SEPARAZIONE ADDEBITO BOLOGNA PROVA INFEDELTA’ SI PARLA DI INFEDELTA’ MA COME SI PROVA?

SEPARAZIONE ADDEBITO BOLOGNA PROVA INFEDELTA’

SI PARLA DI INFEDELTA’ MA COME SI PROVA?

SEPARAZIONE ADDEBITO BOLOGNA PROVA INFEDELTA’ SI PARLA DI INFEDELTA’ MA COME SI PROVA?
SEPARAZIONE ADDEBITO BOLOGNA PROVA INFEDELTA’ SI PARLA DI INFEDELTA’ MA COME SI PROVA?

Ciò premesso, la Corte di Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse del tutto correttamente ritenuto che la separazione potesse essere addebitata alla moglie, essendo stata raggiunta la “prova piena documentale” dell’imputabilità della fine del matrimonio alla moglie, la quale aveva “instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo”.

Mariti e mogli infedeli, che pensate di farla franca e di non lasciare mai prove della vostra infedeltà, fate molta attenzione. La Cassazione, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Milano che vede come prove valide di tradimento SMS e messaggi su smartphone. Il coniuge che viene meno al dovere di fedeltà, trovato in possesso di SMS e messaggi che indichino chiaramente relazioni extra coniugali, può tranquillamente subire una richiesta di separazione con addebito a carico diretto. Il caso è nato da una coppia di Milano, nel 2007 la moglie ha chiaramente trovato fra gli SMS le prove dell’infedeltà del marito.

Diverse volte la Corte Ha evidenziato che il tradimento non basta A poter giustificare una pronuncia di addebito della separazione.

È necessario infatti verificare se tradimento sia stato la causa della crisi matrimoniale piuttosto che il suo effetto.

Se il tradimento è intervenuto quando la crisi della coppia era già in atto esso non può considerarsi ragione di addebito.

Come noto, infatti, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale può determinare l’addebito della separazione, purchè sia provato che la fine del matrimonio è stata causata proprio dall’infedeltà coniugale.

Ebbene, come deve essere provata l’infedeltà coniugale?

Può essere sufficiente produrre in giusto
La Cassazione, in via preliminare, osservava che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una “violazione particolarmente grave”, la quale, determinando normalmente “l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”, deve ritenersi, di regola, “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”, a meno che risulti “la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

 

Con sentenza dell’11.06-19.09.2007 la Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravarne proposto dal N. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che alla luce delle univoche emergenze probatorie andava condiviso il giudizio formulato dal Tribunale in ordine all’addebitabilità al N. dell’intervenuta separazione dei coniugi, essendo emerso che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dallo stesso posti in essere, ai quali andava senz’altro attribuita efficacia causale determinante della intollerabilità della convivenza, atteso che la Z., in seguito alle scelte operate dal marito, non aveva legittimamente ritenuto possibile che il rapporto coniugale proseguisse; osservava in particolare la Corte che in base alle deposizioni rese dalle testi Z. F. e Z. P. dovevano ritenersi provate le circostanze addotte dalla Z. M. M. a sostegno della comanda di separazione con addebito al marito, ed in particolare che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di natura omosessuale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 17 ottobre – 6 novembre 2012, n. 19114

(Presidente Fioretti – Relatore Giancola)

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 437 del 12.01-10.02.2007 il Tribunale di Vicenza pronunciava la separazione personale dei coniugi F. N. e M.M. Z. (ricorrente), addebitandola al primo in ragione della violazione degli obblighi di fedeltà e assistenza, affidava alla madre l’ultima dei tre figli della coppia, assegnava alla Z. la casa coniugale ed imponeva al marito di corrispondere alla moglie l’assegno di € 250,00 mensili aggiornabili, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza dell’11.06-19.09.2007 la Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravarne proposto dal N. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che alla luce delle univoche emergenze probatorie andava condiviso il giudizio formulato dal Tribunale in ordine all’addebitabilità al N. dell’intervenuta separazione dei coniugi, essendo emerso che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dallo stesso posti in essere, ai quali andava senz’altro attribuita efficacia causale determinante della intollerabilità della convivenza, atteso che la Z., in seguito alle scelte operate dal marito, non aveva legittimamente ritenuto possibile che il rapporto coniugale proseguisse; osservava in particolare la Corte che in base alle deposizioni rese dalle testi Z. F. e Z. P. dovevano ritenersi provate le circostanze addotte dalla Z. M. M. a sostegno della comanda di separazione con addebito al marito, ed in particolare che quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale di natura omosessuale.

Avverso questa sentenza, notificata il 17.O1.2008, il N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 17.03.2008 alla Z., che non ha resistito con controricorso ma depositato procura speciale di nomina dei difensori.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso ed in relazione alla statuizione di addebito a lui della separazione personale dalla moglie, il N. denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione.”

Formula conclusivamente il seguente quesito “Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dei principi di diritto che regolano la prova, con particolare riferimento al valore probatorio dei testimoni de relato in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e di altre disposizioni di legge relative all’obbligo di motivazione della sentenza, valutandone la congruenza con i predetti principi di diritto, al fine di ottenere il raggiungimento della certezza necessaria alla decisione”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 “bis” cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità il motivo involgente un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e non può consistere, come nella specie, nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità.

Inoltre non risultano essere stati riassunti in specifica sintesi i fatti controversi m relazione ai quali la motivazione si assume viziata.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del N., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il N. a rimborsare alla Z. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.300,00, quale compenso di difesa, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.