RISOLVI DIVISIONE EREDITARIA FORLI
BOLOGNA RAVENNA SICURO
1) l’azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l’ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell’alveo degli “aventi causa” e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione specificamente rilevante ai fini della risoluzione del motivo in discorso – si collega quella dell’esercitabilità, da parte degli stessi, dell’azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile.
2)Appare evidente che la risoluzione di tale questione implica – sul piano generale – la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:
3 da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l’eredità congiuntamente a quella dell’autonomia negoziale del testatore;
4 dall’altro lato, l’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell’effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all’eredità ai sensi dell’art. 457 c.c., commi 1 e 2, (per se, tuttavia, la legge non preclude agli stessi di rinunciare all’azione di riduzione e, quindi, in caso di suo vittorioso esperimento, di acquisire i diritti conseguenti all’accertamento dalla lesione della quota di legittima).
- Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l’azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell’art. 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l’ultima parte dello stesso articolo).
- Ai fini dei riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c..
- Invero, al di là dell’elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l’art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le
quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale – e l’azione di riduzione ce l’ha pacificamente – e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.
Ma, a ben riflettere, la legittimazione all’azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dall’art. 557 c.c., comma 1, desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, nè trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario.
Pertanto, se tale legittimazione viene espressamente riconosciuta per l’ipotesi in cui l’accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell’esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela.
In altri termini, non può escludersi che una conferma della possibilità, per i creditori, di agire in surrogatoria sia rinvenibile nell’art. 557, comma 3 citato: esso – come evidenziato – vieta ai creditori del defunto l’esercizio dell’azione di riduzione in via surrogatoria nel solo caso in cui l’erede abbia accettato con beneficio d’inventario; nell’ipotesi in cui, invece, si realizzi la confusione dei patrimoni perchè il legittimario abbia accettato puramente e semplicemente, il fatto che i creditori del defunto possano agire in riduzione implica che essi diventino creditori personali del legittimario e, quindi, come tali legittimati all’azione surrogatoria.
Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si può riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda – nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 2900 c.c. comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima.
Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere (anche) l’effettivo contenuto dell’art. 524 c.c., il quale è indicativo di un’attenzione che l’ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di “farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti”: la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma
preveda “nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve”.
La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione “accettare in nome e in luogo del rinunciante”, deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell’azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell’eredità, nè viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.
Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all’eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall’interesse dei suoi creditori.
L’art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, nè da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunziato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato (“accettazione”) eccede (“al solo scopo di”), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all’adempimento.[wpforms id=”21592″]
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La questione spesso si complica perché gran parte degli immobili in comproprietà non sono facilmentedivisibili: pensiamo a un appartamento uso abitazione situato in condominio e con un unico ingresso oppure a un immobile vincolato alle belle arti e quindi sottoposto a un regime di difficile autorizzazione per eventuali lavori di modifica degli ambienti interni.
La successione per causa di morte in Italia è regolata principalmente dal Codice Civile. Sono previsti casi di indignità alla successione. L’eredità può essere accettata, rinunziata o accettata con beneficio di inventario.
Sono previste tutele particolari per i “legittimari”, cioè coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti, che hanno diritto ad una quota dell’eredità anche contro la volontà espressa nel testamento.
E’ inoltre possibile costituire del “legati” cioè delle obbligazioni che gli eredi devono adempiere in favore di terzi.
all’applicabilità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima
- In tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ma sussisterebbe un’altra ragione più persuasiva per disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro la volontà del defunto, e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della riserva e dunque sono compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e quella necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti; peraltro dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione necessaria andrebbe al di sotto della quota di riserva, mentre da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria; poichél’art. 553 c.c. vuolefaresalval’interariservadelconiuge (secondoilsistemadellasuccessionenecessaria), idirittidiabitazioneediusosiaggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 primo comma e 542 c.c; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione
Il plesso normativo che disciplina la divisione della comunione ereditaria pone un principio generale di divisibilità, cui si deroga nella ipotesi di beni intrinsecamente indivisibili o la cui divisione risulterebbe non opportuna nell’interesse della pubblica economia o dell’igiene (artt. 718 e 720 cod.civ.).
In tale ipotesi, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l’assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell’art. 729 cod. civ., un’ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all’assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l’attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l’alterazione dell’originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte (v. Cass., sent. n. 407 del 2014).
La volontà di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell’erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalità di realizzazione della divisione ex art. 720 cod. civ. (cfr. sul punto Cass., sent. n. 2630 del 1990).
Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall’altro costei aveva chiesto di ottenere l’attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilità giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unità immobiliari.
La prima questione nasce dal rilievo che, mentre l’art. 540 secondo comma c.c., che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite, prevede che a quest’ultimo ‘anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni’, gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del ‘de cuius’, non fanno riferimento a tali diritti; peraltro l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione dell’art. 540 secondo comma c.c..
La Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c. in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità con altri eredi, i diritti previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. viceversa riconosciuti al coniuge putativo, con ordinanza del 5-5-1988 n. 527 l’ha ritenuta manifestamente infondata, rilevando che detti diritti nella successione ‘ab intestato’ sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario, che l’omesso richiamo dell’art. 540 secondo comma c.c. da parte degli artt. 581 e 582 c.c. vale unicamente ad escludere che i diritti in oggetto competano al coniuge autonomamente, ovvero che si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi, che per converso il rinvio contenuto nell’art. 584 c.c. significa soltanto che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo, ed ha quindi concluso ‘che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell’ordinamento con l’identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem…’.
- Rilevato che comunque tale decisione non ha superato i dubbi interpretativi suscitati dal sopra richiamato quadro normativo di riferimento, si segnala che questa Corte con sentenza del 13-3-1999 n. 22639, dopo aver premesso come indubitabile l’estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima in quanto l’eventualità che il coniuge putativo potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza, ha prospettato due diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono riconosciuti al coniuge nella successione legittima; secondo un primo indirizzo essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un’altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia la Corte non ha risolto tale questione, ritenendola irrilevante nella fattispecie sottoposta al suo esame.
- La successiva pronuncia di questa Corte del 6-4-2000 n. 4329 (cui, come esposto in precedenza, ha aderito la sentenza impugnata), l’unica che ha affrontato più approfonditamente e risolto la questione in ordine al riconoscimento al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima, ha ritenuto che in tema di successione necessaria l’art. 540 secondo comma c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà; posto che la norma stabilisce che tali diritti gravano, in primo luogo, sulla disponibile, si deve anzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva; calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria in base agli artt. 540 primo comma-542 e 543 c.c., alla quota di riserva così ricavata si aggiungono i diritti di abitazione ed uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile, sempre che questa sia capiente; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione ed uso gravano anzitutto sulla quota di riserva del coniuge, che viene così ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile; se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.
La sentenza in esame ha quindi evidenziato che il primo ostacolo che si oppone all’accoglimento della tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima è data dal rilievo che in tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ma sussisterebbe un’altra ragione più persuasiva per disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro la volontà del defunto, e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della riserva e dunque sono compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e quella necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti; peraltro dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione necessaria andrebbe al di sotto della quota di riserva, mentre da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria; poiché l‘art. 553 c.c. vuole fare salva l‘intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 primo comma e 542 c.c; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.
Tanto premesso, si ritiene di dover dare risposta affermativa relativamente alla prima questione sottoposta all’esame di questo Collegio, avente ad oggetto il riconoscimento o meno in favore del coniuge anche nella successione legittima dei diritti di abitazione ed uso riservati espressamente dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge stesso, conformemente all’opinione espressa ormai unanimemente dalla dottrina.
- In tal senso milita anzitutto la ‘ratio’ di tali diritti, riconducile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19-5-1975 n. 151 di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l’introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona; ebbene è evidente che tale finalità dell’istituto è valida per il coniuge supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest’ultima.
- D’altra parte tale convincimento riceve conferma anche sul piano del diritto positivo, posto che l’art. 540 secondo comma c.c. prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge ‘anche quando concorra con altri chiamati’, e che un concorso con ‘altri chiamati’ ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima; da tale disposizione pertanto si evince che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata ‘ratio legis’, i suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione testamentaria che in quella legittima, disciplinandone poi l’effettiva realizzazione onde incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva di altri legittimari (invero tali diritti debbono essere soddisfatti nell’ambito della porzione disponibile ed eventualmente per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge, mentre le quote dei figli vengono sacrificate soltanto se l’eccedenza del valore di essi superi anche la riserva del coniuge); ciò comporta che l‘attribuzione di tali diritti previsti dall‘art. 540 secondo comma c.c. ha una valenza anche al di fuori dell‘ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c..
Una volta ritenuto che i diritti in oggetto spettano al coniuge anche nella successione ‘ab intestato’, occorre esaminare la conseguente questione relativa ai criteri di calcolo del valore della quota di detto coniuge, osservando che al riguardo sono state prospettate sostanzialmente due diverse soluzioni.
- Un primo indirizzo sostiene l’applicazione dell’art. 553 c.c., norma di collegamento tra la successione legittima e successione necessaria, che dispone, in caso di concorso di legittimari con altri successibili, la riduzione proporzionale delle porzioni di questi ultimi nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari; in altri termini, se l’operatività delle norme sulla successione legittima comporti in concreto una lesione delle quote dei legittimari, tale articolo sancisce che la successione legittima si realizzi con il rispetto della quote destinate a questi ultimi, con la conseguenza che, poiché i diritti di abitazione ed uso fanno parte della legittima, si deve ritenere che essi trovino piena attuazione nell’ambito della successione legittima secondo il disposto dell’art. 553 c.c.; pertanto tali diritti devono essere attribuiti in aggiunta alla quota di riserva prevista dal primo comma dell’art. 540 c.c. o alla quota di riserva risultante dal concorso con altri legittimari ai sensi degli artt. 542 e 544 c.c., con la conseguenza che essi in base all’art. 540 secondo comma c.c. non sono imputati per il loro valore alla quota astratta di legittima spettante al coniuge, ma gravano sulla disponibile; tuttavia la dispensa dall’imputazione per tali attribuzioni opera solo nei limiti della disponibile, cosicché, qualora tali diritti oltrepassino la disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge si sia rivelata insufficiente a soddisfarli; nell’ipotesi invece che il valore della quota ‘ab intestato’ risulti superiore rispetto alla quota di riserva maggiorata del valore dei diritti di abitazione ed uso, i diritti del coniuge troveranno realizzazione automaticamente nella porzione a lui spettante in base alla successione legittima, e si configureranno, secondo una autorevole dottrina, come legati in conto alla quota intestata.
- Secondo un altro orientamento i diritti di abitazione e di uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati ‘ex lege’, cumulandosi alla sua quota come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.; pertanto il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione.
- Il Collegio ritiene che il primo indirizzo sopra enunciato non possa essere condiviso per le seguenti considerazioni.
A prescindere dalle perplessità sul piano sistematico di interpretare l’effettivo ambito di operatività dell’art. 540 c.c., introdotto dal legislatore con la L. 19-5-1975 rv. 151, atta luce di un coordinamento con una norma come l’art. 553 c.c., risalente all’impianto originario del codice civile del 1942, il richiamo a quest’ultima norma non appare persuasivo per almeno due diverse ragioni.
Sotto un primo profilo, infatti, si osserva che l’art. 553 c.c. disciplina il concorso tra legittimaci ed eredi legittimi e prevede la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti a questi ultimi sull’asse V ereditario nei limiti in cui è necessario per integrare le quote riservate ai primi, mentre i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente assimilati a legati o prelegati ‘ex lege’, e dunque non si configurano quali quote; la suddetta riduzione delle porzioni degli eredi legittimi ex art. 553 c.c. opera poi sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento al coniuge dei suddetti diritti si realizza in senso qualitativo con l’attribuzione ad esso del godimento di un bene determinato, e quindi con la correlativa preclusione per gli altri eredi del godimento della casa già adibita a residenza familiare dei coniugi e dei mobili che la arredano; sotto tale aspetto pertanto l’art. 553 c.c. non appare idoneo a dare fondamento a questa modalità di realizzazione di tali diritti, che in effetti resta estranea al suo ambito di operatività.
Inoltre occorre rilevare che il prospettato coordinamento tra l’art. 553 c.c. e l’art. 540 secondo comma c.c. trova un impedimento nella parziale incompatibilità del disposto delle due norme;
infatti la prima di tali disposizioni prevede che, nel determinare la quota riservata ai legittimari al fine della eventuale riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli eredi legittimi, i legittimari devono imputare alla quota riservata, ai sensi dell’art. 564 c.c., il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal defunto; orbene, rilevato che, come, già esposto in precedenza, i diritti di abitazione ed uso vengono comunemente qualificati come dei legati ‘ex lege’, si osserva che l’art. 540 secondo comma c.c., nel disporre che tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile, ha previsto in tal modo una dispensa da tale imputazione, sia pure nei limiti della sola disponibile; pertanto l’orientamento che prospetta l’attribuzione dei diritti in questione al coniuge nella successione legittima ai sensi dell’art. 540 secondo comma c.c. legittimando tale assunto sulla base della norma di raccordo di cui all’art. 553 c.c. tra successione legittima e successione necessaria non sembra farsi carico di tale difficoltà di coordinamento.
Il Collegio ritiene di poter invece aderire al secondo indirizzo sopra richiamato, che afferma che i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c..
In proposito occorre evidenziare come dato significativo che una autorevole dottrina è giunta a tale conclusione proprio argomentando ‘a contrario’ dalla previsione della riserva di tali diritti al coniuge ai sensi dell’art. 540 secondo comma c.c.; infatti è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge, cosicché le disposizioni previste dalla norma ora richiamata, finalizzate, come si è già esposto, a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del ‘de cuius’ in conseguenza dell’attribuzione al coniuge dei diritti suddetti, non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata; in proposito non sembra superfluo aggiungere che la soluzione della questione in esame deve essere svincolata dal riferimento all’art. 540 secondo comma c.c., e quindi dalla comparazione con il parametro normativo relativo alla riserva al coniuge dei diritti di abitazione ed uso nel concorso con altri legittimari, anche perché, secondo un orientamento ormai consolidato in dottrina cui si aderisce pienamente, il nostro ordinamento prevede due sole forme di successione, la legittima e la testamentaria (art. 457 c.c.), mentre le norme sulla successione necessaria non costituiscono un ‘tertium genus’, ma sono finalizzate soltanto a tutelare i diritti di determinate categorie di persone (i legittimari) ponendo dei limiti sia alle disposizioni testamentarie lesive di tali diritti sia alle norme disciplinanti la successione legittima, riconoscendo in particolare ai legittimari l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle proprie quote di riserva.
Pertanto le modalità di attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dalla norma sopra menzionata – procedimento invero strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del ‘ de cuius’, nel cui solo ambito ha rilievo il riferimento alla disponibile di cui all’art. 540 secondo comma c.c. – e quindi i diritti in questione, non trovando tali limitazioni nella loro concreta realizzazione, devono essere riconosciuti pienamente, avuto riguardo alla già evidenziata volontà ‘ del legislatore che ha introdotto la L. 19-5-1975 n. 151 di attribuire al coniuge superstite una specifica tutela del suo interesse alla continuazione della sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare durante il matrimonio anche dopo la morte dell’altro coniuge, con i conseguenti riflessi di carattere successorio in ordine alla effettiva consistenza patrimoniale dell’asse ereditario; conseguentemente ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.
Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale si osserva che con l’unico motivo articolato D..B. , deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda proposta dall’esponente avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento della somma di Euro 52.366,79 per canoni percepiti dall’affitto dei beni ereditari e non corrisposti ‘pro quota’all’esponente; al riguardo richiama le risposte rese da B.C. all’interrogatorio formale deferitole, la mancata presentazione della Z. a rendere l’interrogatorio formale deferitole e la deposizione della teste D..D. , dottoressa commercialista che fino al XXXX aveva tenuto la contabilità di tutte le parti in causa, e che aveva dichiarato che i canoni di locazione relative alle diverse unità immobiliari al netto delle spese venivano introitate dalle controparti.[wpforms id=”21592″]
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Vergato separazione consensuale in comune
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Zola Predosa separazione consensuale in comune
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