Radiazione consulente finanziario da Consob come ricorrere- AVV SERGIO ARMAROLI ESPERTO SANZIONI CONSULENTI FINANZIARI
– per aver acquisito le disponibilità di una cliente;
– per aver contraffatto la firma dei clienti;
– per aver comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
– per aver posto in essere operazioni non autorizzate;
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 2, secondo periodo, del TUF, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
– per la violazione dell’art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, che pone divieto all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell’eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. c), n. 2, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga la sanzione pecuniaria di cui all’art. 196, comma 1, lett. b) del Testo Unico per la violazione dell’art. 108, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento Intermediari; nel caso di specie, stante il contesto in cui è stata posta in essere, la predetta condotta è da qualificarsi anch’essa come grave;
– la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
– con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. xxxxxa titolo di dolo ad eccezione dell’illecito sostanziatosi nel non aver proceduto all’identificazione della clientela, il quale è da ritenere addebitabile quantomeno a titolo di colpa;
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 2, secondo periodo, del TUF, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
– per la violazione dell’art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, che pone divieto all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell’eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. c), n. 2, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga la sanzione pecuniaria di cui all’art. 196, comma 1, lett. b) del Testo Unico per la violazione dell’art. 108, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento Intermediari; nel caso di specie, stante il contesto in cui è stata posta in essere, la predetta condotta è da qualificarsi anch’essa come grave;
– la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
– con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Ciro Signore a titolo di dolo ad eccezione dell’illecito sostanziatosi nel non aver proceduto all’identificazione della clientela, il quale è da ritenere addebitabile quantomeno a titolo di colpa;
Delibera n. 20420
Radiazione del sig. dall’albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTE la propria delibera n. 11572 del 18 agosto 1998, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari (oggi: «Albo unico dei consulenti finanziari») del sig. xxxxe residente […omissis…], e la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (oggi: «Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari») n. 645 del 16 febbraio 2015 con cui il medesimo è stato cancellato dall’Albo;
VISTA la delibera del suddetto Organismo n. 646 del 26 febbraio 2015, con la quale il medesimo sig.xxxxxè stato reiscritto all’Albo ;
VISTE le note del 19 settembre 2016 e del 17 ottobre 2016, con le quali ha rappresentato presunte irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e trasmesso documento riepilogativo delle verifiche Audit, nonché dichiarazione scritta rilasciata dal medesimo consulente finanziario;
VISTA la nota del 24 aprile 2017, con la quale, facendo seguito alla richiesta di informazioni in data 14 aprile 2017,. ha fornito le informazioni e la documentazione richieste;
VISTA la nota di contestazione del 27 settembre 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al sig. la violazione dell’art. 31, comma 2, del TUF per aver svolto attività di promozione finanziaria per conto di altra società, percependo compensi per tale attività, in costanza di rapporto di mandato conxxxxx., e delle seguenti disposizioni previste dal Regolamento Intermediari:
– art. 107, comma 1:
– per aver acquisito le disponibilità di una cliente;
– per aver contraffatto la firma dei clienti;
– per aver comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
– per aver posto in essere operazioni non autorizzate;
– art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, senza rispettare la normativa al riguardo prevista;
– art. 108, commi 1 e 2, per non aver proceduto all’identificazione della clientela;
RILEVATO che il consulente finanziario non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 aprile 2018, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il consulente finanziario non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig.xxxxx ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del sig. xxxxxla violazione dell’art. 31, comma 2, del TUF, per aver svolto, in costanza di rapporto di mandato con il predetto Intermediario, attività di promozione finanziaria per conto di altra società, percependo compensi per tale attività, nonché degli artt. 107, comma 1, 108, comma 7, e 108, commi 1 e 2, del Regolamento Intermediari, per aver acquisito le disponibilità di una cliente, contraffatto la firma dei clienti, comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero, posto in essere operazioni non autorizzate, utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, senza rispettare la normativa al riguardo prevista, e non aver proceduto all’identificazione della clientela;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del Regolamento Intermediari, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 31, comma 2, secondo periodo, del TUF, di contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
– per la violazione dell’art. 108, comma 7, del Regolamento Intermediari, che pone divieto all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità e dell’eventuale recidiva; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione della normativa di riferimento;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. c), n. 2, del Regolamento Intermediari, la Consob irroga la sanzione pecuniaria di cui all’art. 196, comma 1, lett. b) del Testo Unico per la violazione dell’art. 108, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento Intermediari; nel caso di specie, stante il contesto in cui è stata posta in essere, la predetta condotta è da qualificarsi anch’essa come grave;
– la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle condotte, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
– con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. xxxa titolo di dolo ad eccezione dell’illecito sostanziatosi nel non aver proceduto all’identificazione della clientela, il quale è da ritenere addebitabile quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. xxxxx1967 e residente […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
8 maggio 2018