Residenza fiscale estera anche per le persone non iscritte all’AIRE Nell’ordinamento italiano, al fine di escludere l’assoggetta- mento ad imposta in qualità di persona residente (imposizione del reddito ovunque prodotto), non è sufficiente la cancella- zione del contribuente dall’anagrafe della popolazione resi- dente, dovendosi altresì escludere ulteriori collegamenti di natura economico-patrimoniale o personale con il territorio dello Stato.

Residenza fiscale estera anche per le persone non iscritte

all’AIRE

Nell’ordinamento italiano, al fine di escludere l’assoggetta- mento ad imposta in qualità di persona residente (imposizione del reddito ovunque prodotto), non è sufficiente la cancella- zione del contribuente dall’anagrafe della popolazione resi- dente, dovendosi altresì escludere ulteriori collegamenti di natura economico-patrimoniale o personale con il territorio dello Stato.

La possibilità di ricorso ad un accertamento dei legami effet- tivi con il territorio dello Stato dei cittadini italiani che abbia- no formalmente trasferito la propria residenza all’estero trova conferma nei chiarimenti resi dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 304 del 1997, ove si è affermato testualmente che “la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizio- ne all’AIRE [ndr. Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero] non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”.

Cassazione, sentenza n.20285 del 4 settembre 2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, rigettando l’appello proposto da Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da Da. Sa. avverso l’avviso con il quale l’Ufficio – presupponendo la residenza fiscale in Italia del ricorrente, tennista professionista residente nel Principato di Monaco – aveva accertato per l’anno 2001 un reddito imponibile per partecipazioni a tornei e per sponsorizzazioni.

I Giudici di appello, in particolare, ritenevano che la documentazione fornita dall’appellato fosse idonea a provare la sua effettiva residenza nel Principato di Monaco con riferimento all’anno 2001.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Da. Sa. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia. In particolare, la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto la documentazione offerta da Da. Sa. idonea a comprovare la sua residenza all’estero laddove la stessa, al contrario, era generica, non decisiva e non parametrata alla peculiare attività svolta dal contribuente (di tennista professionista attivo sui circuiti internazionali). Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione Regionale ligure aveva del tutto omesso di considerare, ritenendola implicitamente irrilevante, la circostanza dedotta dall’Ufficio che i biglietti aerei esibiti dal contribuente rilevavano come città di arrivo e di partenza, nella maggior parte dei casi, delle città italiane.

1.1. Il motivo, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, è ammissibile, riportando alla conclusione dell’illustrazione il necessario, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c, momento di sintesi.
1.2. Il mezzo è, però, infondato.
Nella specie – seppur trovi applicazione il comma 2-bis dell’art. 2 TUIR (nel testo vigente ratione temporis) il quale, nel prevedere che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, comporta un’inversione probatoria a carico del contribuente – la motivazione adottata della Commissione ligure, la quale ha analiticamente valutato le prove documentali fornite dal contribuente, appare logica, sufficiente ed idonea a reggere la decisione laddove ha ritenuto, seppur usando in senso lato il concetto di “residenza”, che da tali atti potesse evincersi che il Principato di Monaco fosse il luogo in cui il Sa. avesse la sede principale non solo degli affari ed interessi economici ma, soprattutto, delle proprie relazioni personali. L’argomentare logico-giuridico della sentenza impugnata appare, infatti, in linea con l’orientamento tracciato in materia da questa Corte (cfr. Cass n. 14434 del 2010) la quale, seppur nella diversa ma analoga ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2 DPR 22.12.1986 n. 917, ha ritenuto che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/2001; Cass. n. 10179/2003). In particolare, è stato rilevato che detta interpretazione del DPR n. 917 del 1986, art. 2, è in armonia con l’affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonché quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali (v., in tal senso,[wpforms id=”21592”]

sentenza 12 luglio 2001 in causa C-262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, i cui principi sono stati ribaditi da Corte giust. 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia ed in senso conforme Cass. n. 12259 del 19/05/2010).
La sentenza impugnata appare aderente a tali principi – cui il Collegio ritiene dare continuità – avendo positivamente ed adeguatamente valutato gli elementi di fatto forniti dal controricorrente (quali il contratto di affitto relativo ad un appartamento sottoscritto dai coniugi Sa., la regolare corresponsione degli affitti e delle spese accessorie, la congruità delle spese relative alle varie utenze in uso in detto appartamento, la stipulazione di utenze telefoniche, televisive, e di contratti bancari).

Ciò posto, il motivo, nei termini in cui è formulato, tende nella sostanza a rioperare una diversa valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; mentre le circostanze dedotte delle quali la Commissione Tributaria ligure non avrebbe tenuto conto (ovvero la particolare attività “internazionale” svolta dal tennista professionista nonché il fatto che le città di partenza e di arrivo rilevabili dai biglietti aerei allegati dallo stesso contribuente fossero per la maggior parte italiane) non appaiono “fatti” decisivi, che ove valutati avrebbero potuto comportare una diversa soluzione della controversia, proprio perché consequenziali al genere di attività svolta dal Sa..

Ne consegue il rigetto del ricorso ed, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore di Da. Sa. delle spese del grado liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 140/2012.

P .Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del grado di legittimità che si liquidano in complessivi euro 12.000,00 oltre euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 16 gennaio – 31 marzo 2015, n. 6501

(Presidente Virgilio – Relatore La Torre)

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate notificava al dott. G.K. cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 1978, avviso di accertamento ai fini dell’Irpef per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo anno 1999 (compensi quale amministratore unico U. srl), ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis, del d.P.R. 917/1986 (TUIR). Contro l’atto impositivo l’intimato proponeva ricorso, che la CTP di Genova accoglieva, affermando che non era più possibile considerarlo cittadino italiano, ai sensi della norma citata.

La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle entrate, che deduceva la legittimità dell’accertamento in quanto i cittadini italiani, seppure cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, se trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria che, secondo l’Ufficio, nella fattispecie, non era stata assolta.

La CTR Liguria, con sentenza dep. il 10.3.2009, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 2, co. 2 bis, TUIR, posto che il dott. K. fin dal 1976 è cittadino elvetico, con passaporto svizzero; risiede in Svizzera e ivi svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato che prevede un orario di otto ore giornaliere; ha in Italia solo un immobile locato ad uso archivio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi.

L’intimato non si costituisce.

Motivi della decisione

Col primo motivo l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2 co. 2 bis DPR 917/86 in relazione 360 n. 3 cpc, ritenendo che la CTR non abbia idoneamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali.

Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi di prova forniti dall’Agenzia, prendendo in considerazione solo le prove offerte dal contribuente.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dall’articolo 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative): a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; b) hanno la residenza o c) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. Il comma 2- bis dell’articolo 2 del TUIR (aggiunto dall’art. 10, co.1 L. 23 dicembre 1998, n. 448), dispone che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze. Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata: al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia ricade su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. In altri termini: avere la sede principale dell’attività, sicché il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434). Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame- che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. n. 24246/2011 cit.; Cass. 1 novembre 2001 n. 13803). Nella fattispecie la CTR, come detto in narrativa, ha congruamente motivato, dando giusta prevalenza a elementi decisivi ed assorbenti ai fini di superare la presunzione di cui alla norma citata, per cui non è fondata la doglianza sul mancato esame della prova contraria offerta dall’Ufficio, risultandone l’allegazione ininfluente.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.[wpforms id=”21592″]