SEPARAZIONE MOGLIE E MARITO
Affrontare una separazione o un divorzio è molto traumatico, diciamocelo nessuno ne è abituato nessuno sa come fare fino a quando non l’ha vissuta in prima persona!
MA ALLORA COME SEPARARSI O DIVORZIARE?
In primo luogo occorre aver e una visione completa del matrimonio, delle situazioni economiche e personali, quali i figli, la casa coniugale i beni in comune , le possibilita’ econonomiche dopo la separazione o il divorzio!!
Far alzare il costo del contenzioso
In cima alla lista spicca la tendenza a spingere al rialzo il costo del contenzioso, non raggiungendo un accordo con l’ex partner e trascinando il processo di divorzio per anni. In effetti, considerando che la legge italiana stabilisce che debbano passare tre anni prima di mettere la parola fine al proprio matrimonio si può immaginare come i costi possano diventare proibitivi. anno.
Non informarsi sui propri obblighi legali
con la separazione o il divorzio occorre fare i conti con numerose spese, spesso difficili da sostenere. La casa infatti in genere resta alla madre con i figli, mentre il padre è tenuto a cercarsi una nuova sistemazione.
I costi vengono sicuramente ad aumentare dovendo l’uomo contribuire al mantenimento dei figli e alle spese per l’affitto o l’acquisto di una nuova casa.
CONVIENE UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Assolutamente si sempre, perché oltre a costare molto meno porta i coniugi a una distensione dei loro rapporti, si trova infatti una linea comune per arrivare a un passo doloroso quale la separazione.
Anche i figli soffrono meno erchè vedono i genitori piu’ distesi per aver trovato una soluzione piu’ soft alla loro separazione.
Ricordiamo che un separazione provoca sempre una grave scossa emotiva ,un forte dolore nei figli, affrontare una separazione porta alla necessità di avere sempre un occhio rivolto alle necessita’ dei figli.Non per niente la giuriprudenza assegna solitamente la casa al genitore collocatario dei figli, e questo perhcè gli stessi sentano meno traumaticamente la separazione
MA QUALI DOCUMENTI SERVONO?
La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:
Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
Certificato di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato.
COME FUNZIONA IL SERVIZIO DI DIVORZIO CONSENSUALE CONGIUNTO?
SEPARAZIONE BOLOGNA ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata esclusivamente alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e non a compensare un eventuale divario tra le posizioni economiche dei coniugi.
Il provvedimento di assegnazione ha lo scopo di proteggere i figli, garantendo loro di conservare una continuità, quando meno sotto il profilo abitativo e delle abitudini, di fronte alla disgregazione del nucleo familiare.
Non può revocarsi in dubbio, infatti che, finché perdura il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ed invero, ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, fintantoché siffatta finalità non venga ritenuta insussistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace detta assegnazione (Cass. 12705/2003; 18754/2004)ai sensi dell’art. 6, co. 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (cfr. Cass. S.U. 11096/2002, in motivazione; Cass. 5067/2003; 9181/2004; 12296/2005; 4719/2006). È fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi degli artt. 42 Cost. e 832 c.c. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337 sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.RIVOLGENDOSI ALL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVRETE UNA IDEA CHIARA DEI COSTI DEL DIVORZIO E DELLA SEPARAZIONE DEI VOSTRI DIRITTI E ANCHE DEI VOSTRI OBBLIGHI !!