REATI LEGATI AL SUPERBONUS 110 PER PROPRIETARI E CONDOMINI

REATI LEGATI AL SUPERBONUS 110 PER PROPRIETARI E CONDOMINI

APPALTO SUPERBONUS IMPRESA CONDANNATA  A ULTIMARE I LAVORI E RISARCIRE
APPALTO SUPERBONUS IMPRESA CONDANNATA  A ULTIMARE I LAVORI E RISARCIRE

Il Superbonus 110% è stato un incentivo fiscale introdotto dal governo italiano per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici. Tuttavia, negli ultimi anni sono emerse diverse problematiche e reati legati alla sua applicazione. Ecco una panoramica dei principali reati e problemi associati:

  1. Frode fiscale

Descrizione: Falsificazione di documenti per ottenere il Superbonus, come la dichiarazione di lavori mai effettuati o effettuati solo parzialmente.

Conseguenze: Procedimenti penali, recupero delle somme indebitamente percepite, sanzioni amministrative e penali.

  1. Truffa ai danni dello Stato

Descrizione: Presentazione di dichiarazioni false o ingannevoli per accedere al bonus.

Conseguenze: Procedimenti penali e risarcimento del danno allo Stato.

  1. Abuso edilizio

Descrizione: Esecuzione di lavori non autorizzati o che non rispettano le normative edilizie vigenti.

Conseguenze: Sanzioni amministrative, obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e, in alcuni casi, procedimenti penali.

  1. Corruzione

Descrizione: Offerta o accettazione di tangenti per facilitare l’ottenimento del Superbonus o per aggirare i controlli.

Conseguenze: Procedimenti penali per i soggetti coinvolti, che possono includere funzionari pubblici e privati.

  1. Conflitto di interesse

Descrizione: Situazioni in cui chi è chiamato a certificare i lavori è anche coinvolto nella loro realizzazione.

Conseguenze: Procedimenti disciplinari e penali per i professionisti coinvolti.

  1. Associazioni a delinquere finalizzate alla truffa

Descrizione: Organizzazioni che pianificano e attuano frodi sistematiche sfruttando il Superbonus.

Conseguenze: Gravi pene detentive e pecuniarie per i membri dell’associazione.

  1. False asseverazioni

Descrizione: Dichiarazioni mendaci da parte dei tecnici asseveratori riguardo lo stato degli edifici o la conformità dei lavori.

Conseguenze: Responsabilità penali e civili per i tecnici coinvolti, annullamento dei benefici fiscali per i proprietari.

Misure preventive e di controllo

Per contrastare questi reati, sono state messe in atto diverse misure preventive e di controllo, tra cui:

Controlli più stringenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Obbligo di visto di conformità da parte di un commercialista o di un consulente fiscale per certificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per ottenere il bonus.

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Certificazioni energetiche e sismiche obbligatorie, effettuate da tecnici abilitati.

Piattaforme di monitoraggio per tracciare i lavori effettuati e i fondi utilizzati.

Consigli per i proprietari e i condomini

Verificare sempre la legittimità delle offerte e la professionalità delle ditte e dei tecnici coinvolti.

Rivolgersi a consulenti fiscali e legali per avere chiarimenti e assistenza sulla normativa e sulle procedure da seguire.

Controllare la documentazione presentata dai professionisti e dagli operatori per assicurarsi della sua veridicità e completezza.

Denunciare eventuali irregolarità alle autorità competenti per prevenire frodi e abusi.

Il Superbonus 110% rappresenta un’opportunità significativa per migliorare il patrimonio edilizio italiano, ma richiede attenzione e scrupolosità per evitare di incorrere in problemi legali.

SENTENZE PENALI RIGUARDANTI IL SUPERBONUS

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Le sentenze penali riguardanti il Superbonus 110% hanno iniziato a delinearsi in seguito alle numerose indagini e controlli effettuati dalle autorità italiane. Qui di seguito sono riportati alcuni casi esemplificativi:

  1. Sentenza di Condanna per Truffa e Falsificazione di Documenti

Tribunale: 

Data: Dicembre 2022

Descrizione: Un gruppo di imprenditori e professionisti è stato condannato per aver orchestrato una truffa ai danni dello Stato attraverso la falsificazione di documenti necessari per ottenere il Superbonus. I documenti includevano dichiarazioni di lavori mai effettuati e false asseverazioni energetiche.

Conseguenze: Pene detentive per i principali responsabili, sanzioni pecuniarie e obbligo di risarcimento dei danni allo Stato.

  1. Sentenza per Corruzione e Conflitto di Interesse

Tribunale: Tribunale di ….Data: Marzo 2023

Descrizione: Un funzionario pubblico è stato condannato per aver accettato tangenti da un’impresa di costruzioni in cambio di facilitazioni nell’ottenimento del Superbonus per progetti non conformi ai requisiti normativi.

Conseguenze: Condanna a diversi anni di reclusione per il funzionario, interdizione dai pubblici uffici e sanzioni per l’impresa coinvolta.

  1. Sentenza di Condanna per Associazione a Delinquere Finalizzata alla Frode Fiscale

Tribunale: Tribunale di ….Data: Luglio 2023

Descrizione: Un’organizzazione criminale è stata smantellata e i suoi membri condannati per aver creato una rete di società fantasma utilizzate per emettere fatture false al fine di ottenere il Superbonus. L’indagine ha coinvolto diverse regioni italiane.

Conseguenze: Condanne a pene detentive per i membri dell’associazione, confisca dei beni illecitamente acquisiti e recupero delle somme truffate.

  1. Sentenza per False Asseverazioni

Tribunale: Tribunale di ……Data: Novembre 2023

Descrizione: Un tecnico asseveratore è stato condannato per aver rilasciato certificazioni mendaci riguardo la conformità dei lavori di efficientamento energetico e sismico di alcuni edifici, consentendo ai proprietari di ottenere indebitamente il Superbonus.

Conseguenze: Pena detentiva per il tecnico5. Sentenza di Condanna per Abuso Edilizio

Tribunale: Tribunale di ……Data: Febbraio 2024

Descrizione: Un condominio è stato oggetto di una sentenza di condanna per aver realizzato lavori non autorizzati e in contrasto con le normative edilizie vigenti, utilizzando il Superbonus.

Conseguenze: Sanzioni amministrative per il condominio, obbligo di ripristino dello stato originario degli edifici e annullamento del bonus ottenuto.

Considerazioni

Questi casi evidenziano l’importanza di una rigorosa verifica della documentazione e della conformità dei lavori effettuati nell’ambito del Superbonus 110%. Le sentenze penali fungono da deterrente per eventuali frodi e abusi, sottolineando le gravi conseguenze legali per chi cerca di trarre vantaggio illecito da questa misura.

Consigli Pratici

Per evitare complicazioni legali, i proprietari e i condomini dovrebbero:

Assicurarsi di affidarsi a professionisti qualificati e di comprovata integrità.

Richiedere e conservare tutta la documentazione relativa ai lavori e alle certificazioni.

Effettuare verifiche indipendenti sulla conformità dei lavori e la veridicità delle asseverazioni.

Denunciare tempestivamente eventuali irregolarità o sospetti di frode alle autorità competenti.

imprese e costi gonfiati nel superbonus

Le imprese che hanno gonfiato i costi nell’ambito del Superbonus 110% sono state oggetto di indagini e, in alcuni casi, di condanne penali. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni riguardo l’abuso di un incentivo fiscale pensato per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici.

Conseguenze Giuridiche e Misure di Prevenzione

Le conseguenze per le imprese e i responsabili coinvolti nei casi di gonfiamento dei costi sono severe:

Condanne Penali: Arresti e condanne per frode fiscale, truffa ai danni dello Stato, e associazione a delinquere.

Sanzioni Pecuniarie: Ammende e recupero delle somme percepite indebitamente.

Interdizioni: Divieto di partecipare a gare pubbliche e sospensione delle attività.

Confisca dei Beni: Sequestri preventivi di beni mobili e immobili.

Misure Preventive

Per prevenire ulteriori abusi, sono state implementate diverse misure:

Controlli Incrociati: Rafforzamento dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, con verifiche incrociate dei documenti presentati.

Visto di Conformità: Introduzione dell’obbligo di visto di conformità da parte di commercialisti e consulenti fiscali per attestare la veridicità dei documenti.

Certificazioni Indipendenti: Richiesta di certificazioni energetiche e sismiche da parte di tecnici indipendenti e qualificati.

Piattaforme di Monitoraggio: Utilizzo di piattaforme digitali per tracciare i lavori e i fondi utilizzati, migliorando la trasparenza e la tracciabilità.

Consigli per i Proprietari e i Condomini

Affidarsi a Professionisti Qualificati: Scegliere imprese e tecnici con una comprovata esperienza e reputazione.

Verificare i Preventivi: Controllare che i preventivi siano in linea con i prezzi di mercato e chiedere più preventivi per confrontare i costi.

Conservare la Documentazione: Tenere traccia di tutti i documenti relativi ai lavori e alle certificazioni.

Denunciare Irregolarità: Segnalare eventuali sospetti di frode o irregolarità alle autorità competenti.

La trasparenza e la vigilanza sono essenziali per garantire che il Superbonus 110% venga utilizzato correttamente e per evitare abusi che possano compromettere l’efficacia di questa importante misura.

SENTENZA CASS One LEGALE Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/06/2023) 12/09/2023, n. 37138 SEQUESTRO DI BENI MOBILI E IMMOBILI IN MATERIA PENALE TRUFFA Intestazione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente – Dott. VERGA Giovanna – Consigliere – Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere – Dott. TURTUR M. Marzia – Consigliere – Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); C.C., nato il (Omissis); D.D., nato il (Omissis); avverso l’ordinanza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di MACERATA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori degli indagati, Avv. RICCARDO LEONARDI, VANDO SCHEGGIA e GIANCARLO GIULIANELLI, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 28 gebbraio-8 marzo- 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di A.A., B.B., D.D. e C.C. avversoil decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata. 1.1 Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori degli indagati, premettendo quanto segue: il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro perchè i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di aver costituito un sodalizio criminale che, per il tramite di società riconducibili alla WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 27 Settembre 2023 pag. 1 famiglia E.E., operanti nel settore dell’edilizia, nonchè di esperti professionisti, certificava, ricorrendo a documentazione falsa, lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il miglioramento energetico e l’adeguamento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere ai benefici statali rientrati nell’agevolazione del superbonus. Il Pubblico Ministero aveva chiesto disporsi il sequestro preventivo con finalità impeditiva e in via diretta delle quote sociali della (Omissis) Srl e della (Omissis) Srl trattandosi di cose pertinenti dei diritti contestati e in particolare di cose con le quali erano stati commessi i delitti di truffa aggravata in danno dello Stato di riciclaggio e di autoriciclaggio; domandava poi disporsi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto delle truffe aggravate ai danni dello Stato costituito dalla somma di Euro 2.622.508,00 e dell’immobile sito in (Omissis),in via diretta presso la (Omissis) Srl e, in caso di incapienza, anche per equivalente, di beni e denaro presenti nel patrimonio degli indagati A.A., B.B., D.D. e degli altri sodali; con riguardo a D.D., ritenuta autrice solo di una delle truffe contestate, il sequestro per equivalete era domandato nei limiti del valore del profitto di quella truffa; chiedeva inoltre disporsi il sequestro preventivo con finalità di confisca obbligatoria del profitto dei delitti di autoriciclaggio perchè acquistato con il denaro proveniente dalla truffe. Il giudice per le indagini preliminari accoglieva parzialmente la richiesta, previa riqualificazione giuridica del fatto di cui all’art. 640 comma 2 n. 1 c.p. in quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenendo che il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. si fosse consumato per la somma di Euro 2.622.508,00, avendo gli indagati ottenuto indebitamente, mediante il meccanismo dello sconto in fattura, un credito di imposta di pari importo suscettibile di valutazione economica e cessione a terzi; sul punto, osservava che ai fini della consumazione del reato in esame avrebbe dovuto prescindersi dalla compensazione del credito; erano quindi disposti il sequestro preventivo impeditivo in via diretta delle quote sociali della (Omissis) Srl e della (Omissis) Srl , il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria della somma di Euro 2.622.508,00 pari al profitto del reato di cui all’art. 316-ter c.p. in via diretta a carico della (Omissis) Srl (quale beneficiaria diretta del credito acquisito) e di denaro o beni equivalenti a tale somma dei quali gli indagati avessero la disponibilità, quanto a A.A., B.B., F.F., G.G., ai quali era contestata l’illecita percezione di somme relative a tutti i cantieri, nonchè di denaro o beni equivalenti pari alla somma di Euro 371.258,86 a carico di D.D.; disponeva il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria del profitto dei reati di autoriciclaggio contestati a A.A., B.B. e, limitatamente al reato di cui al capo 10), D.D.. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale del riesame, che osservava, con particolare riguardo alla cessione del credito, che il credito di imposta altro non è che il diritto alla detrazione (cui corrisponde nell’importo) divenuto, per trasformazione, suscettibile di circolare mediante cessione nei termini indicati dalla legge. Ciò premesso, i difensori eccepiscono la violazione di legge ex art. 325 c.p.p., in relazione agli artt. 316- ter 640 e 56 c.p., 321 comma 1,2 e 2-bis c.p.p. 240 e 322-ter c.p., per avere il Tribunale del riesame ritenuto il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche consumato e qualificato il piano criminoso ideato e posto in essere dai ricorrenti come la risultante di due coordinati, ma unitari meccanismi, erroneamente identificato il prodotto ed il profitto del reato confiscabili: in particolare, il fatto-reato ascritto agli indagati, per come riqualificato in termini di indebita percezione ri erogazioni pubbliche, anzichè di truffa in danno dello Stato, risultava consumato solo per la minor somma di Euro 238.293,85, pari all’importo complessivodei crediti di imposta portati in detrazione da (Omissis): la condotta tenuta dagli indagati avrebbe dovuto essere qualificata in termini unitari in quanto, atteso che la consumazione del reato si verifica nel momento in cui il fornitore e/o cessionario (nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia rinunciato all’utilizzo diretto della detrazione a lui spettante per le spese relative agli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121) procedono alla compensazione tra il credito di imposta maturato -per effetto della esercitata opzione da parte del beneficiario- con debiti fiscali di pari importo (essendo tale il momento in cui il soggetto “percepisce” ovvero “consegue il contributo e WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 27 Settembre 2023 pag. 2 di produce per lo Stato un danno), il riconoscimento del credito di imposta in favore del fornitore – nell’ipotesi in cui è esercitata l’opzione del cd. sconto in fattura-e la successiva sua -eventualecessione in favore di un istituto di credito o finanziario, dietro corrispettivo, costituiscono fasi che si pongono in evidente rapporto di strumentalità con l’utilizzo dei crediti di imposta in compensazione (unico momento in cui si realizza un danno per lo Stato); pertanto, la condotta asseritamente decettiva in danno di (Omissis) (e la successiva ragione del corrispettivo per la cessione a tale ente del credito di imposta) risultava, necessariamente, assorbita in quella -più ampia- posta in essere in danno dello Stato, in quanto mezzo (ovvero premessa) normale -nell’ipotesiin cui venga esercitata dal beneficiario l’opzione del cd. sconto in fattura e dal fornitore quello della cessione a terzi di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) del Decreto Rilancio- per la riscossione del contributo in questione; il fatto che affinchè il reato possa dirsi consumato è necessaria la cessione del credito, trovava conferma nel dato normativo dell’art. 121 del decreto, all’esito del combinato disposto dei commi 1 e 4. I difensori osservano che nel qualificare come prodotto del reato di cui all’art. 316-ter c.p. il credito di imposta, si finirebbe con il sovrapporre le nozioni di prodotto e profitto del reato, attesa l’identità di contenuto patrimoniale tra il credito di imposta conseguito dal fornitore dal cessionario e il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale ovvero il vantaggio economico (rectius: il profitto del reato di indebita percezione ovvero l’agevolazione conseguita) da questi percepita mediante la compensazione Pertanto, non potendosi identificare nel credito di imposta nè il prodotto, nè il profitto del reato del delitto di cui all’art. 316-ter c.p.,essendosi la fattispecie in esame consumata solo per il minor importo pari ad Euro 238-293,85; non risultando sequestrabile il profitto della truffa in danno di (Omissis), sia perchè titolo di reato che dal giudice per le indagini preliminari non era stato posto a fondamento della cautela reale genetica che per difetto della condizione di procedibilità, il sequestro preventivo del profitto di reato di indebita percezione avrebbe dovuto essere ridotto sino alla concorrenza della somma di Euro 238.293,85. 1.2 1 difensori eccepiscono la violazione di legge processuale ex art. 325 c.p.p. in relazione agli artt. 321 commi 1, 2 e 2-bis, 324 comma 7 e 309 comma 9, 178 comma 1 lett. c) e 180 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame, nel confermare la misura reale adottata dal giudice per le indagini preliminari, riqualificato il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria in termini di sequestro preventivo cd. impeditivo; il Tribunale aveva confermato il provvedimento impugnato per ragioni (quelle previste dall’art. 321 comma 1 c.p.p.) del tutto differenti, quanto ai titoli di reato di cui agli artt. 316-ter e 648-ter comma 1 c.p.p. da quelle per le quali era stato richiesto dal pubblico ministero (quelle previste dall’art. 321 comma 2-bis c.p. e 322-ter e 648-quater c.p.), adottando un provvedimento del tutto diverso da quello chiesto dal Pubblico Ministero e applicato dal giudice per le indagini preliminari, con evidente pregiudizio del diritto al contraddittorio degli interessati. 1.3 I difensori eccepiscono la violazione di legge sostanziale e processuale ex art. 325 c.p.p. in relazione agli artt. 316-ter e 648-ter 1 c.p., 321 commi 1, 2 e 2-bis c.p.p., 240, 322-ter c.p.p. e 648-quater c.p., per avere il Tribunale del riesame riqualificato il sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria in termini di sequestro preventivo cd. impeditivo e mantenuto fermo il vincolo ablativo per equivalente sul denaro e sui beni presenti nel patrimonio dei ricorrenti: in relazione alla fattispecie di indebita percezione ed autoriciclaggio, il sequestro preventivo per equivalente può essere disposto solo qualora la misura ablativa sia adottata con finalità di confisca (ex artt. 322-ter e 648-quater c.p.), non anche laddove sia disposta con funzione cd. ” impeditivi”, nulla disponendosul punto il comma 1 dell’art. 321 c.p., ovvero altra norma speciale. 1.4 I difensori eccepiscono la violazione di legge sostanziale e processuale ex art. 325 c.p.p. in relazione agli artt. 648-ter 1 c.p., 321 e 125 c.p.p., 111 Cost., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente il fumus commissi delicti del delitto di riciclaggio, omettendo di pronunciarsi sulla dedotta assenza di carattere speculativo (ovvero economico, imprenditoriale e finanziario) nell’impiego del provento del reato presupposto per l’acquisto dei beni immobili; ricorda che erano state dichiarate inutilizzabili le WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 27 Settembre 2023 pag. 3 risultanze dell’attività captativa, per cui non vi erano indici concreti atti a comprovare la destinabilità dei beni immobili e dei gioielli alla successiva rivendita; su tale circostanza, dedotta in sede di motivi nuovi, nulla aveva detto il Tribunale del riesame. Motivi della decisione 1.II ricorso è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che deve essere ribadito che “Il reato di cui all’art. 316- ter c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l’accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perchè con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi” (Sez.6, n. 9060 del 30/11/2022, GSE Spa dep. 02/03/2023, Rv. 284336), è evidente che con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l’ente erogatore non è più nella possibilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l’accrescimento del proprio patrimonio; quanto al merito della questione, la stessa è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nelle pagine da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata. 1.2 Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, l’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che all’illecita operazione contestata all’indagato si ricolleghi, sotto un diversoprofilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, quale profitto direttamente derivato dalla condotta di cui all’art. 316-ter c.p. e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito è stato realizzato nel patrimonio dell’indagato e nelle società coinvolte. Il Tribunale ha infatti spiegato perchè si possa procedere al sequestro sia del prodotto (consistente nel credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione d21 dello stesso) del reato a pag.10 dell’ordinanza impugnata; si deve poi osservare che la commercializzazione del credito ottenuto illecitamente può sicuramente essere oggetto di sequestro. A tale proposito, già dal 1996 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato su un piano generale che ” in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato” (Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv 205707) Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell’azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l’attività delittuosa, che con quest’ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell’attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l’attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell’autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all’intero valore delle cose ottenute attraversola condotta criminosa (vantaggio economico di diretta derivazione del reato, vedi Sez.U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci Rv. 264436 – 01: “Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.”). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 27 Settembre 2023 pag. 4 Da quanto si è detto, è del tutto evidente che si può procedere al sequestro o alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. 1.3 Quanto infine all’ultimo motivo di ricorso, non vi è alcun confronto con la motivazione contenuta nell’ultimo capoverso di pag. 10 dell’ordinanza impugnata; si deve inoltre ribadire che ” in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga ictu oculi” (Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896). 2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Conclusione Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2023 WOLTERS KLUWER ONE LEGALE © Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 27 Settembre 2023 pag. 5