RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SRL MILANO PADOVA VERONA BOLOGNA Tribunale|Milano|Sezione 8|Civile|Sentenza|25 ottobre 2006| n. 11654
Societa’ – A responsabilita’ limitata – Amministratori – Azione di responsabilità – Legittimazione attiva – Singolo socio in via esclusiva – Spettanza – Fondamento
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SRL MILANO PADOVA VERONA BOLOGNA Tribunale|Milano|Sezione 8|Civile|Sentenza|25 ottobre 2006| n. 11654 Societa’ – A responsabilita’ limitata – Amministratori – Azione di responsabilità – Legittimazione attiva – Singolo socio in via esclusiva – Spettanza – Fondamento
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI SRL MILANO PADOVA VERONA BOLOGNA Tribunale|Milano|Sezione 8|Civile|Sentenza|25 ottobre 2006| n. 11654 Societa’ – A responsabilita’ limitata – Amministratori – Azione di responsabilità – Legittimazione attiva – Singolo socio in via esclusiva – Spettanza – Fondamento
Secondo il collegio lombardo, infatti, il sistema introdotto dalla novella ha inteso sostanzialmente ragguagliare la disciplina dettata per le società a responsabilità limitata a quelle delle società di persone, così discostandosi dai sistematici rinvii tra società per azioni (s.p.a.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.) di cui alla previgente normativa, differenziandole dalla disciplina prevista per le società azionarie. Ove tale comparazione il Legislatore ha inteso mantenere, lo ha indicato espressamente facendo espressi ed inequivoci richiami alle norme dettate per le s.p.a., indicando la applicabilità di singole disposizioni normative previste per queste anche alle s.r.l. In definitiva, conclude la sentenza, la norma in esame prevede la legittimazione del singolo socio all’esperimento dell’azione di responsabilità, indipendentemente dalla quota sociale di cui sia titolare, in via autonoma ed esclusiva: in altri termini, conclude la pronuncia, secondo il Legislatore, anche il socio di una sola quota sociale è titolare del potere di azionare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, a tutela dell’interesse della società che egli assume danneggiato, fatto salvo comunque l’onere delle spese processuali.
Reputa il Tribunale che la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità dell’amministratore come attualmente disciplinata dalla norma novellata di cui all’art. 2476 c.c. sia attribuita in via esclusiva in capo al singolo socio, a prescindere dalla quota di capitale di cui egli sia titolare, e che essa -correlativamente- sia invece sottratta all’autonomia della società ed alla conseguente deliberazione della maggioranza assembleare.
Considera il Tribunale che il sistema introdotto dalla Novella ha inteso sostanzialmente ragguagliare la disciplina dettata per le società a responsabilità a quelle delle società di persone, così discostandosi dai sistematici rinvii fra s.p.a. e s.r.l. di cui alla previgente normativa, differenziandole dalla disciplina prevista per le società per azioni. Ove tale comparazione il Legislatore ha inteso mantenere, lo ha indicato espressamente facendo espressi ed in equivoci richiami alle norme dettate per le s.p.a., indicando la applicabilità di singole disposizioni normative previste per queste anche alle s.r.l.. In ogni altro caso, per l’impostazione complessiva e generale del sistema societario, invece, il legislatore ha instaurato per le società a responsabilità limitata un regime autonomo, a sé proprio, non automaticamente comprabile a quello per le altre società di capitali.
La norma, reputa il Tribunale, prevede, infatti, la legittimazione del singolo socio all’esperimento dell’azione di responsabilità, indipendentemente dalla quota sociale di cui sia titolare, in via autonoma ed esclusiva. Il socio di una sola quota sociale, secondo il legislatore, è cioè titolare del potere di azionare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, a tutela dell’interesse della società che egli assume danneggiato, salvo assumersene l’onere delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Ottava sezione
Il collegio composto dai sig.ri magistrati:
Dott. F. CIAMPI – Presidente
Dott. GEMMA GUALDI – Giudice rel.
Dott. A. DAL MORO – Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado di cui in epigrafe promossa da:
Le.Da. s.r.l., nella persona del legale rappresentante quale presidente del consiglio di amministrazione Ca.El. elettivamente domiciliata in Mi., già presso e nello studio dell’avv. Fr.De., che la rappresentavano e difendevano unitamente all’avv. Gu.To. del foro di Pavia, che peraltro hanno entrambi rinunciato al mandato;
ATTORE
Contro
Ma.Lo., quale membro del consiglio di amministrazione della predetta società, elettivamente domiciliata in Mi., in via Va.Se. (…), presso lo studio dell’avv. Ca.To., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Fe.Od.;CONVENUTA
Oggetto: azione di responsabilità nei confronti di amministratore di società a responsabilità limitata.
All’odierna udienza si celebrava la discussione della causa, in cui il procuratore di parte convenuta come sopra rappresentata e difesa concludeva conformemente alle proprie richieste scritte. Nessuno era presente per parte attrice nonostante la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza ed il tempestivo avviso dei precedenti difensori dell’avvenuta rinuncia al mandato.
Ascoltata la relazione del Giudice Gemma Gualdi, il Tribunale così deliberava.
MOTIVAZIONE
La questione preliminare.
Osserva innanzitutto il Collegio che non risulta fondata la questione preliminare avanzata da parte convenuta, con la conseguente inammissibilità delle questioni preliminari in essa avanzate.
Deduce, infatti, la convenuta la asserita invalidità della procura alle liti apposta a margine dell’atto di citazione, per esser stata rilasciata dalla persona fisica di El.Ca., senza l’espressa indicazione in tale contesto del proprio ruolo di legale rappresentante della società attrice. In contraddizione, questo, con quanto invece apposto in epigrafe all’atto di citazione, che la specifica quale “legale rappresentante di Le.Da. s.r.l. giusti i poteri conferiti con delibera assembleare del 18.10.2004”, e ciò anche alla luce della omessa comprova in atti dell’esatto ruolo e carica rivestita in allora ed attualmente dalla stessa all’interno dell’organigramma sociale.
Reputa il Tribunale di dover senz’altro rigettare la questione preliminare, come ampiamente del resto argomenta parte attrice in sede di memoria di replica ex art. 6, II c., D.L.vo 5/03, depositata il 10.11.2005 che qui integralmente si richiama sul punto (come previsto dall’art. 16 l. cit. in ordine al rinvio del Giudice agli atti di parte).
Basti qui riassumere quanto segue:
– mai controparte ha contestato che El.Ca. abbia manu propria sottoscritto la procura alle liti;
– ella risulta presidente del consiglio di amministrazione della società attrice;
– come tale è stata espressamente qualificata in sede dì intestazione dell’atto di citazione;
– ella è altresì legale rappresentante della società per la predetta carica unitamente ai poteri all’uopo specificamente conferitile dalla delibera assembleare del 18.10.2004;
– vi sono prodotti in atti tutti i documenti necessari e sufficienti a provare tale suo titolo.
Superata, pertanto, la questione così posta, occorre passare alla disamina della legittimazione attiva in capo alla società, argomento pur ampiamente sollecitato dal Giudice relatore in sede di decreto di fissazione d’udienza come degno di trattazione ed approfondimento. Il Collegio conferma oggi le osservazioni di cui al decreto, anche in punto completezza del quadro probatorio già documentalmente fornito.
Questioni di ammissibilità: la legittimazione attiva della società.
La domanda di responsabilità esercitata nei confronti del proprio amministratore avanzata dalla stessa società a responsabilità limitata -per le condotte di cui all’annualità già disciplinata dal nuovo rito societario – risulta inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Ragiona innanzitutto il Tribunale con riferimento all’articolo 2476 c.c. pertinente all’azione esercitata per le asserite condotte di mala gestio ricomprese nella sfera applicativa del nuovo rito societario.
Reputa il Tribunale che la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità dell’amministratore come attualmente disciplinata dalla norma novellata di cui all’art. 2476 c.c. sia attribuita in via esclusiva in capo al singolo socio, a prescindere dalla quota di capitale di cui egli sia titolare, e che essa -correlativamente- sia invece sottratta all’autonomia della società ed alla conseguente deliberazione della maggioranza assembleare.
Considera il Tribunale che il sistema introdotto dalla Novella ha inteso sostanzialmente ragguagliare la disciplina dettata per le società a responsabilità a quelle delle società di persone, così discostandosi dai sistematici rinvii fra s.p.a. e s.r.l. di cui alla previgente normativa, differenziandole dalla disciplina prevista per le società per azioni. Ove tale comparazione il Legislatore ha inteso mantenere, lo ha indicato espressamente facendo espressi ed in equivoci richiami alle norme dettate per le s.p.a., indicando la applicabilità di singole disposizioni normative previste per queste anche alle s.r.l.. In ogni altro caso, per l’impostazione complessiva e generale del sistema societario, invece, il legislatore ha instaurato per le società a responsabilità limitata un regime autonomo, a sé proprio, non automaticamente comprabile a quello per le altre società di capitali.
La norma, reputa il Tribunale, prevede, infatti, la legittimazione del singolo socio all’esperimento dell’azione di responsabilità, indipendentemente dalla quota sociale di cui sia titolare, in via autonoma ed esclusiva. Il socio di una sola quota sociale, secondo il legislatore, è cioè titolare del potere di azionare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, a tutela dell’interesse della società che egli assume danneggiato, salvo assumersene l’onere delle spese processuali.
Manca in conseguenza nella nuova disciplina dell’istituto il riconoscimento dell’esperibilità dell’azione di responsabilità in capo alla società (come del pari in capo ai creditori sociali), a differenza di quanto riconosciuto in precedenza tramite il richiamo che operavano le norme al sistema vigente per le s.p.a. con richiamo agli artt. 2393 e 2394 c.c.
Si vedano in senso conforme alcune pronunce di questo Tribunale, quali la sentenza del 14.4.2005 Al.Ga. 51717/04 R.G.; la sentenza del 5.5.2005, Ma.Co.Pi. n. 45300/04; la sentenza del 2.2.2006, Jo.Gi. n. 24678/04 R.G.; la sentenza del 5 aprile 2006, C.&B. Ma. s.r.l., n. 24678/04 R.G.
Ad abundantiam, piace osservare che le condotte qui ascritte comportano ugualmente il rigetto da parte del Tribunale anche con riferimento al merito di esse, come in seguito indicato.
Nel merito: circa le condotte di mala gestio e la responsabilità dell’amministratore per atti illeciti.
Quanto premesso comporta l’inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva per le condotte ricomprese dal nuovo rito societario, ma ne consente l’analisi con riferimento a quelle dedotte come poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella speciale.
Non reputa il Tribunale che risultino né fondate né comprovate le deduzioni avanzate da parte attrice in merito agli asseriti illeciti che Ma. avrebbe compiuto nella gestione delle deleghe ricevute dal presidente del consiglio Ca., così che la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le contestazioni elevate alla Ma. consistono, in primo luogo, nell’aver posto in essere autentici raggiri a danni della Ca., che avrebbe invero dovuto rimanere mero socio finanziatore, inducendola con inganni a sottoscrivere quei Patti Parasociali di cui ampiamente dedotto negli atti di parte attrice ed, in particolare, quella clausola apposta agli scritti del 20.2.2003 per la quale -anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici previsti- Ca. avrebbe dovuto cedere a titolo gratuito il 5% delle quote sociali. Operazione complessivamente -si dice-idonea ad illuminare l’asserito intento truffaldino in capo alla convenuta, inteso ad acquisire gratuitamente le quote di Le.Da. e di poter fraudolentemente gestire l’azienda acquisita “Ba.Al.”, così evincendone vantaggi personali a diretto danno dell’attrice.
Ulteriori contestazioni attengono, a seguire, alla scelta di un esperto compiacente -il rag. Ca. – il quale avrebbe a sua volta tenuto la contabilità in violazione delle norme sulla fatturazione e sulla redazione delle scritture contabili. Si imputano ancora alla esclusiva responsabilità dell’amministratrice Ma. le perdite sociali riportate relativamente agli esercizi 2003 e 2004.
Il Tribunale giudica infondate le pretese avanzate da parte attrice, rigettandone integralmente la domanda.
Giova innanzitutto considerare che non risulta confacente l’argomentazione relativa alla delega che era stata conferita a Ma. per “la determinazione e realizzazione del piano strategico ed operativo”, di cui all’art. 3 dei Patti Parasociali. Tale delega, infatti, a tutto concedere, perteneva “l’individuazione di tutte le azioni di comunicazione e promozione commerciale, ammodernamento ed adeguamento locali, gestione operativa orientata al raggiungimento degli obiettivi” in conseguenza, a tacer della eventuale co-responsabilità nella gestione amministrativa della stessa Presidente del consiglio quanto meno a titolo di omesso controllo dell’attività delegata qui non dedotta, essa non risulta di tale oggetto e capienza da imporre quella della convenuta.
Occorre del resto altresì soggiungere che la doglianza svolta in merito all’assunta induzione fraudolenta alla stipulazione dei patti parasociali (in tal sede solo ipoteticamente ammessa e non concessa che sia) risulta comunque estranea alla legittimazione attiva della società.
Circa gli ulteriori addebiti, giovi solo aggiungere che non fonda titolo alcuno di responsabilità nemmeno l’aver prescelto una specifica persona fisica quale consulente contabile, atteso che il controllo amministrativo non si trasferisce all’esterno, permanendo comunque inalterato in capo agli amministratori di diritto.
Le perdite delle indicate annualità di esercizio sociale, infine, non possono ad alcun titolo essere imputate alla convenuta”, esse, infatti, erano espressamente previste nei patti parasociali ed altresì disciplinate con relativi obblighi di finanziamento, e in concreto risultano essersi realizzate anche in misura minore rispetto a quanto ed in essi preventivato. Si aggiunga infine che la domanda in merito alle perdite subite manca di ogni supporto probatorio, per raggiungere il quale si vorrebbe ancorare l’assunto alla richiesta istruttoria di una consulenza tecnica intesa ad accertare ciò che costituisce in realtà l’originaria pretesa dell’attore.
Ne consegue che le richieste attoree vanno pertanto tutte rigettate.
Le spese processuali.
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza. Esse sono equitativamente liquidate come da dispositivo, giusto tariffario dell’ordine, mancando nota spese di parte. Non si opera alcuna compensazione delle spese, reputando che i rigetto della questione preliminare avanzata da parte convenuta sia sfornito di rilevanza a fronte delle domande poste dall’attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa promossa come in pigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigettala domanda avanzata da Le.Da. s.r.l., nella persona del proprio legale rappresentante Ca.El.;
condanna
Le.Da. s.r.l., nella persona del predetto legale rappresentante, alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, #, comprensive di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge.
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