SEPARAZIONE MARITO MOGLIE NON TRAUMATICA BOLOGNA  MALALBERGO CASTELMAGGIORE  ARGELATO CASTELLO D’ARGILE CENTO  

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CENTO FERRARA SEPARAZIONE

CENTO DEVI AFFRONTARE UNA SEPARAZIONE?

CENTO COME SEPARARSI?

CENTO CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

CENTO SEPARAZIONE CONSENSUALE

CENTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE

CENTO CASA FAMIGLIARE:

E’ stato, invero, affermato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, come nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso).

Inoltre, spunti a favore della validità dell’accordo e della non interferenza del patto in esame con l’eventuale provvedimento di assegnazione si traggono anche dalle argomentazioni svolte di recente da 


Cass. S.U. n. 18641/2022, che, nell’affermare il principio secondo cui l’attribuzione, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comporta la concentrazione, in capo a quest’ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall’assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull’intero immobile, che permane privo di vincoli, il che configura una causa automatica di estinzione del primo (che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all’immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato), ha aggiunto che la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, impone una rivalutazione della situazione nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell’assegno di mantenimento

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AFFRETTATI CHIAMA NON RESTARE NEL DUBBIO

SI PUO’ ?

CERTO CHE SI PUO’

SEPARAZIONE CONDIZIONI
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UNA SOLUZIONE ESISTE SEMPRE PARLIAMONE INSIEME

CHIAMA SUBITO 051 6447838 PARLERAI CON L’AVVOCATO

Il miglior obiettivo per un buon avvocato matrimonialista a Bologna Castello d’Argile Cento Funo Castelmaggiore non è semplicemente quello riuscire a far sì che i propri clienti possano separarsi e divorziare.

L’avvocato matrimonialista Bologna Castello d’Argile Cento Funo Castelmaggiore assiste i clienti in tutte le fasi relative alla crisi della famiglia. In particolare ci occupiamo di ogni questione connessa allo scioglimento del matrimonio,

Trovare  una buona soluzione , conciliative e salubri, significa spesso riuscire ad attenuare il trauma di una famiglia che si divide.

Chi pronuncia la separazione con addebito ? La stessa  può essere pronunciata dal giudice, in presenza dei comportamenti tenuti da uno o entrambi i coniugi che denotano la palese violazione dei doveri che nascono per effetto del matrimonio. L'art. 143 cod. civ. prevede che, col matrimonio, i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale e materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia ed infine all'obbligo della coabitazione.
Chi pronuncia la separazione con addebito ?
La stessa  può essere pronunciata dal giudice, in presenza dei comportamenti tenuti da uno o entrambi i coniugi che denotano la palese violazione dei doveri che nascono per effetto del matrimonio.
L’art. 143 cod. civ. prevede che, col matrimonio, i coniugi sono tenuti all’obbligo reciproco della fedeltà, all’assistenza morale e materiale, a collaborare per l’interesse della famiglia ed infine all’obbligo della coabitazione.

Spesso, oltre la semplice determinazione di un mantenimento o quantificazione di alimenti, v’è la necessità di gestire la divisione di patrimoni immobiliari, quote societarie o definire posizioni lavorative.

Un buon avvocato matrimonialista divorzista deve soprattutto insegnare ai propri clienti a gestire con saggezza e prudenza le conseguenze di ciò che separarsi o divorziare a Bologna Castello d’Argile Cento Funo Castelmaggiore comporta.

Perchè la famiglia separata ha esigenze che necessitano di attenzione e prevenzione.

Perchè ottenere un divorzio non basta: occorre avere cura della famiglia anche dopo, prevenendo il conflitto e curando gli affetti.

Questa cura passa per lo studio accurato e approfondito di soluzioni studiate intorno al singolo caso.

VERRAI ASSISTITO NEI CASI DI

  • Separazione consensuale o giudiziale
  • Divorzio congiunto o giudiziale
  • Tutela dei figli minori
  • Modifiche alle condizioni della separazione e del divorzio
  • Affidamento condiviso
  • Adozione internazionale
  • Divorzio all’estero
  • Trascrizione di matrimonio celebrato all’estero
  • Negoziazione assistita

E’ per questi motivi che ogni aspetto della vita successiva alla separazione o al divorzio dovrebbe sempre essere regolato con scrupolo da un buon avvocato esperto in diritto di famiglia, in modo da prevenire ogni futura occasione di contrasto.

L’avvocato matrimonialista ha il compito di tutelare non solo i diritti del cliente ma anche e soprattutto l’interesse supremo del minore che, il nostro ordinamento, considera il soggetto maggiormente bisognoso di cure e attenzioni.

L’avvocato matrimonialista ha anche il dovere di non alimentare la conflittualità tra i coniugi, cercando di perseguire vie alternative al conflitto che consentano ai coniugi di gestire la loro crisi matrimoniale con maturità riducendo al minimo quella conflittualità che può pregiudicare oltremodo anche l’equilibrio dei figli già di per sè notevolmente pregiudicati dalla separazione dei propri genitori.

ASSEGNO MANTENIMENTO

Secondo la giurisprudenza, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge, in giudizio di separazione, non ci si può limitare a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si “… deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro …” (cfr. Cass.Sez.VI, 24/06/2019 n.16809).

Si tratta di parametri ben diversi dalle circostanze valorizzate dalla difesa ricorrente.

Per completezza, rilevanza non può attribuirsi alla condotta processuale del Y di avere, per tutta la durata del procedimento, sostanzialmente non contestato la domanda di assegno in favore della moglie, trattandosi di modus operandi certamente non preclusivo di una successiva contestazione, provocata da sopravvenienze negative sulle capacità reddituali, rispetto a quelle iniziali.

Ciò chiarito, com’è noto, “il diritto all’assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti …” (cfr. Cass. Sez. I, 15/01/2018 n.770).

Ebbene, mentre la natura indisponibile del diritto del minore al mantenimento consente al giudice di procedere ex officio alla determinazione del contributo parentale, anche indipendentemente dalle specifiche richieste dei genitori e anche superando i limiti delle medesime, analogo ragionamento non può esser fatto con riguardo alla posizione del figlio maggiorenne non autosufficiente.

Quanto ai poteri officiosi del giudice in materia di diritti dei minori, si veda sez. 1^, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018: «..In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l’acquisizione, da parte della corte d’appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.».

Il diritto, azionato nella presente sede dalla madre collocataria, è un diritto proprio della medesima, del tutto autonomo rispetto a quello del figlio maggiorenne: non si verte, quindi, in tema di diritti indisponibili e non esiste un potere officioso di determinazione di un contributo superiore a quello richiesto dal genitore convivente col figlio maggiorenne.

In tal senso si veda Sez. 1^, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013: «..Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.».

Come affermato dalla Suprema Corte, il diritto del genitore convivente con figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente, è autonomo, ancorché concorrente, con quello del figlio medesimo. Si tratta del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede. È un diritto di cui il genitore ha la piena titolarità e dunque anche disponibilità.

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

Costituisce principio consolidato quello secondo cui “qualora il comodato sia stato convenuto, o si sia successivamente consolidato per il soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, dovendosi contemperare le ragioni del proprietario comodante con quelle del comodatario, il rilascio dell’immobile è possibile esclusivamente nell’ipotesi in cui ricorra un urgente e imprevisto bisogno del comodante secondo quanto previsto dalla norma di cui all’art. 1809, comma 2, c.c.” (Cassazione Civile sez. III, 30/10/2018, n.27437).

La Suprema Corte in detta ordinanza ha ribadito i principi già affermati in materia dalle Sezioni Unite.

In particolare in un’importante sentenza del 2004 (S.U., 21 luglio 2004, n. 13603) la Cassazione, soffermandosi sull’utilizzo del bene come casa familiare, sottolineava che il soggetto che formalmente assume la qualità di comodatario riceve il bene non solo o non tanto a titolo personale, quanto piuttosto quale esponente della comunità familiare. Per tale motivo l’abitazione resta al coniuge al quale è stata assegnata anche se concessa in comodato da un terzo, ciò in quanto il provvedimento di assegnazione, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato.

In tal senso pertanto l’assegnatario può contrastare il recesso del comodante in quanto non è ancora cessato l’uso al quale l’abitazione era stata destinata.

In altre parole fino al momento in cui nella residenza familiare vi saranno figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti il comodante non potrà riavere il possesso dell’appartamento, tranne nel caso di sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevedibile.

Ulteriori delucidazioni sono poi state fornite da un ulteriore intervento a Sezioni Unite, dovuto alla permanenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.

La Cassazione, in particolare in quell’occasione ha evidenziato come nel nostro ordinamento siano previste due differenti forme di comodato: quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., e quello cosiddetto precario “senza determinazione di durata” (di cui all’art. 1810 c.c.).

Nel primo caso il comodante può recedere solo in ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, nel caso di comodato precario invece il comodante può richiedere la restituzione del bene ad nutum, con una semplice richiesta, in qualunque momento.

Fatta questa precisazione la Cassazione ha stabilito che il comodato di immobile concesso al fine di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario rientra nella fattispecie di comodato sorto per un uso determinato di cui all’art. 1803 c.c. Pertanto, specifica la giurisprudenza, anche se le parti non hanno fissato un termine esplicito di durata non può affermarsi che si tratti di contratto “senza determinazione di durata”.

Il termine infatti esiste anche se non è stato stabilito ma è ricavabile dalla finalità del comodato che è quella della soddisfazione delle esigenze della famiglia, intesa”anche nelle sue potenzialità di espansione” (Cass. n. 20448/2014).

Quando si ravvisa quest’ipotesi pertanto il comodante può richiedere la restituzione dell’immobile solamente qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno, così come stabilito dall’art. 1809 c.c.

NON FARTI SCAPPARE L’OCCASIONE DI UN BUON AVVOCATO MATRIMONIALISTA

VEDRAI CHE INSIEME TROVIAMO UNA SOLUZIONE E SARAI CONTENTO  

La separazione è traumatica di per se , spesso i coniugi o almeno uno dei coniugi soffre parecchio per la separazione, occorre pero’ affrontarla con determinazione e ragionamento anche se poi vi sono i sentimenti 

SEPARAZIONE MARITO MOGLIE NON TRAUMATICA BOLOGNA  MALALBERGO CASTELMAGGIORE  ARGELATO CASTELLO D’ARGILE CENTO

Se cerchi un avvocato divorzista Bologna, che sappia consigliarti al meglio per la tua separazione o il tuo divorzio chiama l’avvocato Sergio Armaroli,  un avvocato divorzista  è un avvocato che da anni ha esperienza con il diritto delle separazioni dei divorzi, materia sempre in costante aggiornamento legislativo e giurisprudenziale .

Le fondamentali capacita’ di un avvocato divorzista devono essere quelle di consigliare al meglio il proprio cliente sui suoi diritti e su quello che realmente puo’ ottenere da  una separazione o da  un divorzio.

Quindi occorre chiedere il giusto né troppo poco né troppo , chiedendo troppo poco si perde una parte dei propri diritti, chiedendo troppo si rischia di vedersi respinta  la pretesa.

Esempio , la signora Giovanna  si separa da un marito con due figli minori, il marito ha uno stipendio di euro duemila, la signora Giovanna di euro millecinquecento.

La casa  viene assegnata alla signora Giovanna che avra’ la collocazione dei figli presso casa sua, la stessa  potra’ chiedere  600 euro per i figli ,chiedere di piu’ sarebbe  eccessivo di meno sarebbe poco !!

 

 

  • Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
    • GIULIA UNA STORIA CHE TOCCAGiulia, donna di 45 anni, sposata da 20 ha due figli oramai maggiorenni, un marito di 55 anni, dirigente di azienda.Giulia ama la scultura  ha fatto alcune mostre , ha una bella casa che le comprarono e genitori per il matrimonio!!Trascorre  un mese  in estate in riviera, insieme al marito e i figli quando vogliono andare con lei.Il marito Giorgio, ha  l’abitudine e ii vizio del gioco, e porta a casa sempre meno soldi, creando ansie e preoccupazioni in famiglia.Giulia conosce  un uomo, anche lui scultore e s ene innamora perdutamente.Prova a parlare con il marito raccontando e spiegando che la loro relazione è in forte crisi e che ha bisogno di altro, che  è stanca di vedere  il marito perdere delle fortune al gioco.Il nuovo interesse di Giulia è Andrea, suo coetaneo, scultore del marmo, e  insieme  iniziano una relazione, relazione che presto diventa pubblica  ,creando imbarazzo nel piccolo paese della provincia di Bologna dove Giulia abita.Il marito viene a sapere della relazione della moglie e mi contatta  insieme alla moglie per discutere di una separazione consensuale, senza che vi siano traumi o liti.Anche Giorgio considera la relazione matrimoniale arrivata alla fine e d è d’accordo per  un separazione consensuale  ove  provvedera’  a un mensile per Giulia e i figli, ,  lasciando la casa coniugale che è di Giulia.Viene  preparato n ricorso per separazione consensuale  e i coniugi in pochi mesi arrivano alla separazione.
    • Giulia vive con il nuovo compagno e  il marito continua a giocare  perdendo tutti i giorni,
  • ORESTE E MICHELA  UNA STORIA  COMUNEOreste e Michela  sono sposati da tre anni, non hanno figli  e Oreste passa le  giornate e parte delle sere  nella sua officina, che  con sacrifici da’ da vivere alla Famiglia.Michela è commessa  in un supermercato della provincia di Bologna.VORREBBERO FIGLI MA NON ARRIVANO!!Michela ama i cani ne hanno tre  e insieme  al marito quando libero fanno lunghe passeggiate  nella campagna, con i loro cani, che pe rloro fanno parte della famiglia.Michela e Oreste hanno 38 anni e si sentono annoiati di un rapporto matrimoniale che pare non funzionare piu’ ,Gli interessi in comune vanno via via  diradandosi, la coppia non comunica piu’ parla poco.avvocato specializzato cause-eredtarie-eredtarieOreste si innamora di una ragazza Polacca conosciuta su Internet,Si rivolgono al mio studio pe runa separazione consensuale.Non riescono a trovare un accordo sulla casa coniugale e sull’assegno di mantenimento alla moglie che ha un reddito molto inferiore al marito.Vendono fatti sei incontri  ella fine si arriva  a un accordo per una consensuale, Oresta versera’ alla moglie 800 euro mensili , e la casa restera’ ad oreste che sta pagando il mutuo.Il conto in comune  contiene trentamila euro  e vengono divisi al 50%.
    spese straordinarie nella separazione Bologna
    spese straordinarie nella separazione Bologna

    Dopo sette mesi dall’udienza di separazione consensuale  presso Tribunale  ,la coppia mi contatta per il divorzio che avviene congiuntamente,

    Tre anni dopo entrambi si sono risposati e sono felici

     

     

     

    Con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale.

  • Ove la convivenza fra i coniugi divenga difficile o insostenibile nel corso del tempo, il nostro ordinamento consente ai coniugi il diritto alla separazione personale.
    Esattamente, l’art. 150, comma 1, c.c. prevede che “E’ ammessa la separazione personale dei coniugi”. Il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che “la separazione può essere giudiziale o consensuale”.

COSA E’ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Trattasi di un istituto giuridico che non comporta la cessazione del vincolo matrimoniale ma solo la modificazione di taluni diritti e doveri conseguenti al matrimonio, come meglio si preciserà nel prosieguo. Infatti, le parti non perdono lo stato di coniugi, che perdura fino alla morte di uno di essi o fino alla pronuncia di divorzio.
Questo primo articolo

tratterà esclusivamente della separazione consensuale dei coniugi,

  •  tralasciando volutamente quella giudiziale avente presupposti, condizioni, procedura ed effetti diversi dalla prima, e limitandosi ai punti essenziali e di maggiare interesse per gli utenti della Giustizia.In un successivo articolo, invece, si tratterà la separazione personale tramite negoziazione assistita di cui all’art. 6 del II capo introdotto dal D. l. 132/2014 poi convertito nella L. 162/2014 e della separazione personale innanzi all’ufficiale di stato civile di cui al III capo del citato D.L., attraverso i quali i coniugi che intendono separarsi possono raggiungere una soluzione consensuale in tempi rapidi e senza necessità di introdurre un procedimento giudiziale.
  • Chi sta pensando di fare una causa di separazione consensuale o di divorzio consensuale, deve sapere che da qualche tempo è stata introdotta (con D.L. 132 del 2014) una nuova procedura consensuale che permette di evitare il ricorso in tribunale, riducendo tempi e i costi rispetto al giudizio (è notorio che le cause in tribunale siano piuttosto costose e i tempi di svolgimento siano piuttosto lunghi).
  • Alla consensuale si ricorre quando è possibile trovare un accordo sulle condizioni di separazione. In casi del genere spesso sono i coniugi a trovare direttamente l’accordo, oppure lo raggiungono con l’aiuto dell’avvocato matrimonialista.La separazione dei coniugi in cosa consiste?consiste  nella interruzione  effettiva e stabile della convivenza coniugale e non fa venir meno il vincolo matrimoniale. Essa determina la cessazione per entrambi i coniugi dell’obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che presuppongono la convivenza. 

    Gli obblighi di collaborazione?

     Non cessa l’obbligo di collaborazione specie riguardo ai figli.

     diritto di famiglia: affidamento della prole, adozioni, successioni, riconoscimento e disconoscimento della paternità, gestione degli strumenti di protezione durante la crisi della coppia e tutela del minore.

    – separazione personale dei coniugi – consensuale: valutazione ed eventuale adeguamento dell’accordo tra coniugi in conformità delle disposizioni di legge, assistenza – anche attraverso le tecniche di negoziazione e di mediazione familiare – alla definizione del contenuto del ricorso con particolare riguardo alla tutela delle posizioni inerenti la prole, redazione e proposizione del ricorso, assistenza e partecipazione in udienza, espletamento degli adempimenti successivi all’omologazione.

    MARITO MOGLIE NON TRAUMATICA BOLOGNA 
    MARITO MOGLIE NON TRAUMATICA BOLOGNA

     

     

     

     

     

    La legge disciplina principalmente la separazione legale,

     

     quella sanzionata da un provvedimento giurisdizionale; non determina invece conseguenze giuridiche la separazione di fatto, che consiste nella interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma attuata sulla base di un mero accordo informale tra i coniugi o sul rifiuto di uno di essi di proseguire la vita in comune.

    Quando il rapporto tra coniugi entra in crisi in maniera irreversibile, l’ordinamento giuridico dà la possibilità di incidere sul legame matrimoniale allentandone il vincolo o addirittura recidendolo.

    Il primo passo per interrompere il rapporto è la separazione legale.

    Dopo la separazione è necessario che trascorra un apprezzabile lasso di tempo prima che sia possibile chiedere il divorzio.

    Con la separazione i coniugi vengono autorizzati a vivere in separate residenze, ma gli altri vincoli matrimoniali persistono: viene eliminato l’obbligo di coabitazione, ma non il dovere di assistenza morale e materiale e l’obbligo di fedeltà.

    Invece col divorzio l’istituto matrimoniale viene reciso e i coniugi riacquistano la libertà. Cessa il diritto successorio, per cui i coniugi non saranno più eredi l’uno dell’altro.

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Quali i Presupposti della separazione consensuale ?

La separazione consensuale è disciplinata sostanzialmente dagli artt. 150 e 158 c.c. e proceduralmente dall’art. 711 c.p.c.

Essa rappresenta in modo inequivocabile un istituto che consente di attribuire giuridica rilevanza alla volontà dei coniugi di separarsi personalmente, nonché di stabilire concordemente le condizioni e le modalità degli spetti personali e patrimoniali della loro vita futura.

Il diritto attribuito ai coniugi (che sotto questo profilo non diverge dalla separazione giudiziale) è personalissimo, poiché spetta esclusivamente ai coniugi, è indisponibile, non trasmissibile agli eredi, imprescrittibile ed è pacifico che non può essere oggetto di arbitrato.

Anche nella separazione consensuale, così come in quella giudiziale, non è necessario che la causa della crisi coniugale sia imputabile ad entrambi i coniugi, poiché quest’ultima ben può essere rapresentata dalla perdita di affetto, disaffezione e distacco di uno solo dei coniugi, tanto è vero che ai sensi dell’art. 711, comma 2, c.p.c. il ricorso per separazione consensuale può essere proposto anche da uno solo dei coniugi.

Separazioni consensuali

I coniugi possono decidere autonomamente e di comune accordo le condizioni sia economiche e relative al patrimonio, sia riguardanti l’affidamento e il diritto di visita dei figli minori nei casi di separazione coniugale.

In questo caso si parla di una separazione consensuale, e, se lo desiderano, i due coniugi possono essere rappresentati anche dallo stesso avvocato, che assisterà entrambi in tutto il procedimento legale.

L’avvocato divorzista ha qui il compito di ricercare una composta risoluzione delle controversie giudiziali ricorrendo alla presidenza del Tribunale competente. I tempi sono senza dubbio più lunghi rispetto a quelli di un procedimento consensuale attraverso la negoziazione assistita.

L’iter è quello di una causa civile, e quindi un procedimento contensioso, con tutto ciò che ne consegue in termine di tempo e impugnabilità della decisione del giudice. L’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli mette a disposizione la propria competenza per l’assistenza giudiziale di un coniuge nell’ambito di un processo di questo tipo.

  1. Le condizioni della separazione sono sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto pertanto, assiste la coppia anche dopo la conclusione della fase di separazione. l’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli con sede in via Solferino n.30 a Bologna studia e tratta  da svariati anni del diritto di famiglia.
  2. VI parlo come avvocato di trentennale esperienza ,le cause in materia di separazione nella maggior parte dei casi sono spesso non convenienti per i coniugi non convenienti perché i coniugi parlo della normalita’ dei casi nel momento della separazione devono fare economia, cioè considerare i costi che vivere separati e garantire pero’ alla prole un quieto vivere comporta. Ci vuole tranquillita’ e pretese coerenti nella separazione. Non si puo’ ad esempio chiedere  a un marito che guadagna milletrecento euro mensili mille euro per se e i figli, perché il marito non puo’ pagarle, nemmeno se vuole perché il reddito non glielo permette. Per fare una buona separazione  bisogna pensare esattamente quello che si puo’ e quello che è giusto ottenere !! Facciamo un calcolo , una separazione consensuale  ha un costo ridotto rispetto a una giudiziale che richiede ricorso, memorie difensive, udienze ,prove, e poi pe r parlare del solo primo grado di giudizio, memorie conclusionali per un avvocatoTempi dai due ai quattro anni, a volte di piu’ !I costi possono variare dagli otto ai quindicimila euro a coniuge ,a volte di piu’ se vi sono questioni patrimoniali importanti, ma in quel caso ovviamente la spesa diventa un problema minore, anche se i costi possono lievitare e di molto!! 
  3. L’Avvocato offre assistenza per tutte le problematiche relative a: divorzi congiunti e non, separazioni, affido di minori (condiviso o esclusivo), assegni di mantenimento e certificazione di paternità. L’esperienza pluriennale dell’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli permette di individuare, di volta in volta, le strategie più adeguate e funzionali per il raggiungimento di una soluzione soddisfacente.
  4. Obiettivo dello Studio è fornire informazioni chiare e trasparenti su diritti e doveri, nonché sulla legislazione che regola i divorzi congiunti e le separazioni (consensuali e non), mettendo a disposizione del cliente uno spazio libero di dialogo e confronto
  5. A titolo esemplificativo lo Studio si occupa di:
  6. separazione consensuale e giudiziale
  7. separazione dei beni
  8. assegno di mantenimento
  9. mediazione familiare
  10. divorzio consensuale e giudiziale
  11. affidamento condiviso
  12. tutela dei minori
  13. amministrazione di sostegno ed interdizione
  14. successione ereditaria e donazioni

Separazioni giudiziali

Se (per fortuna non molto spesso )non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli, anche da uno solo dei coniugi può essere richiesta la separazione giudiziale.

In questo caso ciascuno dei due coniugi è rappresentato da un proprio avvocato,

  • non essendovi accordo sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli. Pertanto tali questioni saranno decise in Tribunale. Nella separazione di natura giudiziale, invece, ciascun coniuge viene rappresentato da un proprio avvocato e, poiché non vi è accordo sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli, la decisione viene adottata dal Tribunale.
  • È importante sapere che la Legge 162/2014 ha introdotto la possibilità di raggiungere un accordo negoziale in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio nonché in materia di modifica delle condizioni raggiunte nelle rispettive procedure.
  • La procedura di negoziazione assistita (è richiesta l’assistenza di uno o più avvocati) è possibile sia in presenza sia in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave.
  • In tale ipotesi, è il giudice
  • che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi, anche con riferimento ai figli e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.

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