Se nella separazione il coniuge non paga il mantenimento per moglie o figli? Avvocato divorzista Bologna
Questo preoccupa molte donne separate, cioè aver eu n ex marito che non paga gli alimenti per se o i figli.
Succede molto spesso purtroppo e non sempre per mancanza di possibilita’ economiche a volte per repicca, per cattiveria.
Come che non pagando gli alimenti ai figli voglia punire in un qualche modo la moglie
Che fare allora ?
- Ordine di pagamento diretto:
- in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento ex art. 156, 6° comma, c.c., possono fare istanza al giudice affinché egli ordini a terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato (come, ad esempio, il datore di lavoro o l’Inps) che una parte di queste venga distratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina e giurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondere all’esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto, ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma intera dovuta dal terzo, ove ciò realizzi l’assetto economico fissato con la separazione o il divorzio;
- e il coniuge obbligato non adempie? I rimedi civilistici
Il Codice Civile prevede alcuni strumenti specifici per la tutela dei diritti del coniuge e dei figli beneficiari del contributo di mantenimento. - Il sequestro conservativo
Il coniuge beneficiario dell’assegno può richiedere al Giudice il sequestro conservativo di alcuni beni del coniuge obbligato. Tale strumento è previstodall’Art. 156, comma 6 Codice Civile e dall’Art. 8, ultima comma, L. n. 898/1970, sul divorzio . - Tale provvedimento presuppone la sussistenza di un credito già accertato dal giudice, in sede di separazione o divorzio, e l’inadempimento, anche parziale, del coniuge onerato al mantenimento. Il sequestro conservativo può essere richiesto anche a garanzia del pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole.
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In caso d’inadempimento dell’obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli oltre al recupero forzoso delle somme dovute dall’obbligato e di cui l’onerato risulta debitore, la legge prevede il c.d. “ordine di pagamento” diretto a carico del terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme al coniuge onerato (terzo può essere il datore di lavoro o anche l’Ente erogatore di pensione ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato).
n caso di mancato pagamento, su richiesta dell’interessato/a, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. - Esempio classico: si può ottenere di farsi versare il mantenimento direttamente dal datore di lavoro del coniuge ‘pigro’.
- Va osservato, al riguardo, che – sia in sede di separazione che di divorzio – gli artt. 155 quater c.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) e 6, co. 6, della L. n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della L. n. 74 del 1987, consentono al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale ‘ratio’ protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di spedale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi – per il vero – considerare, in proposito, che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro ‘habitat’ domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000).
- 4.2. Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
- Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, co. 6, della legge sul divorzio, nondimeno l’assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio (Cass. 13736/2003; 10994/2007; 18440/2013).
- 4.3. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto suesposti debbano costituire le linee guida per risolvere anche il caso – ricorrente nella specie – in cui (a casa adibita a residenza coniugale sia stata alienata, dopo l’assegnazione all’altro coniuge (affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non auto-sufficienti), dal coniuge proprietario dell’immobile.
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4.3.1. Ed invero, ai sensi dell’art. 6, co. 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
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Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (cfr. Cass. S.U. 11096/2002, in motivazione; Cass. 5067/2003; 9181/2004; 12296/2005; 4719/2006). È fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi degli artt. 42 Cost. e 832 c.c. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337 sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.
- 4.3.2. Ciò posto, va rilevato che l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione in parola può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione previsto all’art. 9 della L. n. 898 del 1970, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
- Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata (cfr. Cass. 18440/2013, secondo cui ogni questione relativa al diritto di proprietà della casa coniugale o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria). In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 Cost..
Giurisprudenza :
Il mantenimento reciproco tra i coniugi ha il proprio espresso riferimento giuridico nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno, previsto dall’Art. 143 del Codice Civile. Da tale dovere discende quello di contribuire alle esigenze della famiglia, e, primariamente, al sostentamento ed alla crescita dei figli. La separazione o il divorzio non interrompono tale dovere, ma anzi, fanno rimanere operative le esigenze di assistenza, tra cui, quella del contributo economico in favore del coniuge meno agiato. La Cassazione afferma, a tal riguardo, che la finalità da perseguire in caso di separazione è quella di “conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cass. civ., Sentenza n. 5555 del 19/03/2004).