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Successioni
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà. Cassa con rinvio, App. Torino, 08/08/2008
Cassazione civile sez. II 03 settembre 2014 n. 18644
Avendo la data soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà del testatore,
essa non rientra nelle disposizione di ultima volontà come prevista dall’art. 587 c.c., che si configura come la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte; conseguentemente la data, non facendo parte delle disposizioni, non deve necessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall’art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione, indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.
Cassazione civile sez. II 03 settembre 2014 n. 18644
sottoscrizione non apposta in calce al testo del testamento, può ritenersi rispettato il dettato normativo dell’art. 602 c.c.,
quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla.
Cassazione civile sez. II 20 giugno 2014 n. 14119
Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria. Rigetta, App. Venezia, 20/09/2006
Cassazione civile sez. II 25 febbraio 2014 n. 4492
Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del “de cuius” recante la clausola “nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano”). Rigetta, App. Sassari, 21/11/2006
Cassazione civile sez. II 08 gennaio 2014 n. 150
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia,
indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà. Rigetta, App. Genova, 06/12/2011
Cassazione civile sez. VI 06 novembre 2013 n. 24882
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso. Cassa con rinvio, App. Milano, 05/04/2011
Cassazione civile sez. VI 01 ottobre 2013 n. 22420
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento,
essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”. Cassa con rinvio, App. Firenze, 11/12/2007
Cassazione civile sez. II 10 settembre 2013 n. 20703
Allorchè venga accertata mediante ctu la veridicità della data apposta su una disposizione testamentaria, in assenza d’altra parte della prova della sua non verità nei limiti previsti dall’art. 602 terzo comma c.c.,
resta incomprensibile su un piano logico concludere che, in evidente contrasto con tale elemento, il testamento in oggetto sia stato in realtà redatto in epoca antecedente alla data apposta e, quindi, anteriore ad altra scheda testamentaria; invero le considerazioni in ordine alle caratteristiche del tratto grafico del testamento che hanno indotto il giudicante a ritenerlo redatto prima di altra scheda non sono di per sé sufficienti, in assenza di ulteriori o comunque non chiariti elementi di giudizio, a superare quantomeno la presunzione, derivante dalla relativa data di esso, riguardo all’epoca effettiva della sua redazione (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza con cui, accertata la provenienza dell’atto mortis causa, era stato qualificato come anteriormente redatto il secondo testamento rispetto al primo).
Cassazione civile sez. II 19 dicembre 2012 n. 23443
Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale;
in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1649 del 23 gennaio 2017)
L‘obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2743 del 23 febbraio 2012)
L’efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d’udito,
redatto non alla presenza di quattro testimoni — come prescritto dall’art. 603 c.c. — e recante l’attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire — seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico — può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 c.c.
–
La produzione in giudizio di un testamento pubblico non è assoggettabile al rispetto della procedura prevista all’art. 61 L. n. 1989 del 1913, concernente le modalità di custodia di tale atto pubblico da parte del notaio rogante, dopo la morte del testatore.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4777 del 28 febbraio 2007)
Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell’atto
(la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall’estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell’art. 606 primo comma c.c. Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all’oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l’esigenza da questa contemplata. (Nella specie il giudice del merito — con sentenza confermata dalla S.C. — in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeta, aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacché risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9674 del 6 novembre 1996)
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Alla morte di una persona da cui si eredita bisogna essere preaprati su una serie di aspetti e percio’ meglio rivolgersi all’avvocato successione Bologna Sergio Armaroli.
E’ fondamentale valutare il patrimonio ereditario, compresa l’esistenza di eventuali debiti, prima di accettare l’eredità. Infatti, in caso di accettazione tacita dell’eredità, si trasmetteranno all’erede sia i beni che i debiti del defunto.
Bisogna sapere dove e come sono i conti correnti del defunto e eventuali polizze, così come occorre regolarizzare la posizione del defunto con gli enti previdenziali e con il Fisco. Molto meglio rivolgersi ad un avvocato esperto in successioni per chiarire la strada da intraprendere ed ottenere un sicuro trasferimento dei beni.
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Coniuge e figli, parenti stretti: possono usufruire di una franchigia di 1.000.000 di euro.
Cosa vuol dire?
Se riceviamo ad esempio una casa, non devono pagare l’imposta di successione se il valore catastale dell’immobilenon supera la sopracitata soglia relativamente alla propria quota ereditaria. Se questa supera la franchigia si dovrà pagare la tassa sulla parte eccedente. In questo caso, l’aliquota da applicare è del 4%. A questa vanno aggiunte l’imposta catastale e ipotecaria, quando si tratta di immobile in successione che è del 3% del valore catastale
EREDI Fratelli e sorelle: la franchigia è di 100.000 euro.
Ma se si supera la quota si dovrà pagare la tassa relativa all’importo in eccesso e verrà applicata un’aliquota pari al 6%.
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3°(zii, nipoti, cugini di primo grado, suoceri e cognati): non si applica alcuna franchigia e l’aliquota fissata è al 6%.
Altri soggetti eredi :
non è prevista una franchigia e si applica aliquota dell’8%.L’8 % deve intendersi la normale tassa di succesisone!1 ad esempio la paga la badante se riceve una successione da una persona che accudiva.
Eredi disabili:la franchigia è di 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela che lega il defunto e l’erede.
L’avvocato successioni Bologna Sergio Armaroli con molta esperienza possiamo seguirti nella gestione della tua pratica di successione fornendoti un’assistenza legale completa ed il supporto umano necessario per affrontare un momento così delicato.
L’avvocato Successioni Bologna offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a 360° in materia successoria, a titolo esemplificativo: impugnazione di testamenti; lesione dei diritti ereditari; falsificazione o distruzione di testamenti; interpretazione di clausole testamentarie complesse, ovvero nella valutazione della liceità o nullità delle medesime; scioglimento della comunione ereditaria, etc.
L’avvocato Successioni Bologna con particolare riferimento ai testamenti olografi, lo studio ha maturato una significativa esperienza in materia di analisi della scrittura,
essendosi avvalso più volte della consulenza di periti calligrafi, con i quali ha instaurato un fiduciario e duraturo rapporto di collaborazione.
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La dichiarazione di successione
è un atto di natura fiscale che deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari o dagli altri soggetti indicati dalla legge entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La legge prevede tuttavia un’ipotesi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione al verificarsi di determinati requisiti.
Successione legittima
Si è in presenza di successione legittima quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni.
La legge prevede che solo i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge hanno il diritto di succedere, secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell’eredità a seconda dei casi che possono presentarsi nella pratica: presenza di soli figli, presenza del solo coniuge, presenza del coniuge e uno o più figli, ecc.
In presenza di coniuge e figli, tutti concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.
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Con particolare riferimento ai testamenti olografi, lo studio ha maturato una significativa esperienza in materia di analisi della scrittura, essendosi avvalso più volte della consulenza di periti calligrafi, con i quali ha instaurato un fiduciario e duraturo rapporto.
Le norme in materia di successione distinguono tra eredi legittimi e legittimari, stabiliscono la disciplina nel caso di concorso tra eredi (ascendenti, coniuge, figli, fratelli e sorelle) e le quote di riserva dei legittimari, quote che, se violate in conseguenza di una donazione diretta o indiretta o di una disposizione un testamentaria, possono dare luogo ad impugnazione di tali atti al fine di sentire disporre la riduzione della disposizione lesiva.
L’eredità può essere accettata tacitamente, espressamente o con beneficio d’inventario, così come può essere rinunciata.
L’eredità una volta rinunciata, a certe condizioni, può essere accettata, ma se accettata non può più essere rinunciata.
Sarà corretto parlare di eredi legittimi solo in quei casi in cui il defunto non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che la ripartizione dei beni avverrà secondo i criteri stabiliti dal codice civile.
Si parla in questo caso di successione legittima, e in questo contesto, sono, quindi, indicati come eredi legittimi coloro i quali sono designati destinatari dei beni, per espressa previsione della legge. I criteri di assegnazione sono differenti e variano in virtù del numero e del grado di parentela di ciascun erede legittimo.
Proprio per rispondere alle tante differenti situazioni possibili, la legge prevede una fitta rete di criteri a cui dover fare riferimento, per poter individuare in ogni situazione chi siano gli eredi legittimi.
QUOTE EREDITA’ LEGITTIMA (SENZA TESTAMENTO)
Superstiti al defunto:
– Solo il coniuge: beneficia di tutto il patrimonio ereditario;
– Il coniuge ed un solo figlio: beneficiano ciascuno di metà del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e due figli: beneficiano ciascuno di un terzo del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e più di due figli: il coniuge beneficia di un terzo e i restanti due terzi saranno divisi tra i figli in parti uguali;
– Il coniuge e fratelli e sorelle: il coniuge beneficia dei due terzi, il restante terzo sarà diviso in parti uguali tra i fratelli e le sorelle
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