odontoiatria: mancato raggiungimento dei risultati sperati Oncologia: diagnosi ritardata dei tumori trattamento tumorale ritardato Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi. Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici. Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi. Prescrizione di accertamenti non idonei. Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte. Ritardo nella diagnosi o nell’esecuzione delle terapie di trattamento. Ortopedia: errata diagnosi presso il Pronto Soccorso , errata esecuzione dell’intervento per la sintesi delle fratture, sopraggiungere di infezioni nosocomiali, mancata diagnosi dell’infarto del miocardio, errato approccio terapeutico per le fratture, Responsabilità della Struttura Ospedaliera Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture. Infezione ospedaliera ed emorragie post-operatorie. Inserimento di protesi di dimensioni errate. Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco. Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta. Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti. Mancato riconoscimento di fratture. Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.

RISARCIMENTO MALASANITÁ: A CHI RIVOLGERSI
COME INTERVIENE SPECIFICATAMENTE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA LUGO RAVENNA CESENA FORLI TREVISO VICENZA IN CASO DI ERRORE MEDICO?
Risarcimento danno da errore medico

Ti senti vittima di un errore medico per un intervento chirurgico sbagliato o hai subito un danno per negligenza medica? Hai il diritto e anche il dovere di segnalarlo, per evitare che casi analoghi si ripetano.

COME INTERVIENE SPECIFICATAMENTE AVVOCATO SERGIO ARMAROLI BOLOGNA LUGO RAVENNA CESENA FORLI TREVISO VICENZA IN CASO DI ERRORE MEDICO?

Analizza in via preliminare le eventuali responsabilità dei singoli medici e sanitari, oltre che delle stesse strutture ospedaliere per capire se trattasi di episodi di malasanità;
interviene direttamente, qualora sussistano i presupposti, con la richiesta risarcitoria per malasanità nei confronti dei responsabili.

Il risarcimento per malasanità trova accoglimento quando:

Si accerta un errore medico

L’errore medico ha causato un danno

Il danno ha causato danni gravi e/o permanenti al paziente

Questi elementi vanno comprovati  e dimostrati, e quindi rivolgersi a un qualsiasi avvocato può rivelarsi un errore: meglio farsi assistere da uno studio legale preparato a seguire casi di malasanità,

Qui di seguito trovi solo alcuni dei casi, individuati per area medica, per cui è possibile intentare una causa e per cui rivolgerti all’avvocato esperto in responsabilità medica dell’avvocato Sergio Armaroli .

Per altre esigenze relative a risarcimenti per errore medico e danni da malasanità, Anestesia: morte sopraggiunta nel corso dell’anestesia lesioni dovute all’intubazione

GINECOLOGIA Danni alla madre durante il parto.

Diagnosi errate per malattie ginecologiche.

Distocia della spalla.

Errate terapie per la cura della infertilità.

Erronea diagnosi prenatale.

Fratture della clavicola.

Ipossia del bambino al momento del parto.

Lesioni del plesso brachiale.

Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.

Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.

Chirurgia: errata esecuzione dell’intervento inefficacia dell’intervento comunicazioni incomplete sul consenso informato scarsa assistenza post-operatoria esecuzione di interventi inadeguati errata o mancata diagnosi patologica Gli errori più frequenti in tale ambito sono:
•    Errata esecuzione di interventi chirurgici.
•    Aderenze post-operatorie.

•    Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
•    Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
•    Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
•    Infezioni post-operatorie.
•    Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
•    Mancata diagnosi di patologie.
•    Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
•    Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
•    Scarsa assistenza nel post-operatorio.
•    Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).
•    Lesioni durante le intubazioni oro-tracheali.

Chirurgia Estetica: errata esecuzione dell’intervento

Medicina Interna: errata o mancata diagnosi patologica errato approccio terapeutico

Oculistica: infezioni contratte durante gli interventi errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia Infezioni durante l’esecuzione di interventi.

Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.

Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.

Colpevole ritardo nel trattamento di patologie oculari.

Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria

  • Odontoiatria: mancato raggiungimento dei risultati sperati

  • Oncologia: diagnosi ritardata dei tumori trattamento tumorale ritardato Interventi eccessivamente demolitivi rispetto alla diagnosi.

  • Interventi incompleti, che rendono necessari nuovi interventi chirurgici.
  • Perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza per omessa o ritardata diagnosi.
  • Prescrizione di accertamenti non idonei.
  • Radio e chemioterapia effettuata con ritardo o in dosi non adatte.
  • Ritardo nella diagnosi o nell’esecuzione delle terapie di trattamento.
  •  
  • Ortopedia:
    • Infezione ospedaliera ed emorragie post-operatorie.
    • Inserimento di protesi di dimensioni errate.
    • Lesioni alle terminazioni nervose o al nervo motorio durante le operazioni all’ernia del disco.
    • Lesioni al midollo spinale dovute alla non immobilizzazione della colonna vertebrale dopo una caduta.
    • Mancato recupero della gamba per un intervento errato sui legamenti.
    • Mancato riconoscimento di fratture.
    • Presenza di infezioni nosocomiali dovute alla mancata sterilizzazione dei ferri di sala operatoria o scarsa igiene delle sale.

    diagnosi presso il Pronto Soccorso , errata esecuzione dell’intervento per la sintesi delle fratture, sopraggiungere di infezioni nosocomiali, mancata diagnosi dell’infarto del miocardio, errato approccio terapeutico per le fratture,

  • Responsabilità della Struttura Ospedaliera Errata esecuzione di interventi chirurgici per la sintesi delle fratture.

La storia della responsabilità medica appare complessa, sfumata e ricca di insegnamenti. Essa costituisce, tra l’altro, il topos per lo studio della colpa grave ora normativamente introdotta nell’ordinamento penale. La più antica giurisprudenza di legittimità in tema di colpa nell’esercizio della professione medica si caratterizza per la particolare larghezza: si afferma che la responsabilità penale può configurarsi solo nei casi di colpa grave e cioè di macroscopica violazione delle più elementari regole dell’arte.

 

Nelle pronunzie risalenti si legge che la malattia può manifestarsi talvolta in modo non chiaro, con sintomi equivoci che possono determinare un errore di apprezzamento, e che sovente non esistono criteri diagnostici e di cura sicuri. La colpa grave rilevante nell’ambito della professione medica si riscontra nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.

 Dovendo la colpa del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perchè la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perchè nell’arte medica l’errore di apprezzamento è sempre possibile, l’esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all’esercizio della professione medica. Insomma, in questa ormai remota giurisprudenza l’esclusione della colpa è la regola e l’imputazione colposa è l’eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme.

 

 

Il supporto normativo di tale orientamento è stato solitamente individuato nell’art. 2236 cod. civ., letto come strumento per limitare la responsabilità ai soli casi di errore macroscopico. In dottrina il rilievo in ambito penale di tale norma è stato ricondotto ad un’esigenza di coerenza interna dell’ordinamento giuridico, cioè alla necessità di evitare che comportamenti che non concretizzano neppure un illecito civile assumano rilevanza nel più rigoroso ambito penale. Tale connessione tra le due normative, tuttavia, è stata sottoposta in ambito teorico ad importanti precisazioni, che la giurisprudenza ha spesso trascurato: le prestazioni richieste devono presentare speciali difficoltà tecniche, ed inoltre la limitazione dell’addebito ai soli casi di colpa grave riguarda l’ambito della perizia e non, invece, quelli della prudenza e della diligenza. In tale visione si ritiene che la valutazione della colpa medica debba essere compiuta con speciale cautela nei soli casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica.

La questione della compatibilità tra l’indirizzo ‘benevolo’ della giurisprudenza ed il principio d’uguaglianza è stata posta, nell’anno 1973, all’attenzione della Corte costituzionale (sent. 28 novembre 1973, n. 166) che ha sostanzialmente recepito le linee dell’indicata dottrina, affermando che dagli artt. 589, 42 e 43 c.p. e dall’art. 2236 cod. civ. è ricavabile una particolare disciplina in tema di responsabilità degli esercenti professioni intellettuali, finalizzata a fronteggiare due opposte esigenze: non mortificare l’iniziativa del professionista col timore d’ingiuste rappresaglie in caso d’insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso.

BOLOGNA MALASANITA’ Responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente - Natura contrattuale - Presupposti - Contratto autonomo atipico a prestazioni corrispettive - Danni e riparto dell'onere probatorio-Responsabilita' medica - Paziente - Danni - Domanda risarcitoria - Responsabilità del medico e della struttura sanitaria - Natura contrattualistica - Onere probatorio delle parti - Interventi di facile esecuzione e di alta specialità  
avvocato malasanita’ Bologna

 

 

Tale particolare regime, che implica esenzione o limitazione di responsabilità, perè, è stato ritenuto applicabile ai soli casi in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e riguarda l’ambito della perizia e non quello della diligenza e della prudenza. Considerato che la deroga alla disciplina generale della responsabilità per colpa ha un’adeguata ragion d’essere ed è contenuta entro il circoscritto tema della perizia, la Corte ha ritenuto che non vi sia lesione del principio d’eguaglianza.

L’orientamento indulgente della giurisprudenza ha finito col coprire anche casi di grave leggerezza ed ha determinato una situazione di privilegio per la categoria, che è parsa ad alcuni giuristi anche in contrasto col principio costituzionale d’uguaglianza. Si è pure ritenuto che tanta comprensione verso comportamenti spesso gravemente censurabili fosse espressione della deteriore visone paternalistica della medicina.

 

Per effetto di tali critiche le cose sono ad un certo punto mutate.

 

 

 

Fattasi strada una visione relazionale del rapporto tra sanitario e paziente, a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, si è affermata e consolidata una giurisprudenza radicalmente contrapposta, che esclude qualsiasi rilievo, nell’ambito penale, dell’art. 2236 del codice civile; ed impone di valutare la colpa professionale sempre e comunque sulla base delle regole generali in tema di colpa contenute nell’art. 43 cod. pen. Si è considerato che la norma civile riguarda il risarcimento del danno, quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e non può essere applicata all’ambito penale nè in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, nè in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi in materia.

La gravità della colpa potrà avere eventualmente rilievo solo ai fini della graduazione della pena. Con tale approdo, occorre annotare, l’istanza di coerenza interna dell’intero ordinamento è stata sacrificata a quella di uniforme applicazione dell’imputazione colposa in ambito penale.

 

 

Tuttavia la questione della ponderazione in ordine alla gravità della colpa non si è esaurita. Espunto l’art. 2236 dal novero delle norme applicabili nell’ordinamento penale, esso vi è rientrato per il criterio di razionalità del giudizio che esprime.

La Suprema Corte ha così affermato (Sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Questa rivisitazione della normativa civilistica appare importante, non solo perchè recupera le ragioni profonde che stanno alla base del tradizionale criterio normativo di attenuazione dell’imputazione soggettiva, ma anche perchè, in un breve passaggio, la sentenza pone in luce i contesti che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione benevola del comportamento del sanitario: da un lato le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà o novità tecnico-scientifiche; e dall’altro (aspetto mai prima enucleato esplicitamente) le situazioni nelle quali il medico si trovi ad operare in emergenza e quindi in quella temperie intossicata dall’impellenza che rende quasi sempre difficili anche le cose facili.

 

Quest’ultima notazione, valorizzata come si deve, apre alla considerazione delle contingenze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa.

Il principio enunciato da tale sentenza è stato recentemente ribadito e chiarito più volte. In una pronunzia (Sez. 4, n. 16328 del 5 aprile 2011, Montalto, rv. 251941) si è posta in luce la connessione tra colpa grave ed urgenza terapeutica; e si è rimarcato che una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di cogliere le contingenze nelle quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza; e di distinguere tale situazione da quelle in cui, invece, il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene comportamenti semplicemente omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in emergenza. E’ stata quindi confermata la sentenza assolutoria di merito che aveva compiuto una ponderazione basata sull’ambiguità della sintomatologia e dell’esito degli esami ematochimici, nonchè sulla necessità di avviare con prontezza il paziente alla struttura sanitaria che, nella situazione data, appariva ragionevolmente dotata delle competenze ed attrezzature più adeguate in relazione alla prospettata patologia neurologica.

In altra sentenza (Sez. 4, n. 4391/12 del 22 novembre 2011, Di Lella, rv. 251941) si è affermato che il rimprovero personale che fonda la colpa personalizzata, spostata cioè sul versante squisitamente soggettivo, richiede di ponderare le difficoltà con cui il professionista ha dovuto confrontarsi; di considerare che le condotte che si esaminano non sono accadute in un laboratorio o sotto una campana di vetro e vanno quindi analizzate tenendo conto del contesto in cui si sono manifestate. Da questo punto di vista, si è concluso, l’art. 2236 cod. civ. non è che la traduzione normativa di una regola logica ed esperienziale che sta nell’ordine stesso delle cose.

In breve, quindi, la colpa del terapeuta ed in genere dell’esercente una professione di elevata qualificazione va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si è svolto. Il principio è stato enunciato in un caso in cui si discuteva della responsabilità dello psichiatra di una casa di cura in cui era da tempo ricoverato un degente affetto da una grave patologia psichiatrica e che era precipitato al suolo, perdendo la vita, a causa della sua condizione, verosimilmente per la realizzazione di proposito suicidiario.

 

Si è affermato che vi sono contesti, come quello psichiatrico, nei quali esiste una ineliminabile misura di rischio consentito; e che la linea di confine tra il lecito e l’illecito è spesso incerta, sicchè la valutazione della colpa non può prescindere dalla considerazione di tale contingenza. La psichiatria mostra patologie che non di rado sono difficilmente controllabili completamente. Tale situazione è in gran parte connessa all’abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione. In breve, si cura e si protegge il paziente con terapie rispettose della sua dignità che, tuttavia, non possono eliminare del tutto il rischio di condotte inconsulte. Il rischio è insuperabile ma è accettato dalla scienza medica e dalla società:

esso è dunque ‘consentito’. Di tale situazione occorre consapevolmente prendere atto nel valutare la colpa: l’esistenza di una posizione di garanzia non basta di certo, da sola, a fondare l’imputazione, dovendosi esperire il giudizio di rimprovero personale che concretizza la colpevolezza, tenendo adeguatamente conto dei margini d’incertezza connessi all’individuazione dell’area di rischio socialmente accettato.

Gli spunti giurisprudenziali di cui si è dato conto si collocano prevalentemente sul versante soggettivo della colpa.

Si tenta di valorizzare, sul piano del rimprovero personale, le categorie di rischio e le contingenze che rendono ardua la perfetta osservanza delle leges artis.

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