SUCCESSIONE LITI IMPUGNAZIONE TESTAMENTO RISOLVI AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI BOLOGNA
AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA
Se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l’art. 559 c.c. rimane applicabile quando i vari atti siano datati con ore diverse.
Se manca l’indicazione dell’ora, nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, a meno che risulti con certezza che l’uno ha preceduto l’altro (tale certezza non deriva dalla priorità del numero di repertorio)”.
Ne consegue che qualora non sia possibile determinare la priorità di uno dei due atti, “si applicherà allora la regola della riduzione proporzionale stabilita dall’art. 558 c.c.
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- Quando più donazioni lesive siano state fatte contemporaneamente, esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore come le disposizioni testamentarie”.
- Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307), la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso (Cass. 4 gennaio 2017, n. 109; Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015).
- AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Testamento: il testamento privo di data è annullabile,
- mentre l’apposizione della data da parte di terzi lo rende nullo
- Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione.
Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius (Cassazione sez. II n. 27414/2018).
Il termine di prescrizione di cinque anni, che l’art 606, secondo comma, c.c. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità,
esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.
La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell’ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto
dipendente da un’invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l’annullamento, ai sensi dell’art, 606, secondo comma, c.c., ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.
In materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l’azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace.
- Nullità e annullabilità sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l’una azione sia compresa nell’altra o siano tra loro in rapporto di fungibilità anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullità di testamento per difetto dell’olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell’accentata apocrifia di quella apparentemente apposta).
- L’azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell’attore, si distingue nettamente dall’azione di petizione dell’eredità, di cui all’art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell’istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possieda questi a titolo di erede o senza titolo alcuno.
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AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Annullamento testamento e infermità del testatore:
come provarlo
Secondo la Cassazione (sez. II n. 25053/2018) in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente e ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.
AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Accertamento della falsità del testamento olografo
e onere della prova
La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l’azione di impugnativa è esercitata non ha l’onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all’art. 216, comma 2, c.p.c. (Cassazione sez. VI n. 18363/2018).
Estinzione del reato per morte del reo
- La dichiarazione relativa all’accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall’art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l’estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità.
- (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l’erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento).
Cassazione penale sez. V, 02/02/2018, n.14194
Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c.,
il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.
La questione della conferma o convalida del testamento richiama evidentemente, e preliminarmente presuppone, la nozione di invalidità del testamento.
Se il testamento è valido, ovviamente non si pone neppure il tema della sua conferma.
Alcune cause di invalidità del testamento, disciplinate dal codice civile e/o contemplate in dottrina ed in giurisprudenza sono comuni anche ai negozi inter vivos, ma in sede di atto di ultima volontà determinano specifici e peculiari effetti.
Un testamento nullo è, in particolare, inidoneo alla produzione di effetti giuridici sin dalla morte del testatore – la notazione è importante- e tali effetti, ove mai prodottisi, sono destinati a caducarsi quando essi siano giudizialmente rilevati.
Nel testamento annullabile, invece, opera, come è noto, invece la delazione testamentaria; infatti le pronunce di annullamento hanno, infatti, notoriamente, carattere costitutivo.
Un punto in comune fra annullabilità e nullità è la legittimazione della relativa azione, che spetta a chiunque vi abbia interesse, anche se diversa e differente è la prescrizione (che è quinquennale nel caso di testamento annullabile).
Ipotesi di nullità previste dalla legge sono quelle previste dall’art. 606 comma 1 c.c. (il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio); si veda, inoltre, l’art. 619 c.c. (“I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore”).
A queste nullità si accompagnano le cd. nullità sostanziali (art. 458 c.c. in tema di divieto di patti successori e testamento scritto dal rappresentante; v. inoltre gli artt. 631 e 632 c.c.; nonché l’art. 589 c.c. e da ultimo l’art. 635 c.c..).
Un corollario del principio di personalità del testamento consiste nella nullità delle disposizioni (v. artt. 596-599 c.c.) in favore di persone incapaci a ricevere.
Vanno poi annoverate le nullità derivanti dalla illiceità della disposizione, come ad esempio quella determinata da motivo illecito, ovvero anche derivante da onere illecito od impossibile che si sostanzia in un motivo determinante del testatore; oppure quando l’oggetto è illecito oppure impossibile o non determinabile.
Ed ancora: la nullità per disposizione di beni estranei al patrimonio del testatore, quando non si evincano i presupposti di cui agli artt. 651, 652, 656 c.c..
Quindi, si considerino pure le nullità per mancanza di determinatezza o determinabilità del beneficiario della disposizione, come pure per mancata determinatezza o determinabilità della quota ereditaria o dell’oggetto dell’attribuzione. (v. art. 628 c.c.).
L’art. 626 c.c. contempla poi l’ipotesi, che deve essere menzionata, del motivo illecito.
Altre ipotesi di nullità del testamento, teorizzate in particolar modo dalla dottrina sono l’ipotesi della violenza fisica, e quindi dell’assenza di volontà del testatore.
Cassazione civile sez. II, 13/07/2017, n.17392
Cosa occorre per impugnare eredita’ ? quali requisiti )?
Posto che il favor veritatis costituisce il fondamentale criterio valutativo in tutti i casi sia di accertamento che di rimozione della filiazione, salvo che non sia previsto diversamente a tutela di interessi di rango superiore, ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non occorre la prova della assoluta impossibilità del concepimento,
in quanto il convincimento del giudice ben può fondarsi anche sulla valorizzazione del contegno della parte interessata che si opponga ingiustificatamente all’espletamento della c.t.u. genetica (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’impugnativa in oggetto, proposta da un congiunto di chi aveva effettuato il riconoscimento, poi deceduto, senza che fosse stato possibile effettuare la c.t.u. sul cadavere per l’opposizione del beneficiario del riconoscimento stesso, e tenuto conto di altri elementi quali la circostanza che il defunto, nel testamento, aveva del tutto pretermesso il preteso figlio, mai indicato come tale in alcun documento, essendosi anzi egli dichiarato, in un atto notarile, senza figli).
La diversità di regime dell’azione di impugnazione della veridicità avrebbe trovato fondamento – secondo la decisione che sembra aver dato origine al riassunto orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non è condiviso da questo Collegio – nella pretesa “natura giuridica della impugnazione di riconoscimento prevista dall’art. 263 c.c., la quale, essendo diretta a far dichiarare la non veridicità del riconoscimento, avente natura confessoria, postula la dimostrazione rigorosa, sia pure attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo, dell’assoluta impossibilità che il soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento sia il padre del soggetto riconosciuto come figlio”, Cass. sez. 2^, sent. 2.8.1990, n. 7700 (corsivo aggiunto).
Ora, se la confessione, come sembra pacifico, consiste in senso giuridico nell’affermazione da parte del dichiarante di un fatto a sè sfavorevole, può attribuirsi natura confessoria al riconoscimento del figlio naturale solo se il concepimento da parte di genitori non uniti in matrimonio (e la conseguente nascita del bambino) possa essere considerato una “colpa” suscettibile di essere confessata, non sul fondamento di una norma avente natura morale o religiosa, bensì in applicazione di un principio dettato dal diritto dello Stato.
Una simile concezione non appare più sostenibile, alla luce dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori.
D’altra parte, a veder bene, l’orientamento giurisprudenziale suindicato, particolarmente restrittivo, apparentemente anomalo ed eccentrico rispetto all’altra giurisprudenza sulle azioni di stato, ha una sua giustificazione, ma solo con riferimento alla disciplina anteriore alle riforme del 2012 e 2013: giustificazione in vario modo collegata allo spazio operativo amplissimo dell’azione, con la legittimazione di chiunque vi avesse interesse, e soprattutto con l’imprescrittibilità dell’azione per tutti, anche per i terzi che manteneva il riconosciuto in uno stato estremamente precario per l’intera sua vita (e, per certi versi, anche oltre essa).
E’ da ritenere, al contrario, che le novità introdotte dalle recenti riforme (avvicinamento della disciplina del disconoscimento e dell’impugnazione del riconoscimento, previsione, anche per quest’ultima azione di termine brevi per il suo esercizio, mantenendo l’imprescrittibilità soltanto a favore dei figli) giustifichi un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale anche in questo settore a quello relativo alle altre azioni di stato (così, in particolare, Cass. n. 1859 del 2016).
Occorre allora riaffermare che il diritto vigente richiede sia il favor veritatis ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, competendo al legislatore indicare eventuali ipotesi in cui il principio possa essere derogato, per la necessità di salvaguardare interessi anch’essi costituzionalmente tutelati, e ritenuti – di rilievo superiore.
In ordine alla specifica azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, di cui all’art. 263 c.c., del resto, la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire che la CTU genetica è l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, e deve pertanto valorizzarsi il contegno della parte che si opponga al suo espletamento (Cass. sez. I, sent. 13.11.2015, n. 23290), come si è verificato anche nel presente giudizio.
Cassazione civile sez. I, 14/12/2017, n.30122
Quali sono le parti necessarie nel giudizio di impugnazione del testamento?
Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.
Cassazione civile sez. II, 07/03/2016, n.4452
Sottoscrizione del testamento olografo
Il giudicato formatosi sul tacito riconoscimento della sottoscrizione di un testamento olografo non preclude la proponibilità della querela di falso avverso la medesima scheda testamentaria della quale si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione o dell’intero contenuto al suo autore apparente, atteso che l’avvenuto riconoscimento di una scrittura privata esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.
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AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Testamento: chi esercita le azioni di nullità e/o annullamento
deve dimostrare di avere un concreto interesse ad agire
La Cassazione (sez. VI n. 2489/2019) ha affermato che, in materia testamentaria, l’attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare, attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato. una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
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AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA Testamento olografo: e il carattere grafico
Secondo la Cassazione (sez. II n. 31457/2018) l’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l’uso dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.
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