SEPARAZIONE 1 MOGLIE BOLOGNA : 2MARITO VIOLENTO

SEPARAZIONE 1 MOGLIE BOLOGNA : 2 MARITO VIOLENTO: AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE

La sentenza esamina una separazione di una moglie con un marito nervoso ,

CHIAMA PRENDI APPUNTAMENTO 051 6447838

le conclusioni delle parti:

Ricorrente XX

Oltre al vincolo, revoca dell’affido della figlia al Servizio Sociale; affido esclusivo alla madre (come stabilito nella sentenza di separazione e per gli stessi motivi ivi indicati); regolamentazione visite padre-figlia (in modalità protetta); un assegno di mantenimento per la figlia di €. 500,00, onnicomprensivo anche di spese straordinarie.

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diritto di famiglia

Convenuto YY

Oltre al vincolo, affido condiviso della figlia, con collocazione presso la madre; regolamentare le visite libere padre-figlia (meglio specificate in prima memoria ex art.183, 6° co. c.p.c., con monitoraggio del Servizio Sociale); un assegno di mantenimento a carico del padre di €. 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie; condanna della XX ai sensi dell’art.709 ter, nn.3 e 4 c.p.c. per mancato osservanza dei provvedimenti del giudice (in relazione al dettato dell’art.337 quater, 3° co. c.c.).

VIENE PRESCRITTO E ORDINATO CHE IL PADRE SEGUA UNA TERAPIA PSICOLOGICA

Circa i rapporti col padre, si è già detto della loro problematicità praticamente costante nel tempo, a parte alcuni brevi momenti di maggiore serenità della figlia e quindi di stabilità. Oggi J rifiuta di incontrare il padre. Perché non si precluda la possibilità di una (auspicabile) piena bi-genitorialità, il Servizio dovrà supportare il padre e la figlia a tale scopo, senza tuttavia costrizioni nei confronti della minore, anche in considerazione della sua età. D’altra parte, la sua attuale scelta, sembra rappresentare una conseguenza dei comportamenti del padre, vissuti sempre con un certo disagio da parte di J (tranne alcuni sprazzi limitati nel tempo). Deve anche sottolinearsi come il YY non abbia fatto molto per migliorare la sua relazione con la figlia. Egli ha rifiutato il percorso psicologico suggeritogli dal Servizio Sociale, ormai da tempo; ha anche sospeso la frequentazione con un esperto specialista al quale si era inizialmente rivolto personalmente. Se i suoi rapporti con gli operatori del Servizio Sociale sono apparsi spesso problematici, non si comprende la ragione della sua interruzione con un professionista da lui stesso individuato ed il cui lavoro sembrava stesse portando buoni frutti nelle relazioni con la bambina. È stato lo stesso dr. Camerini ad avere certificato come il YY stesse dimostrando adeguata consapevolezza, anche per soddisfare il grande attaccamento con la figlia. La sospensione del suo impegno è attribuibile al solo genitore.

Sarà, allora, lo stesso Servizio Sociale, nello svolgimento del suo compito di supporto al nucleo familiare, a calendarizzare i possibili incontri padre-figlia, anche in forma libera, se desiderati da J e se per lei non pregiudizievoli. Sarà necessario un supporto psicologico per la minore, allo scopo di tentare e favorire la ripresa di rapporti col padre ed il ripristino di una bi-genitorialità piena.

Analoga forma di supporto dovrà realizzarsi anche nei riguardi del YY, le cui condotte sono da porre verosimilmente alla base dell’attuale decisione della figlia di interrompere gli incontri col padre.

LA SENTENZA PER ESTESO :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno PerlaPresidente relatore

dott. Sonia PorrecaGiudice

dott. Carmen GiraldiGiudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18558/2017 promossa da:

XX [ recte : coniuge divorziato (ex moglie) di YY ; NdRedattore ] (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Livia Leone, elettivamente domiciliata in via Santo Stefano, 32 Bologna, presso il difensore avv. Livia Leone

ATTRICE

contro

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MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE

YY [ recte : coniuge divorziato (ex marito) di XX ; NdRedattore ] (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Giovanna Maria Isola e dell’avv. Paola Isola (c.f. omissis) Strada Maggiore, 16 Bologna; elettivamente domiciliato in Strada Maggiore, 16 Bologna, presso il difensore avv. Giovanna Maria Isola

CONVENUTO

e

con l’intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 30.11.2017, XX (nata a Bologna il (omissis).(omissis).1982) ricorreva a questo Tribunale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con YY (nato a (omissis), Germania, il (omissis).(omissis).1981), in data (omissis).(omissis).2008 a Bologna, trascritto al n. (omissis), Parte 2, Serie A.

La coppia ha la figlia minorenne J (nata il (omissis).(omissis).2008 – oggi ha l’età di 12 anni).

Dal ricorso

La XX lamenta un’infelicità nella coppia insorta fin dall’inizio del matrimonio, a causa dei comportamenti del marito, aggressivo, offensivo, minaccioso ed iracondo.

Dopo l’ennesimo ed ultimo episodio violento del YY, la donna aveva lasciato la casa coniugale, portando con sé la figlia, il 22.4.2010, andando a vivere alla madre (V.E.).

La ricorrente presentava ricorso per separazione il 14.2.2012 ed il conseguente procedimento contenzioso terminava con la sentenza n.582/2016.

Sottolineava che, in ogni caso, i comportamenti aggressivi e propriamente violenti del YY non erano mai cessati e si ripetevano, purtroppo, quasi sempre alla presenza di J. La conseguenza era che la stessa bambina si rifiutava di incontrare il padre.

Di fatto, la figlia aveva incontrato il padre, dalla cessazione della convivenza, solo poche volte in incontri protetti, con la presenza di operatori del Servizio Sociale.

Nel giudizio di separazione era svolta C.t.u. a mezzo della dr.ssa Rosa Severo. Emergeva che il YY aveva posto in essere comportamenti aggressivi ed offensivi anche nei riguardi degli operatori del Servizio Sociale.

Lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto p. e p. dall’art.612 bis c.p. (“Atti persecutori”), commesso ai danni della moglie.

Affermando una propria volontà sempre conciliante (anche nel tentativo di avvicinare la figlia al padre), la ricorrente contestava al marito ostilità manifestata anche nei riguardi della suocera e della zia (V.G.), persone con le quali la XX e J vivono tutt’ora.

Un episodio di particolare gravità, che aveva visto coinvolti proprio il YY con madre e prozia della moglie, avvenuto alla presenza della bambina, aveva condotto all’emissione di ordine di protezione nei confronti dell’odierno convenuto (decreto 19.6.2017). Nell’occasione la bambina era rimasta particolarmente traumatizzata, tanto che, condotta al pronto soccorso, era apparsa in forte stato di agitazione psicomotoria (tremava ed appariva terrorizzata).

Conclude chiedendo: oltre alla pronuncia sul vincolo, la conferma della separazione: l’affido esclusivo della figlia, con collocazione presso di sé, vigilanza del Servizio Sociale, un assegno di mantenimento per J di €. 500,00 onnicomprensivo.

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convivenze rottura- avvocato Bologna

Si è costituito YY contestando le asserzioni avversarie

Dalla memoria difensiva

YY contesta di essere stato violento ed accusa la ricorrente di atteggiamenti eccessivamente protettivi verso la figlia, che ne rimarrebbe condizionata negativamente.

Sottolinea come il proprio rapporto con la figlia sia andato a migliorare negli anni. D’altra parte, vi è la supervisione del Servizio Sociale, che ha compiti di vigilanza: gli incontri padre-figlia avvengono in modalità protetta. Evidenzia, a dimostrazione della propria buona volontà di recuperare del tutto un sano rapporto con J, di avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con il dr. Giovanni Battista Camerini.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, si oppone alla richiesta di un assegno omnicomprensivo; sottolineando anche come il padre abbia sempre contribuito al pagamento di tutte le spese extra assegno che gli sono state chieste.

Lamenta che la madre lo metta di fronte al fatto compiuto (per quanto riguarda decisioni relative a J) senza prima consultarsi con lui.

Conclude: per l’affido condiviso della figlia, in subordine, per l’affido della minore ai Servizi Sociali; con collocazione presso la madre, ripresa delle visite libere del padre con J, sia pure sotto la vigilanza del servizio sociale; un assegno di mantenimento per la figlia (a carico del padre) di €. 250,00 oltre al 50% delle straordinarie.

***

Il giudizio di separazione

Si premesso che la XX, in quella sede, aveva concluso chiedendo: l’affido congiunto di J, con collocazione con lei, regolamentazione visite padre-figlia, un assegno per la figlia di €. 500,00 oltre al 70% delle straordinarie a carico del padre.

L’ordinanza presidenziale di quel giudizio ha stabilito:

affido congiunto, collocazione della figlia con la madre in altra abitazione (per cui assegnazione della casa familiare al marito), regolamentazione visite padre-figlia, assegno per J di €. 250,00 oltre al 50% delle straordinarie a carico del padre.

Nel corso del predetto di giudizio di separazione, nella relazione di c.t.u. espletata, si affermava la necessità di un percorso psicoterapeutico e psichiatrico che YY avrebbe dovuto necessariamente intraprendere. Si aggiungeva come il padre non riuscisse a contenere i suoi scatti d’ira alla presenza di J che ne rimaneva traumatizzata, tanto che il Servizio Sociale aveva addirittura sospeso, per un periodo, gli incontri col padre.

Si alternavano periodi di incontri protetti (padre-figlia), finalizzati alla realizzazione di modalità libera, escludendo il solo contatto tra i due genitori (per evitare situazioni “a rischio”), con altri per l’appunto liberi.

A dimostrazione dell’estrema conflittualità tra le parti, nel giudizio di separazione, la XX depositava due ricorsi ex art.709 ter c.p.c. (per chiedere l’affido esclusivo della figlia, quindi per regolare gli incontri col padre in modalità protetta).

Con la sentenza di separazione (22.1.2016) era stabilito: l’affido esclusivo di J alla madre, incontri col padre in forma libera, vigilanza del servizio per anni uno, un assegno di €. 250,00 a carico del padre per il mantenimento della figlia, oltre al50% delle straordinarie (come era stato già stabilito in presidenziale).

Dal punto di vista reddituale, si affermava che YY era socio accomandatario di (omissis) s.a.s. di YY & C. con gestione del bar “(omissis)” (in Bologna, P.zza (omissis)), ed affrontava spese di locazione. Dal canto suo la XX era impiegata part time, con reddito modesto; pur vivendo con madre e zia, con le quali divideva le spese domestiche.

***

Nel giugno del 2017 era emesso ordine di protezione nei confronti del YY.

L’episodio scatenante era avvenuto tra YY e la zia della moglie (V.G.). Alla loro violenta discussione, sorta per motivi non gravi, assisteva la bambina che ne rimaneva fortemente traumatizzata. Condotta più tardi al pronto soccorso dalla madre, in “codice rosso“, la bambina presentava un forte stato di agitazione psicomotoria (tremava ed appariva terrorizzata). Poi, nella notte successiva, manifestava dolori addominali, vomito ed una temperatura corporea alterata di 37°.

***

Anche il Tribunale per i Minorenni si è occupato del nucleo familiare — investito dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni con ricorso 30.10.2017 — provvedendo con un decreto provvisorio 25.1.2018, disponendo l’affido della bambina al Servizio Sociale, la sua collocazione con la madre, con incarico al Servizio di regolare gli incontri col padre e di svolgere un compito di mediazione tra i genitori.

Infine, emetteva decreto definitivo 31.1.2019, quando si dichiarava incompetente per la pendenza del presente giudizio di divorzio.

***

Udienza presidenziale 24.2.2018

Le dichiarazioni della ricorrente:

Il mantenimento non è stato sempre versato, la sentenza in sede di separazione stabiliva 250 euro, le spese straordinarie non sono state mai pagate, tuttavia ho evitato di agire per evitare conflitti. Il versamento dell’assegno spesso avviene in concomitanza delle udienze. J ha 9 anni, gli incontri protetti inizieranno la prossima settimana. L’ultima volta che J ha visto il papà è stato a novembre (2017), al momento si sentono telefonicamente quasi tutte le sere. Io lavoro in ufficio in amministrazione, guadagno circa 1200 euro per tredici mensilità, il mio contratto è a tempo determinato e scade a giugno. La casa dove vivo con la bambina è di mia madre e di mia zia. Io le spese straordinarie le ho chieste qualche volta, poi ho smesso per evitare di entrare in conflitto.“.

Le dichiarazioni del convenuto:

Io verso l’assegno per la bambina regolarmente. Io ho un’attività e non sempre riesco a gestire i conti alla perfezione, quindi non riesco a versare a scadenza mensile, talvolta verso anche in anticipo compensando il ritardo di mesi prima. Non mi manda le spese straordinarie, lei me le contesta però quando ho chiesto la documentazione delle spese effettuate non ho ricevuto risposta. Io non so per niente quello che succede a mia figlia. Per il futuro mi impegno a versare l’assegno regolarmente.“.

Tentata la conciliazione, con esito negativo, il presidente delegato, confermava le determinazioni di cui alla separazione come integrate e modificate dal Tribunale per i Minorenni con decreto provvisorio 25.1.2018 in ordine all’affido della minore e alle modalità di frequentazione di J con il padre, confermando in questo lo stesso decreto (ossia l’affido della bambina al servizio sociale e modalità di visite padre-figlia vigilate).

Nel presente procedimento di divorzio, YY ricorreva per la modifica dei provvedimenti in atto, riguardanti e regolanti le visite padre-figlia. Con ricorso ex art.709, 4° co. c.p.c., chiedeva: la conferma dell’affido al Servizio Sociale, ripristinare incontri liberi con J e regolamentare i diversi periodi anche di vacanza, con vigilanza del servizio per il rispetto di tali regole. Il ricorso era respinto.

Nel prosieguo, era pronunciata sentenza parziale sul vincolo 5.3.2019, quindi la causa — respinte le prove richieste dalle parti — era trattenuta in decisione sulle conclusioni di ei procuratori delle parti.

***

Le conclusioni finali delle parti

Ricorrente XX

Oltre al vincolo, revoca dell’affido della figlia al Servizio Sociale; affido esclusivo alla madre (come stabilito nella sentenza di separazione e per gli stessi motivi ivi indicati); regolamentazione visite padre-figlia (in modalità protetta); un assegno di mantenimento per la figlia di €. 500,00, onnicomprensivo anche di spese straordinarie.

Convenuto YY

Oltre al vincolo, affido condiviso della figlia, con collocazione presso la madre; regolamentare le visite libere padre-figlia (meglio specificate in prima memoria ex art.183, 6° co. c.p.c., con monitoraggio del Servizio Sociale); un assegno di mantenimento a carico del padre di €. 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie; condanna della XX ai sensi dell’art.709 ter, nn.3 e 4 c.p.c. per mancato osservanza dei provvedimenti del giudice (in relazione al dettato dell’art.337 quater, 3° co. c.c.).

Non vi erano domande di contenuto economico delle parti, di persona, essendo entrambe autosufficienti.

Il G.I. non riteneva opportuno e necessario sentire la figlia. La sua audizione, in effetti, appariva manifestamente superflua (se non pregiudizievole), per il continuo monitoraggio del Servizio Sociale negli anni e della C.t.u. a suo tempo espletata in corso del giudizio di separazione.

***

Di rilievo, ai fini della decisione sulle questioni attinenti nello specifico alla figlia minore della coppia, sono le relazioni che i servizi sociali (incaricati da anni di seguire il nucleo familiare).

Le relazioni del Servizio Sociale

Aprile 2018

Nell’ultimo anno e mezzo avvenivano incontri liberi padre-figlia (come stabilito in separazione); pur rimanendo invariata l’alta conflittualità tra i genitori.

Interveniva l’ordine di protezione di cui si è detto. Nell’ambito degli incontri col padre, la bambina rimaneva turbata, lamentando che lo stesso l’aveva fatta piangere. In effetti, era lo stesso YY ad ammette di non riuscire a controllarsi.

Peraltro, il percorso psicologico che gli era stato suggerito veniva sempre rifiutato dall’uomo.

Per quello che riguarda, in maniera specifica J, all’esito di indicazione, da parte del Servizio, di una psicologa, i genitori ne erano stati soddisfatti.

Conclusioni del Servizio:

la bambina presentava un rapporto quasi simbiotico con la madre; ambivalente col padre. Elementi di negatività erano legati al carattere del padre: di fronte ai suoi momenti di rabbia, la figlia ne rimaneva impaurita.

Ottobre 2018

Il Servizio, dopo la presa in carico di una psicologa per J, suggeriva ai genitori un percorso progressivo per regolare gli incontri col padre, con supporto psicologico per lo stesso.

I primi incontri avvenivano con la presenza di un educatore: una volta la settimana per due ore e mezza.

La bambina era contenta di vedere il padre e viceversa, però il YY affrontava in maniera aggressiva gli operatori (contestando loro il modo in cui poteva vedere la figlia) e la figlia ne restava imbarazzata.

Conclusioni del servizio:

La madre presenta buone capacità genitoriali. I problemi caratteriali del padre si ritenevano superabili con un sostegno psicologico. YY, peraltro, aveva fatto presente di avere già individuato e contattato uno psicologo di sua fiducia. Sul punto, era documentato con certificato 13.10.2018 del prof. Camerini, che YY aveva iniziato un percorso di Parent Training, dimostrando adeguata consapevolezza, anche per soddisfare il grande attaccamento con la figlia.

Anche la madre era ritenuta bisognevole di un sostegno alla genitorialità: l’ambiente in cui viveva J (con madre, nonna materna, e prozia materna) era iperprotettivo (è lo stesso ambiente familiare attuale).

Si mantenevano incontri vigilati col padre.

Aprile 2020

A ottobre 2018, a causa di nuovi comportamenti aggressivi del padre, il Servizio aveva sospeso gli incontri (che erano in forma “vigilata”).

Dopo un incontro del servizio col YY ed i suoi legali, si ridefiniva una ripresa delle visite padre-figlia. All’invito al padre di evitare per il futuro il ripetersi dei suoi atteggiamenti, egli aveva reagito contestando l’operato del Servizio e la presenza di un operatore ai suoi incontri con J.

I suoi legali confermavano che era seguito dal dr. Camerini ed assicuravano il suo impegno a rivolgersi al consultorio familiare per un sostegno alla genitorialità.

Riprendevano gli incontri con la bambina, inizialmente in forma protetta, quindi semi-liberi (con una loro parte libera). Procedevano positivamente con un incremento, quindi con pernotti dall’estate 2019.

Ad ottobre 2019 J era stata una settimana dal padre, in concomitanza con l’arrivo di suoi familiari dalla Sicilia e dall’Inghilterra. Anche se con fatica (J presentava difficoltà a separarsi dalla madre, iperprotettiva) la bambina aveva trascorso serenamente quella settimana (il padre le aveva regalato un cellulare per poter sentire più facilmente la madre). Anche nelle festività natalizie 2019, J era stata dal padre una settimana.

Poi, però, la situazione peggiorava nuovamente. Poiché J decideva di cambiare un giorno da trascorrere col padre (per ragioni di studio) il padre non accettava questo e si alterava, prendendosela anche col Servizio (che pure aveva tentato una mediazione e l’individuazione di una giornata alternativa). Quindi, il Servizio faceva da tramite tra i genitori riguardo alla frequenza della bambina in piscina. Ne nasceva un nuovo motivo di contrasto tra loro e YY si alterava ancora una volta nei confronti degli operatori del servizio.

Si apprendeva, inoltre, che egli aveva, da tempo, interrotto il percorso iniziato col dr. Camerini: circostanza confermata anche dai suoi legali, che ne attribuivano la ragione ad una scelta autonoma del loro assistito.

La XX, inoltre, lamentava di ricevere telefonate del YY dal contenuto minatorio.

Di rilievo, poi, il fatto che YY aspettava un altro figlio dalla sua compagna Debora (sarebbe nata una bambina).

Il comportamento iperprotettivo della madre proseguiva (arrivava a condividere il letto con la figlia), noncurante degli inviti del Servizio di emancipazione di J.

A seguito della pandemia, per tutelare la salute della figlia, i genitori avevano concordemente deciso di sospendere gli incontri col padre.

J, per quanto contenta di vedere il padre, comprendendo l’alta conflittualità tra genitori (considerando anche la sua crescita e maturazione) escogitava piccoli sotterfugi per evitare di contrariare ciascuno di loro, così evitando anche che il padre si arrabbiasse.

Volendo ottenere ottimi risultati a scuola (vivendo le sue prestazioni scolastiche in maniera ansiosa) J manifestava il desiderio di studiare a casa della madre, dove si trovava meglio.

Il Servizio Sociale ipotizzava che la nascita della sorellina avrebbe potuto indurla ad un più sereno inserimento nel nucleo familiare del padre.

Progetto del servizio:

Mantenere incontri padre-figlia con modalità semi-libere (la figlia era contenta di vedere il padre e tale frequentazione necessitava di continuità). In questa prospettiva, si prevedeva che in estate la figlia potesse trascorrere almeno gg.15 col padre.

Ultima relazione

Da ottobre 2020 la figlia non vuole vedere il padre, per cui i loro incontri sono stati interrotti. Non è stato, quindi, possibile procedere alla programmazione di un calendario di incontri semi-liberi padre-figlia.

***

Come già detto, questo giudice non ha ritenuto opportuno sentire la figlia. La sua audizione, in effetti, appariva manifestamente superflua (se non pregiudizievole), per il continuo monitoraggio del Servizio Sociale negli anni.

A fronte della attuale situazione, il Collegio ritiene di disporre l’affido esclusivo della figlia alla madre. Quest’ultima ha dimostrato buone capacità genitoriali (come evidenziato dal Servizio Sociale fin dalla relazione dell’ottobre 2018). Inoltre, l’alta conflittualità tra i genitori e l’inesistenza di un dialogo (anche limitato agli interessi di J) impedisce di ipotizzare un esercizio condiviso dell’affido. Il predetto limite rappresentato dalla conflittualità, costituisce una condizione che, con un affido condiviso, comporterebbe l’impossibilità di gestione della vita quotidiana della figlia: in questa prospettiva la regola legale si tradurrebbe in un pregiudizio per la minore. Tutto questo, in ogni caso, a fronte della necessità di un supporto ai genitori, da parte del Servizio Sociale — anche la madre deve giungere ad una evoluzione delle proprie capacità genitoriali, così da consentire alla figlia di crescere in maggiore autonomia, invece che in habitat troppo “protettivo” (come ancora oggi accade).

La collocazione non potrà che essere (confermata) presso la madre, secondo una condizione ormai stabilizzatasi nel tempo.

Circa i rapporti col padre, si è già detto della loro problematicità praticamente costante nel tempo, a parte alcuni brevi momenti di maggiore serenità della figlia e quindi di stabilità. Oggi J rifiuta di incontrare il padre. Perché non si precluda la possibilità di una (auspicabile) piena bi-genitorialità, il Servizio dovrà supportare il padre e la figlia a tale scopo, senza tuttavia costrizioni nei confronti della minore, anche in considerazione della sua età. D’altra parte, la sua attuale scelta, sembra rappresentare una conseguenza dei comportamenti del padre, vissuti sempre con un certo disagio da parte di J (tranne alcuni sprazzi limitati nel tempo). Deve anche sottolinearsi come il YY non abbia fatto molto per migliorare la sua relazione con la figlia. Egli ha rifiutato il percorso psicologico suggeritogli dal Servizio Sociale, ormai da tempo; ha anche sospeso la frequentazione con un esperto specialista al quale si era inizialmente rivolto personalmente. Se i suoi rapporti con gli operatori del Servizio Sociale sono apparsi spesso problematici, non si comprende la ragione della sua interruzione con un professionista da lui stesso individuato ed il cui lavoro sembrava stesse portando buoni frutti nelle relazioni con la bambina. È stato lo stesso dr. Camerini ad avere certificato come il YY stesse dimostrando adeguata consapevolezza, anche per soddisfare il grande attaccamento con la figlia. La sospensione del suo impegno è attribuibile al solo genitore.

Sarà, allora, lo stesso Servizio Sociale, nello svolgimento del suo compito di supporto al nucleo familiare, a calendarizzare i possibili incontri padre-figlia, anche in forma libera, se desiderati da J e se per lei non pregiudizievoli. Sarà necessario un supporto psicologico per la minore, allo scopo di tentare e favorire la ripresa di rapporti col padre ed il ripristino di una bi-genitorialità piena.

Analoga forma di supporto dovrà realizzarsi anche nei riguardi del YY, le cui condotte sono da porre verosimilmente alla base dell’attuale decisione della figlia di interrompere gli incontri col padre.

Gli aspetti economici

Si discute unicamente dell’assegno di mantenimento per J (oggi di 12 anni).

In assenza di documentazione reddituale aggiornata, da parte di entrambi, essi non hanno adempiuto al preciso ordine del giudice (all’udienza di p.c.).

Col ricorso per divorzio odierno XX ha depositato CU del 2016, precisando che nell’anno 2015 non lavorava.

C.U. (certificazione unica) 2016 reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato €.10.506,63, ritenuta Irpef 870,55, addizionale regionale 139,74, imposta lorda 2.416,52, detrazioni carichi di famiglia €.563,29, totale detrazioni €.1.545,97, imposta netta (imposta lorda – totale detrazioni = €.870,55).

All’udienza presidenziale 24.2.2018 ella ha dichiarato di lavorare in ufficio e di guadagnare circa 1200 euro per tredici mensilità, con contratto a tempo determinato e scadenza a giugno di quell’anno. Non aveva spese abitative, vivendo con J in casa della madre e della zia.

YY è socio accomandatario di (omissis) s.a.s. di YY & C. con gestione del bar “(omissis)” (in Bologna, P.zza (omissis)).

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento — precedentemente stabilito in separazione (risalente a gennaio 2016) in €. 250,00 mensili — bisogna considerare la crescita della figlia, nonché il fatto che frequenti poco il padre: oggi non lo vede del tutto.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la cifra di giustizia che si determina è di €. 350,00, sottoposta a rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese (come da Protocollo).

Non può disporsi una somma che sia onnicomprensiva di spese ordinarie e straordinarie (come richiesto dalla XX), perché ciò non garantirebbe adeguatamente gli interessi della figlia. Poiché le spese straordinarie, come tali, non possono essere oggetto di previsione nel loro ammontare, limitarne la misura con una cifra predeterminata comporta il rischio di privare un minore della disponibilità (da parte del genitore collocatario e beneficiario dell’assegno di mantenimento) di una somma che garantisca di far fronte a necessità per lui fondamentali (si pensi a spese mediche o di istruzione).

La condanna al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

preso atto della già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra XX (nata a Bologna il (omissis).(omissis).1982) e YY (nato a (omissis), Germania, il (omissis).(omissis).1981):

dispone: l’affido esclusivo della figlia J alla madre;

dispone la sua collocazione presso la madre;

dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre e secondo il desiderio della stessa figlia, mandando al Servizio Sociale competente per territorio per la specifica regolamentazione e modalità di tali incontri, senza costrizioni per la minore;

conferisce incarico allo stesso Servizio Sociale di vigilare sul nucleo familiare, nonché per un supporto alla genitorialità di entrambi i genitori e per un supporto psicologico della minore, per favorire una ripresa dei normali rapporti padre-figlia;

conferisce incarico al Servizio per un monitoraggio del nucleo familiare per la durata di anni tre;

con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l’obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €.350,00 (trecentocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese; pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.

Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l’ordinaria cura della persona,

nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:

le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli:

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature);

b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;

c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;

d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;

e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;

f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza.

Spese straordinarie da concordare preventivamente:

Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa, il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.

Modalità di rimborso delle spese straordinarie:

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Condanna YY al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €.7.254, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 16.02.2021

Il Presidente estensore

Dr. Bruno Perla