Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO

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Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO LIVORNO

Sinistro stradale – Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO non patrimoniale – Valutazione equitativa – Compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio subito – Congruità del risarcimento – Personalizzazione della liquidazione – Danno biologico – Valutazione degli aspetti relazionali – Necessità di evitare duplicazioni risarcitorie – Danno alla salute – Adeguamento della liquidazione alla menomazione subita – – D.Lgs. n. 209/2005 – Utilizzo delle tabelle di Milano per le lesioni di non lieve entità – Danno da riduzione della capacità lavorativa specifica – Danno patrimoniale – Dimostrazione della diminuzione del reddito da parte del soggetto leso – Riduzione della capacità lavorativa generica – Impossibilità di svolgere anche lavori diversi – Perdita di chance – Danno patrimoniale attuale in proiezione futura – Risarcibilità

Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO
Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO

Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarita’ del caso concreto e della reale entita’ del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz’altro “integrale” v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231)Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO

BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI
BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale il quale com’ e’ noto si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” e’ a sua volta compendiata da una pluralita’ di voci o aspetti o sintagmi, quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il cd. fermo tecnico, le spese (di querela per l’avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.); ovvero, con riferimento al lucro cessante, la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacita’ lavorativa specifica, aspetti (o voci)che ovviamente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di i inadempimento, e il cui ristoro dipende dalla verifica della loro sussistenza, con conseguente differente entita’ del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto, attesa la diversita’ ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale e’ necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108).

Al di la’ di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. precluderebbe la possibilita’ di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (v. Cass., 12/2/2013, n. 3290; Cass., 14/5/2013, n. 11514), viene poi generalmente (anche in tali decisioni) a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalita’ di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla cd. personalizzazione della liquidazione (cfr., da ultimo, Cass., 23/9/2013, n. 21716).

Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il principio dell’integralita’ del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non “essendovi in realta’ differenza tra la determinazione dell’ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari “addendi”, e l’imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci” (v. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ per altro verso sottolineato che il principio della integralita’ del ristoro subito da quest’ultimo non si pone invero in termini antitetici bensi’ trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore e’ tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517), che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu’ volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO
Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO

Duplicazioni risarcitorie si hanno pertanto solo allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu’ volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del o’ danneggiato/creditore.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non gia’ il “nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844. In tal senso deve intendersi invero anche quanto affermato anche da Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3677: “Il cd. danno esistenziale … costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non puo’ essere liquidato separatamente sol perche’ diversamente denominato”).

E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta “portata tendenzialmente onnicomprensiva”.

In tal senso e’ da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non puo’ risarcirsi piu’ volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale.

Non condivisibile e’ invece l’assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il cd. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236).

E’ infatti necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalita’ del soggetto, in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante per un’ipotesi di ritenuta esaustivita’ della liquidazione operata dal giudice di merito del danno non patrimoniale (subito da gestante non posta in condizione, per errore diagnostico, di decidere se interrompere la gravidanza), utilizzando come parametro di riferimento quello di calcolo del danno biologico, espressamente al riguardo indicando in motivazione che “la fattispecie costituiva un caso paradigmatico di lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni piu’ minute come in quelle piu’ importanti, una vita diversa e peggiore, di quella che avrebbe “altrimenti condotto”, v. Cass., 4 gennaio 2010, n. 13.

In presenza di una liquidazione del danno biologico che contempli in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, e’ correttamente da escludersi la possibilita’ che, in aggiunta a quanto a tale titolo gia’ determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale.

Sinistro stradale  Danno non patrimoniale BIOLOGICO FISICO
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18538-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si costituisce a mezzo della societa’ consortile per azioni (OMISSIS) soggetta alla direzione ed al coordinamento di (OMISSIS) S.P.A. congiuntamente rappresentata dall’amministratore delegato Sig. (OMISSIS) e dal Direttore Generale e legale rappresentante Sig. (OMISSIS), nella qualita’ di procuratrice delle societa’ mandanti del (OMISSIS), tra cui (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in MILANO il 29/1/2010, rep. n. 6352; r.g.n. 18538/2011;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) tutti in proprio e in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 414/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/05/2010, R.G.N. 924/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (in via principale) nonche’ dal sig. (OMISSIS) e dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (in via incidentale), e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Cosenza n. 636/05, ha dichiarato la concorrente responsabilita’ del sig. (OMISSIS) e del conducente di altra autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), per l’effetto ponendo solidalmente a carico degli eredi del (OMISSIS) e delle compagnie assicuratrici (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., e (OMISSIS) s.p.a. l’ammontare della somma dal giudice di prime cure liquidata in favore del (OMISSIS), trasportato nell’autovettura condotta dal (OMISSIS), rideterminatolo in diminuzione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (a mezzo della (OMISSIS) s.c.a.r.l., soggetta alla direzione e al coordinamento della societa’ (OMISSIS) s.p.a., procuratrice delle societa’ mandanti del (OMISSIS), tra cui la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.), nella qualita’.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1226 e 2056 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “le menomazioni subite dal (OMISSIS) hanno irrimediabilmente compromesso il possibile esercizio di attivita’ confacenti le sue attitudini, per cui pare giusta e doverosa la liquidazione del relativo danno riconosciuto dal giudice di prime cure ed irragionevole l’accorpamento nell’unica voce di danno biologico effettuato dal giudice d’appello”.

Si duole che “a parte l’incomprensibile motivo per cui nel danno da lucro cessante non sia contemplata la voce relativa all’invalidita’ generica del 25% per i motivi di cui sopra, il giudice d’appello tralascia la necessaria analisi dei rapporti tra lucro cessante e danno futuro, il cosiddetto danno da perdita di chance”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato l’orientamento interpretativo maturato anche nella giurisprudenza di legittimita’ in base al quale la “perdita di chance” integra “lesione del diritto all’integrita’ del proprio patrimonio, un danno certo (anche se non tale nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante bensi’ nel danno emergente da perdita di una possibilita’ attuale, e non di un futuro risultato”, da valutarsi “assumendo come parametro di valutazione l’utile economico realizzabile diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita’ di conseguirlo”, ovvero equitativamente ex articolo 1226 c.c..

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (recte: n. 3)”.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che essendo “il danno patrimoniale futuro” da valutarsi “su base prognostica”, il “danneggiato, tra le prove, puo’ avvalersi anche delle presunzioni semplici, sicche’ provata la riduzione della capacita’ di lavoro specifica, se essa e’ di una certa entita’ e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entita’ (cd. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico), e’ possibile presumersi che anche la capacita’ di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora la vittima gia’ svolga un’attivita’ o presumibilmente la svolgera’”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte fondati, e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto piu’ volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non puo’ mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E gia’ Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresi’ Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., l/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

Valutazione equitativa che e’ diretta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, “quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equita’ v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E gia’ Cass., 19/6/1962, n. 1536) e alla circostanza dell’impossibilita’ o estrema difficolta’ (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E gia’ Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non gia’ all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’articolo 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravita’ della lesione.

Come avvertito anche in dottrina, l’esigenza di una tendenziale uniformita’ della valutazione di base della lesione non puo’ d’altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

Il danno non patrimoniale non puo’ comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entita’ del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congrue

Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarita’ del caso concreto e della reale entita’ del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz’altro “integrale” v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).

Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale il quale com’ e’ noto si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” e’ a sua volta compendiata da una pluralita’ di voci o aspetti o sintagmi, quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il cd. fermo tecnico, le spese (di querela per l’avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.); ovvero, con riferimento al lucro cessante, la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacita’ lavorativa specifica, aspetti (o voci)che ovviamente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di i inadempimento, e il cui ristoro dipende dalla verifica della loro sussistenza, con conseguente differente entita’ del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto, attesa la diversita’ ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale e’ necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108).

Al di la’ di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. precluderebbe la possibilita’ di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (v. Cass., 12/2/2013, n. 3290; Cass., 14/5/2013, n. 11514), viene poi generalmente (anche in tali decisioni) a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalita’ di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla cd. personalizzazione della liquidazione (cfr., da ultimo, Cass., 23/9/2013, n. 21716).

Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il principio dell’integralita’ del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non “essendovi in realta’ differenza tra la determinazione dell’ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari “addendi”, e l’imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci” (v. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ per altro verso sottolineato che il principio della integralita’ del ristoro subito da quest’ultimo non si pone invero in termini antitetici bensi’ trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore e’ tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517), che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu’ volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Duplicazioni risarcitorie si hanno pertanto solo allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o piu’ volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del o’ danneggiato/creditore.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non gia’ il “nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844. In tal senso deve intendersi invero anche quanto affermato anche da Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3677: “Il cd. danno esistenziale … costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non puo’ essere liquidato separatamente sol perche’ diversamente denominato”).

E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta “portata tendenzialmente onnicomprensiva”.

In tal senso e’ da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non puo’ risarcirsi piu’ volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale.

Non condivisibile e’ invece l’assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il cd. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236).

E’ infatti necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalita’ del soggetto, in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante per un’ipotesi di ritenuta esaustivita’ della liquidazione operata dal giudice di merito del danno non patrimoniale (subito da gestante non posta in condizione, per errore diagnostico, di decidere se interrompere la gravidanza), utilizzando come parametro di riferimento quello di calcolo del danno biologico, espressamente al riguardo indicando in motivazione che “la fattispecie costituiva un caso paradigmatico di lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni piu’ minute come in quelle piu’ importanti, una vita diversa e peggiore, di quella che avrebbe “altrimenti condotto”, v. Cass., 4 gennaio 2010, n. 13.

In presenza di una liquidazione del danno biologico che contempli in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, e’ correttamente da escludersi la possibilita’ che, in aggiunta a quanto a tale titolo gia’ determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di danno esistenziale.

Analogamente deve dirsi allorquando la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale (cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040, ove si e’ ravvisato essere indubbio che il giudice del merito, nel liquidare il “danno morale” dei genitori per la morte del figlio all’esito di sinistro stradale, avesse nel caso tenuto in considerazione anche la “perdita del rapporto parentale”, sottolineando non assumere al riguardo “rilievo il nomen iuris adottato dal giudice e dalle parti” bensi’ “i tipi di pregiudizio che vengono complessivamente risarciti nella liquidazione del danno non patrimoniale da fatto configurabile come reato”; Cass., 16/9/2008, n. 23275).

Laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il cd. danno esistenziale), dal relativo ristoro non puo’ invero prescindersi corretta appare l’affermazione, nel caso peraltro riferita al “comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato”, secondo cui i danni ex articolo 2059 c.c. debbono essere liquidati “in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”, che si rinviene in Cass., 17 settembre 2010, n. 19816.

Come gia’ piu’ sopra osservato, il ristoro del danno non patrimoniale e’ imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa.

Con particolare riferimento alla liquidazione del danno alla salute, si e’ in giurisprudenza costantemente affermata la necessita’ per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, movendo da una “uniformita’ pecuniaria di base”, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresi’ a criteri di elasticita’ e flessibilita’, per adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. in particolare Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. E gia’ Corte Cost., 14/7/1986, n. 184).

E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

A tale stregua e’ allora esclusa la possibilita’ di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto, giacche’ non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilita’ delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non gia’ sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Del pari inidonea e’ una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parita’ di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto puo’ infatti dirsi circa la parita’ di trattamento e la prevedibilita’ della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si sottolinea come la circostanza che lesioni della stessa entita’, patite da persone della stessa eta’ e con conseguenze identiche, siano liquidate in modo fortemente difforme non possa ritenersi una mera circostanza di fatto ma integra una vera e propria “violazione della regola di equita’”).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione e’ rimessa alla prudente discrezionalita’ del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano, dell’effettivita’ del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversita’ proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).

In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l’equita’ si e’ da questa Corte intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparita’ di trattamento” e delle “ingiustizie” (cosi’ Cass., 7/6/2011, n. 12408).

I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioe’ adeguata e proporzionata. (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).

Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per cio’ stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equita’, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimita’.

Com’e’ noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si e’ ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresi’ Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’articolo 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).

Tale sistema costituisce peraltro solo una modalita’ di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l’adozione, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosita’ della condotta lesiva, e quanto al cd. danno esistenziale, del criterio al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318).

Fondamentale e’ che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equita’, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v.r da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicita’, coerenza e congruita’.

Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.

In tema di responsabilita’ civile da circolazione stradale, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidita’ cd. micropermanenti.

Gia’ anteriormente era stato previsto (con Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, e a far data dall’11 settembre 2003) un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (fino a 9 punti).

In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le cd. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il cd. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione e’ stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Preso atto che le Tabelle di (OMISSIS) sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equita’ valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di la’ delle diversita’ delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparita’ di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’articolo 3 Cost., comma 2, questa Corte e’ pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c.delle lesioni di non lieve entita’ (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Essendo l’equita’ il contrario dell’arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Si e’ al riguardo per lungo tempo esclusa la necessita’ per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalita’ di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).

Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresi’ che l’attivita’ di quantificazione del dannofosse di per se’ soggetta a controllo in sede di legittimita’, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entita’ del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).

La Corte Suprema di Cassazione e’ peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.

La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di (OMISSIS) in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorita’ giudiziaria cui appartiene, si e’ ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si e’ altresi’ precisato che al fine di evitarsi la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per la novita’ della questione non e’ sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a (OMISSIS); e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regola iuris puo’ essere fatta valere in sede di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la questione sia gia’ stata specificamente posta nel giudizio di merito. Conformemente v. Cass., 22/12/2011, n. 28290).

Si e’ quindi al riguardo ulteriormente precisato che i parametri delle Tabelle di (OMISSIS) sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua e’ la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di (OMISSIS) consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Va per altro profilo sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che all’interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacita’ lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un’attitudine o di un modo d’essere del soggetto) in una menomazione dell’integrita’ psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).

Il danno da riduzione della capacita’ lavorativa specifica e’ viceversa generalmente ricondotta nell’ambito non gia’ del danno biologico bensi’ del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacita’ lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attivita’ produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).

Recentemente si e’ da questa Corte prospettato che allorquando trattisi di postumi di lieve entita’, o comunque manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attivita’ di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l’esistenza e la risarcibilita’ di qualsiasi danno da riduzione della capacita’ lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalita’, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrita’ psico-fisica (v. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

Si al riguardo peraltro sottolineato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entita’, non essendo idonei ad incidere sulla capacita’ di guadagno, non pregiudichino la capacita’ lavorativa e rientrino nel dannobiologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico “assorba” anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacche’ al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell’attitudine a produrre guadagni attraverso l’impiego di attivita’ lavorativa.

Gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un dannopatrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacita’ di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacita’ di continuare ad esercitare l’attivita’ lavorativa prestata all’epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacita’ lavorativa specifica) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica, allorquando il grado di invalidita’ affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilita’ di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.

In tale ipotesi l’invalidita’ subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacita’ di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Va a tale stregua escluso che il danno da incapacita’ lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell’integrita’ psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

La lesione della capacita’ lavorativa generica, consistente nella idoneita’ a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, puo’ invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non puo’ escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacita’ lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

In particolare laddove ha ravvisato “la fondatezza dell’appello principale con riferimento alle modalita’ di computodel danno patrimoniale adottate dal Tribunale”, affermando che esso “porta, incomprensibilmente, alla duplicazione delle poste risarcitorie”, giacche’ la sentenza di primo grado oggetto di gravame “aggiunge … la liquidazione del danno patrimoniale relativo alla incidenza sulle sue attitudini (la cd. semispecifica”, categoria infine negata nella sua configurabilita’) nella misura del 25%; quella legata alla riduzione della capacita’ lavorativa specifica (50%) si aggiunge invece al danno patrimoniale da lucro cessante”, sicche’ “non v’e’ dubbio alcuno che “il riflesso sulle attivita’ confacenti alle sue attitudini” (cosi’ lapidariamente definita dalla ctu ed altrettanto enigmaticamente fissata nel 25%), se inteso come generica attitudine della persona al lavoro, rientra gia’ nella liquidazione del danno biologico, mentre se riferito ad un riflesso sull’attivita’ in concreto svolta dal soggetto, rientra nella riduzione della capacita’ lavorativa specifica, che e’ specifico danno da lucro cessante. E’ chiaro allora che, a titolo di danno patrimoniale, al (OMISSIS) spetta il danno da lucro cessante costituito dalla riduzione della capacita’ lavorativa specifica, e questa riduzione si traduce in un pregiudizio patrimoniale legato alla minor capacita’ di produrre reddito”.

Ancora, laddove ha precisato: “Dunque, le voci che il primo giudice ha singolarmente liquidato quale “riflesso sulle attivita’ confacenti alle sue attitudini” altro non e’ che un aspetto gia’ considerato nella valutazione del dannobiologico; mentre le liquidazioni del “riflesso sull’attivita’ lavorativa specifica” e, del “danno da lucro cessante” sono altrettante ripetizioni dello stesso pregiudizio patrimoniale, si’ che deve necessariamente pervenirsi alla liquidazione dei due tipi di danno con l’accorpamento delle duplicazioni considerate in un’unica voce per ciascuno di essi”.

Vale al riguardo osservare che, trattandosi di invalidita’ generica del 25%, nella specie si verte invero in ipotesi di cd. macropermanente, sicche’ rimane certamente escluso il profilo della lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell’aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, e la relativa liquidazione non puo’ essere pertanto in questo ricompreso.

Trattasi di danno che viene per converso in rilievo sotto il (differente) profilo dell’eventuale ulteriore dannopatrimoniale derivante dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica, in quanto per la sua entita’ l’invalidita’ non consente al danneggiato la possibilita’ di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.

A tale stregua, si tratta allora di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr., da ultimo Cass., 13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacita’ di produzione di reddito futuro, o, piu’ precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entita’ patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un risarcibile danno da considerarsi non gia’ futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111) bensi’ danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un’occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito).

Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell’assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale puo’ al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737).

La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza non realizza pertanto, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, alcuna duplicazione nemmeno in presenza del riconoscimento e della liquidazione del danno da incapacita’ lavorativa specifica, il quale attiene invero al risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell’impossibilita’ di attendere alla specifica attivita’ lavorativa in essere al momento del sinistro, nella specie “l’attivita’ di ambulante” dall’odierno ricorrente all’epoca “svolta alle dipendenze del (OMISSIS)”.

Dell’impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore e diversa questione, va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio ad altra corte di merito, che si indica nella Corte d’Appello di Reggio Calabria, la quale procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio:

In tema di danni alla persona, l’invalidita’ di gravita’ tale da non consentire, per la sua entita’ (nella specie del 25%), la possibilita’ di attendere (anche) a lavori altri e diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro confacenti alle attitudini e alle condizioni personali ed ambientali del danneggiato integra non gia’ lesione di un’attitudine o di un modo di essere del medesimo, rientrante nell’aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensi’ un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (il cui accertamento spetta al giudice di merito e va dal medesimo stimato con valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c.), derivante dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica.

Trattasi di danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell’impossibilita’ per il danneggiato di (continuare ad) attendere ali’attivita’ lavorativa prestata al momento del sinistro (nella specie, di venditore ambulante dipendente), dovendo (anche) da questo essere pertanto tenuto distinto, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.