RESPONSABILITA’ MEDICA E STRUTTURA SANITARIA  RICORSO EX ART 702 CPC

Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall'espressa previsione di un'entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione).
Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall’espressa previsione di un’entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione).

 

 

 CHIAMA SUBITO UN AVVOCATO ESPERTO

PRENDI UN APPUNTAMENTO AL NUMERO 051 6447838 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO 

RESPONSABILITA’ MEDICA E STRUTTURA SANITARIA  RICORSO EX ART 702 CPC

 

AVVOCATI PER MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI

BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI
BOLOGNA RAVENNA RIMINI CESENA FORLI VEDOVO VEDOVA ESTROMESSI DA EREDITA’ DIRITTI DEI VEDOVI

La prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della legge 24/2017 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore – nonché a fatti anteriori all’entrata in vigore della l. 189/2012 – ha ritenuto che la legge in esame, con particolare riferimento ai profili di diritto sostanziale, trovi applicazione anche ai predetti fatti anteriori (nulla quaestio, infatti, per le norme processuali, la cui applicazione è retta dal principio tempus regit actum). 

 

AVVOCATO-ESPERTO-MALASANITA-BOLOGNA-RAVENNA-FORLI-CESENA
news/responsabilita-medica-e-struttura-sanitaria-ricorso-ex-art-702-cpc.html

Laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’interno della struttura stessa, sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinchè, nei rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro soggetto. Non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta.

 

Pur consapevoli dell’esistenza di un diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Avellino n. 1806/2017),

AUSL RISPONDE DELLA NEGLIGENZA MEDICO DI BASE RAVENNA

la Sezione ritiene di dover andare di contrario avviso, sulla scorta delle argomentazioni che seguono. In primo luogo, si osserva che l’art. 11 delle preleggi prescrive che dalla legge (dalla nuova legge) non devono derivare effetti retroattivi sulle posizioni delle parti (effetti che portino a creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche soggettive). A tal proposito, occorre richiamare il noto orientamento della Corte di Cassazione (cfr. 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02), secondo il quale il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. 16620/2013).

 

 

 

PEDONE RiSaRCiMeNtO CoMe FarE Tempi, modalita’ avvocato esperto

 

 

 

Nel caso in esame l’applicazione della legge 24/2017 a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione e non modifica le fattispecie della responsabilità civile. Le condotte che potevano comportare responsabilità risarcitoria prima dell’1 aprile 2017 – con specifico riferimento all’art. 7 della stessa – sono, infatti, le stesse che comportano una responsabilità per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge.

 

 

 

https://avvocatiabologna.it/malasanita-difettosa-tenuta-cartella-clinica-studio-legale-bologna/

malasanita' risarcimento
malasanita’ risarcimento

CHIAMA AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO 051 6447838  

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex artla causa civile iscritta al n. r.g. 13624/2018 promossa da:

X , con il patrocinio dell’avv. SATALINO TERESA 

ATTORE/I

contro

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO CASA DI CURA VILLA ALFA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. RABEGGIANI LAURA e dell’avv. PAGLIARANI ELENA ACCESSO-ABUSIVO-ACCESSO-ABUSIVO-SISTEMA-INFORMATICO-INFORMATICO-1-1

Y (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NARDELLI EMANUELE 

CONVENUTI

ALLIANZ S.P.A., con il patrocinio dell’avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO

UNIPOLSAI S.P.A., con il patrocinio dell’avv. SILVIA SANTI 

TERZI CHIAMATI

Il Giudice dott. Alessandra Arceri,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’11 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

– letto il ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. proposto da X , al fine di ottenere i ristoro dei danni discesi dall’inadempimento da costei rappresentato, relativamente alla prestazione medico assistenziale ricevuta, ad opera del dr. Y, presso i locali della struttura convenuta; 

– lette le comparse di risposta rassegnate dai convenuti e dai chiamati in causa; 

– visti i documenti prodotti e l’elaborato peritale rassegnato dai CC.TT.UU. dr. FERRARA e CRAPULLI; 

– ritenuta, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato esso proposto ben oltre la scadenza dei 90 giorni rispetto al deposito dell’elaborato peritale, avvenuto in data 16 aprile 2018, e comunque oltre il termine di mesi sei rispetto al conferimento dell’incarico: infatti dalla semplice interpretazione letterale dell’art. 8, terzo comma, L. n. 24/2017, è dato evincere che il deposito del ricorso, anche laddove il consulente non abbia rispettato il termine semestrale del deposito, vale soltanto a decretare “la salvezza” degli effetti della domanda; nessuna improcedibilità viene comminata in relazione al mancato rispetto del predetto termine per l’iniziativa processuale, che incontra unicamente il limite della prescrizione, salva la possibilità, a far tempo dalla scadenza del predetto termine semestrale, di inoltrare il ricorso “al buio”, e al solo fine di interrompere il decorso del termine di perenzione del diritto. Tant’è che, a dimostrazione di quanto qui sostenuto, il precedente art. 8, comma secondo, prevede che il giudice possa, laddove constati la mancata conclusione nei termini del procedimento di A.T.P., fissare nuova udienza per consentire il deposito dell’elaborato peritale;

– osservato, sempre in via preliminare, che non appare necessaria la modificazione del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.: infatti, al di là della oggettiva complessità dei principi di diritto coinvolti, questo Tribunale possiede la necessaria specializzazione per affrontare le questioni agitate e per valutare gli esiti istruttori, che come si dirà in prosieguo, sono già ampiamente sufficienti, per quanto espletato nella preliminare fase di ATP, per assumere con la necessaria cognizione la decisione richiesta (cfr. da ultimo, Cass. sez. III, 05/10/2018, n.24538 ; la giurisprudenza di merito si peraltro da tempo assestata nel senso di valutare l’ammissibilità il rito sommario a seconda della complessità dell’istruzione da svolgere, indipendentemente dalla complessità delle questioni giuridiche da trattare: si presteranno, pertanto, a tale modulo procedurale non solo le cause “semplici” prima ricordate, ma anche quelle giuridicamente complesse, caratterizzate, però, da un’istruttoria snella, destinata a concludersi nel giro di una o due udienze – perché ad esempio devono essere sentiti pochi testi su poche circostanze o deve essere espletata unicamente una CTU – o implicanti unicamente la necessità di risolvere questioni di diritto: cfr. Corte d’appello di Roma, 31 luglio 2017, n.5208); 

– rilevata, del pari, la non necessità di rinnovare l’incarico peritale già espletato dal dr. FERRARA, il quale ha depositato un elaborato completo ed esaustivo, immune da profili critici. In particolare, è evidente che la meticolosità dell’accertamento, l’ampia garanzia di contraddittorio assicurata ed esercitata dalle parti, l’assenza di elementi oggettivi contrastanti e soprattutto di elementi di incongruità, specie se si tiene nel debito e doveroso conto quanto specificamente e dettagliatamente assunto in replica alle osservazioni dei CCTTPP delle parti, rendono del tutto inutile disporre un nuovo accertamento nel presente processo civile. Una siffatta valutazione, oltre che presidio dei principi di economia dei mezzi giuridici e della ragionevole durata del processo, come voluta dall’art. 111, 2^ co., Cost., è inoltre supportata da elementi obiettivi legati al fatto che non è emersa alcuna dettagliata e specificamente condivisibile critica all’operato dei periti di ufficio, se non sostanziantesi in un dissenso fondato su assunti indimostrati ed apodittici;

cause civili complesse

– rilevato, nel merito, che non possono nutrirsi dubbi in ordine all’applicabilità della L. n. 24/2017 alla fattispecie che occupa. Infatti, al di là della considerazione che il preteso errore medico è stato commesso anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, sta di fatto che la stessa regola i processi introdotti a far tempo dal 1 aprile 2017, data della sua entrata in vigore, con conseguente immissione nei medesimi dei principi di diritto in essa enunziati. Motiva in senso conforme, del resto, il Tribunale di Milano in una recente sentenza (sez. I, 11/12/2018, n.12472) che questo Tribunale intende condividere, secondo i rilievi testuali che seguono: 

“Nel caso in esame l’applicazione della c.d. legge Gelli a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione.

La prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della legge 24/2017 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore – nonché a fatti anteriori all’entrata in vigore della l. 189/2012 – ha ritenuto che la legge in esame, con particolare riferimento ai profili di diritto sostanziale, trovi applicazione anche ai predetti fatti anteriori (nulla quaestio, infatti, per le norme processuali, la cui applicazione è retta dal principio tempus regit actum). 

Pur consapevoli dell’esistenza di un diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Avellino n. 1806/2017), la Sezione ritiene di dover andare di contrario avviso, sulla scorta delle argomentazioni che seguono. In primo luogo, si osserva che l’art. 11 delle preleggi prescrive che dalla legge (dalla nuova legge) non devono derivare effetti retroattivi sulle posizioni delle parti (effetti che portino a creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche soggettive). A tal proposito, occorre richiamare il noto orientamento della Corte di Cassazione (cfr. 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02), secondo il quale il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. 16620/2013).

Nel caso in esame l’applicazione della legge 24/2017 a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione e non modifica le fattispecie della responsabilità civile. Le condotte che potevano comportare responsabilità risarcitoria prima dell’1 aprile 2017 – con specifico riferimento all’art. 7 della stessa – sono, infatti, le stesse che comportano una responsabilità per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge.

Ulteriore elemento che porta a ritenere come la legge 24/2017 possa trovare immediata applicazione è rappresentato dall’espressa previsione di un’entrata in vigore differita ad opera di una norma (art. 12) che introduce un nuovo diritto (l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione). Pertanto laddove il legislatore ha voluto che la legge trovasse applicazione a far data da un determinato momento, lo ha detto espressamente (cfr. anche, ad esempio, art. 138 Cod. Ass. come modificato dalla c.d. legge concorrenza).

Quanto alla qualificazione ex art. 2043 c.c., il legislatore, indicando come extracontrattuale la responsabilità dell’operatore sanitario (strutturato), ha in definitiva imposto uno degli inquadramenti già possibili sulla base della normativa esistente. Vi è dunque spazio per ritenere che sotto questo aspetto l’art. 7 L. 24 abbia contenuto interpretativo in linea col principio richiamato da Corte Costituzionale (n. 397/94 e n. 525/00)1, senza che l’affidamento del danneggiato sull’effettiva possibilità di risarcimento risulti così intaccato.

Anche con riferimento al diverso termine prescrizionale conseguente all’inquadramento ex 2043 c.c. l’applicazione dell’art. 7 comma 3 non avrebbe effetti pregiudizievoli per il danneggiato. L’art. 252 disp att. fissa, secondo la diffusa giurisprudenza, un principio generale per cui “ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina opera anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 28984/2017 e Cass. SU n. 15352/2015). Il termine prescrizionale più breve troverebbe dunque applicazione dall’entrata in vigore della L. 24/17 (1 aprile 2017)”;

  • Rilevato, pertanto, che entrambi i convenuti debbono essere chiamati, in questa sede, a rispondere del proprio operato a titolo contrattuale. Il dr. Y, in quanto ebbe a prendere “in carico” la paziente già in quel di Bari, dove fu eseguita la prima visita specialistica, cui fece seguito la proposta, accettata dalla paziente, di operarsi in quel di Bologna, presso la struttura convenuta, con la quale, dunque, essa concluse un contratto cd. di spedalità, implicante l’obbligo della struttura di mettere a disposizione del paziente non soltanto le proprie dotazioni materiali ed umane, ma altresì l’intera prestazione sanitaria e curativa nel suo complesso, non essendo certo pensabile che la struttura possa ammettere ad operare presso di sé personale non qualificato, competente per svolgere al meglio la prestazione richiesta, che diviene, anch’essa, parte della complessiva obbligazione assunta dalla struttura, di cui la stessa viene a rispondere sulla scorta del generale disposto dell’art. 1228 c.c., trattandosi dell’operato di propri dipendenti ed ausiliari. Tale responsabilità, come è noto, richiede per essere affermata la prova, da parte del paziente, del peggioramento del proprio stato di salute in esito alla prestazione curativa, e del nesso di causalità tra prestazione e peggioramento (o mancata risoluzione del problema di salute lamentato), mentre, da parte del debitore medico o struttura, occorre fornire la prova liberatoria di aver adempiuto la propria obbligazione secondo scienza e coscienza, applicando le leges artis, e che l’esito infausto della prestazione stessa dipenda da causa a sé non imputabile (Cass. sez. III, 21/07/2011, n.15993);

    RICETTAZIONE ? ACQUISTO PER SE DI ANABOLIZZANTI
  • Osservato come, nel caso di specie, le inadempienze di parte convenuta siano emerse, chiaramente, in fase di elaborato peritale, e che alla luce del medesimo elaborato, possa tranquillamente affermarsi, sulla scorta del criterio etiologico del “più probabile che non”, che le stesse abbiano avuto incidenza determinante sull’esito infausto dell’intervento, pur correttamente condotto. Ed in particolare la relazione peritale ha sottolineato come in esito all’intervento, già in seconda giornata, la paziente avesse lamentato sintomi assai allarmanti, di tipo francamente neurologico, ed univocamente interpretabili nel senso dell’insorgenza di un ematoma comprimente le terminazioni nervose, complicanza frequente e prevedibile in siffatti interventi. In tale senso, infatti, erano francamente interpretabili i riscontri strumentali effettuati nella giornata del 20 luglio (terza giornata), evidenzianti la comparsa di un ematoma in corrispondenza delle vertebre L1-L2, del diametro di circa 20 mm., da evacuarsi sollecitamente in quanto lo stesso esercitava effetto massa sulle radici nervose circostanti. Tali esiti, nonostante il pericolo di danno imminente, non indussero i medici ad attivarsi se non dopo ulteriori 24 ore, allorquando comparve una “conclamata sofferenza dello SPE all’ALSX con ipoestesia del quadricipite di destra”, che nonostante il successivo ma tardivo intervento, non è stata eliminata, residuando la paziente in stato di paraparesi, con incontinenza sfinterica. Infatti l’effetto compressivo e dislocativo dell’ematoma, come ha ben spiegato il Collegio peritale in replica alle osservazioni di parte convenuta, è andato perdurando, inducendo una netta ed irreversibile sofferenza delle radici nervose con maggiore danneggiamento delle stesse. La paziente è inoltre precipitata, come ben comprensibile, in un profondo stato depressivo, tanto che, fin da subito, è stata presa in carico dal Servizio di Psicologia Clinica ed ha assunto presidi psicofarmacologici. E’ stata inoltre avviata ad un percorso di psicoterapia; 
  • Ritenuto che, trattandosi di ipotesi di macroinvalidità, appare pienamente congrua la somma richiesta, comprensiva del danno morale, che viene attribuito in ragione dell’accertato stato depressivo della paziente, somma sulla quale, trattandosi di debito di valore ad oggi adeguato in debito di valuta, sono da corrispondere gli interessi legali in funzione compensativa, decorrenti, in forza delle indicazioni impartite da Cass. SS. UU. N. 1712/1995, anziché sulla somma devalutata al dì del sinistro e poi progressivamente rivalutata, sulla somma come infine sopra determinata, ma a decorrere da un momento intermedio tra il sinistro e la data della presente ordinanza, che equitativamente qui viene fissato nel 1 maggio 2017;

Ritenuto, per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da parte della clinica convenuta (chiamata qui a rispondere a titolo di inadempimento contrattuale per essere controparte del contratto di spedalità, e non a titolo di responsabilità direttamente imputabile, come efficacemente chiarito dal CTU) nei confronti del dr. Y, che la stessa debba essere accolta, in quanto nell’operato del dr. Y è ravvisabile ipotesi di colpa grave (art. 9 comma 1 L. n. 24/2017), di rilevanza esclusiva nella determinazione del danno: soltanto al chirurgo che era intervenuto sulla paziente, infatti, incombeva il compito di vigilare attentamente sul decorso postoperatorio, ed intervenire sollecitamente in caso di manifestazione di complicanze (cfr. Cass. Civ. 11 marzo 2002 n. 3492; nonché Cass. pen. N. 35546/2015 e da ultimo, Cass. Pen. 20 febbraio 2017, n. 8080, nonché Cass. Pen. Cassazione penale , sez. IV , 23/01/2018 , n. 22007 secondo la quale: In tema di colpa medica, nel caso di intervento operatorio svolto in équipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio; v. anche, in termini molto puntuali, Cass. n. 1441 del 08/03/1979 secondo la quale: La prestazione professionale del chirurgo non si esaurisce nel compimento del puro e semplice atto operatorio, ma comprende tutto il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve essere assoggettato allo scopo di praticare l’intervento con il minore rischio e di assicurare in seguito un rapido e favorevole decorso dell’infermità, prevedendo o eliminando le possibili complicazioni attraverso le misure ritenute più opportune. Ne discende che, ove per il mancato compimento di tale attività, il paziente subisca un evento lesivo collegato all’insorgere di dette complicanze, non può negarsi la responsabilità del chirurgo, qualunque sia la natura, contrattuale o meno, dell’opera professionale da lui prestata nei confronti del paziente, trattandosi di compiti strettamente inerenti all’attività professionale del chirurgo, il quale e comunque tenuto al loro assolvimento quando procede ad un intervento chirurgico, indipendentemente dal rapporto giuridico in base al quale egli l’esegue e, quindi, anche se il paziente abbia concluso il contratto di prestazione d’opera professionale con il responsabile sanitario della clinica, in cui l’intervento chirurgico e stato poi effettuato. Ne tale responsabilità viene meno ove il chirurgo non abbia l’obbligo di trattenersi nella clinica ove ha effettuato l’intervento operatorio, dal momento che dal compimento dell’intervento stesso discende il suo Obbligo di praticare tutti i necessari trattamenti post-operatori e quindi di fare in modo di essere prontamente avvertibile per apprestare i necessari rimedi contro possibili complicanze.”);

Rilevato infine, per quanto concerne l’ulteriore domanda svolta nei riguardi degli enti assicurativi, che tale domanda potrà esser accolta, per quanto di ragione, nei confronti di entrambi gli istituti chiamati nei limiti delle franchigie e dei massimali contrattualmente stabiliti. Evidente peraltro che, salvo le rivalse esercitabili, ALLIANZ S.P.A. non può sottrarsi alla responsabilità in uno con la propria cliente invocando l’art. 13 di polizza, in quanto, come già rilevato da questo Tribunale in altri precedenti, il rischio assunto dalla clinica per l’operato di dipendenti e medici equiparati, anche operanti in regime di libera professione, non è il “medesimo” rischio da costoro assunto. Infatti la casa di cura risponde, oltre che ai sensi dell’art. 1218 c.c., in base al generale disposto dell’art. 1228 c.c., e dunque in via indiretta per essere responsabile di coloro che operano all’interno della propria struttura, mentre l’autore della violazione risponde direttamente per il proprio operato. 

Il concetto sopra enucleato è ben espresso, in motivazione, da Cass. 12 marzo 2015 n. 4936, ove si legge: 

L’assicurazione della responsabilità civile è un’assicurazione di patrimoni, non di cose. Il rischio coperto è l’impoverimento del responsabile d’un fatto illecito o d’un inadempimento, costretto a risarcire i danni causati a terzi con la propria condotta. Come tutte le assicurazioni contro i danni, anche l’assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art. 1891 c.c.). 1.3.2. L’assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente; quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo debba rispondere del loro operato. 

La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui. 

La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato. Si ha assicurazione “per conto altrui” ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell’interesse esposto al rischio, ai sensi dell’art. 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell’interesse assicurato. 

La distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto. 

Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere. 

L’assicurazione della responsabilità civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l’interesse assicurato; si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato. 

In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile appena ricordati, essi possono tra loro cumularsi. 

È dunque possibile stipulare: 

(a) una assicurazione della responsabilità propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui); 

(b) una assicurazione della responsabilità altrui (sia per fatto dell’assicurato, che per fatto di persone del cui operato l’assicurato debba rispondere). 

Una struttura ospedaliera può dunque teoricamente assicurare: 

(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall’art. 1900 c.c., comma 2); 

(b) la responsabilità dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.). 1.4. È alla luce di questi principi che va esaminata la decisione della Corte d’appello di Genova”;

Ritenuto, quindi, che entrambe le chiamate in causa debbano essere, salvo le future rivalse, chiamate a rispondere per le somme che i rispettivi assicurati saranno tenuti a sborsare in dipendenza della presente decisione, salve le rivalse del caso, come sotto specificato; 

Rilevato che le spese debbano eseguire la soccombenza, anche nei rapporti tra convenuti e chiamati; 

P.Q.M.

Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., 

Condanna la CASA DI CURA VILLA ALFA S.R.L. e il dr. Y, in solido tra loro, al pagamento, in favore di X , per i titoli di cui in motivazione, della somma di 442.128,75 €, oltre interessi legali a decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al saldo, e dichiara altresì le rispettive compagnie assicurative ALLIANZ S.P.A. e UNIPOLSAI S.P.A. a tenerli manlevati ed indenni di quanto gli stessi saranno tenuti a pagare in dipendenza della presente pronuncia, salvo la rivalsa di cui infra, con le franchigie e nei limiti del massimale contrattualmente previsti; 

Condanna i convenuti predetti in solido tra loro alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 20.000 per compensi, anche relativi alla fase di A.T.P., oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre ad € 923,73, oltre al rimborso delle spese di consulenza tecnica d’ufficio e di parte in fase di ATP, ove anticipate e documentate, spese da distrarsi in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario;

Dichiara tenuto e condanna il dr. Y, e la di lui compagnia assicurativa UNIPOLSAI S.P.A., sempre nei limiti contrattuali di polizza, come sopra specificato, a tenere indenne la CASA DI CURA VILLA ALFA S.R.L., e la di lei compagnia assicurativa, di quanto la stessa fosse tenuta a pagare in dipendenza del presente provvedimento; 

Dichiara UNIPOLSAI S.P.A. e ALLIANZ S.P.A. tenute al pagamento, in favore dei rispettivi chiamanti, delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in € 7.000 per compensi, oltre alle spese di vive di chiamata anticipate e documentate, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. 

Si comunichi.

Bologna, 02/05/2019

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri

Depositata il 02/05/2019