separazione casa coniugale di proprietà del marito Bologna
stai separandoti e la casa coniugale è di proprieta’ del marito?
Vuoi sapere quali sono i tuoi diritti?
Lo sai che dipende dal fatto di eventuali figli minori e se gli stessi vengono collocati presso la madre?
Si , dipende molto se ti vengono collocati i figli minori presso di te.
La separazione con casa coniugale di proprietà del marito è un’ipotesi assai frequente e riguarda molte donne che devono separarsi.
Certo il marito non puo’ sbatterti fuori dall’oggi al domani anche se non ci sono figli .
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole e non titolare di diritti reali su tale casa,
se emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto di tale immobile stipulato tra l’altro coniuge proprietario esclusivo ed un terzo, è a questi opponibile ai sensi dell’articolo 155 quater c.c. e della disposizione dell’articolo 6, comma 6,
della Legge n. 898/1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se a seguito di accertamento di fatto da eseguire in base alle risultanze circostanziali acquisite, il Giudice di merito ravvisi l’instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il precitato coniuge dal quale a quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, ipotesi che si ravvisa quando:
- il terzo abbia acquistato la proprietà con la clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare;
- il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare;
- il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile.
QUINDI E’ OPPONIBILE AL TERZO SE :
è a questi opponibile ai sensi dell’articolo 155 quater c.c. e della disposizione dell’articolo 6, comma 6, della Legge n. 898/1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se a seguito di accertamento di fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite il Giudice di merito ravvisi l’instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, ipotesi che ricorre quando il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore).
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231
Deve essere risarcito il danno da illegittimo spossessamento della casa coniugale
L’ex coniuge, illegittimamente privato dall’ex moglie del possesso dell’immobile precedentemente destinato a casa coniugale, ha diritto al risarcimento del danno extracontrattuale poiché subisce un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale.
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, n.31353
È soggetta a confisca per equivalente anche la casa assegnata all’ex coniuge
Anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di accordi in tema di separazione personale, non viene meno il profilo della disponibilità del bene in capo al conferente, presupposto della eventuale successiva confisca per equivalente.
Cassazione penale sez. III, 30/10/2018, n.2862
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c.
Provvedimento di assegnazione della casa coniugale: effetti
Il provvedimento con il quale il giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale, anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario, non investe il titolo negoziale che regolava l’utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento dell’unità del nucleo familiare, alla stregua del quale continuano a essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a concentrare l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus.
SEPARAZIONE MARITO MOGLIE CONIUGI BOLOGNA
SEPARAZIONE MARITO MOGLIE CONIUGI BUDRIO