PENALE ALIMENTARE MILANO BERGAMO ALESSANDRIA BOLOGNA

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FRODE TOSSICA ALIMENTARE PENALE ALIMENTARE MILANO BERGAMO ALESSANDRIA BOLOGNA Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|31 gennaio 2019| n. 4878

ALIMENTI E BEVANDE – SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE

Questa Corte di legittimita’ ha ripetutamente affermato che per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto nella L. n. 283 del 1962, articoli 5 e 6, insidioso per se’ stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Sez. 3, n. 9792 del 19/12/2014, De Santis, Rv. 262751; Sez. 3, n. 16452 del 17/10/2012, Conti, Rv. 255394 non mass. sul punto, Sez. 3, n. 13535 del 05/02/2009, Mascagni, Rv. 243388; Sez. 3, n. 7311 del 03/06/1994, Cardaci, Rv. 198208).

PENALE ALIMENTARE MILANO BERGAMO ALESSANDRIA BOLOGNA

Quanto poi alla configurazione della “frode tossica”, deve osservarsi che nell’interpretazione data dalla Corte costituzionale (sent. n. 85 del 1997), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 283 del 1962, articolo 6, comma 5, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., essa richiede che al requisito dell’esistenza del pericolo per la collettivita’ si accompagni anche quello della “frode”, cio’ che presuppone la sussistenza di una volonta’ dolosa (intesa come fraudolenta) di immissione sul mercato di un prodotto pericoloso- PENALE ALIMENTARE MILANO BERGAMO ALESSANDRIA BOLOGNA 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/03/2018 del Tribunale di Forli’;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

avvocato a bologna
avvocato a bologna

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Spinaci Sante che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con l’impugnata sentenza, emessa il 16 marzo 2018, il Tribunale di Forli’ ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 6) in relazione alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d), per avere, quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) srl, posto in vendita il prodotto alimentare, denominato “murice spinoso”, contenente metallo pesante Cadmio in quantita’ superiore ai limiti consentiti/e precisamente nella misura di 4,31 mg/kg, oltrepassando il limite di 1,0mg/kg previsto dalla normativa comunitaria di cui al Regolamento CE 1881/2006. Fatto accertato il (OMISSIS).
  2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per l’erronea applicazione dell’articolo 6, in relazione alla L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d).

Secondo la ricorrente, non sussisterebbe la condotta di reato, e cio’ in quanto i limiti massimi stabiliti per il Cadmio sono fissati, dal Regolamento CE 1881/2006, per i “molluschi bivalvi” e per i “cefalopodi senza viscere”, ma non per i “gasteropodi; cui appartengono di murici spinosi. Il Tribunale di Forli’, in carenza di normativa specifica, avrebbe fornito un’interpretazione secondo la quale i gasteropodi marini sarebbero da ricomprendere nella categoria dei molluschi e, conseguentemente, avrebbe ritenuto di applicare a questi ultimi i limiti di cadmio stabiliti per i molluschi bivalvi. Inoltre, avrebbe ritenuto il superamento di tali limiti nonostante questo fosse stato accertato nei visceri, che non sarebbero destinati al consumo umano, e non sulla parte commestibile del mollusco. Infatti, dagli accertamenti compiuti dai NAS il superamento dei limiti del Cadmio sarebbe stato accertato solo nei visceri.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).

Secondo la ricorrente la motivazione sarebbe manifestamente illogica circa il pericolo concreto che le sostanze nocive arrechino danno alla salute. Il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto sussistente il siffatto pericolo perche’ la parte non edibile del mollusco sarebbe parte integrante dello stesso da cui il permanere della pericolosita’ per la salute umana. In definitiva sarebbe assente la valutazione del pericolo concreto.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per (l’erronea applicazione dell’articolo 6 in relazione all’articolo 5 lettera d) della legge n. 283/1962 ed erronea applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ex articolo 36 c.p., in assenza del presupposto della condanna per frode tossica che non e’ stata specificatamente contestata nel capo di imputazione e in assenza di una volonta’ dolosa.

  1. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso, non sono fondati il primo e secondo motivo di ricorso.
  2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione alla inosservanza e erronea applicazione della L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d), non e’ fondato per le ragioni qui di seguito esposte.

Deve, in primo luogo, osservarsi che la L. n. 283 del 1962, articolo 5, comma 1, lettera d) punisce il fatto di colui il quale viola il divieto di “impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari” le quali siano “insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione”.

Con specifico riferimento alle sostanze “nocive” la giurisprudenza di legittimita’ ha ritenuto che in tale nozione rientrino “quelle che possono arrecare concreto pericolo alla salute dei consumatori” e che “tale pericolosita’, quindi, non sia data dalla ipotetica ed astratta possibilita’ di nocumento della sostanza alimentare, ma dalla attitudine concreta di essa a provocare danno alla salute pubblica” (Sez. 3, n. 51591 del 28/09/2017, Marota, Rv. 271817 – 01; Sez. 3, n. 14483 del 07/12/2016, Seno, Rv. 269553 – 01; Sez. 3, n. 4743 del 7/03/2000, Melloni, Rv. 215960). Tale attitudine concreta, peraltro, puo’ essere desunta dal giudice da una serie di elementi, purche’ il relativo apprezzamento sia, sul punto, adeguatamente e logicamente motivato, senza che debba necessariamente farsi riferimento al superamento del parametro previsto dalla legge, costituito dal punto 3.2.17 e 3.2.18 dell’allegato al Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 – che definisce i limiti massimi del cadmio per i “molluschi bivalvi” e per i “cefalopodi senza viscere”, ma non prevede limiti per i gasteropodi specie cui appartengono i murici spinosi. Fermo restando, come chiarito dalla giurisprudenza di Questa Sezione, che il superamento di tale limite costituisce un solidissimo elemento indiziario in ordine alla idoneita’ della sostanza chimica rinvenuta a determinare un vulnus alla salute dei potenziali consumatori degli alimenti (Sez. 3, n. 14483 del 07/12/2016, Seno, Rv. 269553 – 01; Sez. 3, n. 4743 del 7/03/2000, dep. 18/04/2000, Melloni, Rv. 215960).

Dunque, secondo gli approdi interpretativi citati, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato de quo sulla base della riscontrata presenza, nel pesce sottoposto a controllo, di una percentuale di mercurio quasi doppia rispetto a quella consentita dal Decreto Ministeriale 9 dicembre 1993, all’epoca applicabile (Sez. 3, n. 4743 del 7/03/2000, dep. 18/04/2000, Melloni, Rv. 215960), evidentemente sulla presunzione che il superamento del “tetto” stabilito dalla normativa amministrativa in una misura cosi’ significativa, fondasse una piu’ che ragionevole probabilita’ che la sostanza rinvenuta potesse provocare danni agli eventuali fruitori del prodotto e, dunque, alla salute pubblica.

Secondo questa linea interpretativa, non e’ fondata la violazione di legge penale dedotta dal ricorrente.

6.- La sentenza impugnata, sulla scorta dell’accertamento in punto di fatto che nei murici spinosi, detenuti per la vendita nell’esercizio commerciale della ricorrente di Cesenatico, era stata riscontrata una presenza di Cadmio nella misura di 0,203 mg per chilo nel “piede” e nella misura di 4,31 mg per chilo negli “organi, superiore al limite previsto nella normativa comunitaria disciplinata dal Reg. CE 1881 del 2006, e che nell’etichetta sulle confezioni non vi erano indicazioni sulle modalita’ di utilizzo nel consumo e, in particolare, non si faceva menzione circa il rischio per la salute del consumo degli organi interni (del resto la tipologia dei murici spinosi non consente la separazione della parte edibile dal resto, conchiglia a parte), ha ritenuto la nocivita’ del prodotto alimentare e la pericolosita’ per il consumo in condizioni d’uso normali, e l’ha congruamente argomentato sul solido indizio del superamento dei limiti previsti per il Cadmio in alcuni prodotti alimentari appartenenti a categorie equiparabili a quelle in oggetto (vedi infra) e tenuto conto che il metallo pesante in oggetto e’ altamente tossico) stante la sua notevole capacita’ di penetrazione nella cellula e il suo lento smaltimento da parte dell’organismo, e dall’essere privo, il prodotto, di informazioni per il consumatore in condizioni di sicurezza per la salute del prodotto destinato al consumo umano. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dell’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimita’ nel definire i parametri per la qualificazione in termini di nocivita’ delle sostanze alimentari contaminate dal Cadmio e l’ha congruamente argomentata.

A tale proposito deve rilevarsi che la tesi difensiva muove da un errato punto di partenza ovvero dell’assenza di normativa specifica sui limiti di Cadmio ammessi nei gasteropodi, a cui appartengono i murici spinosi, non contenendo il Reg. Ce alcuna indicazione per tali tipi di molluschi, sicche’ in assenza di normativa integrativa della fattispecie penale non sarebbe integrata la fattispecie, non potendo trovare applicazione la circolare del Ministero della Salute del 2007 che, per quanto riguarda il profilo qui in discussione, equipara i limiti di cui si e’ detto sopra anche ai gasteropodi.

Deve ribadirsi che la fattispecie contestata ha natura di reato di pericolo, sicche’ cio’ che rileva ai fini della qualificazione della condotta come penalmente rilevante e’ l’idoneita’, ovvero la probabilita’, che la sostanza produca effetti di tossicita’ sulla salute degli eventuali consumatori e che per sostanze alimentari “comunque nocive” ai sensi della L. n. 283 del 1962, articolo 5, lettera d), devono intendersi quelle che possono arrecare un concreto pericolo alla salute dei consumatori, desumibile dal giudice non soltanto nell’ipotesi di superamento dei limiti massimi di concentrazione dei contaminanti alimentari stabiliti dalla legge – che, si ribadisce, costituisce un solido elemento indiziario in ordine alla idoneita’ della sostanza rinvenuta a determinare un “vulnus” alla salute degli eventuali fruitori del prodotto ma anche da altri elementi, purche’ il relativo apprezzamento sia sul punto adeguatamente e logicamente motivato.

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In tale chiave deve essere letto il riferimento, operato dal Tribunale di Forli’, alla nota dell’ottobre 2007 del Ministero della Salute, che ha chiarito che i gasteropodi marini sono da ricomprendere tra i prodotti alimentari denominati “molluschi bivalvi e prodotti da pesca” con conseguente applicazione dei limiti di cadmio come indicati citato Reg. Ce del 2006. In questo senso va letto il riferimento alla circolare del Ministero della Salute come indicativa di elementi per la valutazione da parte del giudice della nocivita’ del mollusco per la salutate, dunque, per l’integrazione della fattispecie di reato che non punisce il superamento di limiti di sostanze nocive (come intende la ricorrente), bensi’ la condotta di porre in commercio sostanze “comunque nocive” laddove la nocivita’ puo’ essere tratta da una pluralita’ di elementi (vedi supra) sulla scorta dei quali il Giudice tragga il convincimento, e lo argomenti, di tale carattere e del pericolo per la salute.

In forza di tali considerazioni e’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la motivazione in punto pericolo concreto per la salute, pericolo, al contrario, argomentato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

7.- Il terzo motivo di ricorso e’ fondato e il suo accoglimento comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata)nella parte in cui ha disposto la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 36 cod. pen..

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Questa Corte di legittimita’ ha ripetutamente affermato che per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto nella L. n. 283 del 1962, articoli 5 e 6, insidioso per se’ stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un’attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Sez. 3, n. 9792 del 19/12/2014, De Santis, Rv. 262751; Sez. 3, n. 16452 del 17/10/2012, Conti, Rv. 255394 non mass. sul punto, Sez. 3, n. 13535 del 05/02/2009, Mascagni, Rv. 243388; Sez. 3, n. 7311 del 03/06/1994, Cardaci, Rv. 198208).

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Quanto poi alla configurazione della “frode tossica”, deve osservarsi che nell’interpretazione data dalla Corte costituzionale (sent. n. 85 del 1997), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 283 del 1962, articolo 6, comma 5, sollevata con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., essa richiede che al requisito dell’esistenza del pericolo per la collettivita’ si accompagni anche quello della “frode”, cio’ che presuppone la sussistenza di una volonta’ dolosa (intesa come fraudolenta) di immissione sul mercato di un prodotto pericoloso.

La frode tossica, nell’interpretazione fornita dal giudice della legge e dalla giurisprudenza di legittimita’, presuppone una volonta’ di immissione nel mercato di un prodotto pericoloso o dannoso per la salute pubblica che non abbia gia’ in se’ l’evidenza della pericolosita’, perche’ diversamente non si giustificherebbe il connotato fraudolento della condotta di colui che immette nel mercato che implica, per sua natura, un comportamento connotato da “frode”.

Non di meno deve essere oggetto di contestazione, anche meramente di fatto, nel capo di imputazione (in motivazione Sez. 3, n. 13535 del 05/02/2009, Mascagni, Rv. 243388 – 01; Sez. 3, n. 8628 del 27/01/1975, Forzoni, Rv. 130746 – 01).

Nel caso in scrutinio, non risulta contestata in fatto la frode tossica e non risulta neppure sussistente, sulla scorta degli accertamenti fattuali, la condotta volontaria fraudolenta.

  1. – Erroneamente il giudice del merito ha applicato la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ex articolo 36 cod. pen.e pertanto la sentenza va annullata senza rinvio e va disposta l’eliminazione della pena accessoria ex articolo 36 cod. pen.. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.