SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA LE SPESE STRAORDINARIE GRANDE DISCUSSIONE COSA FARE?
LE SPESE STRAORDINARIE GRANDE DISCUSSIONE COSA FARE? SENTENZE SULLE SPESE STRAORDINARIE DELLA CORTE APPELLO BOLOGNA E TRIBUNALE BOLOGNA CERCANDO L’ORIENTAMENTO SEGUITO
LE SPESE STRAORDINARIE GRANDE DISCUSSIONE COSA FARE? La Corte, richiamato l’insegnamento della giurisprudenza secondo cui si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (v., fra le tante, Cass. n. 12621/2012), rileva che il YY, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale opponente, rivestiva la posizione sostanziale di convenuto, rispetto alla pretesa azionata dalla XX volta ad ottenere il rimborso di talune spese sostenute nell’interesse delle figlie, aveva contestato il credito soltanto in modo del tutto generico, non aveva preso specifica posizione in ordine ai fatti allegati dalla ex moglie e, in particolare, sulla questione della imputabilità alle figlie di talune spese e della qualificazione come straordinarie delle spese, si era limitato ad allegare quanto in precedenza sintetizzato senza scendere nel dettaglio, come invece avrebbe dovuto, essendo ben consapevole (e questo lo si desume dal suo atto) in ragione del precorso scambio di corrispondenza tra le parti delle ragioni che erano fatte valere nei suoi confronti.
LE SPESE STRAORDINARIE GRANDE DISCUSSIONE COSA FARE? contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, infatti, nei punti da 9 a 20 dell’atto di citazione in opposizione, il YY non ha mai sollevato alcuna eccezione in ordine alla imputazione alle figlie delle spese di cui era stato richiesto il rimborso e, quanto alla qualificazione come straordinarie, si è limitato a richiamare gli € 41,00 per la multa e gli € 180,00 per l’autobus. Infatti, quanto alle spese straordinarie, il YY, nella citazione in opposizione, ha eccepito di avere provveduto al loro pagamento ed ha precisato che erano dovute solo quelle effettuate nel periodo 10 novembre 2016 (data di deposito da parte della XX del ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione) all’aprile 2008.
Da ciò consegue che il YY, con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc, lungi dal precisare la domanda svolta con il ricorso in opposizione, ha introdotto, quanto alla imputazione di talune spese alle figlie e alla qualificazione di altre come straordinarie, un diverso e nuovo tema di indagine, del tutto estraneo a quello sul quale si era formato l’originario contraddittorio tra le parti.
Di conseguenza, non avendo la XX accettato il contraddittorio su tali questioni, deve ritenersi che le suddette domande, nuove, vadano considerate come inammissibili nel giudizio di opposizione, con gli ulteriori riflessi per l’appello incidentale.
- Per altro la doglianza risulta essere pure manifestamente infondata nel merito.
La pretesa azionata dalla XX si riferisce, infatti, al periodo di tempo dal novembre 2006 all’aprile 2008, nel quale i rapporti tra le parti erano disciplinati dal decreto di questa Corte del 4-21 maggio 2007 (doc. D XX), con il quale, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Rimini del 15 febbraio 2007, che aveva respinto la domanda della XX di modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza dello stesso Tribunale del 12 agosto 2005 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi (doc. A XX), era stato elevato da € 300,00 a € 400,00 il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario delle due figlie ed era stato, altresì, previsto il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
LE SPESE STRAORDINARIE GRANDE DISCUSSIONE COSA FARE? ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello di Bologna, prima sezione civile, composta dai signori Magistrati
Dott. Giovanni Benassi – Presidente relatore
Dott. Mariapia Parisi – Consigliere
Dott. Melania Bellini – Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2247 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2014, promossa da:
XX, [ recte : coniuge separato (moglie) di YY ; NdRedattore ] , rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in calce all’atto di citazione in appello, dagli Avvocati Monica Boccardi e Ercole Boccardi del Foro di Rimini e Alfredo Goldstaub e Stefano Goldstaub, elettivamente domiciliata in Bologna, viale XII Giugno 26, presso lo studio degli ultimi
Appellante principale
contro
YY, rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dagli Avvocati Stefano Della Vittoria e Luca Iannaccone del Foro di Rimini e Adriano Sponzilli, elettivamente domiciliato, in Bologna, via Rialto 7/2, presso lo studio dell’ultimo
Appellato, Appellante incidentale
Avente ad oggetto
“alimenti”
CONCLUSIONI
Il procuratore dell’appellante principale chiede e conclude:
“Voglia la Corte Ill.ma,
– Nel merito e in riforma della sentenza impugnata secondo quanto letteralmente proposto nella narrativa,
– condannare il YY a pagare alla XX la somma di Euro 3.576,12, per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto ed alla narrativa, oltre a interessi dalla data della costituzione in mora al saldo, così aumentata la condanna già decisa in primo grado.
– nel caso di accertamento della mala fede, ex art. 88 c.p.c., del sig. YY, condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che risulterà di giustizia, indicativamente dedotti in Euro 5.000, liquidandoli in via equitativa.
– condannare il YY alle spese del giudizio monitorio e di quello di opposizione, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese del presente grado di giudizio.“;
Il procuratore dell’appellato – appellante incidentale chiede e conclude:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis,
rigettare l’appello proposto dalla sig.ra XX per tutti i motivi esposti in narrativa;
confermare la sentenza di primo grado in merito alle statuizioni in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed alla dichiarazione di compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di primo grado;
in accoglimento dell’ appello incidentale proposto dal sig. YY, accertare e dichiarare che le somme richieste dalla sig.ra XX con il decreto ingiuntivo opposto n. 1674/08 del Tribunale di Rimini non sono dovute dal sig. YY in quanto non rivestono carattere di spese straordinarie e/o non risulta provata la riferibilità delle spese alle figlie B(omissis) e C(omissis) (omissis).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari relative al presente grado di giudizio.“.
LA CORTE D’APPELLO
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente Relatore dott. Giovanni Benassi;
Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione, debitamente notificato il 16 ottobre 2008, il sig. YY ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1674/2008, ad esso notificato l’8 settembre 2008, con il quale il Tribunale di Rimini gli aveva ingiunto l’immediato pagamento, a favore del coniuge separato, sig.ra XX, del complessivo importo di € 3.854,07, oltre interessi maturati dal 22 febbraio 2008 al saldo, spese, diritti ed onorari relativi alla procedura monitoria, a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, B(omissis) e C(omissis).
L’opponente ha chiesto la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato in via monitoria, per avere egli saldato le prestazioni a proprio carico, come da documentazione versata in atti; per incompetenza funzionale del giudice adito spettando, a suo avviso, la cognizione della causa al giudice del divorzio ex art. 709 ter cpc perché la controversia verteva sulla decorrenza del pagamento delle spese straordinarie e, in parte, sulla qualificazione, come tali di talune di esse; e perché, in ogni caso, il credito azionato era minore rispetto a quello portato dall’ingiunzione perché una parte della somma ingiunta era riferibile a voci di spesa anteriori rispetto al periodo preso in considerazione nel ricorso per decreto.
Radicato il contraddittorio con la sig.ra XX che, ammettendo di essere incorsa in errore per avere chiesto il rimborso di spese straordinarie per complessivi € 277,95 non dovuto trattandosi di spese sostenute prima del 10 novembre 2006, ha eccepito la sostanziale infondatezza dell’opposizione e chiesto, in via subordinata, la condanna del YY al pagamento della minore somma di € 3.576,12, il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 756/2014 del 30 giugno 2014 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato il YY al pagamento in favore della XX della somma di € 2.617,22, oltre interessi dal 2 gennaio 2009, al saldo; ed ha integralmente compensato tra le parti le spese processuali.
Avverso la detta decisione, XX ha proposto tempestivo appello principale, articolato su due motivi, cui resiste YY chiedendone il rigetto e articolando impugnazione incidentale con un motivo.
All’udienza del 4 luglio 2017, le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
- Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto la fondatezza dell’opposizione per la somma di € 277,95, che la XX aveva ammesso come non dovuta, e per l’ulteriore somma di € 958,90 che il YY aveva documentato di avere già corrisposto alla moglie prima dell’emissione del provvedimento impugnato.
Il primo giudice, poi, ha riconosciuto la natura di spese straordinarie a tutte quelle di cui la XX aveva richiesto il rimborso, osservando che la misura oggettivamente assai modesta dell’assegno di mantenimento (indicato dal Tribunale in € 300,00 mensili a favore di ciascuna figlia), sproporzionata per difetto al reddito di un avviato commercialista, indicava in modo inequivoco che nell’assegno mensile erano ricomprese, secondo una prassi tuttora frequente nel circondario, le spese di stretto mantenimento, con esclusione pertanto dell’abbonamento annuale per il trasporto scolastico, dei libri di testo e del c.d. corredo di inizio anno, delle attività sportive (una all’anno per ciascun figlio) e di socializzazione (campo estivo parrocchiale) e delle gite scolastiche.
Infine, relativamente alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie, il Tribunale ha ritenuto operante il principio, generale in materia di famiglia, della manifestazione espressa del dissenso e della valutazione della giustificazione o meno di tale dissenso, anche — ma non solo — alla stregua delle condizioni socio economiche del nucleo.
Il Tribunale ha quindi compensato le spese processuali ricorrendo una fattispecie di reciproca soccombenza.
- Con il primo motivo dell’appello principale, XX lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna del YY al pagamento della somma di € 2.617,22 per rimborso spese straordinarie sulla base del presupposto che la somma complessivamente ingiunta, pari ad € 3.884,07, ricomprendesse pure gli importi già versati dal debitore con l’unico pagamento effettuato di € 680,95, che invece era stato esplicitamente riconosciuto nel ricorso per ingiunzione e già detratto dal totale di tutte le spese straordinarie indicate e documentate.
Con il secondo motivo dell’appello principale, XX censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali ravvisando nella fattispecie una soccombenza reciproca; sostiene, al riguardo, di essere stata costretta ad adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere il pagamento di somme stabilite a favore delle figlie minorenni a seguito dell’inadempimento dell’obbligato, e che, nella specie, ricorreva una prevalente soccombenza del YY, dato che la sua opposizione, accoglibile solo per la somma di € 277,95, di cui per altro aveva riconosciuto la non debenza fin dalla memoria di costituzione, era risultata infondata in ordine a tutte le altre eccezioni con essa prospettate.
Con l’unico motivo dell’appello incidentale, il YY sostiene che le spese, di cui la XX ha chiesto la restituzione, non possono essere considerate di natura straordinaria.
L’appellante incidentale assume di avere espressamente contestato, con la citazione in opposizione e con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cpc, tutte le voci di spesa che si ritenevano non straordinarie; deduce l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della XX, osservando che, per avere contestato la natura straordinaria delle spese sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cpc aveva solo posto in essere una emendatio libelli, con la mera specificazione della domanda originariamente azionata.
L’appellante incidentale, quindi, contesta la natura straordinaria di talune spese mediche, scolastiche, sportive e di modico valore; evidenzia poi l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva considerato che l’assegno di mantenimento fosse pari ad € 300,00 per ciascuna figlia, omettendo di considerare che la Corte d’Appello, adita dalla XX in sede di reclamo, aveva elevato l’assegno da 300,00 a 400,00 euro per ciascuna figlia ed insiste nell’eccezione di carenza del requisito di certezza in ordine all’imputazione di alcune spese a favore delle figlie B(omissis) e C(omissis) e di illegittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti probatori.
L’appellante principale eccepisce l’inammissibilità e/o comunque l’infondatezza dell’impugnazione incidentale, perché il YY, che, con la citazione in opposizione, aveva contestato la natura straordinaria di due soli importi, € 41,00 per una multa ed € 180 per l’abbonamento all’autobus, soltanto nella prima memoria ex art. 183 cpc aveva contestato la natura straordinaria di tutte le altre spese richieste, così ponendo in essere una inammissibile modificazione della domanda; rileva in ogni caso l’infondatezza nel merito del motivo.
- La Corte, quanto al primo motivo dell’appello principale, osserva che il YY, con la memoria di costituzione, ha espressamente riconosciuto l’errore in cui era incorso il Tribunale di Rimini, il quale aveva sottratto dalla sorte capitale dell’opposto decreto ingiuntivo voci di spesa, per complessivi € 680,95, che la XX aveva già detratto precedentemente alla notifica dell’ingiunzione, perché già rimborsate dal coniuge.
In tal modo, l’impugnata sentenza ha sottratto una seconda volta, dalla sorte debitoria, somme che in precedenza erano già state prese in considerazione e detratte.
Sulla questione si fa rinvio al successivo punto 7 per la determinazione della somma esattamente dovuta dal YY alla XX.
- Preliminare all’esame del secondo motivo dell’appello principale appare, per ragioni di pregiudizialità logica, lo scrutinio dell’appello incidentale.
Come si è visto il YY sostiene che le spese di cui la XX ha chiesto la restituzione non possono essere considerate come straordinarie.
L’appello incidentale è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Come ha eccepito l’appellante principale, il YY, con l’atto di citazione in opposizione, non aveva esplicitamente sollevato eccezioni in ordine alla natura straordinaria delle spese ingiunte, tranne che per due esborsi, uno relativo al pagamento di una multa e l’altro relativo all’acquisto dell’abbonamento ai mezzi pubblici.
La Corte, dall’esame diretto della citazione in opposizione, rileva che il YY aveva sollevato, nei confronti della pretesa monitoriamente avanzata dalla XX, tre distinti rilievi: con il primo aveva eccepito che il credito azionato dall’ex coniuge non sussisteva per avere l’ingiunto saldato le prestazioni a proprio carico; con il secondo aveva allegato che la controversia verteva sulla decorrenza del pagamento delle spese straordinarie e in parte sulla qualificazione come tali di alcune spese; con il terzo aveva sostenuto che il credito azionato era minore rispetto a quello portato dall’ingiunzione per essere una parte della somma ingiunta riferibile a voci di spesa addirittura anteriori rispetto al periodo preso in considerazione nello stesso ricorso per ingiunzione.
Relativamente alle qualificazione, in termini di straordinarietà, delle voci di spesa non pagate dal YY, nella citazione in opposizione (pag. 8, punto 21), quest’ultimo ha fatto espresso riferimento soltanto ad € 41,00 per multa asseritamente riferibile alla figlia B(omissis) e ad € 180,00 per l’autobus e non a tutte le altre spese, che aveva ampiamente richiamato in precedenza nell’atto (punto 13, pag. 5,6) e che erano state oggetto di scambio di corrispondenza tra le parti ed i loro legali.
Per altro il riferimento alla qualificazione delle spese come straordinarie era stato sviluppato dall’allora opponente al fine di supportare un’eccezione di incompetenza del giudice che aveva emesso l’opposto decreto ingiuntivo.
Infatti, per il YY, la controversia sulla qualificazione di tali esborsi in termini di straordinarietà o meno, traendo origine da interpretazioni divergenti sulla natura delle spese, avrebbe dovuto rientrare tra quelle inerenti alla ripartizione tra i genitori del contributo di mantenimento dei figli che, a mente dell’art. 709 ter cpc, avrebbe dovuto essere individuato nel giudice del divorzio, essendo ancora pendente la relativa causa (v. citazione, punti da 22 a 29, pag. 8-10). Con la conseguenza che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso da un giudice incompetente a conoscere e a dare attuazione ai provvedimenti in vigore tra le parti.
E’ stato solo con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, che il YY ha per la prima volta introdotto nel giudizio due nuove questioni e, cioè, la carenza del requisito di certezza in ordine all’imputazione di alcune spese a favore delle figlie B(omissis) e C(omissis) (con particolare riguardo ad alcune spese farmaceutiche e a talune spese scolastiche), e la carenza del requisito della straordinarietà in ordine alla voci di spesa richieste, avendo come riferimento talune spese mediche, spese scolastiche, spese sportive e spese di modico valore.
L’appellante incidentale sostiene che, avendo contestato la natura straordinaria delle spese sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quanto esposto in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 cpc rappresenterebbe solo una dettagliata precisazione dei motivi per cui si era contestata tale straordinarietà, con la conseguenza che non si sarebbe verificata alcuna mutatio libelli essendo in presenza di una mera emendatio libelli.
La Corte, richiamato l’insegnamento della giurisprudenza secondo cui si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (v., fra le tante, Cass. n. 12621/2012), rileva che il YY, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale opponente, rivestiva la posizione sostanziale di convenuto, rispetto alla pretesa azionata dalla XX volta ad ottenere il rimborso di talune spese sostenute nell’interesse delle figlie, aveva contestato il credito soltanto in modo del tutto generico, non aveva preso specifica posizione in ordine ai fatti allegati dalla ex moglie e, in particolare, sulla questione della imputabilità alle figlie di talune spese e della qualificazione come straordinarie delle spese, si era limitato ad allegare quanto in precedenza sintetizzato senza scendere nel dettaglio, come invece avrebbe dovuto, essendo ben consapevole (e questo lo si desume dal suo atto) in ragione del precorso scambio di corrispondenza tra le parti delle ragioni che erano fatte valere nei suoi confronti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, infatti, nei punti da 9 a 20 dell’atto di citazione in opposizione, il YY non ha mai sollevato alcuna eccezione in ordine alla imputazione alle figlie delle spese di cui era stato richiesto il rimborso e, quanto alla qualificazione come straordinarie, si è limitato a richiamare gli € 41,00 per la multa e gli € 180,00 per l’autobus. Infatti, quanto alle spese straordinarie, il YY, nella citazione in opposizione, ha eccepito di avere provveduto al loro pagamento ed ha precisato che erano dovute solo quelle effettuate nel periodo 10 novembre 2016 (data di deposito da parte della XX del ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione) all’aprile 2008.
Da ciò consegue che il YY, con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 cpc, lungi dal precisare la domanda svolta con il ricorso in opposizione, ha introdotto, quanto alla imputazione di talune spese alle figlie e alla qualificazione di altre come straordinarie, un diverso e nuovo tema di indagine, del tutto estraneo a quello sul quale si era formato l’originario contraddittorio tra le parti.
Di conseguenza, non avendo la XX accettato il contraddittorio su tali questioni, deve ritenersi che le suddette domande, nuove, vadano considerate come inammissibili nel giudizio di opposizione, con gli ulteriori riflessi per l’appello incidentale.
- Per altro la doglianza risulta essere pure manifestamente infondata nel merito.
La pretesa azionata dalla XX si riferisce, infatti, al periodo di tempo dal novembre 2006 all’aprile 2008, nel quale i rapporti tra le parti erano disciplinati dal decreto di questa Corte del 4-21 maggio 2007 (doc. D XX), con il quale, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Rimini del 15 febbraio 2007, che aveva respinto la domanda della XX di modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza dello stesso Tribunale del 12 agosto 2005 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi (doc. A XX), era stato elevato da € 300,00 a € 400,00 il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario delle due figlie ed era stato, altresì, previsto il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
La modifica disposta dalla Corte d’Appello è significativa perché il giudice del gravame è intervenuto su un provvedimento che, disposta la collocazione delle figlie presso la madre, aveva previsto, a carico del padre, soltanto il contributo mensile complessivo di € 600,00 (300,00 per ciascuna figlia) comprensivo delle spese straordinarie.
La Corte, nel rigettare la domanda del padre di affido condiviso, ritenne in quella sede che l’importo omnicomprensivo di € 600,00 concordato in sede di separazione per soddisfare le esigenze delle due figlie, all’epoca di 17 e 14 anni, fosse insufficiente «..alla luce anche della necessità delle spese straordinarie, il cui esborso, che è stato provato, è stato sostenuto esclusivamente dalla XX..»; e che, invece, apparisse più «..adeguato alla reale situazione economica dei genitori e alle reali esigenze delle figlie, stabilire l’obbligo per il padre di contribuire con il versamento per ciascuna di esse di € 400,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie..».
Quindi, per la Corte d’Appello, contrariamente a quanto mostra di avere inteso l’appellante incidentale, il contributo complessivo di € 600,00, originariamente fissato dal Tribunale, era insufficiente per coprire le spese ordinarie delle figlie, tanto che era stato elevato di ben 200,00 euro, passando ad € 800,00 mensili; e, poi, quanto alle spese straordinarie, era necessario che il padre se ne assumere il relativo onere, fino a quel momento sopportato solo dalla madre, nella misura del 50%.
In tal modo, la Corte non fece altro che dare applicazione al consolidato principio di diritto, secondo cui (v., fra le tante, Cass. 9372/2012), in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese“straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo“, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Ora, poiché a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, consegue che il YY, per effetto del provvedimento della Corte d’Appello, era tenuto a concorrere al mantenimento ordinario delle figlie, cioè alle spese per l’alloggio, per il vitto e per tutte le altre, caratterizzate dalla prevedibilità e ricorrenza, versando alla moglie l’assegno complessivo di € 800,00 mensili, nonché a contribuire alle spese straordinarie, cioè a quelle che per la loro rilevanza e imprevedibilità esulano dell’ordinario regime di spesa dei figli, nella misura del 50%.
Nella specie è sufficiente scorrere l’elenco delle spese straordinarie, delle quali la XX ha chiesto il rimborso come dettagliatamente elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, per verificare che trattasi di importi di modesto ammontare e comunque in linea con lo stile di vita della famiglia, afferenti a spese scolastiche, sanitarie, e per attività sportiva/ricreativa, che, non rientrando nell’ordinario mantenimento delle figlie, non si vede per quale ragione non debbano essere sopportate, nella misura del 50%, anche dal padre, che, come è pacifico in causa, risulta essere un facoltoso commercialista.
Tra l’altro, come annotato anche dal Tribunale di Rimini, il YY risulta aver provveduto al pagamento (parziale) di spese mediche e scolastiche della stessa natura di quelle in questa sede contestate come straordinarie (per esempio analisi, medicinali da banco e altre simili – v. anche doc. 7 YY; e sentenza pag. 4), per cui non si comprende neppure in base a quale criterio l’appellante incidentale abbia qualificato la natura straordinaria o meno di talune spese.
Resta dunque confermata la palese infondatezza dell’appello incidentale.
- La XX ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma di € 3.854,07.
Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto come dovuta il minore importo di € 2.617,22, ritenendo fondata l’opposizione per € 277,95 ed € 958,90. Quanto alla prima somma perché la stessa opponente aveva ammesso di averla erroneamente richiesta; quanto alla seconda perché ha computato l’importo complessivo di € 496,77+ € 184,18 (per un totale di € 680,95), che poi ha sommato ai 277,95 euro già in precedenza considerati, così ottenendo € 958,90.
Di conseguenza è risultato l’importo (errato) di € 2.617,22 (3.854,07-277,95=3.576,12; 3.576,12-958,90=2.617,22).
Infatti, in tale modo, il primo giudice è incorso in un doppio errore di calcolo: in primo luogo, perché ha portato in detrazione la somma di € 680,95 che, come riconosciuto anche dal YY, la XX aveva già scomputato nel decreto ingiuntivo dal totale complessivo dovuto per spese straordinarie (v. pag. 4 e 5 del decreto ingiuntivo); poi perché ha valorizzato per due volte l’altro importo di € 277,95.
La somma effettivamente dovuta dal YY ammonta, dunque, ad € 3.576,12.
Pertanto, ferma restando la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, che era stato chiesto ed ottenuto per la maggior somma di € 3.884,07, in accoglimento dell’appello proposto da XX, YY va condannato al pagamento, in favore di questa, della complessiva somma di € 3.576,12, oltre interessi dal 2 gennaio 2009 al saldo.
L’accoglimento del primo motivo dell’appello principale ed il rigetto di quello incidentale comportano, previo assorbimento del secondo motivo dell’appello principale, la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell’esito sostanziale della causa nei due gradi del procedimento, che vede la prevalente soccombenza di YY.
Si stima equo, pertanto, disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio nella misura di 1/4 e di porre i restanti tre quarti, liquidati come da dispositivo a definitivo carico di YY.
Non sussistono i requisiti previsti dalla legge per farsi luogo all’applicazione del disposto dell’art. 96 cpc come chiesto dall’appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
accoglie l’appello principale e, in parziale riforma dell’impugnata del Tribunale di Rimini del 30 giugno 2014 n. 756/2014, previa revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, dichiara tenuto e in conseguenza condanna YY a pagare a XX la somma di € 3.576,12, oltre interessi dal 2 gennaio 2009 al saldo;
respinge l’appello incidentale;
compensate per un quarto le spese processuali del doppio grado del giudizio, condanna YY al rimborso dei restanti tre quarti, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.250,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e 15% rimborso forfettario spese generali e, quanto al presente grado, in complessivi € 1.875,00 per compenso professionale ed € 147,00 per rimborso anticipazioni, oltre IVA CPA e 15% rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Bologna in data 7 novembre 2017 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giovanni Benassi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Matilde Betti – Presidente
dott. Francesca Neri – Giudice
dott. Bruno Perla – Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15150/2015 promossa da:
XX [ recte : coniuge separato (moglie) di YY; NdRedattore ] (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Veronica Pettazzoni; elettivamente domiciliato in Viale San Martino, 112 Crevalcore, (Bologna), presso il difensore avv. Veronica Pettazzoni
ATTRICE
contro
YY (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Maria Cristina Mirabelli; elettivamente domiciliato in Viale XII Giugno, 26 Bologna, presso il difensore avv. Maria Cristina Mirabelli
CONVENUTO
Con l’INTERVENTO del P.M.
Oggetto
“separazione personale”
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 13.10.2015 XX (nata a Bologna il (omissis).(omissis).1965) chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito YY (nato a (omissis) [ recte : località in provincia di Bologna; NdRedattore ] il (omissis).(omissis).1961), con cui si era sposata con rito concordatario a (omissis), (Bologna), il (omissis).(omissis).1989; trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. (omissis), Parte 2, Serie A, Ufficio Uno.
Dalla loro unione sono nate tre figlie: K il (omissis).(omissis).1990, maggiorenne ed autosufficiente, da tempo non più convivente con i genitori, W il (omissis).(omissis).1996, maggiorenne ma non autosufficiente ed J il (omissis).(omissis).2002 ancora minorenne.
La ricorrente chiedeva al Tribunale di Bologna di autorizzare i coniugi a vivere separati affidando la figlia minore J congiuntamente ad entrambi i genitori, collocando la stessa presso la madre e con facoltà per il padre di vederla ogni qualvolta lo desiderasse previo accordo con la madre; chiedeva inoltre l’assegnazione della casa coniugale in quanto convivente con la figlia minore e non autosufficiente; chiedeva un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie J e W (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente), di importo pari ad €. 500,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive e ricreative necessarie per le figlie W ed J, oltre alle spese relative all’autovettura in uso alla figlia W; chiedeva di porre a carico del sig. YY il rimborso del 50% delle spese straordinarie fino ad ora sostenute e il rimborso di tutte le somme anticipate per il finanziamento volto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico esistente nella casa coniugale; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitosi ritualmente nel procedimento con la memoria difensiva datata 04.02.2016, il sig. YY non si opponeva alla domanda di separazione.
Contrariamente alla ricorrente chiedeva l’assegnazione dell’ex casa coniugale a sé in quanto proprietario e genitore convivente con la figlia W maggiorenne ma non autosufficiente; chiedeva di disporre una CTU sulla idoneità genitoriale della sig.ra XX all’esito della quale affidare la figlia minore J ad entrambi i genitori con collocazione della figlia presso l’abitazione paterna, qualora ritenuta nell’interesse della minore; qualora la figlia J fosse collocata presso il padre chiedeva di disporre visite libere con la madre previo accordo con la figlia stessa dandone comunicazione al padre; qualora, invece, la figlia J fosse stata collocata presso l’abitazione della madre, diversa dall’attuale casa coniugale, chiedeva di disporre un contributo al mantenimento economico mensile pari a €. 100,00 (o altra somma ritenuta di giustizia), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, attesa l’attuale situazione economica del padre; ovvero chiedeva di disporre un contributo economico al mantenimento della figlia pari a €. 200,00 (o altra somma ritenuta di giustizia), oltre a rivalutazione annuale ISTAT, onerando tuttavia la sig.ra XX del versamento della quota pari al 50% del mutuo mensile gravante sull’ex casa coniugale; in caso di collocamento della figlia minore J presso la madre chiedeva di poter tenere con sé la figlia accordandosi con questa dandone comunicazione alla madre (secondo modalità meglio specificate in memoria di costituzione, cui si rinvia); chiedeva di disporre il mantenimento diretto della figlia W da parte di entrambi i genitori nei periodi di permanenza della figlia con ciascuno di loro; chiedeva di disporre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie.
All’udienza presidenziale del 16.02.2016 il Presidente delegato, sentiti i coniugi prima separatamente e poi unitamente e tentata invano la conciliazione, disponeva per i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza riservata.
In breve, con l’ordinanza del 22.02.2016 autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, disponeva l’affidamento condiviso della figlia minorenne J collocandola presso la madre, disponeva visite libere tra il padre e la figlia minore previo accordo con la madre e in mancanza di accordo a fine settimana alternati dal venerdì all’uscita da scuola alla domenica sera e un pomeriggio a scelta durante la settimana dall’uscita da scuola alla sera, regolava inoltre le visite durante le vacanze natalizie e quelle pasquali e nel periodo estivo, disponeva a carico del sig. YY l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie non autosufficienti versando a favore della madre la somma di €. 150,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate (ad eccezione di quelle mediche che rivestono il carattere d’urgenza e che saranno rimborsate previa esibizione di idonea documentazione) e debitamente documentate, rinviava quindi per la prosecuzione della causa innanzi al G.I., fissando l’udienza del 19.10.2017 con valore di prima udienza e assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti ex art. 709 c.p.c.
In data 03.03.2016, il sig. YY proponeva reclamo ex art.708, quarto comma c.p.c. avverso l’ordinanza presidenziale resa in data 22.02.2016.
In quella sede il sig. YY chiedeva l’assegnazione della casa coniugale (in quanto proprietario esclusivo e convivente con la figlia W maggiorenne non economicamente autosufficiente), chiedendo altresì la collocazione anche della figlia minore J; conseguentemente la revoca dell’assegno di mantenimento mensile per la figlia W, per la quale chiedeva la forma del mantenimento diretto da parte dei genitori.
Si costituiva la sig.ra XX chiedendo il rigetto del reclamo e concludendo per la conferma dell’ordinanza presidenziale, domandando, a sua volta, un aumento dell’entità dell’assegno mensile per le figlie pari ad €. 500,00 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il reclamo 18.09.2017.
Nella prima udienza del 19.10.2017 avanti il Giudice Istruttore i procuratori delle parti chiedevano di precisare le loro conclusioni sul vincolo. Pronunciata sentenza parziale (n.2412 del 24.10.2017), la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo nel merito.
Successivamente, i coniugi hanno raggiunto un accordo per la definizione consensuale della separazione alle condizioni meglio indicate nelle conclusioni di cui a relativo foglio di precisazione congiunte, depositato all’udienza del 19.04.2018.
Queste le loro conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale
– Vista la sentenza non definitiva del Tribunale di Bologna n. 2412/2017, pubblicata in data 2.11.2017 non notificata,
- a) dichiarare la separazione personale dei coniugi XX e YY per intolleranza della convivenza;
- b) affidare la figlia minore J a entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
- c) collocare la figlia J presso la residenza materna, sita a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis);
- d) la casa coniugale sita a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), di proprietà esclusiva del marito, è assegnata alla moglie, in quanto convivente con la figlia minore J e la figlia W, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mentre la distinta unità immobiliare adibita a mansarda, posta all’ultimo piano del medesimo immobile, è assegnata al signor YY, ove ha già fissato la propria residenza anagrafica;
- e) disporre che il padre sia libero di vedere la figlia minore J ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre;
- f) disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie J e W, durante i periodi di permanenza delle stesse presso ciascuno di loro;
- g) disporre a carico di ciascun genitore per la quota del 50% le spese straordinarie necessarie per le figlie J e W, come da protocollo approvato dal Tribunale di Bologna, in data 9 agosto 2017 che integralmente si trascrivono:Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:
– spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell’unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature);
– campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative;
– spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
– abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
– spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;
– visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza;
– tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- h) disporre che entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle utenze e delle spese di mantenimento relative alla casa coniugale, nella quota del 50% ciascuno;
- i) disporre che il signor YY, al rilascio della casa coniugale da parte della moglie, rimborsi a favore della signora XX il capitale per il finanziamento volto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico esistente nella casa coniugale;
- l) dare atto che il signor YY rinuncia alla somma di € 38.000,00, quale saldo del prezzo della vendita dell’immobile sito a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis) a favore della signora XX e, pertanto nulla avrà a pretendere per tale titolo dalla stessa;
- m) dare atto che la signora XX si renderà disponibile alla rinegoziazione e/o alla surroga del mutuo gravante sull’immobile adibito a casa coniugale di via (omissis) n. (omissis), il cui pagamento della relativa rata mensile continuerà ad essere interamente versato dal signor YY.
Il signor YY si obbliga a richiedere alla banca mutuataria l’estromissione della signora XX dalle garanzie prestate.
- n) Le parti rinunciano reciprocamente alle domande e alle eccezioni di cui ai verbali di udienze e agli atti relativi ai procedimenti R.G. 15150/2015 e R.G. 124/2016 avanti la Corte d’Appello già definito.
– Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d’identità e dei passaporti anche per la figlia minore J.
– Le spese e i compensi professionali sono compensati tra le parti.
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia J minorenne e la figlia W maggiorenne ma non ancora autosufficiente, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini del rapporto della figlia minore J con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità del suo rapporto con entrambi i genitori.
Come già accennato, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente al preminente interesse della prole minore, l’affido condiviso; circa la collocazione appare rispondente all’interesse della minore la sua collocazione presso la residenza materna sita a (omissis), (Bologna) via (omissis) n. (omissis). La determinazione del mantenimento diretto di entrambe le figlie J e W — secondo il combinato disposto degli artt.147 e 315 bis c.c. — appare congrua in virtù dell’età delle figlie e delle capacità di reddito delle parti, come risultante dagli atti (il sig. YY, pur percependo uno stipendio superiore rispetto alla sig.ra XX, è onerato dal pagamento della rata mensile del mutuo per l’acquisto dell’ex casa coniugale); nonché dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori, i quali si sono accordati per suddividere l’ex casa coniugale in due distinte unità immobiliari per permettere tempi paritari di permanenza degli stessi con le figlie. Congrua appare anche l’attribuzione a carico di ciascun genitore l’obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie W ed J, come da protocollo approvato dal Tribunale di Bologna in data 09.10.2017, interamente riportato in dispositivo.
Venendo, allora, alla regolamentazione delle visite e delle relazioni tra il padre e la figlia minorenne, la sig.ra XX e il sig. YY si sono accordati in modo che il padre possa vedere la figlia minorenne ogni qualvolta lo desideri così da consentire e realizzare il diritto alla bi-genitorialità nel preminente interesse della minore a conservare un sano e completo rapporto con entrambi i genitori.
Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare alle avverse reciproche domande e alle eccezioni di cui ai verbali di udienza e agli atti relativi ai procedimenti R.G. 15150/2015 e R.G. 124/2016 avanti la Corte d’Appello; la sig.ra XX ha rinunciato ad ogni altra istanza di carattere economico in precedenza avanzata.
La predetta espressa rinuncia (effettuata in sede di precisazione delle conclusioni) alle iniziali rispettive e contrastanti domande, comporta che sulle stesse non comporta alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell’esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
preso atto della sentenza parziale sul vincolo già pronunciata (n. 2412 del 24.10.2017, depositata il 2.11.2017): tra XX, nata a Bologna il (omissis).(omissis).1965 e YY, nato a (omissis), (Bologna), il (omissis).(omissis).1961;
dispone l’affido condiviso della figlia minore J ad entrambi i genitori;
ne dispone la collocazione presso la residenza materna, sita a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis);
assegna la casa coniugale alla moglie;
dà atto che la distinta unità immobiliare adibita a mansarda, posta all’ultimo piano del medesimo immobile, è assegnata al signor YY;
dispone che il padre sia libero di vedere la figlia minore J ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre;
dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto delle figlie J e W, durante i periodi di permanenza delle stesse presso ciascuno di loro;
dispone a carico di ciascun genitore per la quota del 50% le spese straordinarie necessarie per le figlie J e W, come da protocollo approvato dal Tribunale di Bologna, in data 9 agosto 2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:
- a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature);
- b) campi scuola estivi,baby sitter, pre-scuola epost scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;
- f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;ticketsanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dà atto che entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle utenze e delle spese di mantenimento relative alla casa coniugale, nella quota del 50% ciascuno;
dà atto che il signor YY, al rilascio della casa coniugale da parte della moglie, rimborserà a favore della signora XX il capitale per il finanziamento volto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico esistente nella casa coniugale.
Dà atto che il signor YY rinuncia alla somma di € 38.000,00, quale saldo del prezzo della vendita dell’immobile sito a (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis) a favore della signora XX e, pertanto nulla avrà a pretendere per tale titolo dalla stessa;
dà atto che la signora XX si renderà disponibile alla rinegoziazione e/o alla surroga del mutuo gravante sull’immobile adibito a casa coniugale di via (omissis) n. (omissis), il cui pagamento della relativa rata mensile continuerà ad essere interamente versato dal signor YY (e che il signor YY si obbliga a richiedere alla banca mutuataria l’estromissione della signora XX dalle garanzie prestate);
dà atto che le parti rinunciano reciprocamente alle domande e alle eccezioni di cui ai verbali di udienze e agli atti relativi ai procedimenti R.G. 15150/2015 e R.G. 124/2016 avanti la Corte d’Appello già definito.
Dà atto che le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo della carta d’identità e dei passaporti anche per la figlia minore J.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 15.05.2018
Il Giudice estensore
Dr. Bruno Perla
La Presidente
Dr.ssa Matilde Betti