SANZIONI PESANTI PER IL CONSULENTE FINANZIARIO CHE NON RISPETTA LE
DISPOSIZIONI DELLA CONSOB
La semplice violazione di un regolamento Consob puo’ comportare la radiazione dall’ albo di un
promotore finanzanziario.
Questo è cio che stabilisce l’ art. 196 del dlgs. che prevede l’ applicazione di
sanzioni di carattere molto rigoroso nei casi di violazione alle norme del dlgs od alle disposizioni generali
o particolari della Consob.
L’ attività del promotore finanziario assume nella odierna società una sempre maggiore importanza ed il
legislatore consapevole di tale importanza la circonda con una serie di rilevanti cautele . La figura del
promotore finanziaria è infatti soggetta alla minuziosa regolamentazione della normativa che richiede
requisiti specifici in capo a chi la esercita. Non solo ma l’ordinamento contiene una serie di obblghi che
connotano in maniera analitica il suo esercizio per non dimenticare una serie di misure puntive nel caso di
trasgressione. Si tratta di misure di diverso tipo che vanno dal richiamo scritto a sanzioni amministrative
pecuniarie alla sospensione dall’albo e nei casi più gravi alla radiazione definitiva dallo stesso misure
queste ultime che determinano l’ imimpossibilità di proseguire l attività professionale con gravi danni
economici e d’immagine per il professionista che ne è il destinatario. La presenza e la concreta
applicabilità di misure sanzionatorie a carico di un consulente finanziario ha trovato un autorevole
conferma da parte dei giudici della Corte Suprema di cassazione che di recente attraverso la sentenza
emessa il giorno emessa il giorno 2 Ottobre 2020 e che porta il numero hanno ritenuta legittima la
radiazione dall’albo professionale di un consulente finanziario per violazioni alle disposizioni che
regolamentano la sua attività. Tale decisione non è la sola in materia ed in un certo senso costituisce un
emblema della potenziale gravità delle sanzioni cui è potenzialmente esposto un consulente
finanziario.Tuttavia non deve essere dimenticato che l’applicazione delle misure punitive non potrà mai
essere automatica ma dovrà conseguire ad una vera e propria procedura nel corso della quale è possibile
difendersi anche in maniera moto efficace avvalendosi di un professionista competente ed esperto in
materia. La procedura infatti prevede una prima fase di carattere amministrativo che parte a seguito di una
inziativa della banca d italia o della Consob alla quale nel caso in cui l’ addebito venga ritenuto fondato
l’emanazione da parte di di un provvedimento che contiene la misura punitiva a carico del consulente
finanziario ritenuto responsabile delle violazioni.
Nei confronti del provvedimento che applica tale sanzione è possibile presentare opposizione alla Corte di
Appello ed in tale fase della procedura diviene indispensabile la cosiddetta difesa tecnica. La legge
consente infatti di depositare scritti a sostegno delle proprie ragioni la cui redazione dovrà essere affidata
ad un difensore tecnico. Per potere essere ritenuta legittima la misura punitiva infatti debbono essere
presenti elementi di fatto e di diritto che se non saranno provati nel corso del giudizio non potranno che
portare all’assoluzione del consulente finanziario.