PROMOTORI CONSULENTIU FINANZIARI AVVOCATO ESPERTO Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307). (18A01210
AVVOCATO ESPERTO SANZIONI CIVILI PENALI DISCIPLINARI CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA DELIBERA 15 febbraio 2018
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307). (18A01210)
(GU n.41 del 19-2-2018 – Suppl. Ordinario n. 7)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «TUF») e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito «MiFID II»);
Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito «regolamento MiFIR»);
Viste le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della citata normativa europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
Visto, in particolare, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attivita’ delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
Vista, in particolare, la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
Visti gli orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (22 marzo 2016 ESMA/2015/1886 IT);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)» e, in particolare, l’art. 1, comma 36;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi’, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;
Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari (di seguito «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;
Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e successive modificazioni;
Visto il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 31 ottobre 2007 e le integrazioni apportate al medesimo con accordo stipulato tra le due autorita’ in data 15 febbraio 2018, in attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF, limitatamente alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), del medesimo articolo;
Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche’ alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 129/2017;
Considerata altresi’ la necessita’ di attuare il nuovo riparto di competenze regolamentari tra la Consob e la Banca d’Italia delineato dall’art. 6, comma 2, lettera b-bis), del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 129/2017;
Considerato inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, secondo cui «le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie», alcune disposizioni attualmente contenute nel regolamento congiunto che attengono ad aspetti della disciplina rimessi alla potesta’ regolamentare della Consob, non sono piu’ applicabili;
Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una abrogazione integrale delle disposizioni contenute nel regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo regolamento intermediari;
Considerata, altresi’, l’esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni relative all’autorizzazione delle SIM e all’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, ai requisiti di conoscenze e competenze dei membri del personale degli intermediari quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori e alla disciplina relativa all’albo e all’attivita’ dei consulenti finanziari;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta ai seguenti documenti di consultazione:
documento di consultazione concernente le modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 6 luglio 2017;
documento di consultazione concernente le modifiche al libro VIII del regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 2017;
documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 31 luglio 2017;
documento di consultazione relativo alle modifiche al regolamento intermediari concernenti l’operativita’ in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 19 ottobre 2017;
documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al regolamento intermediari in attuazione dell’art. 4-undecies del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 2017;
Sentita la Banca d’Italia, ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-quater e 2-quinquies; 19, commi 3-ter e 4-ter; 25-bis, comma 2; 26, comma 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera f); 201, comma 12, del TUF e ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 129/2017;
Vista l’intesa rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF;
Delibera:
Art. 1
Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari
- E’ adottato l’allegato regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.
Art. 2
Abrogazioni
- Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e’ abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.2. Il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti finanziari, adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni, e’ abrogato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.
3. La comunicazione Consob n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento Consob n. 16190/2007, e’ abrogata.
Art. 3
Inapplicabilita’ di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007
- Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a 63 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, cessano di essere applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 1 della presente delibera.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
- La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.2. Le disposizioni del libro II del regolamento previsto dall’art. 1 si applicano anche alle istruttorie in corso alla data dell’entrata in vigore della presente delibera.
3. Fino alla data di avvio di operativita’ dell’albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte III, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.
4. Fino alla data di avvio di operativita’ dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal libro VIII, parte II, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.
5. Fino alle date di avvio di operativita’ dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo resta in vigore il regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, e successive modificazioni.
Roma, 15 febbraio 2018
Il presidente vicario: Genovese
Allegato
Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari
INDICE
LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1 Fonti normative
Art. 2 Definizioni
LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE
IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI
TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
Parte I Disposizioni preliminari
Art. 3 Definizioni
Parte II Albo
Art. 4 Albo
Art. 5 Contenuto dell’albo
Art. 6 Pubblicita’ dell’albo
Procedimento di autorizzazione all’esercizio dei
Parte III servizi e delle attivita’ di investimento
Art. 7 Domande di autorizzazione e di estensione
dell’autorizzazione
Art. 8 Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della
societa’ richiedente
Art. 9 Istruttoria delle domande di autorizzazione e di
estensione dell’autorizzazione
Art. 10 Decadenza dall’autorizzazione
Art. 11 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 12 Revoca dell’autorizzazione
Art. 13 Comunicazioni sull’esercizio dei servizi e delle
attivita’ di investimento
Parte IV Operativita’ transfrontaliera delle SIM
Art. 14 Stabilimento di succursali o di agenti collegati in
altri Stati UE
Art. 15 Modifiche delle informazioni relative alla succursale o
all’agente collegato
Art. 16 Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in
altri Stati UE in regime di libera prestazione di
servizi
Art. 17 Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle
attivita’ di investimento
Art. 18 Stabilimento di succursali in Stati non UE
Art. 19 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 20 Modifiche delle informazioni relative alle succursali
stabilite in Stati non UE
Art. 21 Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in
Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi
Art. 22 Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria
Art. 23 Svolgimento in altri Stati UE di attivita’ non ammesse
al mutuo riconoscimento
Art. 24 Apertura di uffici di rappresentanza
Parte V Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di
paesi terzi diverse dalle banche
Art. 25 Domanda di autorizzazione
Art. 26 Istruttoria della domanda
Art. 27 Estensione delle autorizzazioni
Art. 28 Lingua degli atti
Art. 29 Disposizioni applicabili
Art. 30 Prestazione di servizi e attivita’ in altri Stati UE da
parte dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,
autorizzata mediante succursale
Art. 31 Prestazione di servizi e attivita’ in Italia da parte
dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,
autorizzata mediante succursale in altri Stati UE
Parte VI Operativita’ nel territorio della Repubblica di imprese
di investimento UE
Art. 32 Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel
territorio della Repubblica
Art. 33 Svolgimento dei servizi senza stabilimento di
succursali
Art. 34 Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento
LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI
INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI
Parte I Disposizioni preliminari
Art. 35 Definizioni
Parte II Trasparenza e correttezza nella prestazione dei
servizi/attivita’ di investimento e dei servizi
accessori
Titolo I Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, e contratti
Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e
promozionali
Art. 36 Requisiti generali delle informazioni
Capo II Contratti
Art. 37 Contratti
Art. 38 Contratti relativi alla gestione di portafogli
Art. 39 Uso improprio di contratti di garanzia con
trasferimento del titolo di proprieta’
Titolo II Adeguatezza, appropriatezza e “mera esecuzione o
ricezione di ordini”
Capo I Adeguatezza
Art. 40 Principi generali
Art. 41 Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza
in materia di investimenti
Capo II Appropriatezza
Art. 42 Principi generali
Capo III Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43 Condizioni
Capo IV Pratiche di vendita abbinata
Art. 44 Pratiche di vendita abbinata
Art. 45 Contratti di credito immobiliare
Titolo III Best execution
Capo I Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 46 Disposizioni preliminari
Art. 47 Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu’
favorevoli per il cliente
Art. 48 Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini
Art. 49 Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia
di esecuzione
Capo II Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di
portafogli
Art. 50 Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni
piu’ favorevoli per il cliente
Titolo IV Gestione degli ordini dei clienti
Art. 51 Principi generali
Titolo V Incentivi
Capo I Incentivi
Art. 52 Principi generali
Art. 53 Condizioni di ammissibilita’ degli incentivi
Capo II Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di
gestione di portafogli e di consulenza in materia di
investimenti su base indipendente
Art. 54 Incentivi riguardanti il servizio di gestione di
portafogli e di consulenza su base indipendente
Capo III Ricerca in materia di investimenti
Art. 55 Condizioni
Art. 56 Onere per la ricerca
Art. 57 Budget per la ricerca
Art. 58 Informativa
Art. 59 Esecuzione degli ordini
Titolo VI Rendiconti
Art. 60 Rendiconti ai clienti
Titolo VII Rapporti con controparti qualificate
Art. 61 Rapporti con controparti qualificate
Titolo VIII Governo degli strumenti finanziari
Capo I Disposizioni generali
Art. 62 Definizioni
Capo II Obblighi per gli intermediari produttori
Art. 63 Principi generali
Art. 64 Mercato di riferimento potenziale
Art. 65 Processo di approvazione degli strumenti finanziari
Art. 66 Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di
controllo e del personale
Art. 67 Riesame
Art. 68 Scambio informativo con gli intermediari distributori
Art. 69 Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli
strumenti finanziari
Art. 70 Principio di proporzionalita’
Capo III Obblighi per gli intermediari distributori
Art. 71 Principi generali
Art. 72 Mercato di riferimento effettivo
Art. 73 Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di
controllo e del personale
Art. 74 Scambio informativo con gli intermediari produttori e
con i soggetti non rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 2014/65/UE
Art. 75 Riesame
Art. 76 Catena di intermediazione
Art. 77 Principio di proporzionalita’
Titolo IX Requisiti di conoscenza e competenza
Art. 78 Conoscenze e competenze
Art. 79 Requisiti necessari per fornire informazioni
Art. 80 Requisiti necessari per prestare la consulenza
Art. 81 Altri requisiti
Art. 82 Disposizioni finali
Parte III Agenti di cambio
Art. 83 Agenti di cambio
Art. 84 Controllo contabile
Art. 85 Conferimento e revoca dell’incarico
Art. 86 Comunicazioni alle autorita’ di controllo
LIBRO IV PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA
E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI
CONFORMITA’ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI,
OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Parte I Disposizioni preliminari
Art. 87 Definizioni
Parte II Procedure interne, funzione di controllo di conformita’
alle norme, trattamento dei reclami, operazioni
personali
Art. 88 Procedure interne
Art. 89 Controllo di conformita’
Art. 90 Trattamento dei reclami
Art. 91 Operazioni personali
Parte III Conflitti di interesse
Art. 92 Principi generali
Sistemi di remunerazione e di incentivazione e
Art. 93 valutazione del personale
Parte IV Conservazione delle registrazioni
Art. 94 Conservazione delle registrazioni
Art. 95 Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle
comunicazioni elettroniche
LIBRO V PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL
RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
Parte I Disposizioni preliminari
Art. 96 Definizioni
Parte II Trasparenza e correttezza nella prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio
Titolo I Prestazione del servizio
Art. 97 Regole generali di comportamento
Art. 98 Prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio
Titolo II Best execution
Capo I Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 99 Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti
finanziari alle condizioni piu’ favorevoli per gli OICR
Art. 100 Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia
di esecuzione
Capo II Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 101 Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti
finanziari alle condizioni piu’ favorevoli per gli OICR
Titolo III Gestione degli ordini di OICR
Art. 102 Principi generali
Art. 103 Aggregazione e assegnazione
Titolo IV Incentivi
Art. 104 Incentivi riguardanti gli OICR
Titolo V Rendicontazioni e registrazioni
Art. 105 Informazioni sulle operazioni eseguite
Art. 106 Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici
Parte III Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di
OICR
Art. 107 Commercializzazione di OICR propri
Art. 108 Societa’ di gestione UE e GEFIA UE con succursale in
Italia
Art. 109 Commercializzazione di OICR di terzi
LIBRO VI PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA
E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI
GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITA’ ALLE NORME,
TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE
REGISTRAZIONI
Parte I Disposizioni generali
Titolo I Disposizioni generali
Art. 110 Ambito di applicazione
Art. 111 Definizioni
Titolo II Strategie per l’esercizio del diritto di voto
Art. 112 Strategie per l’esercizio dei diritti di voto
Parte II Funzione di controllo di conformita’ alle norme,
operazioni personali, conflitti di interesse, rapporti
con distributori e consulenti
Titolo I Funzione di controllo di conformita’
Modalita’ di esercizio della funzione di controllo di
Art. 113 conformita’
Titolo II Operazioni personali e conflitti di interesse
Art. 114 Operazioni personali
Art. 115 Gestione dei conflitti di interesse
Art. 116 Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei
gestori di OICVM
Art. 117 Politica, procedure e misure per la prevenzione e
gestione dei conflitti di interesse
Art. 118 Monitoraggio dei conflitti di interesse
Titolo III Rapporti con distributori e consulenti
Art. 119 Procedure nei rapporti con i distributori e i
consulenti
Parte III Conservazione delle registrazioni
Art. 120 Obblighi in materia di conservazione delle
registrazioni
Art. 121 Elaborazione elettronica dei dati
Art. 122 Registrazione degli ordini e delle operazioni di
portafoglio
Art. 123 Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso
LIBRO VII OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
Parte I Offerta fuori sede
Art. 124 Offerta fuori sede
Parte II Promozione e collocamento a distanza
Art. 125 Soggetti
Art. 126 Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a
distanza
Art. 127 Svolgimento
Parte III Commercializzazione di servizi d’investimento altrui
Art. 128 Offerta fuori sede e promozione e collocamento a
distanza di servizi di investimento altrui
LIBRO VIII OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI
PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI
EMESSI DA BANCHE
Art. 129 Disciplina applicabile ai depositi strutturati
Art. 130 Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari emessi da banche
LIBRO IX REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI
FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 131 Definizioni
Art. 132 Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa
Art. 133 Modalita’ dell’informativa
Art. 134 Imprese di assicurazione
Art. 135 Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e
servizi di investimento
LIBRO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE
RESPONSABILE
Art. 136 Obblighi informativi
Art. 137 Obblighi di rendicontazione
LIBRO XI ALBO E ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI
Parte I Disposizioni preliminari
Art. 138 Definizioni
Parte II Organismo
Art. 139 Tenuta dell’albo
Art. 140 Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari
Art. 141 Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo
Art. 142 Vigilanza della Consob sull’Organismo
Art. 143 Informazioni tra la Consob e l’Organismo
Art. 144 Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di
iscrizione, cancellazione e riammissione all’albo
adottati dall’Organismo
Art. 145 Requisiti di rappresentativita’ delle associazioni
professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle
societa’ di consulenza finanziaria, dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede e dei
soggetti abilitati
Parte III Disciplina dell’albo
Art. 146 Albo unico dei consulenti finanziari
Art. 147 Pubblicita’ degli atti dell’Organismo
Art. 148 Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo
Art. 149 Prova valutativa
Art. 150 Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte
nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi, Sezione A
Art. 151 Iscrizione all’albo
Art. 152 Cancellazione dall’albo
Art. 153 Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti
dell’Organismo
Art. 154 Obblighi dei soggetti abilitati e delle societa’ di
consulenza finanziaria nei confronti dell’Organismo
Parte IV Attivita’ dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede
Art. 155 Ambito di attivita’
Art. 156 Modalita’ di aggiornamento professionale
Art. 157 Incompatibilita’
Art. 158 Regole generali di comportamento
Art. 159 Regole di presentazione e comportamento nei confronti
dei clienti o dei potenziali clienti
Art. 160 Conservazione della documentazione
Parte V Attivita’ dei consulenti finanziari autonomi e delle
societa’ di consulenza finanziaria
Titolo I Disposizioni generali
Art. 161 Ambito di applicazione
Art. 162 Regole generali di comportamento
Art. 163 Incompatibilita’
Art. 164 Aggiornamento professionale
Titolo II Informazioni, contratti e raccomandazioni
Art. 165 Regole di presentazione. Informazioni sul consulente
finanziario autonomo e sulla societa’ di consulenza
finanziaria e sui loro servizi
Art. 166 Contratto di consulenza in materia di investimenti
Art. 167 Acquisizione delle informazioni dai clienti
Art. 168 Classificazione dei clienti
Art. 169 Informazioni sugli strumenti finanziari
Art. 170 Informazioni sui costi e gli oneri connessi
Art. 171 Valutazione dell’adeguatezza
Art. 172 Obbligo di rendiconto
Titolo III Requisiti e modalita’ di adempimento degli obblighi di
informazione da parte dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria
nella prestazione del servizio
Art. 173 Requisiti generali delle informazioni e condizioni per
informazioni corrette, chiare e non fuorvianti
Art. 174 Modalita’ di adempimento degli obblighi di informazione
Art. 175 Informazioni su supporto durevole e mediante sito
internet
Titolo IV Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria
Art. 176 Procedure interne e pratiche retributive
Art. 177 Conflitti di interesse
Art. 178 Registrazioni
Art. 179 Procedure per la segnalazione delle violazioni
Parte VI Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 180 Sanzioni
Art. 181 Provvedimenti cautelari
ALLEGATO N. 1 Domanda di autorizzazione e di estensione
dell’autorizzazione alla prestazione in Italia da
parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche
di servizi e attivita’ di investimento
ALLEGATO N. 2 Domanda di autorizzazione all’esercizio di servizi
non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di
imprese di investimento UE
ALLEGATO N. 3 Clienti professionali privati
ALLEGATO N. 4 Comunicazione informativa sulle principali regole di
comportamento del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede nei confronti dei clienti o
dei potenziali clienti
Art. 1.
(Fonti normative)
- Il presente regolamento e’ adottato ai sensi degli articoli 6,
commi 2, 2-bis, 2-quater e 2-quinquies; 18-bis, comma 2; 18-ter,
comma 3-bis; 19, commi 3, 3-ter e 4-ter; 23, comma 4-bis; 25-bis,
comma 2; 25-ter, comma 2; 26, commi 4 e 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma
4; 30, comma 5; 31, commi 4, 6 e 6-bis; 32, comma 2; 33, comma 2,
lettera f); 35-decies, comma 1, lettera d); 41-bis, comma 6; 41-ter,
comma 4; 117-ter e 201, commi 8 e 12, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
- Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in
attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre disposizioni
di legge, applicabili agli intermediari e ai gestori di cui al
presente regolamento.
Art. 2.
(Definizioni)
- Nel presente regolamento si intendono per:
- a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
- 58;
- b) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE)
2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attivita’ delle
imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta
direttiva;
- c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) «gruppo»: l’insieme dei soggetti determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del Testo Unico;
- e) «servizi e attivita’ di investimento»: i servizi e le attivita’
di cui all’articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla
sezione A dell’Allegato I allo stesso Testo Unico;
- f) «servizi accessori»: i servizi di cui all’articolo 1, comma 6,
del Testo Unico, e di cui alla sezione B dell’Allegato I allo stesso
Testo Unico;
- g) «supporto durevole»: il supporto definito dall’articolo 1, comma
6-octiesdecies, del Testo Unico, il cui utilizzo e’ disciplinato
dall’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;
- h) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale
dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile
organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di
autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa
servizi o attivita’ di investimento.
- Ove non diversamente specificato, ai fini del presente
regolamento valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB
e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE)
2017/565 e nel regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione
del 1° dicembre 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando
un’attivita’ debba essere considerata accessoria all’attivita’
principale.
LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA
DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 3.
(Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per:
- a) «albo»: l’albo di cui all’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- b) «sezione speciale»: la sezione dell’albo prevista dall’articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche»: la
sezione dell’albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi
diverse dalle banche;
- d) «elenco»: l’elenco delle imprese d’investimento UE allegato
all’albo istituito dall’articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalita’ giuridica, di un’impresa di investimento e che fornisce
servizi e/o attivita’ di investimento e servizi accessori
dell’impresa stessa;
- f) «Stato UE»: lo Stato appartenente all’Unione Europea;
- g) «Stato non UE»: lo Stato non appartenente all’Unione Europea;
- h) «Stato membro d’origine»: lo Stato membro come definito
dall’articolo 1, comma 6-duodecies, lettera a), del Testo Unico;
- i) «Stato d’origine»: lo Stato non UE in cui l’impresa di paesi
terzi diversa dalla banca ha la propria sede legale;
- l) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le
attivita’ come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del
Testo Unico;
- m) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza
esclusivamente per svolgere attivita’ di studio e analisi dei mercati
o attivita’ similari e comunque non rientranti nella prestazione di
servizi e attivita’ di investimento.
PARTE II
ALBO
Art. 4.
(Albo)
- Nell’albo di cui all’articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:
- a) le SIM;
- b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
- c) nella sezione speciale, le societa’ di cui all’articolo 60,
comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
- La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui
al comma 1, lettera b), comprende:
- a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate
dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali
e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo
28, commi 1 e 6, del Testo Unico;
- b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate
allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano
le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 600/2014.
- All’albo e’ allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese
di investimento autorizzate in altri Stati UE.
Art. 5.
(Contenuto dell’albo)
- Nell’albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio
dei servizi e delle attivita’ di investimento, con l’indicazione dei
servizi e delle attivita’ di investimento autorizzati e le relative
limitazioni operative, ove esistenti;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico;
- g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di
succursale, con specificazione dei servizi e delle attivita’ di
investimento interessati.
- Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per
ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata
dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali
iscritta sono indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento
nel territorio della Repubblica dei servizi e attivita’ di
investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 1,
del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e attivita’
autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) le succursali nel territorio della Repubblica;
- g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico;
- h) gli Stati UE in cui l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca
puo’ prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 47,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita’ di
investimento coperti dall’autorizzazione in regime di libera
prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e
clienti professionali di diritto come individuati ai sensi
dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies,
lettera a), del Testo Unico;
- i) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi
terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.
- Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), per
ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata
dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di
servizi iscritta sono indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento
nel territorio della Repubblica dei servizi e attivita’ di
investimento e dei servizi accessori di cui all’articolo 28, comma 6,
del Testo Unico, con l’indicazione dei servizi e attivita’
autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico;
- g) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi
terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.
- Nella sezione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), per
ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono
indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) i servizi e le attivita’ ammessi al mutuo riconoscimento che
l’impresa puo’ svolgere nel territorio della Repubblica;
- e) lo Stato UE in cui e’ stabilita la succursale;
- f) la tipologia di clientela nei cui confronti l’impresa di paesi
terzi diversa dalla banca e’ autorizzata a operare in Italia.
- Nella sezione speciale, per ciascuna societa’ di cui
all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415 iscritta sono indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) l’indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della
sede legale;
- e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli
7-sexies e 56 del Testo Unico.
- Nell’elenco allegato di cui all’articolo 4, comma 3, per
ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:
- a) il numero d’ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) i servizi e le attivita’ ammessi al mutuo riconoscimento che
l’impresa puo’ svolgere nel territorio della Repubblica;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio
nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo
riconoscimento, di cui all’articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con
l’indicazione dei servizi e delle attivita’ autorizzati;
- f) l’eventuale succursale nel territorio della Repubblica,
individuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della
direttiva 2014/65/UE.
Art. 6.
(Pubblicita’ dell’albo)
- L’albo e’ pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del
Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del
sito internet della Consob.
PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 7.
(Domande di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione)
- Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e
delle attivita’ di investimento nonche’ di relativa estensione sono
presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal
regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio
- Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della
Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE)
2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.
- La documentazione indicata all’articolo 4 del regolamento
delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e’
presentata anche con riguardo ai componenti dell’organo di controllo,
ivi inclusi i sindaci supplenti.
- Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 2 sia
gia’ in possesso della Consob, la societa’ richiedente e’ esentata
dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio
alla Consob della documentazione medesima.
- La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la
completezza della stessa e comunica alla societa’ la documentazione
eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di
inammissibilita’ della domanda.
- La domanda prende data dal giorno della sua presentazione
ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del
completamento della documentazione.
Art. 8.
(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della societa’
richiedente)
- La responsabilita’ della verifica del possesso dei requisiti
degli esponenti aziendali di cui all’articolo 13 del Testo Unico, ivi
compresi i sindaci supplenti, e’ rimessa all’organo di
amministrazione o, in caso di amministratore unico, all’organo di
controllo della societa’. Il verbale relativo alla delibera con la
quale si e’ proceduto alla verifica dei requisiti da’ atto dei
presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va
condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro
rispettiva astensione che risulta dal verbale dell’organo competente.
La documentazione acquisita a tal fine e’ trattenuta presso la
societa’ e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della
delibera per la quale e’ stata utilizzata.
- Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attivita’
svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di professionalita’.
- Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun
interessato, l’indicazione puntuale dei documenti presi in
considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di
onorabilita’. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti
in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere
sul possesso del requisito in questione.
- Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli
interessati presentano all’organo amministrativo la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti. Resta ferma la facolta’ della
Consob di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti.
- Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in
situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica
o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che
potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilita’
comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo
amministrativo.
Art. 9.
(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione
dell’autorizzazione)
- La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle
condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del
Testo Unico per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita la Banca
d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di
centoventi giorni.
Nei casi di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2014/65/UE, la deliberazione e’ preceduta dalla consultazione
preventiva delle autorita’ competenti degli Stati membri interessati.
- Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i
detentori di una partecipazione qualificata nella societa’, nonche’
qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai
fini della decisione, che intervengono nel corso dell’istruttoria,
sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci,
ovvero in caso di impossibilita’, entro dieci giorni lavorativi dal
verificarsi dell’evento.
- La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) alla societa’ richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
- La Consob informa la societa’ richiedente circa la propria
decisione di accogliere o meno l’istanza entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 10.
(Decadenza dall’autorizzazione)
- Le SIM che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio
di uno o piu’ servizi o attivita’ di investimento presentano apposita
istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca
d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di
centoventi giorni.
- Si applica l’articolo 9, commi 3 e 4.
- Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o
attivita’ di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal
rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza
dell’autorizzazione medesima. La decadenza e’ pronunciata dalla
Consob, sentita la Banca d’Italia.
- Il termine di cui al comma 3 non decorre o e’ interrotto nel
caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza
nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorre per intero
dal momento del completamento degli accertamenti.
Art. 11.
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)
- I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui
agli articoli 9 e 10 sono sospesi:
- a) nell’ipotesi in cui la societa’ istante si sia avvalsa nella
predisposizione della documentazione da allegare all’istanza di
dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la
veridicita’, fino alla data di ricezione, da parte della Consob,
della documentazione dal soggetto o dall’amministrazione competente;
- b) nelle ipotesi di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all’esperimento della
consultazione preventiva ivi prevista;
- c) nelle ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3, dalla data di
invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di
ricezione da parte della Consob di tali elementi;
- d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano
in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti
ai fini dell’istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli
accertamenti.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob da’ comunicazione
agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione
dell’istruttoria.
- Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si
estingue ove la societa’ istante non invii gli elementi informativi
richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, i termini previsti
per il compimento dell’istruttoria sono interrotti dalla data di
ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni
intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da
parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma
Art. 12.
(Revoca dell’autorizzazione)
- La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione
all’esercizio dei servizi e delle attivita’ d’investimento delle SIM
quando:
- a) l’esercizio dei servizi e delle attivita’ di investimento e’
interrotto da piu’ di sei mesi;
- b) l’autorizzazione e’ stata ottenuta presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) vengono meno le condizioni cui e’ subordinata l’autorizzazione.
- Il termine di cui al comma 1, lettera a), non decorre o e’
interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati
accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il
termine decorre per intero dal momento del completamento degli
accertamenti.
- La Consob puo’ differire la pronuncia di revoca nell’ipotesi di
cui al comma 1, lettera a), qualora la SIM abbia omesso la
comunicazione di interruzione dell’esercizio di servizi o di
attivita’ di investimento autorizzati prevista dall’articolo 13 e
cio’ sia necessario per la tutela degli interessi di cui all’articolo
5, comma 1, del Testo Unico.
Art. 13.
(Comunicazioni sull’esercizio dei servizi e delle attivita’ di
investimento)
- Le SIM comunicano immediatamente alla Consob e alla Banca
d’Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio
dell’esercizio di ogni servizio o attivita’ di investimento
autorizzato.
PARTE IV
OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM
Art. 14.
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)
- La SIM che intende prestare servizi e attivita’ di investimento,
con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante
stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel
territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob,
secondo le modalita’ indicate agli articoli 13 e 14 del regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE , una comunicazione
preventiva contenente le informazioni di cui all’articolo 6 del
regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno
- La Consob verifica la completezza e correttezza delle
informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15
del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
- La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorita’
competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 in conformita’ a quanto previsto
dagli articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi
degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE.
- Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 e’ data comunicazione
alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16,
comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai
sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della
direttiva 2014/65/UE. Tale comunicazione e’ trasmessa anche alla
Banca d’Italia.
- Qualora la Consob, sentita la Banca d’Italia, intenda rifiutare
la notifica all’autorita’ competente dello Stato membro ospitante per
motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa o alla
situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa
comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1,
completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine puo’ essere
sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.
- La SIM puo’ stabilire la succursale ovvero l’agente collegato e
iniziare l’operativita’ dopo aver ricevuto apposita comunicazione da
parte dell’autorita’ competente dello Stato membro ospitante o, in
assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla
data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della
Consob prevista dal comma 4.
- La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca
d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attivita’ della
succursale o dell’agente collegato.
Art. 15.
(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all’agente
collegato)
- La SIM comunica alla Consob, secondo le modalita’ indicate agli
articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli
articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE, ogni modifica delle informazioni di cui all’articolo 14,
comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformita’
a quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento delegato (UE)
2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
- La Consob comunica all’autorita’ competente dello Stato membro
ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma
1 in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del
regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 16.
(Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in altri Stati UE
in regime di libera prestazione di servizi)
- La SIM che intende prestare servizi e attivita’ di investimento,
con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera
prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati
stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalita’
indicate all’articolo 4 del regolamento di esecuzione emanato ai
sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della
direttiva 2014/65/UE, una comunicazione preventiva contenente le
informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE)
2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.
- La Consob verifica la completezza e correttezza delle
informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5
del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
- La Consob, sentita la Banca d’Italia, notifica all’autorita’
competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della
comunicazione di cui al comma 1 in conformita’ a quanto previsto
dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli
articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva
2014/65/UE.
- Dell’avvenuta notifica di cui al comma 3 e’ data comunicazione
alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma
2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34,
paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. Tale
comunicazione e’ trasmessa anche alla Banca d’Italia.
- La SIM puo’ iniziare l’operativita’ dopo aver ricevuto dalla
Consob la comunicazione di cui al comma 4.
Art. 17.
(Modifiche delle informazioni relative ai servizi e alle attivita’ di
investimento)
- La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di
cui all’articolo 16, almeno un mese prima di attuare la modifica, in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento
delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e
secondo le modalita’ indicate all’articolo 7 del regolamento di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
- La Consob comunica all’autorita’ competente dello Stato membro
ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma
1 in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di
esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 18.
(Stabilimento di succursali in Stati non UE)
- La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta
alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti
informazioni:
- a) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una
succursale;
- b) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di
espansione all’estero della SIM;
- c) l’attivita’ che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante,
la struttura organizzativa che assumera’ la succursale (organigramma,
risorse umane, sistemi informativi), e l’impatto dell’iniziativa
sulla struttura organizzativa della SIM;
- d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della
sede principale (qualora la succursale si articoli in piu’ sedi di
attivita’), dove possono essere richiesti i documenti;
- e) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti
responsabili della succursale;
- f) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove
richiesto.
- La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e
comunica alla societa’ la documentazione eventualmente mancante, che
deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilita’ della
domanda.
- La domanda prende data dal giorno della sua presentazione
ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del
completamento della documentazione.
- La Consob, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla domanda di
autorizzazione entro novanta giorni lavorativi dalla ricezione della
stessa.
- Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di
autorizzazione, che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono
portate a conoscenza della Consob senza indugio.
- La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) alla societa’ richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
- La Consob puo’ richiedere un parere sull’iniziativa
all’autorita’ competente del paese ospitante.
- La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti
condizioni:
- a) esistenza nello Stato ospitante di una legislazione e di un
sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e
la Banca d’Italia e le competenti autorita’ dello Stato ospitante
volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte
della Consob e della Banca d’Italia anche attraverso l’espletamento
di controlli in loco;
- c) possibilita’ di agevole accesso da parte dell’impresa madre alle
informazioni della succursale;
- d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione
finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in
materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta’
che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli
interni su una succursale all’estero.
- La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato
rilascio dell’autorizzazione.
- La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’effettivo inizio
e la cessazione dell’attivita’ della succursale.
- La Consob comunica alla Banca d’Italia le autorizzazioni
rilasciate.
- La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto
delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
Art. 19.
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)
- Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo
18, comma 4, e’ sospeso:
- a) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, dalla data di
invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di
ricezione da parte della Consob di tali elementi;
- b) nelle ipotesi di cui all’articolo 18, comma 7, dalla data di
invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte
della Consob di tale parere;
- c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei
confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo
necessario al compimento degli accertamenti.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 5, il termine di
conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
e’ interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione
concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere
dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa
documentazione.
- Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da’ comunicazione
agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione o
dell’interruzione dell’istruttoria.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 6, lettera a), il
procedimento si estingue ove la societa’ istante non invii gli
elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine
dalla Consob.
Art. 20.
(Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in
Stati non UE)
- La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che
intende apportare alle informazioni di cui all’articolo 18, comma 1,
lettere c), d) ed e).
- La SIM puo’ dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della
Consob.
Art. 21.
(Prestazione di servizi e attivita’ di investimento in Stati non UE
in regime di libera prestazione di servizi)
- La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di
libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di
autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
- a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita’;
- b) un programma di attivita’ nel quale sono indicati i servizi che
la SIM intende prestare nel paese ospitante;
- c) le modalita’ con le quali la SIM intende operare.
- La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e
comunica alla societa’ la documentazione eventualmente mancante, che
deve essere inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilita’ della
domanda.
- La domanda prende data dal giorno della sua presentazione
ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del
completamento della documentazione.
- La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata
dalla SIM istante, sentita la Banca d’Italia, entro il termine
massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
- Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di
autorizzazione, che intervengono nel corso dell’istruttoria, sono
portate a conoscenza della Consob senza indugio.
- La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) alla societa’ richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo,
ai direttori generali e ai soci della societa’ richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
- La Consob puo’ richiedere un parere sull’iniziativa
all’autorita’ competente del paese ospitante.
- La Consob rilascia l’autorizzazione al ricorrere delle seguenti
condizioni:
- a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un
sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e
la Banca d’Italia e le competenti autorita’ dello Stato estero;
- c) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione
finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.
- La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato
rilascio dell’autorizzazione.
- La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto
delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
Art. 22.
(Sospensione e interruzione dei termini dell’istruttoria)
- Il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo
21, comma 4, e’ sospeso:
- a) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, dalla data di
invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di
ricezione da parte della Consob di tali elementi;
- b) nelle ipotesi di cui all’articolo 21, comma 7, dalla data di
invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte
della Consob di tale parere;
- c) nell’ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei
confronti della SIM rilevanti ai fini dell’istruttoria, per il tempo
necessario al compimento degli accertamenti.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 5, il termine di
conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
e’ interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione
concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere
dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa
documentazione.
- Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob da’ comunicazione
agli interessati dell’inizio e del termine della sospensione o
dell’interruzione dell’istruttoria.
- Nell’ipotesi di cui all’articolo 21, comma 6, lettera a), il
procedimento si estingue ove la societa’ istante non invii gli
elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine
dalla Consob.
Art. 23.
(Svolgimento in altri Stati UE di attivita’ non ammesse al mutuo
riconoscimento)
- La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attivita’ non
ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di
succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.
- Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attivita’ non ammesse
al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano
gli articoli 18, 19 e 20.
- Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attivita’ non ammesse
al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano
gli articoli 21 e 22.
Art. 24.
(Apertura di uffici di rappresentanza)
- La SIM puo’ aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di
rappresentanza.
- L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero e’ sottoposta
alle procedure previste dall’autorita’ competente del paese
ospitante.
- La SIM comunica tempestivamente alla Consob l’inizio
dell’attivita’ dell’ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato
estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attivita’ svolta
dallo stesso.
- La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione
dell’ufficio di rappresentanza.
PARTE V
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO
ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
Art. 25.
(Domanda di autorizzazione)
- L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende
operare in Italia ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 6, del Testo
Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta
secondo quanto previsto nell’Allegato n. 1.
- Nell’ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su
richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e
comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in
Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un
servizio di investimento o l’esercizio di un’attivita’ di
investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversa dalla
banca, l’articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla
prestazione del servizio o all’esercizio dell’attivita’ di
investimento al cliente in questione. L’iniziativa di tale cliente
non da’ diritto all’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di
commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di
investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di
succursale in Italia autorizzato ai sensi dell’articolo 28, comma 1,
del Testo Unico.
- Si applica l’articolo 7, commi 4 e 5.
Art. 26.
(Istruttoria della domanda)
- La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate
all’articolo 28, commi 1, 2 e 6, del Testo Unico per il rilascio
dell’autorizzazione e, sentita la Banca d’Italia, delibera sulla
domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera e’
comunicata all’impresa richiedente e all’autorita’ dello Stato
d’origine.
- I termini dell’istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi
finche’ gli accordi, previsti dall’articolo 28, comma 1, lettere d)
ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati.
- Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il
controllo dell’impresa richiedente, i responsabili della succursale
dell’impresa stessa, nonche’ qualunque altra modificazione degli
elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso
dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che
diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita’, entro dieci
giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
- La Consob puo’ chiedere ulteriori elementi informativi:
- a) all’impresa richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo e
ai soci dell’impresa richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.
- La Consob informa la societa’ richiedente dell’accoglimento o
meno dell’istanza entro il termine di cui al comma 1.
Art. 27.
(Estensione delle autorizzazioni)
- L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende
essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attivita’
di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai
sensi dell’articolo 25.
- Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.
Art. 28.
(Lingua degli atti)
- La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 25 e le
dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell’Allegato n. 1 e
dell’articolo 26 devono essere prodotte in lingua italiana o nella
lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua
diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua
italiana.
Art. 29.
(Disposizioni applicabili)
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e
Art. 30.
(Prestazione di servizi e attivita’ in altri Stati UE da parte
dell’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata
mediante succursale)
- L’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata
mediante succursale secondo quanto stabilito dall’articolo 25, puo’
prestare, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove
succursali, servizi e attivita’ coperte dall’autorizzazione nei
confronti di controparti qualificate e clienti professionali di
diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo
sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione
europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo
regolamento e purche’ sia stata trasmessa alla Consob un’apposita
comunicazione preventiva.
- Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16.
Art. 31.
(Prestazione di servizi e attivita’ in Italia da parte dell’impresa
di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale
in altri Stati UE)
- La succursale di un’impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,
autorizzata in un altro Stato UE, puo’ prestare in Italia senza
stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita’ coperte
dall’autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e
clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di
vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente
equivalente dalla Commissione europea a norma dell’articolo 47,
paragrafo 1, del medesimo regolamento e purche’ la Consob sia stata
preventivamente informata dall’autorita’ dello Stato UE in cui e’
stabilita la succursale.
- Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 33.
PARTE VI
OPERATIVITA’ NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
Art. 32.
(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio
della Repubblica)
- Per l’esercizio dei servizi o attivita’ di investimento ammessi
al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di
investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in
Italia. Il primo insediamento e’ preceduto da una comunicazione alla
Consob da parte dell’autorita’ competente dello Stato membro
d’origine, secondo le modalita’ indicate nel regolamento delegato
(UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento
di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35,
paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE.
- La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora
abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto
della normativa applicabile, puo’ richiedere di modificare i presidi
operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della
Repubblica.
- La succursale o l’agente collegato possono iniziare l’attivita’
dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi
dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell’ipotesi di cui al comma 2
il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di
avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.
- La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di
cui al comma 1 e’ preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018
della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,
della direttiva 2014/65/UE da parte dell’autorita’ competente dello
Stato membro d’origine.
Art. 33.
(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)
- Le imprese di investimento UE possono esercitare in Italia i
servizi e le attivita’ di investimento ammessi al mutuo
riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi
succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello
Stato membro d’origine, a condizione che la Consob sia stata
informata dall’autorita’ dello Stato membro d’origine, secondo le
modalita’ indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della
Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,
della direttiva 2014/65/UE.
- Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere
denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del
soggetto per cui operano.
- La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di
cui al comma 1 e’ preceduta da apposita comunicazione alla Consob da
parte dell’autorita’ competente dello Stato membro d’origine, nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018
della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione
emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12,
della direttiva 2014/65/UE.
Art. 34.
(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)
- La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza l’esercizio, nel
territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi
dell’articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo
riconoscimento, da parte di imprese di investimento UE.
- Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato alle seguenti
condizioni:
- a) effettivo svolgimento nello Stato membro d’origine, in base alle
disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l’impresa di investimento
intende svolgere nel territorio della Repubblica;
- b) presentazione di un programma di attivita’ nel quale siano, in
particolare, indicati i servizi che l’impresa di investimento intende
prestare, ivi compresa l’illustrazione dei tipi delle operazioni
previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori
che si intende esercitare nonche’, in ogni caso, se i servizi stessi
saranno prestati attraverso una succursale;
- c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile
con il servizio da autorizzare.
- La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto
nell’Allegato n. 2, e’ presentata alla Consob. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, nonche’ l’articolo
- La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al
comma 2 per il rilascio dell’autorizzazione e, sentita la Banca
d’Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di
centoventi giorni. La delibera e’ comunicata all’impresa richiedente
e all’autorita’ dello Stato membro d’origine.
- Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il
controllo dell’impresa di investimento, i responsabili della
succursale dell’impresa stessa ove stabilita, nonche’ qualunque altra
modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono
nel corso dell’istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob
prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilita’, entro
dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
- La Consob e la Banca d’Italia comunicano all’impresa di
investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento,
secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono
essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
7, 9, 10, 11, 12, 13 e 28.
LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
E DEI SERVIZI ACCESSORI
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 35.
(Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per:
- a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui
all’articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
- b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi
comprese le societa’ di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto
legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla
prestazione di servizi e di attivita’ di investimento, le societa’ di
gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di
gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di
investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le
societa’ di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento
di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di
consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in
Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il
servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di
ricezione e trasmissione di ordini, le imprese di investimento e le
banche UE con succursale in Italia, nonche’ le imprese di paesi terzi
autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attivita’ di
investimento. Per «intermediari autorizzati» o «intermediari» si
intendono, altresi’, gli agenti di cambio, gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, la
societa’ Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione
di servizi e attivita’ di investimento a cui sono autorizzati;
- c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono
prestati servizi di investimento o accessori;
- d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che
soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al presente regolamento
e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui
al regolamento emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo Unico;
- e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente
professionale o controparte qualificata;
- f) “mercato equivalente”: mercato di un paese terzo considerato
equivalente a un mercato regolamentato, in conformita’ a quanto
previsto dall’articolo 25, paragrafo 4, comma 2, della direttiva
2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.
PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI
TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI
Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali
Art. 36.
(Requisiti generali delle informazioni)
- Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali
clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente
identificabili come tali.
- Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o
potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni
appropriate affinche’ essi possano ragionevolmente comprendere la
natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti
finanziari che sono loro proposti, nonche’ i rischi a essi connessi
e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di
investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si
riferiscono:
- a) all’intermediario e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento
proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate
strategie di investimento, nonche’ l’indicazione se gli strumenti
finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali,
tenuto conto del mercato di riferimento di cui all’articolo 21, comma
2-bis, del Testo Unico;
- c) alle sedi di esecuzione;
- d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia
ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo
dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato
o offerto in vendita al cliente e alle modalita’ di pagamento da
parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le
informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio
di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal
verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in
forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo
totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente
lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali
informazioni sono fornite al cliente con periodicita’ regolare, e
comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
- Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. Gli
intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro
appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui
all’articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai
sensi del regolamento della Banca d’Italia adottato in conformita’
all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su
base indipendente applicano altresi’ l’articolo 53 del regolamento
(UE) 2017/565.
Capo II
Contratti
Art. 37.
(Contratti)
- Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento,
compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo
svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli
strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un
apposito contratto scritto; una copia di tale contratto e’ consegnata
al cliente.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.
- Il contratto con i clienti al dettaglio:
- a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando
il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti
finanziari e di operazioni interessate;
- b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalita’ di rinnovo del
contratto, nonche’ le modalita’ da adottare per le modificazioni del
contratto stesso;
- c) indica le modalita’ attraverso cui il cliente puo’ impartire
ordini e istruzioni;
- d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione
da fornire al cliente a rendiconto dell’attivita’ svolta;
- e) indica i corrispettivi spettanti all’intermediario o i criteri
oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative
modalita’ di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli
incentivi ricevuti in conformita’ al Titolo V;
- f) indica se e con quali modalita’ e contenuti in connessione con
il servizio di investimento puo’ essere prestata la consulenza in
materia di investimenti;
- g) indica le altre condizioni contrattuali convenute con
l’investitore per la prestazione del servizio;
- h) indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di
controversie, definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
- Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di
concessione di finanziamenti agli investitori.
Art. 38.
(Contratti relativi alla gestione di portafogli)
- In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 37, il contratto
con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:
- a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi
nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere
realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro
il quale il gestore puo’ esercitare la sua discrezionalita’ ed
eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalita’;
- c) indica se il portafoglio del cliente puo’ essere caratterizzato
da effetto leva;
- d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove
significativo, al quale verra’ raffrontato il rendimento del
portafoglio del cliente;
- e) indica se l’intermediario delega a terzi l’esecuzione
dell’incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;
- f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti
finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.
- Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la
possibilita’ per l’intermediario di investire in strumenti finanziari
non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in
derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di
procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro
prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o
qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di
garanzie o rischio di cambio.
Art. 39.
(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo
di proprieta’)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4-bis,
del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l’utilizzo
dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprieta’
in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del
cliente nei confronti dell’intermediario e le attivita’ del cliente
sottoposte a tali contratti. Gli intermediari devono essere in grado
di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.
- Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti
fattori:
- a) se sussiste solo un collegamento molto debole tra le
obbligazioni del cliente nei confronti dell’intermediario e
l’utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di
proprieta’, anche alla luce della probabilita’ che l’esposizione del
cliente nei confronti dell’intermediario risulti bassa o
trascurabile;
- b) se l’importo delle disponibilita’ liquide o degli strumenti
finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con
trasferimento del titolo di proprieta’ superi di gran lunga
l’esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del
tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui
il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell’intermediario; e
- c) se la totalita’ degli strumenti finanziari o delle
disponibilita’ liquide dei clienti e’ assoggettata a contratti di
garanzia con trasferimento del titolo di proprieta’, senza che si sia
tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei
confronti dell’intermediario.
- Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento
del titolo di proprieta’, gli intermediari comunicano ai clienti
professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e
l’effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo
di proprieta’ sugli strumenti finanziari e sulle disponibilita’
liquide dei clienti medesimi.
TITOLO II
ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA
E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”
Capo I
Adeguatezza
Art. 40.
(Principi generali)
- Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli
strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale
cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua
tolleranza al rischio e della sua capacita’ di sostenere perdite,
nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di
investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono
dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in
merito:
- a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti
riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacita’ di sostenere
perdite;
- c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al
rischio.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano gli articoli 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del
regolamento (UE) 2017/565.
Art. 41.
(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia
di investimenti)
- Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in
materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su
supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una
dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e
indichi perche’ corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle
altre caratteristiche del cliente.
- Qualora, ai fini dell’effettuazione della transazione, venga
utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la
previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1,
quest’ultima puo’ essere fornita al cliente, su supporto durevole,
senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della
transazione, a condizione che:
- a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e
- b) l’intermediario abbia dato al cliente la possibilita’ di
ritardare l’esecuzione della transazione al fine di ricevere
preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano l’articolo 54, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/565.
Capo II
Appropriatezza
Art. 42.
(Principi generali)
- Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento
diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione
di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire
informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al
tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine
di determinare se il servizio o strumento in questione e’ appropriato
per il cliente o potenziale cliente.
- Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo
strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o
potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza
puo’ essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
- Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le
informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano
sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale
cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il
servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza puo’
essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.
Capo III
Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43.
(Condizioni)
- Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di
ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini,
con o senza servizi accessori – esclusa la concessione di crediti o
prestiti di cui all’Allegato I, sezione B, numero 1), del Testo Unico
non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e
scoperti di conto gia’ esistenti dei clienti – senza che sia
necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di
cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti
finanziari non complessi:
1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un
sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di
OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento
derivato;
2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse
alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato
equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di
negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento
derivato o una struttura che rende difficile per il cliente
comprendere il rischio associato;
3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che
incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende
difficile per il cliente comprendere il rischio associato;
4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM
strutturati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del
regolamento (UE) n. 583/2010;
5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che
incorporano una struttura che rende difficile per il cliente
comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita
dal prodotto prima della scadenza;
6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i
criteri specificati dall’articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
- b) il servizio e’ prestato a iniziativa del cliente o potenziale
cliente;
- c) il cliente o potenziale cliente e’ stato chiaramente informato
che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non e’ tenuto a
valutare l’appropriatezza e che pertanto l’investitore non beneficia
della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza
puo’ essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
- d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di
interesse.
- Ai fini del comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 5), gli
intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai
sensi dell’articolo 25, paragrafo 10, della direttiva 2014/65/UE.
Capo IV
Pratiche di vendita abbinata
Art. 44.
(Pratiche di vendita abbinata)
- Nel caso in cui un servizio di investimento e’ offerto insieme a
un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come
condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli
intermediari informano il cliente se e’ possibile acquistare i
diversi componenti separatamente e forniscono evidenza separata dei
costi e degli oneri di ciascun componente.
- Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un
cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla medesima sono
verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati
separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata
dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la
sua composizione modifica i rischi.
- Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di
servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che
l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in
conformita’ all’articolo 40.
- Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e
dalla gestione di portafogli, gli intermediari valutano
l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme,
in conformita’ all’articolo 42.
- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli
intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall’AESFEM ai
sensi dell’articolo 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.
Art. 45.
(Contratti di credito immobiliare)
- Se un contratto di credito immobiliare soggetto alle
disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei
consumatori previste dall’articolo 120-undecies del TUB ha quale
condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio
di investimento relativo a obbligazioni ipotecarie emesse
specificamente per assicurare il finanziamento del credito
immobiliare agli stessi termini di quest’ultimo, affinche’ il
prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non
e’ soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 40, 41, 42, 43,
60, e dal Titolo IX.
TITOLO III
BEST EXECUTION
Capo I
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
Art. 46.
(Disposizioni preliminari)
- Ai fini del presente Capo, gli intermediari di cui all’articolo
35, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 64 e 66 del
regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) 2017/576 della
Commissione, dell’8 giugno 2016.
Art. 47.
(Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piu’ favorevoli per
il cliente)
- Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine,
mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorche’ eseguono
ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo
riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidita’ e alla probabilita’ di
esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine
o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua
esecuzione.
- Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una
strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:
- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi
di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior
risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle
individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle
commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione
dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.
- Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente
al dettaglio:
- a) la selezione di cui al comma 2, lettera a), e’ condotta in
ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello
strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi
includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente
collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della
sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonche’ il
regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione
all’esecuzione dell’ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale
possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata
del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano
strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di
corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;
- b) la scelta di cui al comma 2, lettera b), e’ condotta sulla base
del corrispettivo totale.
- In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni
specifiche, l’intermediario esegue l’ordine attenendosi,
limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a
tali istruzioni.
- Gli intermediari non percepiscono remunerazioni, sconti o
benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso
una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione
degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.
- Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui e’
avvenuta l’esecuzione dell’ordine per conto di quest’ultimo.
- Gli intermediari effettuano una sintesi e pubblicano, con
frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le
prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui
hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente, unitamente a
informazioni sulla qualita’ di esecuzione ottenuta.
Art. 48.
(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)
- Gli intermediari:
- a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la
strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell’articolo
47, comma 2. Tali informazioni spiegano in modo chiaro,
sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come
verranno eseguiti gli ordini dei clienti;
- b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini
possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
- Gli intermediari:
- a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di
esecuzione degli ordini;
- b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di
procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di
negoziazione. Tale consenso puo’ essere espresso in via generale o in
relazione alle singole operazioni.
- Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su
richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformita’
alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli
obblighi del presente Capo.
Art. 49.
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di
esecuzione)
- Gli intermediari controllano l’efficacia delle loro misure di
esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo
da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.
- Gli intermediari valutano regolarmente se le sedi incluse nella
strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato
possibile per il cliente o se essi debbano modificare le misure
adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi
degli articoli 65-septies, comma 6, del Testo Unico e 47, comma 7,
del presente regolamento.
- Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica
rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla
strategia di esecuzione adottata.
Capo II
Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli
Art. 50.
(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni piu’
favorevoli per il cliente)
- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di
ordini e di gestione di portafogli gli intermediari di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 65 del
regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI
Art. 51.
(Principi generali)
- Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti
applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed
efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli
interessi di negoziazione dello stesso intermediario.
- Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini
equivalenti dei clienti in funzione del momento della loro ricezione.
- In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione
ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o
negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti
immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli
intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei
clienti adottano misure volte a facilitare l’esecuzione piu’ rapida
possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo
facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che
il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli
intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di
prezzo a una sede di negoziazione. L’obbligo di pubblicazione non si
applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume
elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, come
determinato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n.
600/2014.
- Gli intermediari applicano gli articoli 67, 68 e 69 del
regolamento (UE) 2017/565.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano il presente articolo, salvo il comma 3, e gli articoli 67,
68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1,
lettera c), dell’articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia
impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b),
dell’articolo 68 del predetto regolamento, anche nel caso di
prestazione del servizio di gestione di portafogli.
TITOLO V
INCENTIVI
Capo I
Incentivi
Art. 52.
(Principi generali)
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e
24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari non
possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento
o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure
fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto
diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi,
a meno che i pagamenti o i benefici:
- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita’ del servizio fornito
al cliente; e
- b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo
onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
- L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici
di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il
metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati
chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile,
prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio
accessorio. Gli intermediari, laddove applicabile, informano la
clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i
compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari
percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del
servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in una forma
comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e
del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti,
nonche’ i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le
decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
- Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai
pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di
investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di
custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi
obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non
possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di
agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli
interessi dei clienti.
Art. 53.
(Condizioni di ammissibilita’ degli incentivi)
- Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi,
commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti
per migliorare la qualita’ del servizio reso al cliente qualora siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio
aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi
ricevuti, quale:
1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di
investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti
finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di
soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l’intermediario;
2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di
investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale,
del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il
cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio
continuativo che puo’ risultare di valore per il cliente come la
consulenza sull’asset allocation ottimale; o
3) l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di
strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti,
ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che
non hanno stretti legami con l’intermediario, unitamente alla
fornitura di:
- i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione
oggettivi che assistono il cliente nell’adozione delle decisioni di
investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e
regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
- ii) rendiconti periodici sulla performance, nonche’ su costi e
oneri connessi agli strumenti finanziari;
- b) non offrono vantaggi diretti all’intermediario che riceve gli
incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare
beneficio tangibile per il cliente;
- c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono
giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il
cliente.
- Un compenso, commissione o beneficio non monetario e’
inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia
distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della
commissione o del beneficio non monetario.
- Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2
fintantoche’ continuano a pagare o ricevere il compenso, la
commissione o il beneficio non monetario.
- Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi,
le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono
concepiti per migliorare la qualita’ del servizio fornito al cliente:
- a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e
benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione
di servizi di investimento o accessori; e
- b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici
non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo
intende impiegare, migliorino la qualita’ dei servizi prestati ai
clienti, nonche’ le misure adottate al fine di non pregiudicare il
dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per
servire al meglio gli interessi dei clienti.
- In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a
terzi, gli intermediari:
- a) prima della prestazione del servizio di investimento o
accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all’articolo
52, comma 2. I benefici non monetari di minore entita’ possono essere
descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti
o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
- b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante
l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e
abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale
importo, rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del
beneficio ricevuto o pagato; e
- c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai
clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o
benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entita’
possono essere descritti in modo generico.
- Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5, gli
intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di costi e
oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d), del presente
regolamento e dall’articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.
- Qualora piu’ intermediari siano coinvolti in una catena di
distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di
investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei
confronti dei propri clienti.
Capo II
Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente
Art. 54.
(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di
consulenza su base indipendente)
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e
24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari che
prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in
materia di investimenti su base indipendente:
- a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile
dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio
monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per
loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i
compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in
relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di
portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;
- b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi,
commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un
soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a
ogni singolo cliente;
- c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi
beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita’.
- Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non
monetari, ad eccezione di quelli di minore entita’ che siano
ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
- Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari
di minore entita’:
- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento
finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero
personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un
emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una
nuova emissione da parte della societa’, o quando il soggetto terzo
e’ contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre
tale materiale in via continuativa, purche’ il rapporto sia
chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a
disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del
pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui
vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento
finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalita’ di un valore de minimis ragionevole, come cibi e
bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza,
seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
- I benefici non monetari di minore entita’ ammissibili devono
essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul
comportamento dell’intermediario in alcun modo che sia
pregiudizievole per gli interessi del cliente.
- I benefici non monetari di minore entita’ ammissibili sono
comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di
investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in
modo generico.
Capo III
Ricerca in materia di investimenti
Art. 55.
(Condizioni)
- La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di
terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di
portafogli o altri servizi di investimento o accessori non e’
considerata un incentivo se viene pagata:
- a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;
- b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca
controllato dagli intermediari, purche’ siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1) il conto di pagamento e’ finanziato da uno specifico onere per
la ricerca a carico dei clienti;
2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un budget
per la ricerca;
3) gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di
pagamento. La gestione di tale conto puo’ essere delegata a terzi,
purche’ cio’ agevoli l’acquisto della ricerca fornita da terzi e i
pagamenti a favore di quest’ultimi siano effettuati, senza indebiti
ritardi, a nome degli intermediari, conformemente alle loro
istruzioni;
4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi
criteri, la qualita’ della ricerca acquistata e come la stessa e’ in
grado di contribuire all’assunzione di decisioni di investimento
nell’interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto
un’apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi
necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l’entita’ del
beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento
puo’ apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso,
delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di
portafoglio e dell’approccio che verra’ adottato per ripartire in
modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti.
Tale politica e’ fornita ai clienti.
Art. 56.
(Onere per la ricerca)
- Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 1),
l’onere per la ricerca a carico dei clienti:
- a) e’ determinato esclusivamente sulla base di un budget per la
ricerca definito ai sensi dell’articolo 57; e
- b) non e’ collegato al volume e/o al valore delle operazioni
eseguite per conto dei clienti.
- Quando l’onere per la ricerca a carico dei clienti non viene
riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di
negoziazione, tale onere e’ identificato in maniera distinta e sono
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma 1, lettera
b), e 58, comma 1, lettere a) e b).
- L’ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai
clienti non puo’ superare il budget per la ricerca, salvo quanto
previsto dall’articolo 57, comma 4.
- Nel mandato di gestione o in altra documentazione contrattuale
riguardante la disciplina del rapporto con i clienti viene indicato
l’onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al
comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verra’ addebitato a
ciascun cliente nel corso dell’anno.
Art. 57.
(Budget per la ricerca)
- Ai fini dell’articolo 55, comma 1, lettera b), numero 2), il
budget per la ricerca e’ gestito esclusivamente dagli intermediari e
si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita
da terzi.
- Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel
migliore interesse dei clienti, l’assegnazione del medesimo per
l’acquisto della ricerca fornita da terzi e’ soggetta a controlli
appropriati e alla supervisione dell’alta dirigenza degli
intermediari.
- I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono
effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le
modalita’ di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto
conto dei criteri previsti dall’articolo 55, comma 1, lettera b),
numero 4).
- Gli intermediari possono incrementare il budget per la ricerca
solo dover aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale
circostanza.
- Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui
un’eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari
adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o
compensarli a fronte dell’onere calcolato per il periodo successivo
sulla base del relativo budget.
- Gli intermediari non utilizzano il budget per la ricerca e il
relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.
Art. 58.
(Informativa)
- Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, gli
intermediari forniscono ai clienti:
- a) prima della prestazione dei servizi di investimento,
informazioni sull’importo previsto nel budget per la ricerca e
sull’entita’ dell’onere per la ricerca stimato per ciascun cliente;
- b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun
cliente ha sostenuto per la ricerca;
- c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori
di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonche’, con
riferimento a un determinato periodo di tempo, l’importo totale a
loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli
importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel
budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora
residuino disponibilita’ sul conto.
Art. 59.
(Esecuzione degli ordini)
- Gli intermediari che trattano gli ordini identificano
separatamente gli oneri connessi a tale attivita’. Tali oneri
riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell’operazione.
- La prestazione di ogni altro beneficio o servizio a intermediari
aventi sede nell’Unione europea e’ soggetta a un onere identificabile
separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono
influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di
esecuzione.
TITOLO VI
RENDICONTI
Art. 60.
(Rendiconti ai clienti)
- L’intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole,
rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto
della tipologia e della complessita’ degli strumenti finanziari e
della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, laddove
applicabile, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per
conto dei clienti.
- Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di
portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione
periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai
clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una
dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui
l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle
altre caratteristiche del cliente. Essi applicano, altresi’,
l’articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13, del regolamento delegato
(UE) 2017/565.
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b),
applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565.
L’articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla
prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini,
nonche’ collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede.
TITOLO VII
RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE
Art. 61.
(Rapporti con controparti qualificate)
- Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i
servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio
e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali
dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del
Testo Unico.
- Sono altresi’ controparti qualificate le imprese di cui
all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non gia’ richiamate al
comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonche’ le
imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 30,
paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall’ordinamento dello Stato
dell’UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche
condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. Gli
intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in
via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse
accettano di essere trattate come controparti qualificate.
- Nei confronti delle controparti qualificate gli intermediari
agiscono in modo onesto, equo e professionale e utilizzano
comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del
soggetto e della sua attivita’.
- Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi
accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano
gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonche’ le disposizioni di cui al
Titolo VIII del Libro III e al Libro IV.
- La classificazione come controparte qualificata non pregiudica
la facolta’ del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni
singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale
ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli
intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), applicano
gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO VIII
GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62.
(Definizioni)
- Ai fini del presente Titolo si intendono per:
- a) “intermediari che realizzano strumenti finanziari” o
“intermediari produttori”: gli intermediari che creano, sviluppano,
emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono
consulenza agli emittenti societari nell’espletamento di tali
attivita’;
- b) “intermediari che distribuiscono strumenti finanziari” o
“intermediari distributori”: gli intermediari che offrono o
raccomandano strumenti finanziari ai clienti.
Capo II
Obblighi per gli intermediari produttori
Art. 63.
(Principi generali)
- In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-bis, del
Testo Unico, gli intermediari produttori:
- a) adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione
per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o
distribuzione alla clientela e per ogni modifica significativa a
strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa
per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di
riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria
di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a
tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di
distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;
- b) adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti
finanziari siano distribuiti ai clienti all’interno del mercato di
riferimento;
- c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le
necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo
processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.
Art. 64.
(Mercato di riferimento potenziale)
- Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente
livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni
strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario e’
compatibile.
- Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e’
compatibile.
- Qualora piu’ intermediari collaborino alla realizzazione di uno
strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di
riferimento.
- Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti
mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le
caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento e’
compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e
dell’esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a
strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonche’ alle esigenze,
alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.
- Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario
risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del
mercato di riferimento, esaminando tra l’altro i seguenti elementi:
- a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento
finanziario con il mercato di riferimento; e
- b) la rispondenza dello strumento finanziario all’interesse del
cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un
modello di business redditizio per l’intermediario e svantaggioso per
il cliente.
Art. 65.
(Processo di approvazione degli strumenti finanziari)
- Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e mantengono
procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione degli
strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di
interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e
incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione
degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro
caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o
all’integrita’ del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi
ovvero l’esposizione alle attivita’ sottostanti lo strumento, ove
quest’ultime siano gia’ detenute per proprio conto.
- Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari
analizzano i potenziali conflitti di interesse, e, in particolare,
valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i
clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:
- a) un’esposizione opposta a quella precedentemente detenuta
dall’intermediario; o
- b) un’esposizione opposta a quella che l’intermediario intende
detenere dopo la vendita dello strumento.
- Prima di decidere se procedere al lancio di uno strumento
finanziario, gli intermediari valutano se lo stesso possa
rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la
stabilita’ dei mercati finanziari.
- Gli intermediari svolgono un’analisi di scenario per valutare i
rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per i
clienti finali e in quali circostanze cio’ puo’ accadere. A tal fine,
lo strumento finanziario viene valutato alla luce di circostanze
negative, quali ad esempio:
- a) un deterioramento del contesto di mercato;
- b) difficolta’ finanziarie del produttore o dei soggetti terzi
coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento dello strumento
finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte;
- c) non sostenibilita’ dello strumento finanziario sul piano
commerciale; o
- d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto piu’
alta del previsto, tale da compromettere le risorse
dell’intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante.
- Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli oneri
proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l’altro i
seguenti elementi:
- a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano
compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del
mercato di riferimento;
- b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di
rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in
cui tali costi o oneri eguaglino, superino o eliminino quasi
integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento
finanziario; e
- c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento
finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di
riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo
complessa da comprendere.
Art. 66.
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e
del personale)
- L’organo con funzione di supervisione strategica esercita un
controllo effettivo sul processo di governo degli strumenti
finanziari adottato dall’intermediario.
- La funzione di controllo di conformita’ alle norme monitora lo
sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di
governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi
di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.
- Le relazioni della funzione di controllo di conformita’
comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari
realizzati dall’intermediario e sulla strategia di distribuzione.
- Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su
richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.
- Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella
realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle
necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i
connessi rischi.
Art. 67.
(Riesame)
- Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli
strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi
evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il
mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario
permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi
del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di
riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e
obiettivi il medesimo non e’ compatibile.
- Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di
qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a
conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio
potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al
fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari
rimanga idoneo all’adempimento degli obblighi posti dal presente
Capo.
- Gli intermediari stabiliscono la periodicita’ del riesame sulla
base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla
complessita’ o al carattere innovativo delle strategie di
investimento perseguite.
- Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di
incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento
dello strumento finanziario, quali:
- a) il superamento di una soglia che incidera’ sul profilo di
rendimento dello strumento finanziario; o
- b) la solvibilita’ degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie
possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.
- Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure
appropriate, consistenti, tra l’altro:
- a) nella fornitura di informazioni significative sull’evento e sui
relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli
intermediari distributori qualora l’intermediario produttore non
offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;
- b) nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;
- c) nell’arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;
- d) nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare
clausole contrattuali vessatorie;
- e) nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti
finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati,
qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento
finanziario non e’ venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi
dell’articolo 64, comma 1;
- f) nel contattare l’intermediario distributore per valutare
modifiche riguardanti il processo di distribuzione;
- g) nell’interruzione del rapporto con l’intermediario distributore;
o
- h) nell’informare la Consob.
Art. 68.
(Scambio informativo con gli intermediari distributori)
- Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni
trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell’articolo 63,
comma 1, lettera c), includono informazioni sui canali appropriati
per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo
processo di approvazione, nonche’ sulla valutazione del mercato di
riferimento.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate
da consentire agli intermediari distributori di comprendere e
consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.
Art. 69.
(Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti
finanziari)
- Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo,
emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano
con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della
direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono
le responsabilita’ reciproche mediante accordo scritto.
Art. 70.
(Principio di proporzionalita’)
- Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente Capo in
modo appropriato e proporzionato, avuto riguardo alla natura del
servizio di investimento, dello strumento finanziario e del relativo
mercato di riferimento.
Capo III
Obblighi per gli intermediari distributori
Art. 71.
(Principi generali)
- In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2-ter, del
Testo Unico, gli intermediari distributori:
- a) riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o
raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
significativamente sui rischi potenziali per il mercato di
riferimento, al fine quantomeno di valutare se lo strumento
finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la
prevista strategia distributiva continui a essere appropriata;
- b) quando offrono o raccomandano strumenti finanziari non
realizzati in proprio, adottano opportune misure per ottenere le
informazioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera c) e per
comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
identificato per ciascun strumento finanziario.
- Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti
dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti
finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell’ambito di
applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari
distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di
acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 74.
Art. 72.
(Mercato di riferimento effettivo)
- Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e
procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono
offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le
caratteristiche e gli obiettivi di un determinato mercato di
riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente
con tale mercato.
- Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la
situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare gli
strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest’ultimi non
siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di
finanziamento del prestatore del servizio.
- Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui
esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non e’
compatibile.
- Gli intermediari stabiliscono il mercato di riferimento per
ciascun strumento finanziario, anche qualora gli intermediari
produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo
64 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
- Quando un intermediario agisce sia come produttore sia come
distributore, la valutazione del mercato di riferimento prevista
dall’articolo 64 e dal presente articolo e’ unica.
Art. 73.
(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e
del personale)
- L’organo con funzione di supervisione strategica esercita un
controllo effettivo sul processo di governo adottato
dall’intermediario per determinare la gamma degli strumenti
finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai relativi
mercati di riferimento.
- La funzione di controllo di conformita’ alle norme monitora lo
sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure
adottate dall’intermediario per il governo degli strumenti
finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento
degli obblighi previsti dal presente Capo.
- Le relazioni della funzione di controllo di conformita’
comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari
offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall’intermediario e
sulla strategia di distribuzione.
- Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su
richiesta di quest’ultima, le relazioni di cui al comma 3.
- Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso
delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i
rischi degli strumenti finanziari che intendono offrire o
raccomandare e i servizi forniti nonche’ le esigenze, le
caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.
Art. 74.
(Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti
non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
2014/65/UE)
- Gli intermediari distributori acquisiscono dagli intermediari
produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere
adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere, al
fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle
esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di
riferimento individuato ai sensi dell’articolo 72.
- Gli intermediari distributori adottano tutte le misure
ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche
dai soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano
distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli
obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non
sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le
misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo
strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per
informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni
chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi,
tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva
2004/109/CE.
- Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2 con
riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario in
modo proporzionato, tenuto conto del grado di reperibilita’ delle
informazioni e della complessita’ dello strumento.
- Gli intermediari distributori utilizzano le informazioni
ottenute ai sensi del presente articolo, nonche’ quelle relative ai
propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di
cui all’articolo 72 e la strategia di distribuzione degli strumenti
finanziari.
- Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle
vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul
riesame di cui all’articolo 75 agli intermediari produttori per
supportare l’attivita’ di riesame svolta da questi ultimi ai sensi
dell’articolo 67.
Art. 75.
(Riesame)
- Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano
periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli
strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano
rigorose e idonee all’adempimento degli obblighi posti dal presente
Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.
- Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti
finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto
di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui
rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi
dell’articolo 72.
- Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o
il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli
obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di
distribuzione continui a essere appropriata.
- Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o
aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli
strumenti finanziari qualora rilevino di aver erroneamente
identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o
servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi piu’
le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo
strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle
oscillazioni del mercato.
Art. 76.
(Catena di intermediazione)
- Quando piu’ intermediari distributori collaborano nella
distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio,
l’intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale e’
responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal
presente Capo.
- Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione
devono comunque:
- a) assicurare che le informazioni significative relative allo
strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo
realizza, anche qualora non rientri nell’ambito di applicazione della
direttiva 2014/65/UE, all’intermediario distributore finale;
- b) qualora l’intermediario produttore richieda informazioni sulle
vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti
dal presente Titolo, consentire a quest’ultimo di acquisire quanto
richiesto;
- c) adempiere, laddove applicabile, agli obblighi in qualita’ di
intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo,
tenuto conto del servizio prestato.
Art. 77.
(Principio di proporzionalita’)
- Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti
finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei
servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano
gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e
proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento
finanziario, del servizio di investimento e del mercato di
riferimento dello strumento.
- Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli
intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano
offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di
modifiche ai servizi prestati.
TITOLO IX
REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA
Art. 78.
(Conoscenze e competenze)
- I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli
agenti collegati di cui all’articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo
Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto
specificato dalle disposizioni del presente Titolo, quando prestano
la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai
clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di
investimento o servizi accessori.
Art. 79.
(Requisiti necessari per fornire informazioni)
- I membri del personale di cui all’articolo 78 forniscono
informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un
servizio o di un’attivita’ elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato
I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le
informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di
investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o
su iniziativa dell’intermediario.
- Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui
all’articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di
conoscenza e di esperienza:
- a) iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui all’articolo 31
del Testo Unico o superamento dell’esame previsto ai fini di tale
iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza
professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche,
giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una
Universita’ riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca, o titolo di studio estero
equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da
quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita’
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un
master post lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie,
assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze
acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’
di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea, e
almeno sei mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da
quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita’
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di
esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di
esperienza professionale.
- L’esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve
essere maturata in aree professionali attinenti alle materie
individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
- Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del comma 2, il
requisito dell’esperienza professionale puo’ essere dimezzato qualora
l’interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in
ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’ di tipo
regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea oppure attesti
di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica,
conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17
degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
- La formazione professionale:
- a) e’ pertinente e adeguata rispetto all’attivita’ da svolgere e,
in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;
- b) e’ mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze
teoriche aggiornate, di capacita’ e competenze tecnico-operative e di
efficace e corretta comunicazione con la clientela;
- c) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti
l’inizio dell’attivita’ oppure durante il periodo di supervisione
previsto dall’articolo 81, comma 1, lettera c), a corsi di durata non
inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalita’
equivalenti indicate nel comma 7.
- I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore
giornaliere ne’ superiore a otto ore giornaliere e prevedono un
numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettivita’
dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche
del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
- Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti
all’aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le
seguenti modalita’: videoconferenza, webinar e e-learning.
I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza
garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva
interattivita’ dell’attivita’ didattica, la tracciabilita’ dei tempi
di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche
attraverso adeguati controlli, l’effettiva e continua presenza dei
partecipanti.
- I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si
concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all’esito positivo del quale e’ rilasciato al partecipante
un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei
docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti
trattati e l’esito positivo dello stesso.
- Il test di verifica:
- a) e’ effettuato esclusivamente in aula ed e’ composto da domande
che, per numero e complessita’, rispondono a criteri di adeguatezza,
pertinenza e proporzionalita’ ai contenuti e alla durata del corso di
formazione o di aggiornamento;
- b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto
correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti
proposti.
- I corsi di formazione professionale possono essere organizzati
direttamente dal datore di lavoro, nonche’ da un diverso
intermediario di cui all’articolo 78 o da un ente appositamente
costituito, purche’ appartengano al medesimo gruppo del datore di
lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono
avvalersi:
- a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi,
creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;
- b) degli enti appartenenti a una Universita’ riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
- c) degli enti in possesso della certificazione di qualita’ UNI EN
ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di
altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o
internazionale;
- d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal
Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza
formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti
AESFEM/2015/1886.
- L’esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacita’ di
fornire informazioni ai clienti e’ maturata nel decennio precedente
l’inizio di tale attivita’. Almeno la meta’ di tale esperienza
lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l’inizio
dell’attivita’.
Ai fini del computo del requisito dell’esperienza professionale si
sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche
maturati presso piu’ intermediari.
Art. 80.
(Requisiti necessari per prestare la consulenza)
- Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui
all’articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di
conoscenza ed esperienza:
- a) iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui all’articolo 31
del Testo Unico o superamento dell’esame previsto ai fini di tale
iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza
professionale;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche,
giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una
Universita’ riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita’ e della Ricerca, o titolo di studio estero
equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da
quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita’
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un
master post-lauream in discipline economiche, giuridiche, bancarie,
assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze
acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’
di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea, e
almeno dodici mesi di esperienza professionale;
- d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da
quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Universita’
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della
Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di
esperienza professionale;
- e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni
di esperienza professionale.
- L’esperienza professionale richiesta ai sensi del comma
precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle
materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
- Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito
dell’esperienza professionale puo’ essere dimezzato qualora
l’interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in
ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalita’ di tipo
regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea; nei casi
indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell’esperienza
professionale puo’ essere anche dimezzato qualora l’interessato
attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale
specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al
punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i
requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai
commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 79.
- L’esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacita’ di
prestare la consulenza ai clienti e’ computata conformemente ai
criteri indicati all’articolo 79, comma 11.
Art. 81.
(Altri requisiti)
- Gli intermediari sono tenuti a:
- a) definire chiaramente le responsabilita’ dei membri del personale
e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione
delle responsabilita’ delle figure addette a fornire informazioni e
alla prestazione della consulenza;
- b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire
informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le
conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;
- c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di
conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare
unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il
periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed e’
computato ai fini della determinazione dell’esperienza idonea a
fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;
- d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione
possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai
sensi degli articoli 79 o 80, e le abilita’ e le risorse necessarie
per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello
stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello
svolgimento dell’attivita’;
- e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilita’ delle
informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto
supervisionato, ivi inclusa l’approvazione della dichiarazione di
adeguatezza fornita ai sensi dell’articolo 41;
- f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano
adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto
supervisione nonche’ sull’identita’ e le responsabilita’ dei soggetti
che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);
- g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle
esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale,
direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;
- h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche
idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un
percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla
propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la
partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi
devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere ne’
superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo
svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 79, commi 8 e 9;
- i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo
del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei
modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica
formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di
almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a
tre ore giornaliere ne’ superiore a otto ore giornaliere e devono
concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle
conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall’articolo
79, commi 8 e 9;
- l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi
pertinenti, in previsione dell’offerta di eventuali nuovi prodotti di
investimento, a una specifica formazione che, secondo modalita’ e
tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessita’ dei
prodotti, puo’ essere erogata anche dagli intermediari produttori
ovvero dai gestori. L’offerta dei nuovi prodotti puo’ essere
effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;
- m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza,
rilasciando altresi’ idonea attestazione al membro del personale che
ne faccia richiesta;
- n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli
agenti collegati, all’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del
Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze
dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire
informazioni ai clienti.
- Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1,
lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti
cause:
- a) gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data
prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto
stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute,
nonche’ per l’adempimento dei doveri collegati alla paternita’ o alla
maternita’ in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata
dell’impedimento;
- c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da
quelle indicate alle lettere a) e b).
- La funzione di controllo di conformita’ svolge verifiche e
accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce
all’organo con funzione di supervisione strategica nella relazione
sull’attuazione e l’efficacia dei controlli per le attivita’ e i
servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate
dalla funzione di controllo di conformita’ con riferimento
all’erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h), i) e
l), nonche’ con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei test
di verifica previsti nel presente Titolo.
Art. 82.
(Disposizioni finali)
- I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018
risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli
articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola
secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni
o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:
- a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un’esperienza
professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto
all’attivita’ da svolgere, maturata anche presso piu’ intermediari,
pari a dieci anni decorrenti dall’1 novembre 2007;
- b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2
gennaio 2018 possedevano un’esperienza professionale documentata,
pertinente e adeguata rispetto all’attivita’ da svolgere, maturata
anche presso piu’ intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo
di tempo compreso tra l’1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018.
L’esperienza cosi’ maturata dovra’ essere integrata da un periodo di
supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.
- Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 81, gli
intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che
si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un
adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie
individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
PARTE III
AGENTI DI CAMBIO
Art. 83.
(Agenti di cambio)
- Gli agenti di cambio sono tenuti all’osservanza del presente
regolamento.
Art. 84.
(Controllo contabile)
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
verifica:
- a) che l’organizzazione e le procedure interne garantiscano il
rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli
ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;
- b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole
posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello
di pertinenza dell’agente di cambio anche sulla base degli estratti
conto emessi dai subdepositari.
- Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, comma 2,
e 156, comma 4, del Testo Unico.
Art. 85.
(Conferimento e revoca dell’incarico)
- L’incarico conferito dall’agente di cambio dura nove esercizi e
non puo’ essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi
almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
- L’agente di cambio revoca l’incarico quando ricorra una giusta
causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico di
revisione legale dei conti ad altro soggetto. Non costituisce giusta
causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni
contabili o a procedure di revisione. Il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti a cui e’ stato revocato l’incarico
continua a esercitare l’attivita’ di controllo contabile fino a
quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.
Art. 86.
(Comunicazioni alle autorita’ di controllo)
- L’agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d’Italia il
conferimento dell’incarico e i contenuti dell’accordo nonche’ le
motivazioni dell’eventuale revoca.
- Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti senza
indugio:
- a) trasmette alla Consob e alla Banca d’Italia la relazione sul
bilancio di esercizio;
- b) comunica alle stesse autorita’ le eventuali irregolarita’
riscontrate nel corso delle verifiche previste dall’articolo 84,
comma 1.
LIBRO IV
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 87.
(Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le SIM; le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche; le banche italiane,
limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita’ di
investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione
dei servizi e attivita’ di investimento. Per «intermediari» si
intendono, altresi’, gli agenti di cambio, gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, la
societa’ Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione
di servizi e attivita’ di investimento a cui sono autorizzati.
PARTE II
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 88.
(Procedure interne)
- Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure
idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e
trasparenza nella prestazione di ciascun servizio o attivita’ di
investimento.
- Ai fini del comma 1, gli intermediari di cui all’articolo 87
applicano l’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE)
2017/565.
Art. 89.
(Controllo di conformita’)
- Nelle modalita’ di esercizio della funzione di controllo di
conformita’ gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano
l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 90.
(Trattamento dei reclami)
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 26
del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 91.
(Operazioni personali)
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli
28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565.
PARTE III
CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 92.
(Principi generali)
- Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni
organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le
misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.
- Ai fini dell’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), del Testo
Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano
un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente,
considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione
consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di
interesse.
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE)
2017/565.
Art. 93.
(Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del
personale)
- Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari
evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo
modalita’ incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse
dei clienti.
- Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni
in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che
potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al
dettaglio un particolare strumento finanziario, se puo’ essere
offerto uno strumento differente, piu’ adatto alle esigenze del
cliente.
- Nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli
intermediari di cui all’articolo 87 applicano l’articolo 27,
paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565.
- Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio
personale secondo modalita’ incompatibili con il dovere di agire nel
migliore interesse dei clienti.
- Il presente articolo si applica anche alle societa’ di gestione
UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con
succursale in Italia, limitatamente alla prestazione di servizi di
investimento.
PARTE IV
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 94.
(Conservazione delle registrazioni)
- Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per
tutte le attivita’ e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti
a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in
materia di servizi e attivita’ di investimento e di servizi
accessori, e in particolare l’adempimento degli obblighi nei
confronti dei clienti o potenziali clienti.
- Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono
fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un
periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo
fino a sette anni.
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 applicano gli articoli
72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565.
- Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle
succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.
Art. 95.
(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni
elettroniche)
- Le registrazioni di cui all’articolo 94 comprendono la
registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni
elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei
servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis),
d), e) ed f) del Testo Unico.
- Il presente articolo si applica anche alle conversazioni
telefoniche e alle comunicazioni elettroniche finalizzate a
concludere operazioni nell’ambito della prestazione dei servizi
indicati al comma 1 che non hanno condotto all’effettiva conclusione
di operazioni o alla prestazione di servizi.
- Ai fini dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano tutte le
misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le
comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute
attraverso apparecchiature da essi fornite a un impiegato o
collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli intermediari
adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o
collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private
conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano
in grado di registrare o copiare.
- Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le
conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti
che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.
Tale comunicazione puo’ essere effettuata una sola volta, prima
della prestazione di servizi di investimento.
- Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi
di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi
non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui al comma
- Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali
diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un
supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra
documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso
di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla
presenza del cliente puo’ essere registrato mediante verbali o
annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli
ordini ricevuti per telefono.
LIBRO V
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 96.
(Definizioni)
- Nei Libri V e VI si intendono per:
- a) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio
come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico;
- b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE)
231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;
- c) «gestori»: la societa’ di gestione del risparmio, la SICAV e la
SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
- Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri V e VI
valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.
PARTE II
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
TITOLO I
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 97.
(Regole generali di comportamento)
- Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del
risparmio, i gestori:
- a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse
dei partecipanti agli OICR e dell’integrita’ dei mercati;
- b) assicurano che l’attivita’ di gestione sia svolta in modo
indipendente, in conformita’ degli obiettivi, della politica di
investimento e dei rischi specifici dell’OICR, come indicati nella
documentazione d’offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di
gestione o nello statuto dell’OICR;
- c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle
condizioni di liquidabilita’ degli strumenti finanziari, dei beni e
degli altri valori in cui e’ possibile investire il patrimonio
gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti,
trasparenti e adeguati;
- d) assicurano parita’ di trattamento a tutti gli investitori di uno
stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano
pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o
di un cliente.
- In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori,
limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono
operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento
o dai documenti costitutivi del FIA.
- I gestori applicano, altresi’, gli articoli 17, paragrafo 2, e
18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 98.
(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)
- I gestori applicano l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del
regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i
gestori, per ciascun OICVM gestito:
- a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate,
necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;
- b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;
- c) prima di disporre l’esecuzione delle operazioni, effettuano –
tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento –
analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello
stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidita’ dell’OICR
gestito.
- I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la
documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione
collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le
strategie deliberate e i controlli effettuati.
TITOLO II
BEST EXECUTION
Capo I
Esecuzione di ordini per conto di OICR
Art. 99.
(Misure per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle
condizioni piu’ favorevoli per gli OICR)
- Nell’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori
si applica l’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n.
231/2013.
- Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV
abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una societa’
di gestione del risparmio, quest’ultima deve ottenere preventivamente
il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini
adottata ai sensi del presente articolo.
- Limitatamente alla gestione di OICVM, le societa’ di gestione
del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori
informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli
ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante
della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli
investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai
sensi del comma 1.
Art. 100.
(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di
esecuzione)
- Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di
esecuzione, i gestori applicano l’articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6,
del regolamento (UE) n. 231/2013.
Capo II
Trasmissione di ordini per conto di OICR
Art. 101.
(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle
condizioni piu’ favorevoli per gli OICR)
- Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori
applicano l’articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE)
- 231/2013.
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR
Art. 102.
(Principi generali)
- Nella gestione degli ordini i gestori applicano l’articolo 25
del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 103.
(Aggregazione e assegnazione)
- Nell’aggregazione e assegnazione degli ordini i gestori
applicano l’articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.
TITOLO IV
INCENTIVI
Art. 104.
(Incentivi riguardanti gli OICR)
- Ai gestori si applica l’articolo 24 del regolamento (UE) n.
231/2013 in materia di incentivi.
- Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle
attivita’ di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.
TITOLO V
RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI
Art. 105.
(Informazioni sulle operazioni eseguite)
- I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull’esecuzione
degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un
investitore previsti dall’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del
regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM,
nel caso in cui le societa’ di gestione e la SICAV ricevano la
conferma dell’esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita
all’investitore al piu’ tardi il primo giorno lavorativo successivo
al ricevimento della conferma dal terzo.
- I gestori applicano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di
esecuzione dell’ordine contiene, altresi’, le ulteriori informazioni
seguenti:
- a) la data e l’orario di ricezione dei mezzi di pagamento;
- b) la natura dell’ordine (sottoscrizione, rimborso);
- c) il numero delle quote o azioni dell’OICR attribuite;
- d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state
sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
- e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e,
qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali
commissioni e spese in singole voci;
- f) le responsabilita’ dell’investitore in relazione al regolamento
dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna,
nonche’ i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilita’
e dettagli non siano stati notificati in precedenza all’investitore.
- Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto
di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le societa’
di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto
previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
231/2013, possono fornire all’investitore, almeno ogni sei mesi, le
informazioni di cui al comma 2.
Art. 106.
(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)
- I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e
mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli
investitori.
PARTE III
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
Art. 107.
(Commercializzazione di OICR propri)
- Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o
azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51,
commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79,
81 e 82. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68
e 69 del regolamento (UE) 2017/565.
- Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da
parte di societa’ di gestione del risparmio e di SICAV si applicano
gli articoli 52 e 53.
- Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o
azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati
dall’articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del
medesimo articolo.
- Resta ferma la possibilita’ per i soggetti richiamati
dall’articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per
singola operazione, di essere trattati come clienti professionali
ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.
Art. 108.
(Societa’ di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)
- Le disposizioni contenute nella presente Parte e nella Parte II
si applicano altresi’ alle societa’ di gestione UE e ai GEFIA UE i
quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il
servizio di gestione collettiva del risparmio.
Art. 109.
(Commercializzazione di OICR di terzi)
- Le societa’ di gestione del risparmio che procedono alla
commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i
principi e le regole generali del Testo Unico in tema di
distribuzione di strumenti finanziari.
- Alle societa’ di gestione del risparmio che procedono alla
commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano
gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62,
comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 e 94.
Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del
regolamento (UE) 2017/565.
LIBRO VI
PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 110.
(Ambito di applicazione)
- I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione
collettiva del risparmio nonche’ dei servizi e delle attivita’ di
investimento, gli articoli 88 e 90, nonche’ le disposizioni del
presente Libro.
- I gestori che svolgono attivita’ di ricerca in materia di
investimenti applicano altresi’ gli articoli 36 e 37 del regolamento
(UE) 2017/565.
- Nella prestazione dei servizi e delle attivita’ di investimento
i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV.
- Le disposizioni della Parte IV del Libro IV e del Titolo II
della Parte II del presente Libro si applicano:
- a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di
quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;
- b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei
propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia
di investimenti.
- Ai GEFIA UE che svolgono l’attivita’ di gestione collettiva del
risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano
gli articoli 115, 116, 117 e 118.
Art. 111.
(Definizioni)
- Ai fini del presente Libro si intendono per:
- a) “servizi”: i servizi e le attivita’ di investimento, i servizi
accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b) “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato
dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 231/2013 e dal regolamento
Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio;
- c) “sistema dei controlli”: l’insieme delle regole, funzioni,
strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla
verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali,
all’efficienza e all’efficacia dei processi aziendali, al
mantenimento dell’affidabilita’ e sicurezza delle informazioni
aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione,
misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione
dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito,
operativi e reputazionali;
- d) “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell’articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo
anche delle persone giuridiche;
- e) “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell’articolo
35-undecies del TUF.
TITOLO II
STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Art. 112.
(Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)
- Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di
voto sono disciplinate dall’articolo 37 del regolamento (UE) n.
231/2013.
- La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori
sottosoglia.
PARTE II
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
TITOLO I
FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ
Art. 113.
(Modalita’ di esercizio della funzione di controllo di conformita’)
- Le modalita’ di esercizio della funzione di controllo di
conformita’ sono disciplinate dall’articolo 61 del regolamento (UE)
- 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti,
anche con riferimento all’osservanza delle disposizioni normative in
materia di OICVM e di servizi e attivita’ di investimento.
TITOLO II
OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 114.
(Operazioni personali)
- Le operazioni personali sono disciplinate dall’articolo 63 del
regolamento (UE) n. 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo
contenuto nell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013 alla
direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia
di OICVM.
Art. 115.
(Gestione dei conflitti di interesse)
- I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere
un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di
costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra:
- a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o
qualsiasi persona o entita’ avente stretti legami con il gestore o un
soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o
gli interessi dei partecipanti a tale OICR;
- b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli
interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli
interessi di un altro cliente del gestore;
- d) gli interessi di due o piu’ clienti del gestore.
- I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella
gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del regolamento
(UE) n. 231/2013.
- I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:
- a) identificati;
- b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare
che tali conflitti possano ledere gravemente uno o piu’ OICR gestiti
e i loro clienti.
- I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilita’ che
possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono
idonei a creare sistematici conflitti di interesse.
- Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere
gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo
34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformita’ alla politica di
gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117.
Art. 116.
(Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di
OICVM)
- I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai
clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle
situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 115, comma
5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni
competenti e la relativa motivazione.
Art. 117.
(Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei
conflitti di interesse)
- La politica di gestione dei conflitti di interesse e’
disciplinata dall’articolo 31 del regolamento (UE) n. 231/2013.
- Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e
gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall’articolo
33 del regolamento (UE) n. 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si
applica l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 118.
(Monitoraggio dei conflitti di interesse)
- Il monitoraggio dei conflitti di interesse e’ disciplinato
dall’articolo 35 del regolamento (UE) n. 231/2013.
TITOLO III
RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI
Art. 119.
(Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)
- Le procedure previste dall’articolo 88 regolano specificamente i
rapporti tra distributori e consulenti ai fini della corretta e
trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del
risparmio.
PARTE III
CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 120.
(Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)
- Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni
sono disciplinati dall’articolo 66 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 121.
(Elaborazione elettronica dei dati)
- L’elaborazione elettronica dei dati e’ disciplinata
dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 231/2013.
Art. 122.
(Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)
- Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di
portafoglio eseguite sono disciplinate dall’articolo 64 del
regolamento (UE) n. 231/2013. I gestori di OICVM registrano le
seguenti ulteriori informazioni:
- a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
- b) l’indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario
ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in
caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
- c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le
commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di
strumenti di debito il prezzo puo’ essere espresso in termini
monetari o in termini percentuali;
- d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e
del quantitativo.
Art. 123.
(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)
- La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso e’
disciplinata dall’articolo 65 del regolamento (UE) n. 231/2013. I
gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:
- a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;
- b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con
evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di
ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione
o altro elemento identificativo dell’intermediario medesimo;
- c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede, gli elementi
identificativi del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede, del gestore che ha raccolto l’ordine o un codice identificativo
del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del
collocatore che ha raccolto l’ordine;
- d) la data in cui e’ stato impartito l’ordine di sottoscrizione o
rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l’ora di
acquisizione dell’ordine;
- e) la data e l’orario di ricevimento dell’ordine da parte del
gestore;
- f) la tipologia dell’ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a
piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati
alla partecipazione all’OICVM, classe o comparto, a operazioni
straordinarie relative all’OICVM, classe o comparto, etc.);
- g) la data di valuta dell’ordine di sottoscrizione o rimborso,
ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il
mezzo di pagamento utilizzato;
- h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a
quello di esecuzione), in cui la liquidita’ e’ accreditata nei conti
dell’OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i
disinvestimenti).
LIBRO VII
OFFERTA FUORI SEDE/PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
PARTE I
OFFERTA FUORI SEDE
Art. 124.
(Offerta fuori sede)
- Nell’attivita’ di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di
servizi e attivita’ di investimento, di depositi strutturati e di
prodotti finanziari disciplinati dall’articolo 30 del Testo Unico, le
SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse
dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, le societa’ di gestione
del risparmio, le societa’ di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i
GEFIA UE e la societa’ Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco
Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con
la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui
al Libro III e all’articolo 93.
- Nell’attivita’ di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR,
le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di gestione UE, le
SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni
di cui agli articoli 107 e 109.
- Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all’offerta fuori
sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle
SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse
dalle banche.
PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
Art. 125.
(Soggetti)
- Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia,
le imprese di paesi terzi diverse dalla banche, le banche italiane e
di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia e la societa’
Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144
del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui
all’articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico
nonche’, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo
18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, autorizzati alla
prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione
e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di
prodotti finanziari nonche’ di servizi e attivita’ d’investimento
prestati da altri intermediari.
- Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia e
le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla
promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a
distanza anche dei prodotti e servizi di cui all’articolo 124, comma
- Le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di gestione
UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione
e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di
quote o azioni di OICR in conformita’ a quanto previsto dagli
articoli 107 e 109.
- Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di
servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, autorizzati alla
prestazione del servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a),
del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati,
nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell’articolo 18, comma
3, del Testo Unico, le societa’ di gestione del risparmio, le
societa’ di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la
societa’ Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta,
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di paesi terzi
nonche’ le imprese di investimento e le banche UE con succursale in
Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attivita’ di
investimento in Italia possono procedere alla promozione e al
collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri
servizi e attivita’ d’investimento.
- Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza le attivita’ svolte nei confronti dei
clienti professionali di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d).
- Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza l’offerta di propri strumenti finanziari
rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche’ ai collaboratori non
subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue
controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente,
o a societa’ appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il
relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti
mediante apposite misure di sicurezza.
Art. 126.
(Limiti all’impiego di tecniche di comunicazione a distanza)
- La promozione e il collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora
intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti
dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro
svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine e’ fornita espressa
indicazione della possibilita’ per i clienti di opporsi al
ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Art. 127.
(Svolgimento)
- Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza i soggetti di cui all’articolo 125 osservano
le disposizioni del Libro III e del Libro IV.
PARTE III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI D’INVESTIMENTO ALTRUI
Art. 128.
(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi
di investimento altrui)
- Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a
distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari
interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle
regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.
- Nell’offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a
distanza di servizi di investimento altrui, l’intermediario e’
responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni
trasmesse al soggetto che presta il servizio. L’intermediario che
presta il servizio e’ responsabile della prestazione dello stesso
sulla base delle informazioni trasmesse.
LIBRO VIII
OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE
Art. 129.
(Disciplina applicabile ai depositi strutturati)
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che
offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli
articoli 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del
Libro III e gli articoli 124 e 126.
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o
raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza,
depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV.
- Il presente articolo si applica anche alle banche non
autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita’ di
investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.
Art. 130.
(Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari emessi da banche)
- Gli intermediari di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) che
offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36,
37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e
gli articoli 124 e 126.
- Gli intermediari di cui all’articolo 87 che offrono o
raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza,
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da
banche rispettano le disposizioni del Libro IV.
- Il presente articolo si applica anche alle banche non
autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita’ di
investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari.
LIBRO IX
REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI FINANZIARI
EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 131.
(Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per:
- a) “prodotti finanziari assicurativi”: le polizze e le operazioni
di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- b) “soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa”: le SIM e
le imprese di investimento UE, le banche italiane e UE, gli
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106
del TUB e la societa’ Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco
Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando
operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.
Art. 132.
(Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa)
- Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati
all’intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui
agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del
Libro III e al Libro IV e gli articoli 124 e 126.
- I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa, fermo
restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresi’ al
contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento
contrattuale, le seguenti informazioni:
- a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;
- b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di
cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
in cui sono iscritti e l’indicazione circa i mezzi esperibili per
verificare che siano effettivamente registrati;
- c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo
al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o all’impresa
di assicurazione, ovvero ricorsi a organi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie;
- d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al
dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese
di assicurazione;
- e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al
dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del
soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa detenuta da
imprese di assicurazione;
- f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
1) se forniscono consulenze basate su un’analisi imparziale. In
tale circostanza i soggetti abilitati all’intermediazione
assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un
numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al
fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del
contraente;
2) e, in virtu’ di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre
esclusivamente i contratti di una o piu’ imprese di assicurazione,
dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di
una o piu’ imprese di assicurazione e non forniscano consulenze
fondate sull’obbligo, di cui al precedente numero 1), di fornire
un’analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del
contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le
quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando
l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali
informazioni.
- Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad
oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati
all’intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare
sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le
richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si
fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della
specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della
complessita’ del contratto assicurativo proposto.
- I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano
le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali
operano.
Art. 133.
(Modalita’ dell’informativa)
- L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo 132
deve essere comunicata:
- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.
- L’informativa da fornire ai contraenti a norma dell’articolo
132, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro
supporto duraturo disponibile e accessibile per il contraente. Detta
informativa puo’, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia
necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda
il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all’intermediazione
assicurativa provvedono a fornire l’informativa su supporto cartaceo
o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e
comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.
Art. 134.
(Imprese di assicurazione)
- Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle
imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 36, 37, 40, 41, 42, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, nonche’ le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del
Libro III e al Libro IV e l’articolo 126. Ai fini del presente comma,
non si applica l’articolo 47, paragrafo 1, lettera g), del
regolamento (UE) 2017/565.
- L’informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma
precedente deve essere comunicata:
- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e
accessibile per il contraente. Detta informativa puo’, tuttavia,
essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura
immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali
casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l’informativa
su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la
conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni
lavorativi successivi.
- Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per
garantire l’adeguata formazione, l’aggiornamento professionale e il
rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche
quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano
in concreto l’osservanza.
Art. 135.
(Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di
investimento)
- Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione
di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche
diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti finanziari emessi
da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro, sia il
collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di
investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al
fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di
condotta.
LIBRO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA
O SOCIALMENTE RESPONSABILE
Art. 136.
(Obblighi informativi)
- Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel
prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato
1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni e nei contratti di cui all’articolo 37 del
presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come
“etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti abilitati e le
imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:
- a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il
prodotto o servizio e’ qualificato come etico o socialmente
responsabile;
- b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in
virtu’ degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera
a);
- c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti
nell’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari
detenuti in portafoglio;
- d) l’eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o
ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi
prestati e la relativa misura;
- e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di
organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati e
delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;
- f) l’adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da
soggetti specializzati.
- Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1
deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati
e delle imprese di assicurazione.
Art. 137.
(Obblighi di rendicontazione)
- Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno
nell’ultima rendicontazione dell’anno relativa a prodotti e servizi
qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti
abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai
dodici mesi precedenti:
- a) l’illustrazione dell’attivita’ di gestione in relazione ai
criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati
ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera b);
- b) le informazioni in merito all’eventuale esercizio dei diritti di
voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- c) le informazioni circa l’eventuale destinazione per iniziative di
carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti
offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in
forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle
imprese di assicurazione.
LIBRO XI
ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI
PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 138.
(Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per:
- a) “offerta fuori sede”: la promozione e il collocamento presso il
pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attivita’ di
investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;
- b) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il
regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;
- c) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il
regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;
- d) “regolamento ministeriale di cui all’articolo 31”: il
regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;
- e) “Organismo” ovvero “OCF”: l’Organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31,
comma 4, del Testo Unico;
- f) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui
all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- g) “protocollo di intesa”: il protocollo adottato tra l’Organismo e
la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
- h) “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le
societa’ di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede;
- i) “consulente finanziario autonomo”: la persona fisica di cui
all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;
- l) “societa’ di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di
cui all’articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;
- m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la
persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo
Unico;
- n) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della
Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni
emanate in base a essa;
- o) “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli
18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova
valutativa semplificata di cui all’articolo 150;
- p) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista
dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- q) “consulenza in materia di investimenti”: il servizio
d’investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e comma
5-septies, del Testo Unico;
- r) “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario
autonomo o della societa’ di consulenza finanziaria nonche’ ogni
altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il
controllo del consulente finanziario autonomo o della societa’ di
consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del
servizio di consulenza e all’esercizio dell’attivita’ di consulenza
da parte del medesimo consulente;
- s) “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono
prestati servizi di investimento o accessori;
- t) “cliente professionale”: il cliente professionale privato che
soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente
regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i
requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del Testo
Unico;
- u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non e’ cliente
professionale.
PARTE II
ORGANISMO
Art. 139.
(Tenuta dell’albo)
- Nella tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui
all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l’Organismo:
- a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti
prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti
stessi e alle cancellazioni dall’albo, comunicandole agli interessati
nei casi e nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti
adottati dall’Organismo, nonche’ alle variazioni dei dati in esso
registrati;
- b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’albo;
- c) svolge ogni altra attivita’ necessaria ai fini dell’iscrizione
all’albo, compresa l’indizione e l’organizzazione dello svolgimento
delle prove valutative;
- d) adotta proprie disposizioni al fine di garantire un efficiente
esercizio delle funzioni svolte;
- e) rende pubbliche le disposizioni adottate ai sensi della lettera
d), che abbiano rilevanza esterna secondo quanto indicato nel
protocollo di intesa stipulato con la Consob, indicando, tra l’altro,
i termini dei procedimenti di propria competenza;
- f) aggiorna tempestivamente l’albo sulla base dei provvedimenti
adottati dall’autorita’ giudiziaria e dallo stesso Organismo nei
confronti degli iscritti;
- g) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l’iscrizione
all’albo.
Art. 140.
(Vigilanza dell’Organismo sui consulenti finanziari)
- L’Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di
assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela
degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema
finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 31 del Testo
Unico.
- L’Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad
assicurare la tutela degli investitori, nonche’ l’imparzialita’,
autonomia e indipendenza dell’attivita’ di vigilanza a tale fine
svolta.
- L’Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un’efficace
politica di gestione dei conflitti di interesse per:
- a) individuare, in relazione all’attivita’ svolta, le circostanze
che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per
prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure
garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei
dipendenti o dei componenti dell’Organismo, quest’ultimo svolga la
propria attivita’ con imparzialita’ e indipendenza.
- I dipendenti e i componenti dell’Organismo comunicano al
Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalita’
definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di
potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio
all’indipendenza e imparzialita’ dell’attivita’ svolta.
Art. 141.
(Requisiti generali di organizzazione dell’Organismo)
- L’Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di
cui agli articoli 31 del Testo Unico, e 139 e 140 del presente
regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti
dell’attivita’ di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli
articoli 31-bis del Testo Unico, e 142 del presente regolamento,
adotta, applica e mantiene:
- a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali
e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e
documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e
delle responsabilita’;
- b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il
rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;
- c) un efficace sistema di pubblicita’ delle proprie disposizioni
relative all’attivita’ dei consulenti finanziari, in conformita’ a
quanto previsto dall’articolo 139, comma 1, lettera e);
- d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti
di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l’esercizio dei
compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i
componenti dell’Organismo preposti alle attivita’ di vigilanza e
sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalita’,
indipendenza e onorabilita’, stabiliti nello statuto;
- e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimita’
della propria attivita’;
- f) procedure che garantiscano, nell’ambito del procedimento
sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della
conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;
- g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrita’
e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura
delle informazioni stesse;
- h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob
i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;
- i) procedure specifiche per la ricezione di segnalazioni
riguardanti atti o fatti che possano costituire una violazione delle
norme disciplinanti l’attivita’ svolta dai consulenti finanziari, nel
rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante.
Le informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, sono
utilizzate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza;
- l) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.
- L’Organismo controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei
requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate
per rimediare a eventuali carenze.
Art. 142.
(Vigilanza della Consob sull’Organismo)
- La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e
delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue
funzioni.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31-bis, comma 2,
del Testo Unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob degli
atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle
proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.
- L’Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il
numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti
finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori
adottati e il numero di archiviazioni.
- Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti
gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri
compiti che possano costituire un’irregolarita’ nella gestione
dell’Organismo.
Art. 143.
(Informazioni tra la Consob e l’Organismo)
- La Consob e l’Organismo si danno immediata reciproca
comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento
dell’attivita’ di vigilanza di competenza dell’altro soggetto.
Art. 144.
(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione,
cancellazione e riammissione all’albo adottati dall’Organismo)
- L’interessato puo’ presentare alla Consob reclamo contro i
provvedimenti inerenti all’iscrizione all’albo, alla cancellazione e
alla riammissione all’albo adottati dall’Organismo entro il termine
di trenta giorni dalla notifica della comunicazione effettuata
secondo le modalita’ stabilite dall’Organismo con proprio
regolamento. Qualora ravvisi un’irregolarita’ sanabile, la Consob
assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi
non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula
le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del
reclamo.
- Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob
comunica all’interessato e all’Organismo l’avvio dell’esame delle
circostanze oggetto del reclamo. In esito all’istruttoria, previa
valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall’Organismo
rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica tempestivamente
all’interessato e all’Organismo le proprie determinazioni. Nei
successivi trenta giorni l’Organismo comunica alla Consob e
all’interessato i provvedimenti eventualmente assunti. Il
procedimento e’ sospeso per il periodo di tempo stabilito dalla
Consob per la formulazione delle osservazioni da parte
dell’Organismo.
Art. 145.
(Requisiti di rappresentativita’ delle associazioni professionali dei
consulenti finanziari autonomi, delle societa’ di consulenza
finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori
sede e dei soggetti abilitati)
- Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le
associazioni che:
- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano
lo scopo dell’associazione;
- b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti
finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’albo;
- c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale
degli iscritti nella relativa sezione. I dati di riferimento sono
valutati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in
cui e’ stata formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza
dei requisiti;
- d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati
iscritti alla relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.
- Sono rappresentative delle societa’ di consulenza finanziaria le
associazioni che:
- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano
lo scopo dell’associazione;
- b) hanno tra i propri associati prevalentemente societa’ di
consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei
consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci
per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano
nelle societa’ di consulenza finanziaria o di cui le societa’ si
avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo. I dati di
riferimento sono rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello in cui e’ stata formalizzata l’istanza di
valutazione della sussistenza dei requisiti;
- c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati
iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.
- Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede le associazioni che:
- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano
lo scopo dell’associazione;
- b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti nella relativa
sezione dell’albo;
- c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento
del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
iscritti all’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla data del
31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui e’ stata
formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei
requisiti;
- d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati
iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.
- Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:
- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo
prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati.
Eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell’associazione,
perfezionate nel triennio considerato, non rilevano se non alterano
lo scopo dell’associazione;
- b) hanno tra i propri associati prevalentemente soggetti abilitati
e intermediari finanziari che complessivamente si avvalgono dei
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale
non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella
relativa sezione dell’albo. I dati di riferimento sono rilevati alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui e’ stata
formalizzata l’istanza di valutazione della sussistenza dei
requisiti;
- c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati.
- L’Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire
che le associazioni professionali che lo costituiscono siano
adeguatamente rappresentate per ciascuna delle sezioni dell’albo.
- Nella relazione di cui all’articolo 31-bis, comma 3, del Testo
Unico, l’Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre
dell’anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la
qualita’ di associato.
PARTE III
DISCIPLINA DELL’ALBO
Art. 146.
(Albo unico dei consulenti finanziari)
- Sono iscritti all’albo, in tre distinte sezioni, i consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari
autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria in possesso dei
requisiti indicati all’articolo 148. Nelle sezioni dell’albo sono
altresi’ indicati i soggetti cancellati.
- Per ciascuna persona fisica sono indicati nell’albo:
- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
- d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all’albo;
- e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera e ha
operato, con l’indicazione dei relativi periodi di operativita’
ovvero denominazione della societa’ di consulenza finanziaria per
conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha
svolto l’attivita’ di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei
relativi periodi di operativita’;
- f) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di
sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli
iscritti nonche’ ogni altro provvedimento incidente sull’esercizio
della loro attivita’;
- g) luogo di conservazione della documentazione comunicato
all’Organismo ai sensi dell’articolo 153;
- h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi
dell’articolo 81, comma 1, lettera c);
- i) la condizione di “impossibilita’ ad operare” per intervenuta
perdita dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 2, lettere f) e
g), a seguito dell’interruzione del rapporto professionale con una
societa’ di consulenza finanziaria.
- Per ciascuna societa’ di consulenza finanziaria sono indicati
nell’albo:
- a) denominazione sociale;
- b) data di costituzione;
- c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della
direzione generale;
- d) estremi del provvedimento di iscrizione all’albo;
- e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria
in essere nei confronti della societa’, nonche’ ogni altro
provvedimento incidente sull’esercizio dell’attivita’ sociale;
- f) luogo di conservazione della documentazione comunicato
all’Organismo ai sensi dell’articolo 153;
- g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la
societa’ si avvale.
- Per i soggetti che sono stati cancellati dall’albo, oltre agli
elementi indicati ai commi 2 e 3, e’ indicata la data di
cancellazione.
- Non e’ possibile la contemporanea iscrizione delle persone
fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari
autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Art. 147.
(Pubblicita’ degli atti dell’Organismo)
- L’Organismo tiene a disposizione del pubblico l’albo aggiornato
con modalita’ idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche
attraverso internet.
- Le delibere di iscrizione e cancellazione dall’albo, gli
ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti
nell’albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai
soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell’Organismo sono
pubblicati con indicazione del soggetto a cui si riferiscono e dello
specifico presupposto normativo, per intero o per estratto, sul sito
internet dell’Organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 148.
(Requisiti per l’iscrizione nelle tre sezioni dell’albo)
- Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e’ necessario:
- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ prescritti dal
regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico e non
trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento
medesimo;
- b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 31 del Testo Unico;
- c) aver superato la prova valutativa di cui all’articolo 149,
ovvero quella di cui all’articolo 150, o quella prevista dalle norme
vigenti all’epoca in cui la prova valutativa e’ stata sostenuta,
ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalita’
accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi
individuati dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 31 del
Testo Unico.
- Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dei
consulenti finanziari autonomi e’ necessario:
- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilita’ prescritti dal
regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico e
non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento
medesimo;
- b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
- c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di
taluno dei requisiti di professionalita’ accertati dall’Organismo
sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
- d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale
stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del
Testo Unico;
- e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal
regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
- f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal
regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
- g) fornire all’Organismo tutte le informazioni – compreso un
programma di attivita’ che indichi in particolare i contenuti del
servizio di consulenza e la struttura organizzativa – di cui questo
necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia
adottato, al momento dell’iscrizione, tutte le misure necessarie per
adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento ovvero la
dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della societa’
di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto
di collaborazione con il soggetto richiedente l’iscrizione la cui
efficacia e’ condizionata all’iscrizione del soggetto stesso.
- Per conseguire l’iscrizione all’albo nella sezione dedicata alle
societa’ di consulenza finanziaria le societa’ devono:
- a) essere costituite in forma di societa’ per azioni o di societa’
a responsabilita’ limitata;
- b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;
- c) fornire all’Organismo tutte le informazioni, compreso un
programma di attivita’ che indichi in particolare i contenuti del
servizio di consulenza e la struttura organizzativa, di cui questo
necessita per accertare che la societa’ abbia adottato, al momento
dell’iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli
obblighi derivanti dal presente regolamento.
Art. 149.
(Prova valutativa)
- La prova valutativa per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo
relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, e’
indetta con cadenza almeno annuale dall’Organismo con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica anche nella
forma del comunicato, e per intero sul sito internet dell’Organismo.
- La prova valutativa deve consentire di verificare l’effettivo
possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze
necessarie per lo svolgimento della relativa attivita’.
- La prova e’ organizzata e valutata dall’Organismo, il quale a
tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti
dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata conoscenza
delle modalita’ di svolgimento di prove valutative, nei cui confronti
non ricorra alcuna delle cause di incompatibilita’ stabilite
dall’Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice e’ composta da
almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata
competenza professionale nelle materie relative all’attivita’ svolta
dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti
la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non
iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari ne’ esponenti o
dipendenti di soggetti abilitati.
- L’Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalita’ di
presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e
le modalita’ di svolgimento della stessa e rende pubblici tali
elementi e ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul
proprio sito internet.
- Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere
munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di
cui all’articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui
all’articolo 31 del Testo Unico.
Art. 150.
(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)
- In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di
riferimento, l’Organismo definisce con propria delibera il contenuto
della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI,
Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti
di onorabilita’ e professionalita’ previsti dall’articolo 148, comma
1, lettere a) e b), l’iscrizione nella sezione dell’albo relativa ai
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La prova
valutativa deve consentire di verificare l’effettivo possesso da
parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie
per lo svolgimento della relativa attivita’.
- Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 149.
Art. 151.
(Iscrizione all’albo)
- Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di
tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione
nella relativa sezione dell’albo, con l’indicazione degli elementi di
cui all’articolo 146, commi 2 o 3.
- Il provvedimento di conclusione del procedimento di iscrizione
all’albo e’ adottato e comunicato entro il termine e con le modalita’
stabilite dall’Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre
sei mesi dalla presentazione della domanda completa.
- La domanda, presentata con le modalita’ stabilite
dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione ovvero, in
caso di sua incompletezza e irregolarita’, da quello del
completamento o della regolarizzazione.
- Il procedimento di iscrizione puo’ essere sospeso
dall’Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli
accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.
L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine della
sospensione.
Art. 152.
(Cancellazione dall’albo)
- L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla
relativa sezione dell’albo in caso di:
- a) domanda dell’interessato;
- b) iscrizione all’albo ottenuta presentando false dichiarazioni o
con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) mancato esercizio dell’attivita’, da parte della societa’ di
consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall’iscrizione o
cessazione della stessa per piu’ di sei mesi;
- d) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo
richiamati dall’articolo 148, ad eccezione del requisito di
indipendenza;
- e) mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
- f) decesso;
- g) adozione del provvedimento di radiazione dall’albo.
- La domanda di cancellazione, presentata con le modalita’
stabilite dall’Organismo, prende data dal giorno della presentazione
ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarita’, da quello del
completamento o della regolarizzazione.
- La radiazione comporta l’istantanea cancellazione dall’albo.
- L’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi
quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del
termine stabilito per il pagamento del contributo.
- I soggetti cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono
esservi nuovamente iscritti a domanda, purche’:
- a) nei casi previsti dal comma 1, lettera d), siano rientrati in
possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 148;
- b) nei casi previsti dal comma 1, lettera e), abbiano corrisposto
il contributo dovuto;
- c) nel caso previsto dal comma 1, lettera g), siano decorsi cinque
anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.
- Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) e’ concluso entro il
termine non superiore a novanta giorni stabilito dall’Organismo con
proprio regolamento e puo’ essere sospeso, per il tempo necessario
allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura
ispettiva, disposti dall’Organismo nei confronti del soggetto
interessato. Il procedimento di cancellazione e’ sospeso per il
periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di
cui all’articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione
dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo
Unico. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine
della sospensione.
- La cancellazione dall’albo non preclude l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico.
Art. 153.
(Obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo)
- Con la richiesta di iscrizione all’albo i soggetti interessati
sono tenuti a comunicare all’Organismo:
- a) il luogo di conservazione della documentazione di cui agli
articoli 160 e 178, anche nell’ipotesi in cui i documenti siano
prodotti in formato digitale e siano conservati ai sensi
dell’articolo 160, comma 4;
- b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa
dal domicilio;
- c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla
sede legale, la sede della direzione generale, nonche’, ove
esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;
- d) il codice fiscale o la partita IVA;
- e) l’elenco nominativo e le generalita’ complete di tutti gli
esponenti aziendali delle societa’ di consulenza finanziaria, con
l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe
assegnate, nonche’ dei consulenti finanziari autonomi con i quali
hanno iniziato o cessato un rapporto di collaborazione;
- f) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e
indirettamente al capitale della societa’ di consulenza finanziaria,
con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore
assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette
andra’ specificato il soggetto tramite il quale si detiene la
partecipazione;
- g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC);
- h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i
consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di
cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.
- I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni
all’Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e all’articolo 146,
commi 2, lettere a) e c), e 3, lettere a) e c).
- I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all’Organismo
le misure e l’assunzione della qualita’ di imputato previste
dall’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque
modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’iscrizione,
incluso l’eventuale periodo di inoperativita’ per le societa’ di
consulenza.
- I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione
necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle
proprie funzioni nonche’ l’accertamento dei requisiti di onorabilita’
e professionalita’ previsti per il conseguimento e il mantenimento
dell’iscrizione all’albo. I consulenti finanziari sono tenuti a
rispondere alle richieste di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo
Unico.
Art. 154.
(Obblighi dei soggetti abilitati e delle societa’ di consulenza
finanziaria nei confronti dell’Organismo)
- I soggetti abilitati comunicano all’Organismo il venir meno in
capo ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui
si avvalgono dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo.
- I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni
all’Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi
dell’articolo 81, comma 1, lettera c), nonche’ ogni successiva
variazione.
- I soggetti abilitati trasmettono all’Organismo i nominativi dei
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con cui hanno
iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente,
di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
- I soggetti abilitati collaborano con l’Organismo al fine di
consentire a quest’ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in
particolare, il compimento degli atti previsti dall’articolo 31,
comma 7, del Testo Unico, nonche’ l’accertamento dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ dei richiedenti l’iscrizione e degli
iscritti.
- Il presente articolo si applica anche alle societa’ di
consulenza finanziaria.
PARTE IV
ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI
ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Art. 155.
(Ambito di attivita’)
- I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi
delle disposizioni disciplinanti l’attivita’ dei soggetti abilitati,
sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.
Art. 156.
(Modalita’ di aggiornamento professionale)
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 78 a 82, i
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti
all’aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su
base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di
frequenza.
Art. 157.
(Incompatibilita’)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5,
l’attivita’ di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede e’ incompatibile:
- a) con la qualita’ di sindaco o suo collaboratore ai sensi
dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al
controllo interno, presso soggetti abilitati o societa’ di consulenza
finanziaria;
- b) con la qualita’ di amministratore, dipendente o collaboratore di
una societa’ di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non
appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale
opera il consulente finanziario stesso;
- c) con la qualita’ di socio di una societa’ di consulenza
finanziaria;
- d) con la qualita’ di socio, amministratore, sindaco o dipendente
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto
abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;
- e) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
- f) con ogni ulteriore incarico o attivita’ che si ponga in grave
contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 158.
(Regole generali di comportamento)
- I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono
osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla
loro attivita’, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo
ai sensi dell’articolo 139 e a quella della categoria del soggetto
abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le
procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.
- I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono
tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai
clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in
ragione della propria attivita’, salvo che nei confronti del soggetto
per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attivita’
di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti,
nonche’ nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e
in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la
rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni
per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
Art. 159.
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o
dei potenziali clienti)
- Al momento del primo contatto, il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede:
- a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una
dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli
elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione
all’albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede, nonche’ il domicilio al quale indirizzare la
dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del
Testo Unico;
- b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una
comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui
al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa
riportati.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del
potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo
stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione
proposta.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
verifica l’identita’ del cliente o del potenziale cliente, prima di
raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente
rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti,
delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo
sottoscritto.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede puo’
ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente
immediata trasmissione, esclusivamente:
- a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali
intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera
ovvero al soggetto i cui servizi e attivita’ di investimento,
strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di
non trasferibilita’;
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale
beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
- c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati
a favore del soggetto che presta il servizio e attivita’ di
investimento oggetto di offerta.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non
puo’ ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di
compenso ovvero di finanziamento.
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non
puo’ utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di
pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al
medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato
dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
- a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del
cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;
- b) l’utilizzo avvenga con modalita’ tali da far constatare
all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente
stesso;
- c) l’utilizzo da parte del consulente comporti l’automatica
disabilitazione dei codici stessi.
- Per gli iscritti all’albo operanti sotto supervisione, si
applicano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 81, comma
1, lettera f).
Art. 160.
(Conservazione della documentazione)
- Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e’
tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo
comunicato ai sensi dell’articolo 153, copia della seguente
documentazione:
- a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti
o dai potenziali clienti per suo tramite;
- b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il
consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.
- In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al
comma 1 puo’ essere conservata anche mediante supporti elettronici
durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia
consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della
stessa.
- Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della
documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.
- I documenti prodotti in formato digitale possono essere
conservati dall’intermediario per conto del quale il consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera, a condizione che
a quest’ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una
riproduzione immutata degli stessi.
PARTE V
ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 161.
(Ambito di applicazione)
- Nella presente Parte, per “strumenti finanziari”, si intendono
esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di
investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli
articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.
Art. 162.
(Regole generali di comportamento)
- Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di
consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale,
per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in
particolare i seguenti principi:
- a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e
promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle
societa’ di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti
sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni
pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come
tali;
- b) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari
disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente
diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di
prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento
del cliente siano opportunamente soddisfatti;
- c) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo
di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari
disponibili sul mercato. Il processo di selezione comprende i
seguenti elementi:
1) il numero e la varieta’ degli strumenti finanziari considerati
sono proporzionati all’ambito del servizio di consulenza prestato;
2) il numero e la varieta’ degli strumenti finanziari considerati
sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari
disponibili sul mercato;
3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari
comprendono tutti gli aspetti d’interesse, quali rischi, costi e
complessita’, nonche’ le caratteristiche dei clienti dei consulenti
finanziari autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria, e
assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere
raccomandati sia obiettiva;
- d) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una
persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione
del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi
qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del
consulente finanziario autonomo e della societa’ di consulenza
finanziaria sulle base delle proprie risorse;
- e) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del
proprio personale secondo modalita’ incompatibili con il loro dovere
di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non
adottano disposizioni in materia di remunerazione o d’altro tipo che
potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al
dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti
finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria possono
raccomandare uno strumento differente, piu’ adatto alle esigenze del
cliente;
- f) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le
necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo
processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento, e
per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
identificato di ciascuno strumento finanziario;
- g) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le
informazioni necessarie al fine della loro classificazione come
clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine
di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o
potenziale cliente;
- h) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai
clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;
- i) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e
registrazioni idonee;
- l) i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria osservano le disposizioni legislative e regolamentari
relative alla loro attivita’, ivi incluse le disposizioni adottate
dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle
informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui
comunque dispongano in ragione della propria attivita’, salvo che nei
casi previsti dall’articolo 31, comma 7, del Testo Unico e in ogni
altro caso in cui l’ordinamento ne consenta o ne imponga la
rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni
per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il
compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei
valori di pertinenza dei clienti.
Art. 163.
(Incompatibilita’)
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5,
l’attivita’ di consulente finanziario autonomo o della societa’ di
consulenza finanziaria e’ incompatibile:
- a) con l’esercizio dell’attivita’ di agente di cambio;
- b) con l’esercizio delle attivita’ di intermediazione assicurativa
di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
- c) con l’esercizio delle attivita’ di agente in attivita’
finanziaria di cui all’articolo 128-quater del TUB;
- d) con ogni ulteriore incarico o attivita’ che si ponga in grave
contrasto con il suo ordinato svolgimento.
Art. 164.
(Aggiornamento professionale)
- I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all’aggiornamento
professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche
dell’attivita’ prestata ai clienti.
- I consulenti finanziari autonomi partecipano, almeno ogni dodici
mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti
da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della
formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche,
rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti.
- A tal fine le societa’ di consulenza finanziaria si dotano di
idonee procedure per garantire l’adeguata formazione e
l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi
operanti per loro conto.
- Si applicano le ipotesi di sospensione dall’obbligo di
aggiornamento previste dall’articolo 81, comma 2.
- L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento
professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli
attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione.
- Conformemente a quanto previsto dall’articolo 81, comma 1,
lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi
con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.
TITOLO II
INFORMAZIONI, CONTRATTI E RACCOMANDAZIONI
Art. 165.
(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario
autonomo e sulla societa’ di consulenza finanziaria e sui loro
servizi)
- Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente
informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla
societa’ di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli
strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte. I
consulenti finanziari autonomi o le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo
utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione
del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della
prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti
informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:
- a) il nome e il cognome, il domicilio e il recapito del consulente
finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale
della societa’ di consulenza finanziaria e i dati di contatto
necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo
efficace e il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo
che svolgera’ l’attivita’ di consulenza finanziaria per conto della
societa’;
- b) le lingue nelle quali il cliente puo’ comunicare con il
consulente finanziario autonomo o con la societa’ di consulenza
finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;
- c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i
consulenti finanziari autonomi o le societa’ di consulenza
finanziaria e il cliente;
- d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la
societa’ di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa
sezione dell’albo tenuto dall’Organismo, la data e gli estremi
dell’iscrizione all’albo e il nome e l’indirizzo di contatto
dell’Organismo;
- e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni
sull’esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi o
le societa’ di consulenza finanziaria prestano al cliente;
- f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della
politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente
all’articolo 177;
- g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica
sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite
un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole),
purche’ siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 174;
- h) la descrizione dell’attivita’ prestata dal consulente
finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria e
delle modalita’ di prestazione del servizio di consulenza in materia
di investimenti;
- i) le attivita’ professionali ulteriori rispetto alla consulenza in
materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente
finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria, con
l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse
prevista, della loro specifica remunerazione. Con riferimento alle
suddette ulteriori attivita’, il consulente autonomo o le societa’ di
consulenza finanziaria devono informare il cliente che tali attivita’
non sono oggetto della vigilanza della Consob ne’ dell’Organismo e
devono precisare il soggetto eventualmente titolare delle relative
funzioni di vigilanza;
- l) l’eventuale valutazione periodica dell’adeguatezza degli
strumenti finanziari raccomandati.
- I consulenti finanziari autonomi o le societa’ di consulenza
finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma
specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:
- a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo
clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di
strumenti finanziari;
- b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati a ricevere
consulenza esclusivamente nella specifica categoria o gamma di
strumenti finanziari;
- c) prima di prestare il servizio, si assicurano che questo sia
adeguato al nuovo cliente, in quanto risponde alle esigenze e agli
obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia
adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario
autonomo e la societa’ di consulenza finanziaria non prestano al
cliente tale servizio.
- I consulenti finanziari autonomi o le societa’ di consulenza
finanziaria informano il cliente della possibilita’ di inoltrare
segnalazioni ed esposti all’Organismo.
- Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una
forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti
possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di
investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono
loro proposti nonche’ i rischi a essi connessi e, di conseguenza,
possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di
investimenti.
Art. 166.
(Contratto di consulenza in materia di investimenti)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di
consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto
scritto che determina almeno:
- a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario
autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria e le modalita’ di
prestazione del servizio;
- b) i diritti del cliente;
- c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;
- d) se e’ prevista anche la prestazione di raccomandazioni
personalizzate aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dagli
strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Testo Unico
o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi
accessori di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;
- e) se e’ prevista anche la prestazione di raccomandazioni non
personalizzate e le modalita’ con le quali il consulente deve
segnalare al cliente che la raccomandazione non e’ basata su una
valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;
- f) se e’ previsto l’obbligo per il cliente di comunicare al
consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha
effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;
- g) nei casi di cui alla lettera f), se e’ previsto l’obbligo del
consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti
finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre
la quale e’ prevista la comunicazione e il termine per l’adempimento
del relativo obbligo;
- h) se e’ previsto l’obbligo del consulente di aggiornare e con
quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;
- i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti ovvero, se tale elemento non puo’ essere determinato in
misura esatta, i criteri oggettivi per determinarlo, nonche’ le
relative modalita’ di pagamento;
- l) la durata, se prevista, e le modalita’ di rinnovo del contratto,
nonche’ le modalita’ da adottare per le modificazioni del contratto
stesso;
- m) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il
consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio
di consulenza in materia di investimenti, compresa l’indicazione se
sia consentito l’utilizzo di comunicazioni elettroniche;
- n) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al
cliente a rendiconto dell’attivita’ svolta;
- o) le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie,
definite ai sensi dell’articolo 32-ter del Testo Unico.
Art. 167.
(Acquisizione delle informazioni dai clienti)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria non creano ambiguita’ o confusione riguardo alle loro
responsabilita’ nel processo di valutazione dell’adeguatezza di
servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente
all’articolo 171. Nel valutare l’adeguatezza i consulenti finanziari
autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria informano i clienti
o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la
valutazione e’ condotta per consentire ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa’ di consulenza finanziaria di agire secondo
il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza
in materia di investimenti e’ prestato totalmente o in parte
attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la
responsabilita’ di eseguire la valutazione dell’adeguatezza compete
ai consulenti finanziari autonomi e alle societa’ di consulenza
finanziaria che prestano il servizio e non e’ ridotta dal fatto di
utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione
personalizzata.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere
raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del
servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I
consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le
informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche
essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per
determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio
fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i
seguenti criteri:
- a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa
la sua tolleranza al rischio;
- b) e’ di natura tale che il cliente e’ finanziariamente in grado di
sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i
suoi obiettivi di investimento;
- c) e’ di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie
esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti
all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
- Quando presta il servizio di investimento a un cliente
professionale, il consulente finanziario autonomo o la societa’ di
consulenza finanziaria puo’ legittimamente presumere che, per quanto
riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali e’
classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente
abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del
comma 2, lettera c). Nella fornitura di consulenza in materia di
investimenti a un cliente professionale di diritto ai sensi
dell’Allegato n. 3 al presente regolamento, il consulente finanziario
autonomo o la societa’ di consulenza finanziaria puo’ legittimamente
presumere, ai fini del comma 2, lettera b), che il cliente sia
finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di
investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
- Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un
cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati
sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attivita’,
comprese le attivita’ liquide, gli investimenti e beni immobili e gli
impegni finanziari regolari.
- Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un
cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul
periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare
l’investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di
rischio e le finalita’ dell’investimento.
- Quando un cliente e’ una persona giuridica o un gruppo composto
da due o piu’ persone fisiche oppure quando una o piu’ persone
fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, il consulente
finanziario autonomo o la societa’ di consulenza finanziaria elabora
e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere
interessato dalla valutazione dell’adeguatezza e come tale
valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l’altro
presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni
relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e
obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la
societa’ di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una
persona fisica e’ rappresentata da un’altra persona fisica o quando
per la valutazione dell’adeguatezza debba essere considerata una
persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente
professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di
investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla
persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del
rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del
rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a
effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le
informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano
attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell’importanza di
fornire informazioni accurate e aggiornate;
- b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di
profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare
le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di
valutazione dell’adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano
correttamente concepiti per l’utilizzo con i clienti, individuandone
e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il
processo di valutazione dell’adeguatezza;
- c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a
essere comprese dai clienti, procurino un’immagine accurata degli
obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni
necessarie a condurre la valutazione dell’adeguatezza;
- d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la
coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se
nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti
imprecisioni.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il
cliente, fornendo un servizio continuativo di consulenza, dispongono
di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni
adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a
soddisfare i requisiti di cui al comma 4.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli
strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel
prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non
ottengono le informazioni di cui all’articolo 171, comma 1.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze
e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli
investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano
appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza
del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti,
tra cui la complessita’ e i rischi connessi:
- a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali
il cliente ha dimestichezza;
- b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su
strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il
quale sono state eseguite;
- c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la
precedente professione del cliente o del potenziale cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal
fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui
all’articolo 171.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle
informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non
siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono
manifestamente superate, inesatte o incomplete.
Art. 168.
(Classificazione dei clienti)
- Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo
167 e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti
finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria
classificano il cliente in qualita’ di cliente al dettaglio o cliente
professionale. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di
consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione cosi’
effettuata.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa
l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa
gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della
tutela del cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente,
trattare come cliente al dettaglio un cliente che e’ considerato come
cliente professionale di diritto.
Art. 169.
(Informazioni sugli strumenti finanziari)
- Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di
investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e
avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali
strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e
l’indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla
clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto
del mercato di riferimento identificato per ciascun strumento
finanziario.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti,
una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti
finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in
particolare, della classificazione del cliente come cliente al
dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le
caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il
funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie
condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a
tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da
consentire al cliente di adottare decisioni di investimento
consapevoli.
- La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove
pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status
e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
- a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una
spiegazione dell’effetto leva e della sua incidenza e del rischio di
perdita totale dell’investimento, inclusi i rischi associati
all’insolvenza dell’emittente o a eventi connessi come il salvataggio
con risorse interne;
- b) la volatilita’ del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti
del mercato disponibile per essi;
- c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento,
per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti
finanziari con investimento a termine fisso, inclusa una
presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di
tale uscita, degli eventuali vincoli e dell’arco temporale stimato
per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i
costi iniziali dell’operazione in tale tipologia di strumenti
finanziari.
- Quando forniscono a un cliente al dettaglio o potenziale cliente
al dettaglio informazioni in merito a uno strumento finanziario
oggetto di un’offerta corrente al pubblico e in relazione a tale
offerta e’ stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva
2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la societa’ di
consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in
tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove
tale prospetto e’ a disposizione del pubblico.
- Quando uno strumento finanziario e’ composto da due o piu’
diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario
autonomo e la societa’ di consulenza finanziaria forniscono una
descrizione accurata della natura giuridica dello strumento
finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui
l’interazione tra i componenti influisce sui rischi
dell’investimento.
- In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o
un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario
autonomo e la societa’ di consulenza finanziaria forniscono al
cliente o potenziale cliente informazioni sull’ambito di applicazione
e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del
capitale. Quando la garanzia e’ fornita da un terzo, le informazioni
includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia,
affinche’ il cliente o potenziale cliente possa compiere una
valutazione corretta della garanzia.
Art. 170.
(Informazioni sui costi e gli oneri connessi)
- Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono
comprendere le informazioni relative sia ai servizi d’investimento
che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento
finanziario raccomandato e alle modalita’ di pagamento da parte del
cliente.
- Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al
servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal
verificarsi di un rischio di mercato sottostante, devono essere
presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere
il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il
cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali
informazioni sono fornite al cliente con periodicita’ regolare, e
comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento.
- Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle
informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi
e le societa’ di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata
quanto segue:
- a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente
finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria o da
altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre
parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi
accessori prestati al cliente;
- b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione
e gestione degli strumenti finanziari.
I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati
nell’Allegato II del regolamento (UE) 2017/565.
- Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere
pagata o e’ espressa in valuta estera, i consulenti finanziari
autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria forniscono
l’indicazione di tale valuta, nonche’ dei tassi e delle spese di
cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di
consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle
modalita’ per il pagamento o altra prestazione.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da
un’impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro
servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi
prestati dall’impresa. I consulenti finanziari autonomi e le societa’
di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente a imprese
tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di
altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle
imprese di investimento.
- Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, i consulenti
finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria
utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi
e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi,
eseguono stime ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari
autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria riesaminano le
ipotesi ex ante sulla base dell’esperienza ex post e, laddove
necessario, le adeguano.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o piu’
strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un
rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono
annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri
relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al
servizio di consulenza e servizi accessori. Tali informazioni si
basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I
consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate
sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti
finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche
destinate ai clienti.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono ai clienti un’illustrazione che mostri
l’effetto cumulativo dei costi sulla redditivita’ che comporta la
prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione e’
presentata sia ex ante che ex post. I consulenti finanziari autonomi
e le societa’ di consulenza finanziaria provvedono a che
l’illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:
- a) l’illustrazione mostra l’effetto dei costi e degli oneri
complessivi sulla redditivita’ dell’investimento;
- b) l’illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni
previste dei costi;
- c) l’illustrazione e’ accompagnata da una sua descrizione.
Art. 171.
(Valutazione dell’adeguatezza)
- Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di
investimenti i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di
consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito
alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in
materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o
servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacita’ di
tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di
investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in
grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti
finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e
siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al
rischio e della sua capacita’ di sostenere perdite.
- Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari
autonomi o le societa’ di consulenza finanziaria raccomandino un
servizio insieme a un altro servizio o prodotti aggregati, devono
valutare che l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del
cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per
assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le
caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di
investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e
di valutare, tenendo conto dei costi e della complessita’, se servizi
di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano
corrispondere al profilo del cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei
servizi o degli strumenti e’ adeguato per il cliente.
- Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli
investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un
altro o mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica a
uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le
societa’ di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie
informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi
investimenti raccomandati e effettuano un’analisi dei costi e
benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in
grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei
relativi costi.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che
comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del
modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al
dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e
alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata
dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del
cliente e alla sua propensione al rischio e capacita’ di sostenere
perdite.
I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria pongono all’attenzione dei clienti e includono nella
relazione sull’adeguatezza informazioni sulla probabilita’ che i
servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al
dettaglio la necessita’ di chiedere una revisione periodica delle
relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le
societa’ di consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta
valutazioni e relazioni periodiche sull’adeguatezza, le relazioni
successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare
solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione
e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono
ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell’adeguatezza
riesaminano almeno una volta all’anno, al fine di migliorare il
servizio, l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza
di tale valutazione e’ incrementata sulla base del profilo di rischio
del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.
Art. 172.
(Obbligo di rendiconto)
- Nei casi di cui all’articolo 165, comma 1, lettera l) i
consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I
clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle societa’
di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le
modalita’ e la frequenza stabiliti dal contratto.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la
valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari
forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione
aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento
corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre
caratteristiche del cliente.
TITOLO III
REQUISITI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 173.
(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni
corrette, chiare e non fuorvianti)
- Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario
autonomo o dalla societa’ di consulenza finanziaria in una forma
comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e
del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti
nonche’ i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere
le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che tutte le informazioni, comprese le
comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti
al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o
professionali o che divulgano in modo tale per cui e’ probabile che
siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente
articolo:
- a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario
autonomo o la denominazione della societa’ di consulenza finanziaria;
- b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un’indicazione
corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali
benefici di un servizio di investimento o di uno strumento
finanziario;
- c) nell’indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un
carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del
carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonche’ una
disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in
evidenza;
- d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da
risultare con ogni probabilita’ comprensibili per il componente medio
del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente
ricevute;
- e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano
elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
- f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa
lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma,
forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia
accettato di ricevere informazioni in piu’ di una lingua;
- g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di
comunicazione utilizzato.
- Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o
servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di
investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e
le societa’ di consulenza finanziaria assicurano che siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il raffronto e’ significativo ed e’ presentato in modo corretto
ed equilibrato;
- b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono
specificate;
- c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono
indicati.
- Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati
passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di
un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le
societa’ di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte
le condizioni seguenti:
- a) tale indicazione non costituisce l’elemento piu’ evidente della
comunicazione;
- b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati
riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove inferiore a cinque
anni, l’intero periodo durante il quale lo strumento finanziario e’
stato offerto, l’indice finanziario utilizzato o il servizio di
investimento fornito oppure riguardanti un periodo piu’ lungo deciso
dal consulente finanziario autonomo o dalla societa’ di consulenza
finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi
di dodici mesi;
- c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono
indicati chiaramente;
- d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si
riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri;
- e) quando l’indicazione si basa su dati espressi in una valuta
diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al
dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio e’ residente, le
informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono
che il rendimento puo’ crescere o diminuire a seguito di oscillazioni
del cambio;
- f) quando l’indicazione e’ basata sui risultati lordi, e’ indicato
l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
- Quando le informazioni includono o fanno riferimento a
simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e
le societa’ di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni
riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati
passati reali di uno o piu’ strumenti finanziari o indici finanziari
identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento
finanziario in questione;
- b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla
lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere
da a) a c), e) ed f);
- c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si
riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati
passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
- Quando le informazioni contengono informazioni su risultati
futuri, i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati
passati ne’ vi fanno riferimento;
- b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da
dati obiettivi;
- c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, e’
indicato l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri
oneri;
- d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie
condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e
riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di
strumenti oggetto dell’analisi;
- e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali
previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
- Quando fanno riferimento a un trattamento fiscale particolare,
le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale
dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e puo’ essere
soggetto a variazioni in futuro.
- Le informazioni non utilizzano il nome dell’Organismo o della
Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o
approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della
societa’ di consulenza finanziaria.
Art. 174.
(Modalita’ di adempimento degli obblighi di informazione)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 165, 167,
169 e 170 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di
prestare loro il servizio di consulenza in materia di investimenti o
i servizi accessori.
- Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite
un sito internet, purche’ siano soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 175, comma 2.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica
rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 165, 167,
169 e 170 che e’ d’interesse per un servizio che il consulente gli
presta. La notifica e’ fatta su un supporto durevole se le
informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto
durevole.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle
comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai
clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e
servizi accessori.
- Le comunicazioni di marketing che contengono un’offerta o un
invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le
modalita’ di risposta o includono un modulo di risposta comprendono
le informazioni di cui agli articoli 165, 167, 169 e 170, se
pertinenti per tale offerta o invito:
- a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di
consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde
alla comunicazione;
- b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare
un’offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di
consulenza in materia di investimenti.
Art. 175.
(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)
- Quando ai fini dell’articolo 174 le informazioni devono essere
fornite su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 1, comma
6-octiesdecies, del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e
le societa’ di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire
tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:
- a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e’ appropriata
per il contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto d’affari
con il cliente;
- b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le e’
offerta la possibilita’ di scegliere tra l’informazione su carta o
tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro
supporto.
- Quando, conformemente agli articoli 165, 169, 170 e 174, i
consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria forniscono informazioni a un cliente tramite un sito
internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al
cliente, i consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) la fornitura delle informazioni su tale supporto e’ appropriata
per il contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto d’affari
tra il consulente finanziario autonomo o la societa’ di consulenza
finanziaria e il cliente;
- b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle
informazioni in tale forma;
- c) al cliente e’ comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito
internet e il punto del sito in cui puo’ avere accesso
all’informazione;
- d) le informazioni sono aggiornate;
- e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per
tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente puo’
avere necessita’ di visitarlo.
- Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni
tramite comunicazioni elettroniche e’ considerata appropriata per il
contesto in cui si svolge o si svolgera’ il rapporto d’affari tra i
consulenti finanziari autonomi o le societa’ di consulenza
finanziaria e il cliente quando vi e’ la prova che il cliente ha
accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un
indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d’affari e’
considerata una prova in tal senso.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
Art. 176.
(Procedure interne e pratiche retributive)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria adottano, applicano e mantengono:
- a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla
complessita’ dell’attivita’ svolta che siano idonee a garantire
l’adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza
nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
- b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in
essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti;
- c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell’attivita’
prestata e l’adeguata considerazione dell’interesse dei clienti;
- d) misure idonee a garantire che le persone che prestano
l’attivita’ possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed
esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro
funzioni.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le
informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di
approvazione, compreso il suo mercato di riferimento e per
comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento
identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni
lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all’informativa, alla
valutazione dell’adeguatezza e alla identificazione e gestione dei
conflitti di interesse.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell’attivita’
svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure
adottate ai sensi del comma 1.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive
regolate da adeguate procedure interne, idonee a garantire una
gestione sana e con l’intento di assicurare che i clienti siano
trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati
dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.
Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare
conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a
favorire i propri interessi o gli interessi del consulente
finanziario autonomo o della societa’ di consulenza finanziaria a
potenziale discapito di un cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive
seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un
impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di
consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in
cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di
interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un
cliente.
- L’organo di amministrazione della societa’ di consulenza approva
la politica retributiva della societa’. Alla dirigenza della societa’
di consulenza di investimento compete la responsabilita’
dell’attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e
del monitoraggio dei rischi di conformita’ in relazione a tale
politica.
- La retribuzione non e’ basata esclusivamente o prevalentemente
su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di
adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformita’ alla
regolamentazione applicabile, l’equo trattamento dei clienti e la
qualita’ dei servizi prestati ai clienti. L’equilibrio tra componenti
fisse e variabili della retribuzione e’ mantenuto in qualsiasi
circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli
interessi del consulente finanziario autonomo o della societa’ di
consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a
discapito degli interessi di un cliente.
Art. 177.
(Conflitti di interesse)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura,
alla dimensione e alla complessita’ dell’attivita’ svolta, per
identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che
potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della
prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando
idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione e
alla complessita’ dell’attivita’ svolta, e assicurando che
l’affidamento di una pluralita’ di funzioni ai soggetti rilevanti
impegnati in attivita’ che implicano un conflitto di interesse non
impedisca loro di agire in modo indipendente, cosi’ da evitare che
tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
- Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso
dei conflitti di interesse che potrebbero sorgere fra i clienti e il
coniuge, il convivente more uxorio, i figli, gli affini entro il
secondo grado e ogni altro parente entro il quarto grado del
consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.
- Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio
di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti
finanziari autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria li
informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e
delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite
su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate,
considerate le caratteristiche del cliente, affinche’ quest’ultimo
possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto
conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di
interesse che possono insorgere al momento della fornitura del
servizio di investimento, e la cui esistenza puo’ ledere gli
interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le
societa’ di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto
rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:
- a) e’ probabile che il consulente finanziario autonomo, la societa’
di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un
guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del
cliente;
- b) il consulente finanziario autonomo, la societa’ di consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio
prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un
interesse distinto da quello del cliente;
- c) il consulente finanziario autonomo, la societa’ di consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o
di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o
gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) il consulente finanziario autonomo, la societa’ di consulenza
finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attivita’ del
cliente.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria elaborano, attuano e mantengono un’efficace politica sui
conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro
dimensioni e alla relativa organizzazione, nonche’ alla natura, alle
dimensioni e alla complessita’ dell’attivita’ svolta. Qualora la
societa’ di consulenza finanziaria appartenga a un gruppo, detta
politica tiene conto anche delle circostanze, di cui la societa’ di
consulenza finanziaria e’ o dovrebbe essere a conoscenza, che
potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla
struttura e dalle attivita’ degli altri componenti del gruppo.
- La politica sui conflitti di interesse messa in atto
conformemente al comma 6:
- a) deve consentire di individuare, in riferimento al servizio di
consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o
potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli
interessi di uno o piu’ clienti;
- b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare
per prevenire o gestire tali conflitti.
- Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono
volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie
attivita’ professionali che implicano un conflitto di interesse del
tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attivita’ con
un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attivita’
del consulente finanziario autonomo o della societa’ di consulenza
finanziaria e del gruppo cui essa appartiene e al rischio che siano
lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra
le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo
le voci del seguente elenco che sono necessarie perche’ il consulente
finanziario autonomo o la societa’ di consulenza finanziaria
garantiscano il grado di indipendenza richiesto:
- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di
informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attivita’ che
comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di
tali informazioni puo’ ledere gli interessi di uno o piu’ clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali
funzioni implicano l’esercizio di attivita’ per conto di clienti con
interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo
interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del
consulente finanziario autonomo o della societa’ di consulenza
finanziaria;
- c) l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei
soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attivita’ e la
retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti
che esercitano prevalentemente un’altra attivita’, nel caso in cui
possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette
attivita’;
- d) misure miranti a impedire o a limitare l’esercizio da parte di
qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un
soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del
comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando
le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al
fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato
il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione
indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative
adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle societa’ di
consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di
interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole
certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del
cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei
conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio
di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al
quale e’ diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo
sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei
conflitti di interesse, nonche’ i rischi che si generano per il
cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni
intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di
prendere una decisione informata in relazione al servizio di
investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta
all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata
conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per
rimediare a eventuali carenze. L’eccessivo ricorso alla comunicazione
dei conflitti di interesse e’ considerato una carenza della politica
adottata sui conflitti di interesse.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro
nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa
sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente
gli interessi di uno o piu’ clienti.
Art. 178.
(Registrazioni)
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, su
supporto durevole, registrazioni sufficienti atte a consentire
all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di
verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in
particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti
dei clienti o potenziali clienti. Le registrazioni possono essere
conservate dalla societa’ di consulenza finanziaria per conto della
quale il consulente finanziario autonomo opera.
- Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di
conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro
acquisite dall’Organismo e in una forma e secondo modalita’ che
soddisfino le condizioni seguenti:
- a) l’Organismo puo’ accedervi prontamente e ricostruire ogni fase
fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
- b) e’ possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra
modifica apportata, nonche’ il contenuto delle registrazioni prima di
tali correzioni o modifiche;
- c) non e’ possibile manipolare o alterare in altro modo le
registrazioni;
- d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento
informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui
non sia possibile eseguire facilmente un’analisi dei dati, in ragione
del volume e della natura degli stessi;
- e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle
societa’ di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta
delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
- Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni
stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari
autonomi e le societa’ di consulenza finanziaria tengono almeno le
registrazioni indicate nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565,
in funzione della natura delle attivita’ svolte.
- I consulenti finanziari autonomi e le societa’ di consulenza
finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le
procedure che devono mantenere a norma dell’articolo 176.
- Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del
consulente finanziario autonomo, della societa’ di consulenza
finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione
di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente,
sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente
e, in caso di cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari
autonomi e delle societa’ di consulenza finanziaria, per i cinque
anni successivi.
- L’Organismo puo’ dettare disposizioni sulle modalita’ e i
termini di tenuta delle registrazioni e puo’ individuare un elenco di
registrazioni supplementari rispetto all’elenco riportato
nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565.
Art. 179.
(Procedure per la segnalazione delle violazioni)
- Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione
delle violazioni, previste dall’articolo 4-undecies del Testo Unico,
sono approvate dall’organo di amministrazione delle societa’ di
consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di
proporzionalita’.
- Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i
soggetti preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle
segnalazioni:
- a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati
all’eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto
responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse
correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l’imparzialita’ e
l’indipendenza di giudizio;
- b) non partecipino all’adozione degli eventuali provvedimenti
decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali
competenti.
- Le societa’ di consulenza finanziaria nominano un responsabile
dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne
assicura la corretta funzionalita’ e riferisce direttamente e senza
indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di
segnalazione, ove rilevanti.
- Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti
preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il
responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e
ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la
confidenzialita’ delle informazioni ricevute.
- Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresi’:
- a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-undecies del
Testo Unico, i soggetti che possono attivare i sistemi di
segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere
oggetto di segnalazione;
- b) le modalita’ attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
- c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
- d) le modalita’ e i tempi delle fasi procedurali concernenti la
trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di
segnalazione delle violazioni e’ tenuto a fornire immediata
comunicazione agli organi aziendali competenti;
- f) le modalita’ attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto
segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di
una segnalazione;
- g) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un
interesse privato collegato alla segnalazione;
- h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle
violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto
agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina
applicabile.
- Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione
delle violazioni, le societa’ di consulenza finanziaria illustrano al
proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo
di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della
riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile della violazione.
- Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla
protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di
segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul
corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le
informazioni aggregate sulle risultanze dell’attivita’ svolta a
seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi
aziendali competenti e messa a disposizione del personale.
- Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’articolo
4-undecies del Testo Unico e del presente articolo, le societa’ di
consulenza finanziaria possono esternalizzare l’attivita’ di
ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.
PARTE VI
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI
Art. 180.
(Sanzioni)
- Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b),
- c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall’Organismo, in base alla
gravita’ della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva,
per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente
regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in
base alle stesse.
- Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’Organismo
delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della
societa’ di consulenza finanziaria:
- a) la radiazione dall’albo in caso di:
1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti
sull’eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione
relativa allo svolgimento dell’attivita’ di consulenza in materia di
investimenti;
2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di
indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-bis e dal regolamento
ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;
3) acquisizione della disponibilita’ ovvero detenzione, anche
temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza
dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli
18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;
4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 162, comma 3;
5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti,
all’Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non
rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall’articolo 152, comma
1, lettera b);
6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4;
7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;
8) impiego nello svolgimento dell’attivita’ di consulenza in
materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei
consulenti finanziari autonomi;
- b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:
1) esercizio di attivita’ o assunzione di incarichi incompatibili
ai sensi dell’articolo 163;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 164
concernenti l’aggiornamento professionale;
3) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 165
concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul
consulente e i suoi servizi;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 166
concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 167
concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro
classificazione;
6) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 169
concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;
7) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171
concernenti la valutazione dell’adeguatezza;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 172
concernenti l’obbligo di rendiconto;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 173
concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni
per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 174
concernenti le modalita’ di adempimento degli obblighi di
informazione;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 175
concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito
internet;
12) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 176
concernenti le procedure interne;
13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 177
concernenti i conflitti di interesse;
14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 178
concernenti le registrazioni;
- c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro
venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4
del medesimo articolo.
- Fermo quanto stabilito al comma 1, l’Organismo:
- a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede in caso di:
1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 2,
secondo periodo, del Testo Unico;
2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per
conto di soggetti non abilitati;
3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente
su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a
operazioni dal medesimo poste in essere;
4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita’ di somme o
di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,
all’intermediario, all’Organismo o alla Consob di informazioni o
documenti non rispondenti al vero;
6) sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle
disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico
e delle relative disposizioni di attuazione;
7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal
potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di
quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153, comma 4;
9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;
- b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1,
lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:
1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni
richiamate all’articolo 155;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 156;
3) esercizio di attivita’ o assunzione di qualita’ incompatibili ai
sensi dell’articolo 157;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 158, comma 2;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, comma 3;
6) violazione della disposizione di cui all’articolo 159, comma 4;
7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di
pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi
da quelle prescritte dall’articolo 159, comma 5;
8) percezione di compensi o finanziamenti in violazione
dell’articolo 159, comma 6;
9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di
cui all’articolo 160;
- c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all’articolo
196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 153, ad
eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e
- Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3,
l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento
disponibile, puo’ disporre, in luogo della sanzione prevista, la
tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.
Art. 181.
(Provvedimenti cautelari)
- Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di
cui all’articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico, l’Organismo
valuta la gravita’ degli elementi di cui dispone dando rilievo, in
particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali e’ prevista
la sanzione della radiazione dall’albo, alle modalita’ di attuazione
della condotta illecita e alla reiterazione della violazione.
- Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di
cui all’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo
valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le
circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo e’ stato
sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I,
Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha
assunto la qualita’ d’imputato per uno dei delitti indicati nella
norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e
dell’idoneita’ delle suddette circostanze a pregiudicare gli
specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attivita’ di
consulente finanziario.
ALLEGATO N. 1
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE
DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
TITOLO I
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI
DIVERSE DALLE BANCHE
SEZIONE I
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA MEDIANTE
STABILIMENTO DI SUCCURSALI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE
DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO CON O SENZA
SERVIZI ACCESSORI NEI CASI DI CUI ALL’ART. 28, COMMI 1 E 6, DEL TESTO
UNICO
La domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di
succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con
la vigente normativa sull’imposta di bollo, indica:
- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e
qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura
giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo
della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax,
nonche’ indirizzo di posta elettronica); sito internet se
disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile;
codice identificativo della persona giuridica (legal entity
identifier – LEI) e codice identificativo d’azienda (business
identifier code – BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attivita’ d’investimento, dei
servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa intende
fornire nel territorio della Repubblica per il tramite della
succursale, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea)
strumenti finanziari e disponibilita’ liquide di pertinenza dei
clienti;
- d) nome e indirizzo dell’autorita’ competente responsabile della
vigilanza dell’impresa nel paese terzo; qualora piu’ di un’autorita’
sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi
ambiti di competenza; link al registro di ciascuna autorita’
competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.
La domanda di autorizzazione e’ corredata della seguente
documentazione:
- informazioni generali sull’impresa istante:
- a) copia dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e
statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorita’
dello Stato d’origine in data non anteriore a 90 giorni dalla
presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del
paese terzo recante l’indicazione dei servizi e attivita’ di
investimento nonche’ dei servizi accessori che l’impresa e’
autorizzata a prestare nel paese in cui e’ stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e
sulle attivita’ svolte dalla stessa;
- d) legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di
disposizioni che precludano la capacita’ della succursale
dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli
obblighi alla stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle
relative norme di attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea
direttamente applicabili;
- informazioni sul capitale:
- a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile
sulla societa’ o dell’organo, comunque denominato, titolare di
funzioni equivalenti, attestante l’entita’ del capitale sociale
versato e l’inesistenza a carico dell’impresa di procedure
concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60
giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- c) dichiarazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione
della prima succursale di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera d), del Testo Unico;
- informazioni sugli azionisti:
- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo
dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione
territoriale delle sue componenti e delle principali attivita’ di
ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno
del gruppo e nominativi delle autorita’ di vigilanza competenti
nonche’ descrizione del rapporto tra le entita’ finanziarie e le
eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;
- informazioni sull’organo di gestione e di controllo, sulle
persone che dirigono l’attivita’ e sui responsabili delle succursali:
- a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti
degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi
poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e
dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore
generale;
- b) in riferimento ai responsabili delle succursali:
- dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita,
numero nazionale di identificazione personale, se disponibile,
indirizzo e recapiti;
- curriculum vitae che indichi l’istruzione e la formazione
professionale, l’esperienza professionale, con specificazione dei
soggetti presso i quali la stessa e’ stata maturata nonche’ della
natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle
posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri
decisionali assegnati e su quelli delegati nonche’ sulle aree
operative eventualmente poste sotto il controllo della persona
interessata;
iii. documentazione relativa alla reputazione e all’esperienza
della persona interessata;
- certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono
disponibili nello Stato d’origine) o altri documenti equivalenti
relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause
civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei
confronti della persona interessata (compresa l’interdizione come
amministratore d’impresa, procedure fallimentari, d’insolvenza e
simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere
fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione,
iscrizione o licenza a svolgere un’attivita’ commerciale o
professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale
registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o
sull’espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o
governativo o di un organismo o un’associazione professionale;
- informazioni su un eventuale licenziamento da una
posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da
un rapporto fiduciario o simile;
vii. informazioni su un’eventuale valutazione della reputazione
e dell’esperienza in quanto acquirente o persona che dirige
l’attivita’ gia’ effettuata da un’altra autorita’ (compresa la data
della valutazione, l’identita’ di tale autorita’ e l’esito della
valutazione);
viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e
non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti
familiari con i membri dell’organo di gestione e con i titolari di
funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e
azionisti;
- verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso
di amministratore unico, dell’organo di controllo, nel corso della
quale l’organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei
responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico. Al
verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle
valutazioni effettuate;
- informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle
succursali dedicheranno all’esercizio delle loro funzioni
(indicazioni annuali e mensili);
- informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate
alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali
(indicazioni annuali);
- informazioni finanziarie:
previsioni relative alle succursali comprendenti:
- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico
analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
- gli investimenti che si intendono effettuare, con
indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di
finanziamento, nonche’ della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
iii. i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow;
- l’andamento dei requisiti prudenziali;
- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le
spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e
al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle
attivita’ in gestione;
- informazioni sull’organizzazione delle succursali:
- a) indirizzo della succursale e, ove disponibili, recapiti della
stessa (numeri telefonici e di telefax, nonche’ indirizzo di posta
elettronica);
- b) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi tre
anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi
inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi
previste per l’esecuzione degli ordini;
- informazioni sui servizi accessori che saranno
eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attivita’
di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;
iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela “target”
della succursale;
- attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,
ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
- indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a
distanza;
- nominativi, ove disponibili al momento della domanda di
autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attivita’
di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;
- c) struttura organizzativa e sistemi di controllo interni,
compresi:
- i dati personali dei responsabili delle funzioni di
gestione e di controllo, compresi curriculum vitae dettagliati che
indichino l’istruzione, la formazione e l’esperienza professionale;
- la descrizione delle risorse (in particolare umane e
tecniche) assegnate alle varie attivita’ previste;
iii. in riferimento all’eventuale detenzione di strumenti
finanziari e disponibilita’ liquide di pertinenza dei clienti, le
informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attivita’ dei
clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le
disponibilita’ liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo
del depositario e i relativi contatti);
- elenco delle funzioni, dei servizi o delle attivita’
esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una
descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse
con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo
controllo;
- d) documentazione attestante l’adesione della succursale a un
sistema di indennizzo a tutela degli investitori secondo quanto
previsto dall’art. 60, comma 2, del Testo Unico;
- e) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o
gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi e delle attivita’ di investimento e dei servizi accessori;
- f) descrizione delle misure adottate in tema di product
governance;
- g) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attivita’
della succursale, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i
controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l’impresa intenda
svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso
elettronico diretto;
- h) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle
funzioni di controllo di conformita’, revisione interna e gestione
del rischio;
- i) descrizione delle procedure relative alla funzione
antiriciclaggio;
- l) descrizione dei piani di continuita’ operativa, inclusi i
sistemi e le risorse umane;
- m) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e
conservazione delle registrazioni;
- n) descrizione del manuale delle procedure della succursale
finalizzate all’esercizio dei servizi o delle attivita’ di
investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.
SEZIONE II
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DI SERVIZI E
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI, IN REGIME
DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI
DIVERSE DALLE BANCHE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI QUALIFICATE O DI
CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL’ART. 28, COMMA
6, DEL TESTO UNICO
La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi
e attivita’ di investimento, con o senza servizi accessori, in regime
di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi
diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di
clienti professionali di diritto nei casi di cui all’art. 28, comma
6, del Testo Unico, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa e in regola con la vigente normativa sull’imposta di
bollo, indica:
- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e
qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura
giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo
della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax,
nonche’ indirizzo di posta elettronica); sito internet se
disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile;
codice identificativo della persona giuridica (legal entity
identifier – LEI) e codice identificativo d’azienda (business
identifier code – BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il
numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attivita’ d’investimento, dei
servizi accessori e degli strumenti finanziari che l’impresa intende
fornire nel territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione di servizi, e se si deterranno o meno (anche su base
temporanea) strumenti finanziari e disponibilita’ liquide di
pertinenza dei clienti;
- d) nome e indirizzo dell’autorita’ competente responsabile della
vigilanza dell’impresa nel paese terzo; qualora piu’ di un’autorita’
sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi
ambiti di competenza; link al registro di ciascuna autorita’
competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.
La domanda di autorizzazione e’ corredata della seguente
documentazione:
- informazioni generali sull’impresa istante:
- a) copie dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e
statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorita’
dello Stato d’origine in data non anteriore a 90 giorni dalla
presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del
paese terzo recante l’indicazione dei servizi e attivita’ di
investimento nonche’ dei servizi accessori che l’impresa e’
autorizzata a prestare nel paese in cui e’ stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e
sulle attivita’ svolte dalla stessa;
- d) legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di
disposizioni che precludano la capacita’ dell’impresa di paesi terzi
diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa
applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di
attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente
applicabili;
- informazioni sul capitale:
- a) dichiarazione da parte dell’incaricato del controllo contabile
sulla societa’ o dell’organo, comunque denominato, titolare di
funzioni equivalenti, attestante l’entita’ del capitale sociale
versato e l’inesistenza a carico dell’impresa di procedure
concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60
giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- informazioni sugli azionisti:
- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo
dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione
territoriale delle sue componenti e delle principali attivita’ di
ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno
del gruppo e nominativi delle autorita’ di vigilanza competenti
nonche’ descrizione del rapporto tra le entita’ finanziarie e le
eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;
- informazioni sull’organo di gestione e di controllo nonche’
sulle persone che dirigono l’attivita’:
- a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti
degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi
poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e
dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore
generale;
- programma concernente l’attivita’ iniziale che l’impresa di
paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia
contenente:
- a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi tre
anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi
inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi
previste per l’esecuzione degli ordini;
- informazioni sui servizi accessori che saranno
eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attivita’
di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;
iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela
“target”;
- attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,
ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
- nominativi, ove disponibili al momento della domanda di
autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attivita’
di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o
gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di product
governance;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle
funzioni di controllo di conformita’, revisione interna e gestione
del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione
antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuita’ operativa, inclusi i
sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e
conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate
all’esercizio dei servizi o delle attivita’ di investimento e al
rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente
all’attivita’ svolta in Italia.
TITOLO II
DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ULTERIORI SERVIZI E ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI DA
PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE
SEZIONE I
DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI
PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE IN ITALIA ALLO
STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEI CASI DI CUI ALL’ART. 28, COMMI 1 E 6,
DEL TESTO UNICO
La domanda di estensione dell’autorizzazione alla prestazione di
ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi accessori in
Italia mediante stabilimento di succursale da parte di imprese di
paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, in regola con la vigente normativa
sull’imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile
della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica), e’ corredata della seguente documentazione:
- dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del paese
terzo recante l’indicazione che l’impresa e’ autorizzata a prestare
nel paese in cui e’ stabilita gli ulteriori servizi e attivita’ di
investimento nonche’ servizi accessori che la stessa intende svolgere
nel territorio della Repubblica;
- legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di
disposizioni che precludano la capacita’ della succursale
dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con
riguardo agli ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi
accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla
stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di
attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente
applicabili;
- programma concernente l’attivita’ iniziale che l’impresa di
paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia
contenente:
- a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi tre
anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi
inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi
previste per l’esecuzione degli ordini;
- informazioni sui servizi accessori che saranno
eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attivita’
di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;
iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela
“target”;
- attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,
ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
- nominativi, ove disponibili al momento della domanda di
autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attivita’
di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o
gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di product
governance;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle
funzioni di controllo di conformita’, revisione interna e gestione
del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione
antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuita’ operativa, inclusi i
sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e
conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate
all’esercizio dei servizi o delle attivita’ di investimento e al
rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente
all’attivita’ svolta in Italia;
- relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura
organizzativa della succursale, recante altresi’ l’eventuale
affidamento a terzi di funzioni operative;
- dichiarazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione
della succursale di ammontare non inferiore a quello determinato
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera d), del
Testo Unico, in relazione agli ulteriori servizi e attivita’ di
investimento per i quali si chiede l’autorizzazione.
SEZIONE II
DOMANDA DI ESTENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI
PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE A OPERARE IN ITALIA IN
REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI
QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI
ALL’ART. 28, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
La domanda di estensione dell’autorizzazione alla prestazione di
ulteriori servizi e attivita’ di investimento nonche’ servizi
accessori in Italia in regime di libera prestazione di servizi da
parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di
controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei
casi di cui all’art. 28, comma 6, del Testo Unico, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa, in regola con la vigente
normativa sull’imposta di bollo e recante i recapiti della persona
responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica), e’ corredata della seguente
documentazione:
- dichiarazione scritta emessa dall’autorita’ competente del paese
terzo recante l’indicazione che l’impresa e’ autorizzata a prestare
nel paese in cui e’ stabilita gli ulteriori servizi e attivita’ di
investimento nonche’ servizi accessori che la stessa intende svolgere
nel territorio della Repubblica;
- legal opinion in merito all’assenza nel paese terzo di
disposizioni che precludano la capacita’ della succursale
dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con
riguardo agli ulteriori servizi e attivita’ di investimento e servizi
accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla
stessa applicabili ai sensi del Testo Unico e delle relative norme di
attuazione o contenuti in atti dell’Unione Europea direttamente
applicabili;
- programma concernente l’attivita’ iniziale che l’impresa di
paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia
contenente:
- a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi tre
anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi
inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi
previste per l’esecuzione degli ordini;
- informazioni sui servizi accessori che saranno
eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attivita’
di investimento di cui si richiede l’autorizzazione;
iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela
“target”;
- attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,
ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
- nominativi, ove disponibili al momento della domanda di
autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attivita’
di investimento e ubicazione geografica della loro attivita’;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o
gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di product
governance;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle
funzioni di controllo di conformita’, revisione interna e gestione
del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione
antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuita’ operativa, inclusi i
sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e
conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate
all’esercizio dei servizi o delle attivita’ di investimento e al
rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente
all’attivita’ svolta in Italia.
ALLEGATO N. 2
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI SERVIZI NON AMMESSI AL
MUTUO RICONOSCIMENTO DA PARTE DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE
La domanda di autorizzazione all’esercizio in Italia dei servizi
previsti ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi
al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE,
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e in regola con
la vigente normativa sull’imposta di bollo, indica:
- a) denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi
altra denominazione commerciale da utilizzare); struttura giuridica;
indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione
generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonche’ indirizzo
di posta elettronica); numero di identificazione nazionale, se
disponibile;
- b) i servizi che l’impresa intende esercitare in Italia e se si
deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e
disponibilita’ liquide di pertinenza dei clienti;
- c) elenco dei documenti allegati.
La domanda di autorizzazione e’ corredata della seguente
documentazione:
- informazioni generali sull’impresa istante:
- a) attestazione, rilasciata dall’autorita’ competente dello Stato
membro d’origine, che l’impresa di investimento ivi svolge
effettivamente e regolarmente i servizi per i quali e’ richiesta
l’autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- b) informazioni sulla distribuzione geografica dell’impresa e
sulle attivita’ svolte dalla stessa;
- informazioni sugli azionisti:
- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo
dell’impresa, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 23 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione
territoriale delle sue componenti e delle principali attivita’ di
ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entita’ regolamentate all’interno
del gruppo e nominativi delle autorita’ di vigilanza competenti
nonche’ descrizione del rapporto tra le entita’ finanziarie e le
eventuali entita’ non finanziarie del gruppo;
- informazioni sull’organo di gestione e di controllo, sulle
persone che dirigono l’attivita’ e sui responsabili delle succursali:
- a) elenco nominativo e generalita’ complete di tutti i componenti
degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi
poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e
dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore
generale;
- b) qualora i servizi da autorizzare saranno prestati attraverso
una succursale, in riferimento ai responsabili delle succursali:
- dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita,
numero nazionale di identificazione personale, se disponibile,
indirizzo e recapiti;
- curriculum vitae che indichi l’istruzione e la formazione
professionale, l’esperienza professionale, con specificazione dei
soggetti presso i quali la stessa e’ stata maturata nonche’ della
natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle
posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri
decisionali assegnati e su quelli delegati nonche’ sulle aree
operative eventualmente poste sotto il controllo della persona
interessata;
iii. documentazione relativa alla reputazione e all’esperienza
della persona interessata;
- certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono
disponibili nello Stato d’origine) o altri documenti equivalenti
relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause
civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei
confronti della persona interessata (compresa l’interdizione come
amministratore d’impresa, procedure fallimentari, d’insolvenza e
simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere
fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione,
iscrizione o licenza a svolgere un’attivita’ commerciale o
professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale
registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o
sull’espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o
governativo o di un organismo o un’associazione professionale;
- licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento
da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
vii. informazioni su un’eventuale valutazione della reputazione
e dell’esperienza in quanto acquirente o persona che dirige
l’attivita’ gia’ effettuata da un’altra autorita’ (compresa la data
della valutazione, l’identita’ di tale autorita’ e l’esito della
valutazione);
viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e
non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti
familiari con i membri dell’organo di gestione e con i titolari di
funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e
azionisti;
- verbale della riunione dell’organo di gestione o, in caso
di amministratore unico, dell’organo di controllo, nel corso della
quale l’organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei
responsabili delle succursali di cui all’art. 13 del Testo Unico. Al
verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle
valutazioni effettuate;
- informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle
succursali dedicheranno all’esercizio delle loro funzioni
(indicazioni annuali e mensili);
- informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate
alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali
(indicazioni annuali);
- informazioni finanziarie:
previsioni relative ai servizi da autorizzare comprendenti:
- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico
analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
- gli investimenti che si intendono effettuare, con
indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di
finanziamento, nonche’ della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
iii. i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow;
- l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti
prudenziali stimati;
- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le
spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e
al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle
attivita’ in gestione;
- informazioni sul programma di attivita’ e sull’assetto
organizzativo relativi ai servizi da autorizzare:
- a) descrizione delle attivita’ programmate per i successivi tre
anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi
inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi
previste per l’esecuzione degli ordini;
- informazioni sui servizi accessori che si intende
eventualmente esercitare;
iii. indicazione della circostanza se i servizi saranno
prestati attraverso una succursale e, in caso affermativo,
dell’indirizzo della succursale e, ove disponibili, dei recapiti
della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonche’ indirizzo di
posta elettronica);
- tipologia e ubicazione geografica della clientela
“target”;
- attivita’ e accordi di commercializzazione e promozionali,
ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
- indicazione dell’eventuale ricorso a consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a
distanza;
vii. identita’, ove disponibile al momento della domanda di
autorizzazione, dei consulenti e distributori dei servizi da
autorizzare e ubicazione geografica della loro attivita’;
- b) assetto organizzativo e sistemi di controllo interni,
compresi:
- i dati personali dei responsabili delle funzioni di
gestione e di controllo deputati allo svolgimento dei servizi da
autorizzare, compresi curriculum vitae dettagliati che indichino
l’istruzione, la formazione e l’esperienza professionale;
- la descrizione delle risorse (in particolare umane e
tecniche) assegnate al servizio da autorizzare;
iii. in riferimento all’eventuale detenzione di strumenti
finanziari e disponibilita’ liquide di pertinenza dei clienti, le
informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attivita’ dei
clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le
disponibilita’ liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo
del depositario e i relativi contatti);
- elenco delle funzioni, dei servizi o delle attivita’
esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una
descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse
con l’indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo
controllo;
- c) documentazione attestante l’adesione a un sistema di
indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto, limitatamente
all’attivita’ svolta in Italia;
- d) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o
gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei
servizi da autorizzare nonche’ dei servizi accessori;
- e) descrizione delle misure adottate in tema di product
governance;
- f) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attivita’,
compresi i sistemi di back-up, se disponibili;
- g) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle
funzioni di controllo di conformita’, revisione interna e gestione
del rischio con riguardo ai servizi da autorizzare;
- h) descrizione delle procedure relative alla funzione
antiriciclaggio;
- i) descrizione dei piani di continuita’ operativa, inclusi i
sistemi e le risorse umane;
- l) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e
conservazione delle registrazioni;
- m) descrizione del manuale delle procedure finalizzate
all’esercizio dei servizi da autorizzare e al rispetto delle regole
di trasparenza e correttezza.
ALLEGATO N. 3
CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI
Un cliente professionale e’ un cliente che possiede l’esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare
correttamente i rischi che assume.
- CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO
Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli
strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o
regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani
o esteri quali:
- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e societa’ di
gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e societa’ di gestione di tali fondi;
- g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per
conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono
indirettamente al servizio di liquidazione, nonche’ al sistema di
compensazione e garanzia (locals);
- i) altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di
singola societa’, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
– fatturato netto: 40 000 000 EUR;
– fondi propri: 2 000 000 EUR;
(3) gli investitori istituzionali la cui attivita’ principale e’
investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
I soggetti elencati possono richiedere al prestatore del servizio
un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono
convenire di fornire loro un livello piu’ elevato di protezione.
Quando il cliente e’ un’impresa come definita in precedenza,
l’intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di
servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa
viene considerata di diritto un cliente professionale e verra’
trattata come tale a meno che l’intermediario e il cliente convengano
diversamente. L’intermediario deve inoltre informare il cliente del
fatto che puo’ richiedere una modifica dei termini dell’accordo per
ottenere un maggior livello di protezione.
Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un
livello piu’ elevato di protezione se ritiene di non essere in grado
di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto
concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che
stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica
il trattamento quale cliente al dettaglio.
- CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA
II.1. Criteri di identificazione
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli
inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come
clienti professionali, purche’ siano rispettati i criteri e le
procedure menzionati di seguito. Non e’ comunque consentito presumere
che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato
comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.
La disapplicazione di regole di condotta previste per la
prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali
e’ consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata
della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente,
l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della
natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in
grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di
investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Il possesso dei requisiti di professionalita’ previsti per
dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle
direttive dell’Unione europea nel settore finanziario puo’ essere
considerato come un riferimento per valutare la competenza e le
conoscenze del cliente.
Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti
almeno due dei seguenti requisiti:
– il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative
sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al
trimestre nei quattro trimestri precedenti;
– il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente,
inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
– il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per
almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la
conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra e’
condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare
operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
II.2. Procedura
I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni
previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la
procedura seguente:
– i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario che
desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo
generale o rispetto a un particolare servizio od operazione di
investimento o tipo di operazione o di prodotto;
– l’intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione
scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di
indennizzo che potrebbero perdere;
– i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento
separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze
derivanti dalla perdita di tali protezioni.
Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione,
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che
il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale
soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.
Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne
appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti
professionali informare il prestatore del servizio di eventuali
cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale
classificazione. Se tuttavia l’intermediario constata che il cliente
non soddisfa piu’ le condizioni necessarie per ottenere il
trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare
provvedimenti appropriati.
ALLEGATO N. 4
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO
DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI
CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede:
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento
del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito
indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato
da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli
estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso, nonche’ il
domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista
dall’art. 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento
del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle
prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di
investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o
al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare
l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del presente regolamento. In
particolare il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
- a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti
riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) la situazione finanziaria, inclusa la capacita’ di sostenere
perdite;
- c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al
rischio;
e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora
questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c)
l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di
investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i
menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede e’ tenuto, altresi’, a fornire ai clienti al dettaglio la
dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di
investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 41;
- con specifico riguardo ai servizi e attivita’ di investimento
diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione
di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente
informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle
operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente
di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza
in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di
servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le
informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della
sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di
prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri
documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei
contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- puo’ ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la
conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
- a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al
soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui
servizi e attivita’ di investimento, strumenti finanziari o prodotti
finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita’;
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come
beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o
girati a favore del soggetto che presta il servizio e attivita’ di
investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non
sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero
qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono
possibile la prestazione del servizio di consulenza, non puo’ fornire
raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla
considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non puo’ ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero
di finanziamento;
- non puo’ utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti
di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo
collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7.