separazione spese condominiali straordinarie, concordate
La legge n. 54 del 2006 dispone che il regime preferibile nel mantenimento della prole sia quello diretto, cioè mediante rimborso all’occorrenza dei singoli costi, nella prassi consolidata da tempo e tutt’ora prevalente,
Dai tribunali viene disposto un obbligo di pagamento di mantenimento ordinario (per le spese quotidiane, quali vitto, alloggio, utenze, vestiario) e una misura in percentuale per la partecipazione alle spese straordinarie, che sono quelle spese non preventivabili per il loro carattere oneroso o occasionale.
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori
Come noto, nel corso di una separazione, o di un divorzio, in presenza di difficoltà comunicative e/o di difficoltà economiche dei genitori, l’individuazione delle spese tra quelle ordinarie e quelle straordinarie, e l’eventuale ripartizione in percentuale di esse tra i genitori, può essere fonte di eterne discussioni e conseguenti contenziosi.
L’adozione dei Protocolli, frutto di convergenza tra l’autorità giudiziaria e quella forense locale, mirerebbe, proprio all’elisione, in funzione preventiva, o quantomeno, alla loro riduzione, delle suddette controversie.
L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
Altra spesa che suscita perplessità per la sua classificazione tra le spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo consenso è quella per la patente di guida.
Infatti, a parte il fatto che oggi frequentare i relativi corsi (di teoria e di pratica) per conseguire la patente di guida, normalmente è una spesa piuttosto ingente (anche perchè di solito è preliminare alla successiva spesa per lo scooter, la moto, se non l’auto), sorprende che per essa non si preveda il preventivo assenso di entrambi i genitori, e sorprende perché, in verità, la decisione dovrebbe presupporre, prima ancora che una valutazione di ordine economico, quella di natura personale del tipo: nostro figlio è abbastanza maturo e consapevole per circolare nel traffico, ed affrontare i relativi pericoli?
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