AVVOCATO ESPERTO SEPARAZIONI E DIVORZI BOLOGNA 051 6447838

Corte d’Appello Roma Sez. II, Sent.06/09/2021
… L.”, si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, sebbene fosse di sua esclusiva proprietà, “al fine di proteggere la propria incolumità psico-fisica”, e che successivamente aveva incardinato dinanzi al Tribunale di Roma un apposito procedimento di separazione giudiziale, all’esito del quale il Presidente, con specifico riferimento alla sorte dell’immobile, aveva stabilito che “la casa coniugale, in difetto di prole, la quale soltanto consente la costituzione di un diritto di godimento che si sovrapponga al titolo di proprietà in capo all’altro coniuge, non poteva essere assegnata”, sicché ogni questione al riguardo esistente tra i coniugi -peraltro già fisicamente separati- avrebbe dovuto essere regolata “in base alle norme sulla (com)proprietà o possesso”. … L. si limitò a prospettare l’eventualità dell’esistenza di un rapporto in tal senso solo nelle conclusioni, senza formulare alcuna specifica argomentazione al riguardo e, comunque, senza mai fornire una concreta dimostrazione in tal senso, si osserva che anche nell’attuale fase di impugnazione l’appellante è rimasto sostanzialmente inerte sul punto, limitandosi a sostenere che l’instaurazione di un rapporto di comodato scaturirebbe dal solo fatto dell’avvenuta adibizione dell’immobile a casa coniugale, quanto meno sino al momento dell’intervenuta separazione giudiziale dei coniugi. …
Tribunale Firenze, Sent.27/08/2021
… 1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970, n. 898 , come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55 , la cessazione degli effetti civili può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale”.

FAMIGLIA – Matrimonio – Scioglimento – Divorzio – Presupposti condizionanti la pronuncia – Preesistente separazione – Giudiziale – Domanda di addebito – Autonomia – Conseguenze – Impugnazione della sola statuizione sull’addebito – Proponibilità della domanda di divorzio – Sussistenza – Fattispecie – FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – In genere – In genere
In tema di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito costituisce una domanda autonoma, che amplia il tema d’indagine e determina una statuizione aggiuntiva dotata di propri effetti anche di natura patrimoniale, sicché, in pendenza del giudizio d’impugnazione riguardante la sola pronuncia sull’addebito, può essere proposta domanda di divorzio, in virtù del passaggio in giudicato della distinta decisione sulla separazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto l’impugnazione contro la sentenza che, sebbene fosse stata impugnata la pronuncia sull’addebito della separazione, aveva statuito, in sede di divorzio, sulla richiesta di assegno ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, senza sospendere il giudizio nell’attesa della definizione di quello sull’addebito). (Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 08/06/2016)
Tribunale Rimini, Sez. Unica, 01/02/2021
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Massima
SEPARAZIONE DEI CONIUGI › In genere
In tema di separazione giudiziale, deve ritenersi fondata la domanda di addebito della separazione al marito (padre di quattro figli, di cui uno minore) che, intrapresa una relazione extraconiugale con trasferimento presso la nuova compagna, pubblichi sul proprio profilo Facebook foto che lo ritraggono in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, nonché la scansione di biglietti arerei acquistati a nome di quest’ultima e dell’uomo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 19036 del 3.9.2010

Cass. civ. n. 15240/2018
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 15240 del 12 giugno 2018)
Cass. civ. n. 12954/2018
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti – quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza – contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12954 del 24 maggio 2018)
Cass. civ. n. 11689/2018
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell’assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l’ex moglie e le figlie).
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11689 del 14 maggio 2018)
Cass. civ. n. 4811/2018
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4811 del 1 marzo 2018)
Cass. civ. n. 27153/2017
Il procedimento ex art. 337 ter c.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 27153 del 15 novembre 2017)
Cass. civ. n. 25055/2017
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 25055 del 23 ottobre 2017)
Cass. civ. n. 977/2017
La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore», il che si verifica nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 977 del 17 gennaio 2017)
Cass. civ. n. 25723/2016
Ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell’altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall’art. 148 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).
(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 25723 del 14 dicembre 2016)
Cass. civ. n. 18559/2016
In tema di affidamento dei figli minori, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18559 del 22 settembre 2016)
Cass. civ. n. 14728/2016
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall’art. 155 c.c. ed oggi dall’art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo dei minori all’altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità).
(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 14728 del 19 luglio 2016)
Cass. civ. n. 14175/2016
In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 14175 del 12 luglio 2016)
Cass. civ. n. 16175/2015
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 16175 del 30 luglio 2015)
Cass. civ. n. 9633/2015
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9633 del 12 maggio 2015)
Cass. civ. n. 6132/2015
Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6132 del 26 marzo 2015)
Cass. civ. n. 18869/2014
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato “iure proprio”, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
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In tema di divorzio, il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18869 del 8 settembre 2014)
Cass. civ. n. 11412/2014
In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice della separazione è competente, anche “ultra petitum”, ad assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto l’affidamento del minore al servizio sociale, in ragione della consumata violazione del suo diritto alla bigenitorialità e della conflittualità in atto tra i genitori).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11412 del 22 maggio 2014)
Cass. civ. n. 20139/2013
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in vista delle quali detto obbligo è disposto.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013)
Cass. civ. n. 18538/2013
La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18538 del 2 agosto 2013)
Cass. civ. n. 18131/2013
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18131 del 26 luglio 2013)
Cass. civ. n. 17089/2013
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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La condotta antidoverosa del coniuge, cui va riferito l’addebito della separazione, non contrasta in alcun modo con la collocazione del minore presso lo stesso, tenuto conto che la violazione dei doveri del matrimonio (nella specie, per condotte aggressive, irrispettose ed infedeli della moglie verso il marito) può non tradursi anche in un pregiudizio per l’interesse del minore, non nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico, né compromettendo il suo rapporto con il genitore.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17089 del 10 luglio 2013)
Cass. civ. n. 601/2013
In tema di affidamento del figlio naturale, è generico, e quindi inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, denunciando violazione degli artt. 342 c.p.c. e 155 bis c.c., censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello laddove, alla base della doglianza volta a censurare la decisione circa l’affidamento, non siano poste certezze scientifiche, dati di esperienza o l’indicazione di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall’inserimento del medesimo in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, atteso che l’asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 601 del 11 gennaio 2013)
Cass. civ. n. 9372/2012
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9372 del 8 giugno 2012)
Cass. civ. n. 2/2012
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2 del 8 giugno 2012)
Cass. civ. n. 5108/2012
In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5108 del 29 marzo 2012)
Cass. civ. n. 17191/2011
L’art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione della corte territoriale che, provvedendo alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva, ha ritenuto idonea a realizzare, nella specie, l’interesse della minore la possibilità per la medesima di vedere i nonni paterni in occasione delle visite al padre, anche tenuto conto della attiguità delle rispettive abitazioni).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17191 del 11 agosto 2011)
Cass. civ. n. 2182/2009
In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l’art. 155 cod. civ., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell’interesse dei figli soltanto con riguardo alle “decisioni di maggiore interesse”, non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2182 del 28 gennaio 2009)
Cass. civ. n. 18187/2006
L’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dall’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. (Nell’enunciare il principio in massima, la S.C. ha rilevato come esso trovi conferma nelle nuove previsioni della L. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso, peraltro successiva alla sentenza impugnata).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18187 del 18 agosto 2006)
Cass. civ. n. 14840/2006
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell’art. 155, primo comma, c.c. e, per il divorzio, dall’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo – i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Nella specie, la Corte ha tassato con rinvio, la sentenza d’appello, la quale aveva ritenuto di dover affidare la figlia minore alla madre facendo leva, soprattutto, sul fatto che «il cristiano – e il marito e la moglie con la scelta del matrimonio religioso avevano esplicitato alla società di esserlo – conosceva le ultime parole del Cristo e sapeva che non era dato al cristiano togliere la madre al figlio né il figlio alla madre», laddove la sentenza di primo grado – ancorata alle risultanze di una consulenza tecnica collegiale – aveva disposto l’affidamento alla zia paterna ed al di lei coniuge e l’allontanamento dalla madre, la quale – mossa esclusivamente dal desiderio di soddisfare il suo istinto distruttivo della figura paterna-maschile- aveva determinato l’esaurimento di tutti i meccanismi difensivi fisiologici della bambina, con il rischio di scivolamento dallo stato premorboso ad uno stato psicotico di difficile o impossibile remissione).
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di ius novorum né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, quarto comma, c.p.c.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, primo comma, c.p.c.).
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i nonni affidatari della nipote che cercano di interrompere i rapporti tra la bambina e la madre devono considerarsi incapaci di accudire la piccola, con la conseguenza che deve essere dichiarato il suo stato di adottabilità In questo caso, infatti, i nonni manifestano un’errata visione del compito loro assegnato e della relazione che la minore avrebbe dovuto conservare con la madre. Per la Corte lo stato di abbandono che giustifica l’adozione non consiste soltanto nel rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche in una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti e desideri dei genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12621 del 31.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nessuna attenuante è prevista per il marito ossessivamente geloso. La Corte chiarisce che essa non è usualmente in grado né di diminuire, né tanto meno di escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che (e questo non è il caso di specie) esso nasca e si sviluppi da un vero e proprio squilibrio psichico, o comunque provenga da un’alterazione psico-fisica consistente e tale da incidere sui processi di determinazione e di auto-inibizione.
Corte di Cassazione, sentenza n.12615 del 31.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per sottrazione di minore il padre che sottrae il figlio alla madre a cui è affidato per evitargli un intervento chirurgico. La Corte ha definito pretestuoso il “rapimento” messo in atto dal genitore non affidatario fatto, ufficialmente, allo scopo di evitare al minore un’operazione che richiedeva un’anestesia generale. Secondo i giudici di piazza Cavour il padre avrebbe potuto limitarsi a negare il suo consenso all’intervento – prospettato comunque dai medici come necessario – invece di mettere in atto un’azione, frutto di un rapporto estremamente conflittuale con la madre del bambino, che si è tradotta in un illegittimo affidamento. La suprema Corte si discosta così al verdetto della Corte d’Appello di Bologna che aveva creduto alla buona fede del padre che, secondo i giudici di secondo grado, poteva avere effettivamente percepito l’intervento sul figlio come rischioso.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10701 del 17.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’interesse del bambino è sempre preminente per cui non va condannato il genitore affidatario che nega all’ex, per una volta, il diritto di vedere il minore perché influenzato come stabilito dal giudice. Lo afferma una sentenza della Corte Suprema, annullando una condanna inflitta ad una madre dalla corte di appello di Messina.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4757 del 15.03.2010
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che è ammissibile la domanda di scioglimento della comunione dei coniugi anche se non è stato ancora definito il procedimento che ha per oggetto la separazione personale degli stessi. Nello stabilire questo principio, la Corte ha però puntualizzato che lo scioglimento diventerà affettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfezione con il passaggio i giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) . Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale e volto allo scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può che guardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione. Per quanto si osservato, tali elementi non possono che qualificarsi come condizioni dell’azione, e non già come presupposto processuali. In particolare, il passaggio in giudicato (o l’omologa), come elemento decisivo della vicenda costitutiva del diritto allo scioglimento della comunione legale, comporta che tale vicenda debba ritenersi compiutamente realizzata, con la conseguenza che l’eventuale carenza o incompletezza originaria diviene irrilevante, perché costituita della realizzazione compiuta del fatto costitutivo del diritto azionato, e non può precludere la pronuncia di merito: ciò sempre accade ove, nelle more del giudizio, si realizzi uno dei requisiti, prima carente o inesistente, previsto dalla legge per l’accoglimento di una domanda giudiziale. Del resto la regola per cui la sopravvivenza in corso di causa di un fatto costitutivo del diritto rimuove ogni ostacolo alla decisione del merito della domanda, e il più generale principio circa la necessità di esistenza delle condizioni di accoglimento della domanda al momento della decisione espressione dell’ancora più generale principio di economia processuale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 02.03.2010
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che chi è tenuto agli obblighi di assistenza famigliare non se ne può sottrarre per il solo fatto di aver scoperto che il minore non è il proprio figlio. Per la Cassazione l’obbligo del mantenimento dura fino a quando “la paternita’ non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la domanda giudiziale”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8998 del 05.03.2010
Corte di Cassazione, sentenza n. 32562 del 01.09.2010
Linea dura della Cassazione sui figli contesi. Rischia una condanna penale e di dover risarcire il danno morale il coniuge affidatario del minore che nega all’ex, anche una sola volta, di vedere il figlio, violando quanto stabilito dal giudice della separazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 32562 di oggi, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Bologna a una mamma che si era rifiutata di rispettare gli incontri fissati dal giudice della separazione fra l’ex marito e la figlia adolescente. Non solo. La donna dovrà risarcire il padre anche del danno che i giudici di merito, con verdetto confermato e reso definitivo in Cassazione, hanno quantificato in 3mila euro. Insomma la sesta sezione penale ha ritenuto corrette le valutazione fatte dai giudici bolognesi che, si legge in sentenza, “con proprio ragionamento probatorio, hanno descritto le prove e in base a esse hanno ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta ad eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta realizzabile anche con un solo atto che rilevi la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17336 del 23.07.2010
I coniugi non devono necessariamente essere presenti alla conciliazione. L’assenza di uno dei coniugi non comporta infatti la fissazione di una nuova udienza, e non determina la nullità della sentenza di divorzio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza in esame, respingendo il ricorso di una donna contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l’ex marito. La signora invocava la nullità della sentenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano pronunciato il divorzio senza che fosse consumato il tentativo di conciliazione, mancando all’udienza entrambi i coniugi. I giudici della prima sezione civile hanno respinto la sua tesi difensiva, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell’ indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità 1′ opportunità. La cassazione ha quindi ribadito che l’assunto della donna, secondo cui la mancata partecipazione di entrambi i coniugi, nell’insussistenza di gravi e comprovati motivi, avrebbe comportato l’improcedibilità del giudizio, è privo di ogni supporto normativo.
Corte di Cassazione, sentenza n.16873 del 30.07.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre può essere addebitata al coniuge che tradisce la separazione. Non è detto infatti che il tradimento sia stata la causa della crisi matrimoniale. E’ quanto si desume da una sentenza della Corte di Cassazione dove si fa notare che se di norma l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza è pur sempre possibile accertare che, in concreto, non vi è alcun nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi di coppia. Si può includere l’addebito, dunque, dopo un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi. In sostanza, spiega la Corte, il giudice di merito può accertare la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 17571 del 27.07.10
Revocato il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario sposato con una donna italiana, se – malgrado l’assenza di una separazione legale – ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio. La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino serbo contro il provvedimento con il quale il Questore di Udine ne aveva revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari. La revoca era stata proposta poiché sopravvenuta la cessazione dell’affectio coniugale, l’uomo aveva iniziato una nuova convivenza con un’altra donna che le aveva anche dato un figlio. La Corte ha perciò confermato la revoca dell’atto sulla base del principio di diritto secondo cui “la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno”
Corte di Cassazione, sentenza n. 17347 del 23.07.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge che ha diritto al mantenimento non può vedersi ridurre l’assegno per aver rifiutato l’offerta di lavoro dell’ex, a meno che tale opportunità non fosse adeguata alla sua qualifica professionale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16870 del 19.07.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel procedimento di adottabilità la mancata o ritardata costituzione del difensore del minore rende nullo il giudizio solo in caso di effettivo pregiudizio. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del tutore di un minore che si era costituito in ritardo nel procedimento di adottabilità. Dopo aver esaminato le riforme legislative sulla materia i giudici del Palazzaccio hanno affermato il principio secondo cui “alla ritardata costiuzione del difensore del minore o alla mancata assistenza da parte di questo ad uno o più atti processuali in tanto può conseguire la dichiarazione di nullità dell’intero processo e/o dell’atto e di tutti quelli successivi, in quanto la parte interessata alleghi e dimostri il reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all’atto ha comportato per la propria effettiva tutela giurisdizionale”.
– con l’appello incidentale il S. aveva chiesto l’affidamento esclusivo in suo favore delle minori o la domiciliazioni delle stesse presso di sè. In ogni caso, l’appellante incidentale aveva chiesto l’adozione di ulteriori provvedimento ex art. 709 ter c.p.c., e segnatamente la condanna della moglie al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. L’appello incidentale era infondato nella parte in cui tendeva alla riforma della sentenza che aveva disposto l’affidamento condiviso. Era sufficiente richiamare quanto già evidenziato in merito ai presupposti dell’affidamento condiviso e alla idoneità genitoriale di entrambi i coniugi emergente dalle relazioni redatte dal consulente nominato in primo grado e dai servizi sociali dell’ASP e del Comune di Messina, che erano richiamate nella sentenza di primo grado. Il S. aveva dedotto che l’ostruzionismo della P. all’esercizio del suo diritto di visita verso la prole si era accentuato nel corso del giudizio di appello, tanto che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva dichiarato la P. decaduta dalla potestà genitoriale;
– che la P. avesse ostacolato il diritto di visita del S. verso la prole, anche dopo essere stata ammonita dal Tribunale ex art. 709 ter c.p.c., era circostanza che poteva ritenersi acquisita alla luce della prova orale assunta nel corso del giudizio di appello. Era sufficiente richiamare la deposizione di S.F.D., che aveva riferito che le minori non avevano mai pernottato presso il fratello, che nell’estate del 2011 le bambine non erano state presso il S., che dal febbraio 2012 e per un periodo prolungato di circa tre – quattro mesi il fratello non aveva potuto prendere le bambine perchè queste non venivano portate alla scuola materna presumibilmente nei giorni in cui lui avrebbe dovuto prenderle. La circostanza relativa al mancato esercizio del diritto-dovere del padre di tenere con sè le minori per 10 giorni consecutivi nell’estate del 2011 era stata confermata anche da D. S.M., nipote del S., la quale aveva anche confermato le difficoltà dello zio nel prendere le bambine presso la scuola materna. E nella stessa direzione si ponevano le dichiarazioni di Tamburelli Ivana e Scolaro Letizia. Ora i testi apparivano pienamente attendibili sia sotto il profilo della loro credibilità soggettiva che sotto il profilo della intrinseca affidabilità del narrato.
Alcune delle cose riferite erano state apprese de relato dal S., altre erano state constatate direttamente dai testi (vedi le circostanze relative alle ferie dell’estate 2011 riferite dai testi S.F.D. e D.S.M.). Andava anche rimarcato che le circostanze riferite de relato non erano state apprese a seguito di confidenze occasionali o in circostanze singolari, ma si trattava di fatti appresi in virtù di una vicinanza duratura fra il S., fonte dell’informazione, e i testimoni (due erano parenti, uno era la madre della attuale compagna dell’appellante incidentale, altro testimone era un’amica di vecchia data), vicinanza che aveva consentito ai testimoni medesimi un’acquisizione esaustiva degli aspetti problematici del rapporto fra i coniugi in merito ai rapporti del padre con le figlie;
– il provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza della P. dalla potestà genitoriale non aveva quale conseguenza automatica quella dell’abbandono della scelta dell’affidamento condiviso, per l’opzione verso l’affidamento monogentoriale, e ciò per due ordini di ragioni: a) non risultava che il provvedimento (pubblicato il 4.12.2012) fosse definitivo o che fosse provvisoriamente esecutivo, in assenza di una declaratoria di efficacia immediata ex art. 741 c.p.c., comma 2; b) il provvedimento non evidenziava circostanze sostanzialmente diverse da quelle emerse nel corso del presente giudizio (fatta eccezione per un comportamento non collaborativo con i servizi sociali posto in essere dalla P. nel corso del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni);
– andava, dunque, confermato il provvedimento del tribunale che aveva disposto l’affidamento della bambine, con loro domiciliazione presso la madre, ad entrambi i genitori, pur dovendosi nel provvedimento impugnato meglio specificare il diritto-dovere paterno di visita delle figlie;
– le difficoltà relazionali delle parti andavano corrette con gli strumenti di cui all’art. 709 ter c.p.c.. Tale norma lasciava ampia discrezionalità al giudice sia sulla scelta del trattamento sanzionatorio, fornendo diversi strumenti alternativi (l’ammonimento, il risarcimento all’altro genitore, il risarcimento a favore del minore o la condanna ad una ammenda amministrativa), sia sulla necessità o meno di disporre sanzioni. Preso atto del fatto che l’ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., nei confronti della P. si era rivelato di pressochè totale inefficacia, era necessario adottare una misura più incisiva che consentisse di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra i coniugi in vista della piena attuazione della bigenitorialità La sanzione invocata dal S. (il risarcimento del danno in proprio favore) appariva eccessiva, apparendo più congrua la condanna della P. a pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende, sanzione che andava quantificata in Euro 1.000,00. Tale sanzione, allo stato, poteva avere una funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni;
– il provvedimento di cui all’art. 709 ter c.p.c., di irrogazione della sanzione pecuniaria poteva essere adottato anche d’ufficio proprio per la sua funzione di tutela dell’interesse dei minori.
Avverso questa sentenza, notificata il 12.02.2013, la P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi (di cui il terzo suddiviso in tre parti), e notificato il 12.04.2013 al PG presso il Giudice a quo ed al S., che il 14.05.2013 ha resistito con controricorso e depositato memoria.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso la P. denunzia:
1. “Travisamento dei fatti – Violazione e falsa applicazione di legge – Vizio di motivazione – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, n. 3 – Violazione di norme di diritto sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4. E ancora: la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 8, e degli artt. 737, 738 e 742 bis c.p.c.;
Violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
Nullità della sentenza”.
Si duole che, nonostante l’applicabilità in appello del rito camerale, scevro da particolari formalismi, non le sia stato consentito di contestare e controdedurre agli articolati istruttori di controparte tramite le deduzioni istruttorie dedotte nelle depositate note, anche se non autorizzate, e che, quindi, la pronuncia si sia fondata esclusivamente sulla produzione ex adverso effettuata, in violazione pure del principio del contraddittorio.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge; omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, illogicità manifesta.”.
La ricorrente si duole del rigetto del suo motivo d’appello e premesso pure che in primo grado al S. era stato espressamente “consigliato” che la relazione tra lui e le figlie al momento fosse privilegiata ed esclusiva, consiglio poi in sentenza trasformato in specifica disposizione limitativa delle frequentazioni a lui consentite, la ricorrente si duole che le sia stato impedito di dimostrare che il coniuge non si fosse attenuto all’impartita prescrizione e che, comunque, non siano stati apprezzati e/o valorizzati i riscontri di tale inosservanza.
3. “Alterata percezione dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto; vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
La P., premesso anche che nell’appello incidentale il S. le aveva addebitato un atteggiamento “alienante” indicatore di una sintomatologia definibile PAS (Patologia da Alienazione Parentale), e ciò infondatamente, perchè dalla disposta serie di analisi ed esami era risultata la sua perfetta capacità materna, e premesso altresì che nessuna prova era emersa del fatto che lei avesse scientemente ostacolato le visite del padre alle bambine, dato anche che sul punto le deposizioni erano state solo de relato e collidevano con i prodotti certificati medici attestanti le ragioni delle assenze scolastiche delle figlie e con il contenuto delle relazioni degli assistenti sociali, si duole che, invece, le siano state attribuite influenze e responsabilità negative, senza nemmeno esaminare e valutare i documenti da lei esibiti in primo grado a sostegno della domanda.
3/2″Violazione e falsa applicazione deh”art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 244 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., n. 5″. La ricorrente ribadisce l’invalidità e l’inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali “de relato”.
3/3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 244 c.p.c., e dell’art. 2697, nonchè di vizi della motivazione dell’impugnata sentenza; art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; art. 360 c.p.c., n. 5. Illogicità manifesta”. La ricorrente ribadisce la censura avverso il rigetto del suo motivo d’appello, dolendosi che sul punto impugnato, inerente all’impartita ammonizione, siano rimaste inascoltate le sue ragioni di gravame e sia stata anzi ravvisata una nuova ragione per confermare l’ammonizione in questione, costituita dal pregiudizio indotto alle minori con la sua sfiducia nel coniuge. Al riguardo, premesso che le è stato attribuito un contegno oppositivo alle frequentazioni paterne, anche successivo all’impartito ammonimento ed atto a giustificare a suo carico le sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., assume che esso è stato correlato soltanto alle discontinue frequenze scolastiche delle minori, senza considerare che non solo le assenze erano giustificate da malesseri delle bambine, ma che il S. fruiva della facoltà alternativa di prelevare le figlie dall’abitazione materna e di ivi riaccompagnarle e senza altresì comparare il suo contegno con quello del coniuge che, a differenza di lei, si era sottratto al percorso di sostegno familiare a cui entrambi, secondo il Tribunale, avrebbero dovuto sottoporsi, non aveva fatto fronte se non in minima misura all’obbligo di mantenimento della prole e nel complesso si era dimostrato affettivamente ed economicamente carente. Conclusivamente assume che la Corte di Appello ha fatto riferimento a dati precedenti, che non solo non erano stati dedotti, ma che stravolgono il tema della sua impugnazione, cosi pure travalicando i limiti di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sottolinea ancora che praticamente l’opposta sentenza, lungi dall’esaminare la precisa doglianza sul punto, si affida a delle congetture anche collidenti sia con gli esiti valutativi degli Ausiliari, che con le ragioni della domanda espressamente formulata.
4. “Travisamento dei fatti – violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, n. 3, vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). violazione degli artt. 709 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2043 c.c.”.
La ricorrente si duole sia per l’an che per il quantum, che, con intento punitivo e d’ufficio, le sia stata ulteriormente inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00. Sottolinea che sia in dottrina che in giurisprudenza è stata affrontata la questione interpretativa del se il legislatore, nel prevedere una condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalità dell’affidamento, abbia inteso introdurre un’ipotesi a sè stante di c.d. danno punitivo ovvero abbia semplicemente fatto richiamo alla disciplina sostanziale del codice civile (e, quindi, alla responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) nonchè al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) e che questa distinzione è rilevante per le consequenziali ricadute pratiche che comporta, tenuto conto che, nel danno punitivo (volto alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione), viene sanzionata, ex se, la condotta lesiva (prescindendo dal pregiudizio subito, in concreto, dal danneggiato), attribuendosi rilievo, ai fini dell’an debeatur, all’elemento soggettivo o alla gravità della condotta e, rispetto al quantum, al patrimonio del danneggiarne; mentre, nel danno non patrimoniale, occorre dare prova del danno subito e, successivamente, quantificare l’entità del ristoro in base alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. danno conseguenza). Aggiunge che le sanzioni risarcitorie contemplate nell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, non sono qualificabili in termini di condanne punitive, sganciate dal concetto di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.. Invero, è la norma stessa ad apporre l’attenzione sul danno e non sulla condanna come nel caso di “punitive domages”, tenuto conto, peraltro, che tale istituto è incompatibile con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilità civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non già quello di punire il responsabile civile. Il potere del giudice è quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilità civile: ossia la domanda della parte interessata ex art. 112 c.p.c., e la sussistenza dei requisiti ex art. 2043, ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalità ed il danno ingiusto: fermo restando che l’istante deve fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore. L’ammonizione ha invece la diversa funzione di indurre l’adempimento del genitore da ammonire, ma nel caso sia prima che dopo l’adozione del provvedimento ammonitivo nulla è emerso a suo carico sotto il profilo del comportamento e delle prove.
5. “Violazione dell’articolo 360 comma 1 numero 2 c.p.c., per violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. e ss., in relazione al di 140/12; illogicità manifesta e travisamento dei fatti.”.
La P. contesta sia la sussistenza della sua soccombenza parziale, assumendo che la pronuncia d’appello è totalmente aderente a quella di primo grado, e sia l’importo in concreto liquidato a titolo di spese processuali. Tutti i motivi del ricorso non hanno pregio.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicchè nel caso, quale quello di specie, che la sentenza si articoli in più capi, è necessario anche che l’atto contenga l’esatta individuazione dell’oggetto dell’impugnazione, ossia del capo o dei capi che si intendono sottoporre al giudizio di legittimità.
Alla luce di questo principio, il ricorso della P., esaminato alla luce del suo integrale contenuto, va inteso come volto ad impugnare soltanto i capi della sentenza d’appello sfavorevoli alla ricorrente, inerenti ai provvedimenti sanzionatoli ed alle spese processuali del secondo grado. Ciò emerge specificamente dai motivi del ricorso, successivi al primo, incentrato invece sull’attuata valutazione delle prove ed il cui esame per ritenersi dotato di attuale e concreto interesse giuridico e, dunque, ammissibile, va posto in rapporto alle impugnate statuizioni di merito sui provvedimenti sanzionatoli e solo nei limiti in cui l’impugnazione di esse sia ammissibile in questa sede.
Quanto ai provvedimenti sanzionatoli, i giudici d’appello hanno statuito la conferma dell’ammonizione che, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 1, il giudice di primo grado anche nella sentenza conclusiva aveva impartito ad entrambe le parti, ed hanno ulteriormente imposto a carico soltanto della P. ed a favore della Cassa delle ammende, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.000,00, prevista dal n. 4 della medesima disposizione, addebitandole di avere ostacolato il corretto svolgimento delle disposte modalità dell’affidamento condiviso delle figlie delle parti. Sul controverso tema della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall’art. 709 ter c.p.c., comma 2, che a) individua la competenza del giudice del procedimento in corso, per la soluzione di controversie insorte fra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriali o alle modalità dell’affidamento dei figli; b) conferisce al giudicante la facoltà di condannare al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico; c) consente altresì l’irrogazione di sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultimo; d) stabilisce infine che “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari” (comma 1), questa Corte ha già argomentatamente e condivisibilmente affermato in primo luogo che quest’ultima prescrizione, la quale trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti di cui nel procedimento in questione può essere sollecitata l’adozione (modalità di esercizio di potestà genitoriale, modalità dell’affidamento, ammonimento, condanna al risarcimento del danno, irrogazione di sanzione pecuniaria) deve essere interpretata nel senso che essa contiene un richiamo a quei mezzi di impugnazione che siano nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della “specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità” (cfr. Cass. n. 18977 del 2013; n. 21718 del 2010). Anche alla luce di questa premessa, sì è del pari argomentatamente già affermata la non ricorribilità in questa sede di legittimità, dell’ammonimento, privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e la ricorribilità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, che, invece, questi due caratteri presenta (cfr, Cass. n. 21718 del 2010; cass. n. 18977 del 2013). A questo condiviso orientamento va data continuità, per cui deve riaffermarsi l’inammissibilità delle censure che involgono specificamente la statuizione di conferma della misura ammonitiva, contenute nel secondo motivo del ricorso e nel terzo, con riguardo a tutte le relative articolazioni, nonchè, per quanto già detto, delle doglianze involte dal primo motivo del ricorso, incentrate sulle regole processuali di acquisizione delle prove nei procedimenti camerali contenziosi, in tesi violate, oltre che sulla valutazione delle risultanze istruttorie, e funzionali ad ottenere la non consentita cassazione in questa sede di quella statuizione.
Peraltro, anche il quarto motivo del ricorso, che involge l’inflitta sanzione pecuniaria, pur deducibile, appare per altro verso inammissibile; esso, infatti, si sostanzia nell’illustrazione in censure non pertinenti rispetto al decisum, in quanto attengono alle misure risarcitorie previste dall’art. 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, e non la misura sanzionatoria, prevista dal n. 4, della medesima disposizione normativa, che i giudici d’appello hanno, invece, applicato nei confronti della ricorrente, nel contempo rigettando la domanda del S. di attribuzione a sè del risarcimento ex n. 3, della norma in questione.
Anche il quinto motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento, risolvendosi in parte in critiche smentite dalla decisione, che in effetti reca anche lievi modifiche reputate atte ad agevolare le frequentazioni paterne, e per il resto in rilievi appuntati sul liquidato quantum, generici, privi di autosufficienza ed ancorati a richiami di regole normative e tabellari, già in tesi non aderenti al valore della controversia ed alla tipologia contenziosa del giudizio d’appello, seppure di rito camerale.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data anche la natura delle controverse questioni e gli interessi coinvolti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Tribunale Trieste, decreto 05.03.2015
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, la quale ha recepito l’orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle more di un apposito intervento del legislatore, sussiste l’obbligo del Tribunale per i Minorenni di provvedere, su istanza dell’adottato, all’identificazione della madre biologica, al fine di consentirle di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto.
Il provvedimento in rassegna riguarda il caso di una donna che aveva chiesto all’Autorità Giudiziaria di conoscere le proprie origini, essendo stata adottata, senza che la madre biologica avesse, all’epoca, consentito di essere nominata.
Il Tribunale evidenzia, anzitutto, che la madre biologica è stata identificata all’esito degli accertamenti disposti con precedente decreto ed effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine.
Indi, il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo il quale, in attesa di un apposito intervento legislativo, sussiste l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 22.11.2013, che, a sua volta, ha recepito la giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte Edu Godelli c. Italia – ric. N. 33783/09 del 25.9.2012), di provvedere all’identificazione della madre biologica dell’adottato, al fine di consentirle di essere messa al corrente della volontà del ricorrente di conoscere le proprie origini e di eventualmente esercitare la facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità.
Il Tribunale enuncia, poi, i passaggi che, in via di prassi, devono essere seguiti, una volta identificata la madre biologica, in modo da dare concreta attuazione alle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale.
Tali passaggi possono, in estrema sintesi, essere così sintetizzati: 1) recapito alla madre biologica, in forma assolutamente riservata pel tramite di un operatore dei Servizi Sociali, di una lettera di convocazione proveniente dal Tribunale; 2) colloquio con la donna alla sola presenza del Giudice Onorario delegato dal Giudice Togato; 3) richiesta alla madre biologica di consenso al disvelamento della sua identità; 4) in caso di consenso della madre biologica, rivelazione alla stessa dell’identità del figlio/figlia ricorrente.
Il provvedimento che si annota si pone in linea di continuità con la oramai diffusa giurisprudenza di merito che ha recepito le indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo, prima, e dalla Corte Costituzionale, poi, sul tema dell’accesso alle origini genitoriali.
Il decreto del Collegio triestino si segnala, in particolare, per il tentativo di mettere a fuoco delle prassi virtuose – in assenza di un auspicabile intervento del legislatore in una materia così delicata – che contemperino il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini e l’interesse della madre a mantenere l’anonimato.
Come si ricorderà, nella sentenza “Godelli”, la Corte EDU aveva affermato che «l’articolo 8 tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno». A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l’interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell’identità personale, ad esempio l’identità dei propri genitori. La nascita, e in particolare le circostanze di quest’ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell’adulto, sancita dall’articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di specie.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 278/2013, richiamando l’insegnamento della Corte di Strasburgo, aveva, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre dell’adottato, osservando che «mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta». La Corte aveva, quindi, indicato come «cómpito del legislatore» quello di «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto»
Non può, quindi, oggi seriamente dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell’art. 8 della CEDU, come intereptato dalla Corte di Strasburgo, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell’adottato, nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite dell’accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto.
In concreto, in assenza di una normativa ad hoc, le modalità di esercizio di questo diritto sono, allo stato, rimesse alla prassi giudiziaria, come si ricava dal provvedimento in esame.
Cassazione civile , sez. VI-T ordinanza 24.02.2015 n. 3738
Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.
È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella pronuncia in commento in una controversia avente ad oggetto un provvedimento d’iscrizione d’ipoteca su immobili.
Nello specifico, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda agricola, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione ineriva.
La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha in premessa ricordato che «l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».
Ciò perché, precisa la Suprema Corte, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 3, eart. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all’esecuzione.
Osserva però la Cassazione che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia … di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta…”.
Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
E nei bisogni familiari, conclude il giudice di legittimità, sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – T CIVILE
Ordinanza 4 – 24 febbraio 2015, n. 3738
(Presidente Cicala – Relatore Perrino)
In fatto
V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di R., essendo, in conseguenza, da considerare estraneo ai bisogni della famiglia.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l’appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell’ipoteca di atto prodromico all’esecuzione, con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell’agente per la riscossione.
Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v’è replica.
In diritto
1. -Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
- – Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c., col quale l’agente per la riscossione denuncia la violazione degli articoli 2 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che vi sia carenza di giurisdizione in ordine alla controversia, che va devoluta al giudice amministrativo.
2.1. – Ciò in quanto la questione è stata proposta per la prima volta in questa sede, di guisa che va applicato il principio di diritto, in base al quale il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude il rilievo del difetto di giurisdizione (fra varie, Cass., sez.un., 13 giugno 2012, n. 9594; 26 settembre 2013, n. 22097; 10 luglio 2013, n. 17056).
2.2. – Ad ogni modo, va richiamato l’indirizzo reso dalle sezioni unite, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento d’iscrizione d’ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale (Cass., sez.un., 16 gennaio 2015, n. 641).
- -Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, prodromico rispetto al secondo, il quale, sebbene evochi in rubrica l’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., chiaramente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 169, 170 e 2808 del codice civile, là dove il giudice d’appello la sentenza impugnata ha configurato l’ipoteca come provvedimento finalizzato all’esecuzione, in quanto tale assoggettata ai limiti di questa, tra i quali va compreso quello fissato dall’art. 170 c.c.
3.1. – Al riguardo, la Corte (Cass., 5 marzo 2013, n. 5385) ha già avuto occasione di chiarire che «l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».
3.2. – Ciò perché, in generale, l’ipoteca si può iscrivere alle stesse condizioni in base alle quali un titolo esecutivo formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha conferito il bene nel fondo patrimoniale potrebbe essere fatto valere su di esso e, in particolare, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all’esecuzione.
- – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 169, 170, 2967 e 2729 cod.civ., sebbene evochi in rubrica il n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., là dove la Commissione tributaria regionale ha considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia.
4.1. – Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (specificamente in termini, tra le più recenti, Cass. 11 luglio 2014, n. 15886; 7 luglio 2009, n. 15862), di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta… ».
4.2. – Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
4.3. – In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto (analogamente si esprimeva anche Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, cit.).
- – Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che svolgerà l’accertamento sopra indicato, tenendo conto del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.
Cassazione civile sez. VI sentenza 13/03/2015 n.5108
In tema di assegnazione della casa coniugale, deve essere data prevalenza alla soddisfazione dell’interesse dei figli minori rispetto al diritto del comodante alla restituzione dell’immobile, salvo che non dimostri di avere un urgente e provato bisogno.
La Corte Costituzionale, sentenza n.11 del 10/02/2015
La Corte Costituzionale ha riconfermato l’uso del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge, non incidendo in alcun modo su quanto stabilito sino ad ora dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anzi attingendone a piene mani.
L’iter logico che deve seguire il Tribunale, in virtù dell’art. 5, sesto comma della Legge sul Divorzio, si svolge in due fasi: prima di tutto è necessario accertare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante; successivamente qualora sia stata provata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, si procede alla sua quantificazione, tenendo conto dei parametri elencati:
1) le condizioni dei coniugi;
2) le ragioni della decisione;
3) il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge
alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o
di quello comune;
4) il reddito di ciascun coniuge;
5) la durata del matrimonio.
L’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente, come è stato interpretato sin dalla sentenza n. 11490/1990, resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, va intesa, non come stato di bisogno, bensì come insufficienza dei mezzi (comprensivi di redditi, cespiti immobiliari ed altre utilità) a conservare all’ex coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ciò che rileva, dunque, è l’apprezzabile deterioramento, causato dal divorzio, delle precedenti condizioni economiche, che devono essere ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi, ha attribuito all’assegno di divorzio una natura assistenziale, in ragione del principio di solidarietà post-coniugale, considerato espressione del dovere di solidarietà economico-sociale sancito dall’art. 2 Cost., dalla
quale sorge l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’ex coniuge privo di mezzi
adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal divorzio, in piena conformità al
valore del matrimonio come indicato dall’art. 29 Cost. sganciando il presupposto dell’”inadeguatezza dei
mezzi da concetto di stato di bisogno e legandolo a quello dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, la giurisprudenza ha riconosciuto l’attribuzione dell’assegno divorzile anche quando, ad
esempio, l’ex coniuge era del tutto autosufficiente, anche con patrimoni personali più che dignitosi, ma che
non consentivano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. Sez. I, 23442/2013).
In altre parole l’analogo tenore di vita consente, al Tribunale, di fissare un primo “astratto ammontare” dell’assegno divorzile, già nella prima fase, consentendo, così, di raggiungere il tetto massimo dell’assegno, già nel momento in cui si accertato la sussistenza del relativo diritto. A tale prima quantificazione deve necessariamente far seguito quella descritta come “seconda fase”, per adeguare in concreto l’assegno ai parametri indicati nell’art. 5, comma 6 L. D., così da diminuire il suo ammontare fino anche ad azzerarlo. In questo modo si evita la costituzione di rendite parassitarie in favore di ex coniugi, determinando l’assegno di divorzio attraverso una visione ponderata e globale di tutti i criteri di quantificazione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3810 del 25.02.2015
E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3810 depositata il 25 febbraio 2015, relativamente ad un giudizio di separazione tra coniugi, in cui era stato disposto l’affidamento condiviso delle due figlie, nonché – vista l’aperta conflittualità tra moglie e marito – l’ammonimento di entrambi (ex art. 709 ter comma 2 n. 1) ad agevolare il rapporto tra le bambine e l’altro genitore. Ma la Corte d’Appello, visto il contegno della madre, riteneva confermare nei suoi confronti l’ammonimento e nello stesso tempo, comminarle la più incisiva sanzione amministrativa (ex art. 709 ter comma 2 n. 4) del pagamento di 1.000 euro a favore della Cassa ammende.
La Cassazione, con la pronuncia in esame, ha respinto le ragioni della ricorrente avverso la sua condanna, ritenendo le censure mosse non pertinenti al decisum della sentenza impugnata.
Tali censure, infatti, involgevano le ipotesi sanzionatorie di cui al n. 1, 2 e 3 dell’art. 709 ter, e non l’ipotesi di cui al n. 4 (sanzione amministrativa pecuniaria), effettivamente comminata.
Né – ha specificato la Suprema Corte- sarebbe stato possibile ricorrere in Cassazione avverso la sanzione dell’ammonimento, mancando essa delle caratteristiche di decisività e definitività.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3079 del 16.02.2015
Se un genitore, nel corso della sua vita, viene meno ai suoi obblighi nei confronti del figlio naturale, quest’ultimo deve essere risarcito anche per i danni non patrimoniali derivanti dalla violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
E tale risarcimento può essere dovuto anche dagli eredi del genitore, se defunto.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, rigettando il ricorso presentato da due coeredi, avverso la loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti della figlia illegittima del loro de cuius, di cui quest’ultimo si era sempre totalmente disinteressato.
In proposito, ha innanzitutto stabilito la Cassazione con la presente pronuncia, come l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione del figlio, nasca sin dal momento della sua nascita, anche se, come nel caso in esame, la procreazione sia stata accertata in un momento successivo, mediante sentenza dichiarativa di filiazione.
Detto riconoscimento fa infatti scaturire i medesimi diritti e corrispondenti obblighi propri della filiazione legittima.
Quanto al risarcimento del danno – in tal caso a carico degli eredi del genitore defunto – la Suprema Corte ha confermato quanto dedotto in secondo grado, ovvero, che la violazione dei menzionati obblighi genitoriali non trova la sua sanzione esclusivamente nelle disposizioni proprie del diritto di famiglia, ma determina parimenti la realizzazione di un illecito civile (c.d. illecito endofamiliare) per lesione di diritti costituzionalmente protetti, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Corte di Cassazione, sentenza n. 27386 del 24.12.2014
Lo stato di separazione dei coniugi può dirsi legittimamente interrotto solo nel caso in cui sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, non anche quando il ravvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema corte con la sentenza in oggetto, con la quale è stato confermato lo scioglimento del matrimonio contratto tra due coniugi.
Stabiliva in particolare la Cassazione che nel caso in esame, il precedente vincolo matrimoniale in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali, non poteva dirsi ricostituito nonostante la coabitazione, posto che uno dei due coniugi si trovava in carcere.
Tra l’altro la coabitazione, in tal caso nemmeno continuativa, non era fondata su una riconciliazione provvisoria o definitiva, bensì esclusivamente su esigenze abitative ed occasionali di uno dei coniugi.
Corte di Cassazione, sentenza n. 23105 del 30.10.2014
La corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nonostante la casa coniugale sia stata assegnata alla moglie ed i figli questi possono decidere liberamente di lasciarla e trasferirsi altrove
Corte di Cassazione, sentenza n. 23001 del 29.10.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le decisioni adottate dal giudice con i provvedimenti presidenziali ed urgenti prevalgono sui precedenti accordi patrimoniali assunti dai coniugi.
Tribunale civile di Roma, sezione I, giudice dott.ssa Galtiero, del 27.06.2014
Il Tribunale civile di Roma, con la sentenza in esame ha precisato che il genitore che aizza i figli nei confronti dell’altro coniuge separato deve essere ammonito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c..
Corte di Cassazione, sentenza n. 21670 del 14.10.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assegno divorzile va revisionato quando il coniuge obbligato al versamento viene licenziato
Corte di Cassazione, sentenza n. 33452 del 29.07.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che si rende colpevole del reato di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il coniuge separato che trasferisce di nascosto la residenza del figlio
Corte di Cassazione, sentenza n. 19691 del 18.09.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere annulato il matrimonio se il legale marito/madre è così inteso da generare problematiche sessuali e comportamenti anaffettivi verso la moglie.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16379 del 17.07.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se viene annullato dal Tribunale ecclesiastico un matrimonio durato almeno 3 anni la dichiarazione di nullità non può essere accettata dallo Stato Italiano.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13983 del 19.06.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il mobbing familiare è causa di addebito della separazione se il ricorrente prova il compimento, da parte del coniuge, di atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio, il nesso di causalità tra gli stessi atti ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15143 del 02.07.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel giudizio di divorzio il Giudice è tenuto a sentire i figli minori se hanno compiuto 12 anni. Per gli infradodicenni, invece, l’ascolto è a discrezione del giuidicante e può essere omesso qualora questo lo ritenga nocivo per la prole.
Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto di Famiglia.
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Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 14498 del 26.06.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nessuna rendita spetta in caso di decesso del figlio alla madre se quest’ultimo ha mezzi sufficenti al proprio sostentamento.
Per la Corte infatti «per quanto riguarda l’apporto del de cujus, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest’ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza».
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13026 del 10.06.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento si deve tener conto anche dei regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo in quanto anche quest’ultimi concorrono a determinare il tenore di vita della coppia.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11414 del 22.05.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non devono essere mantenuti i figli specializzandi in medicina che percepiscono il relativo compenso fissato nel contratto per la formazione specialistica.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7477 del 31.03.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il provvedimento di affidamento condiviso dei figli che costituisce la regola deve essere garantito anche di fronte ad una alta conflittualità dei genitore sempre che questa non rechi pregiudizio ai minori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7478 del 31.03.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel giudizio di separazione la nomina di un difensore, di curatore speciale, in rappresentanza del minore, deve essere fatta solo nel giudizio diretto a modificare provvedimenti già esistenti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 372 del 10.01.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’interesse del minore a mantenere (o riprendere) i rapporti con un genitore, anche se assistiti da speciali cautele per l’imputazione a carico del padre, deve prevalere sul rischio di rendere questi “irrecuperabili” per il lungo tempo della loro interruzione, ove si dovesse attendere l’esito della vicenda penale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2802 del 07.02.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non perde il diritto alla genitorialità la madre che per un trauma psicologico non riconosce la figlia
Tribunale di Milano, decreto del 27.11.2013
Il Tribunale di Milano con la decisione in esame ha precisato che la mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce “vitto” domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5097 del 05.03.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di morte di un genitore l’altro non può impedire al figlio di frequentare gli ascendenti dello scomparso. Va dunque preservato il diritto di vedere, in primis, i nonni, ma anche gli zii, a pena di integrare una condotta “pregiudizievole” per il minore che può condurre (ai sensi dell’articolo 330 Cc) sino alla dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2539 del 06.02.2014
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non può essere addebitata al marito la separazione per la relazione extraconiugale se la moglie aveva interrotto i rapporti sessuali con lui alla nascita del primo figlio.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 2542 del 05.02.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eredità paterna dopo il divorzio fa scattare la revoca dell’assegno perché costituisce una rendita. La successione dopo la cessazione della convivenza ben può essere considerata per valutare la capacità economica degli ex coniugi.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1277 del 22.01.2014
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il sostegno economico all’interno di una coppia di fatto è un «dovere morale e sociale», soprattutto se uno dei due conviventi vive una condizione di «precarietà».
Per la Corte le «eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo che non può non implicare forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale»
Corte di Cassazione, sentenza n. 25213 del 8.11.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è adottabile la minore in stato di abbandono e non per l’età avanzata dei genitori.
Per la Corte «L’età dei genitori», da cui la bimba nacque a seguito di un intervento di fecondazione assistita, «non riveste rilevanza alcuna ai fini della valutazione di mancanza di assistenza, presupposto dell’abbandono e della conseguente pronuncia di adottabilità».
Corte di Cassazione, sentenza n. 16270 del 27.06.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non può essere inflitta la separazione con addebito alla moglie quando il marito era a conoscenza dei tradimenti del coniuge senza che questo però fosse stato considerato con sicurezza l’elemento di rottura del matrimonio.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15397 del 19.06.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi accudisce il fratello come una moglie ha diritto agli alimenti
La Cassazione, ha precisato che”la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti del fratello non comporta la sua infondatezza”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11020 del 09.05.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti del figlio sussiste anche se questi abbia superato i trenta anni di età, ma non abbia raggiunto una propria autosufficienza economica per ragioni a lui non imputabili.
Secondo la Suprema corte “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ, non cessa, ‘ipso facto’, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”.
Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 394 del 10.4.2013
La Corte di Appello con la sentenza in esame ha precisato che non ha più diritto all’assegno divorzile l’ex coniuge che costruisce una nuova famiglia di fatto.
Per la Corte il nuovo nucleo familiare creato dall’ex se stabile e costante, interrompe la relazione con il tenore ed il modello di vita caratterizzante il precedente matrimonio e quindi non da più diritto all’assegno di divorzio.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7581 del 26.03.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dies a quo del termine annuale per il disconoscimento di paternità va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s’intende disconoscere.
Corte di Cassazione, sentenza n. 7214 del 21.3.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che: “La famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata”.
La Cassazione precisa che il convivente non è un “ospite” e che dunque non doveva essere messo alla porta all’improvviso. Ciò beninteso, precisa la Suprema Corte, “non significa pervenire ad un completo pareggiamento tra la convivenza more uxorio e il matrimonio, contrastante con la stessa volontà degli interessati, che hanno liberamente scelto di non vincolarsi con il matrimonio proprio per evitare le conseguenze legali che discendono dal coniugio”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5847 del 08.03.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che perde l’affidamento dei figli il padre che parla male della madre.
Tale modus operandi da vita ad “una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre”.
Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 4847 del 27.02.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’articolo 540 secondo comma del codice civile; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.
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Corte di Cassazione, sentenza n. 601 del 11.01.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che può essere affidato il figlio in via esclusiva al genitore omossessuale. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un uomo di origine musulmana cui era stato negato l’affidamento condiviso del figlio, confermando le statuizioni della Corte di merito.
Corte di Cassazione, sentenza n. 23199 del 17.12.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha riconosciuto il danno del coniuge se l’altro vende un appartamento in comunione, dichiarando che è un bene personale, anche se poi acquista un altro immobile, in ipotesi di valore superiore, che cade anch’esso in comunione.
Per la Cassazione però la Corte distrettuale sbaglia avendo dato “rilievo dirimente ad un fatto (l’acquisto del diverso appartamento) di per sé del tutto estraneo alla fattispecie sottoposta a giudizio”.
Infatti, “l’indagine – si legge nella sentenza – non poteva che arrestarsi all’accertamento dell’illegittimità della condotta posta in essere dal convenuto”: e cioè la vendita senza il consenso dell’altra parte. Né vale l’affermazione per cui l’acquisto sarebbe avvenuto con i soldi della vendita integrando così “una mera sostituzione dei beni cadenti in comunione”.
Perché un simile modo di ragionare “comporta invero una inammissibile sovrapposizione e prevalenza del giudizio economico sul bene giuridico, avendo il giudice operato una sorta di compensatio lucri cum danno che non solo appare del tutto disancorata ai presupposti di legge, ma soprattutto è avulsa rispetto al giudizio di illiceità del comportamento del convenuto che era chiamato a svolgere”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 42954 del 07.04.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il reato di ingiurie se nella “lite” tra due avvocati uno definisce il comportamento dell’altro “inqualificabile”, minacciando anche conseguenze professionali per il presunto comportamento scorretto che poi tale non si è dimostrato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, bocciando la lettera del professionista che così recitava: “Siamo certi che saprà prendere atto della propria inqualificabile condotta e, pentendosi, restituire quanto di diritto alla mia assistita, e ciò eviterà serie conseguenze al prosieguo della attività professionale”.
Il fatto che aveva originato la disputa era la presunta mancata restituzione di un fascicolo di parte, nel passaggio di consegne tra i due avvocati. Mentre, in realtà, l’avvocato incriminato aveva prontamente avvertito la controparte della notifica dell’atto, limitandosi a chiedere che la consegna avvenisse presso il suo studio in quanto già in precedenza era stato accusato di aver consegnato un plico vuoto.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18175 del 23.10.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il tradimento del coniuge e la conseguente separazione con addebito non comporta automaticamente il diritto del partner tradito a ricevere l’assegno di mantenimento. Il giudice, infatti, dovrà valutare caso per caso se il “coniuge cui non sia addebitabile la separazione” sia “privo di adeguati redditi propri”. E solo se non potrà “mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” o sussista “una disparità economica tra i coniugi”, allora scatterà l’assegno.
Corte di Cassazione, sentenza n. 17370 del 11.10.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le decisioni economiche prese in sede di separazione non vincolano il giudice del divorzio.
La Suprema Corte ricorda che “l’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indici di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi”. E secondo la ricostruzione del giudice di merito sussisteva tale differenza reddituale tra i due coniugi, per cui andava respinto l’appello del marito contro la sentenza di primo grado che lo obbligava al pagamento dell’assegno. Anche se ricorda la Corte “vi è totale autonomia tra i regimi economici di separazione e divorzio, e il giudice del divorzio non è vincolato dalle statuizioni di separazione”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 36680 del 24.09.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la presentazione in giudizio di tre bilanci consecutivi in passivo della propria azienda non salva l’ex marito che non ha versato l’assegno di mantenimento della figlia minore dalla condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per la Suprema corte i documenti presentati sono stati ritenuti “privi di pregio non potendosi identificare la situazione reddituale dell’imputato, quale indicata nella denuncia dei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 36680 del 24.09.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la presentazione in giudizio di tre bilanci consecutivi in passivo della propria azienda non salva l’ex marito che non ha versato l’assegno di mantenimento della figlia minore dalla condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per la Suprema corte i documenti presentati sono stati ritenuti “privi di pregio non potendosi identificare la situazione reddituale dell’imputato, quale indicata nella denuncia dei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 34481 del 12.09.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo studente padre se ha dei figli deve mantenerli. I supremi giudici, infatti, hanno confermato la condanna a 6 mesi di reclusione nei confronti di un uomo che aveva avuto tre figli dalla sua compagna e, per i primi tre anni di vita dei bambini, non aveva minimamente provveduto a loro.
Inoltre, la Corte non ha concesso al giovane la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio al pagamento di quasi 19 mila euro come risarcimento danni per le sue mancanze affettive ed economiche dopo la nascita dei tre piccoli – una femmina e due maschietti – avuti da Daniela L. con la quale non era sposato.
Peraltro, l’Alta Corte rileva che “l’imputato non ha neppure dimostrato di avere tentato di ottenere una occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi, avendo invece preferito rimanere a casa dei genitori, lasciando alla madre dei suoi figli il carico di provvedere sia alla loro cura, sia al loro mantenimento”.
Infine, la Suprema Corte ha intimato allo studente-padre di smetterla di lamentarsi per la condanna data la “gravità della condotta omissiva protrattasi per tre anni” e considerato il “trattamento benevolo del giudice di primo grado”, il Tribunale di Pavia, che gli aveva concesso le attenuanti generiche.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15158 del 11.09.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la grande differenza di età e la dichiarazione di non volersi occupare del minore non rappresentano elementi sufficienti per escludere l’interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità. Lo ha stabilito la Corte respingendo il ricorso di un signore di età avanzata che oltre a negare la paternità (rifiutando però il test del dna), aveva sostenuto che la sua condizione familiare, una moglie e tre figli, non gli avrebbe comunque consentito di “seguire ed educare il piccolo”, un ragazzo di 16 anni.
Per la Cassazione “la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore per la sua collocazione sociale”.
“Tali rischi – continua la sentenza – devono risultare da fatti obiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed, in mancanza di essi, l’interesse del minore va di regola tenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 33319 del 28.08.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’inadempimento saltuario (6 mesi su 21) del pagamento dell’assegno non è sufficiente per far condannare l’ex marito per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio. Lo ha stabilito la Corte accogliendo il ricorso dell’uomo contro la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermano il primo grado lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 570, secondo comma, del codice penale, sulla base della sola testimonianza della moglie secondo cui “dava i soldi quando se lo ricordava, ogni tre quattro mesi”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12197 del 17.07.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non ricade nella comunione legale la casa familiare edificata sul terreno comprato con i proventi di un solo coniuge. Rilevante la conforme dichiarazione dell’altro nell’atto pubblico di compravendita. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un ex marito nel punto in cui la Corte d’appello di Venezia ha accertato che il fondo oggetto dell’atto di compravendita, stipulato in circostanza di matrimonio, ricadeva nella comunione, così come per effetto la casa familiare su di esso edificata.
Corte di Cassazione, sentenza n. 25596 del 02.06.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ritardo nel pagamento degli alimenti non costituisce reato “sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare”.
In proposito la Cassazione ha rilevato che il reato in questione non si realizza con “qualsiasi forma di inadempimento” ed inoltre ci deve essere anche una volontà dolosa di non adempiere agli obblighi. Dunque, per arrivare alla condanna, “si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”.
“Quindi il reato – prosegue la Cassazione – non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”.
In pratica essendo stati “brevi” i ritardi contestati, la Cassazione ha ritenuto di poter ragionevolmente ritenere che si sia trattato solo di un momentaneo problema economico per il quale il padre separato non merita la condanna penale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 9546 del 12.06.2012
La Corte di Appello con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il provvedimento della Corte d’appello che, in sede di separazione tra i coniugi, impone alla madre collocataria di astenersi dal coinvolgere il figlio piccolo nella sua nuova scelta religiosa. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza in oggetto che ha respinto il ricorso di una donna che, al momento della nascita del figlio, aveva consentito che il piccolo fosse battezzato e seguisse una formazione religiosa cattolica. In seguito però si era convertita alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova ed erano cominciati a sorgere problemi con il marito circa l’educazione religiosa del piccolo.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha affermato che l’articolo 155 del Cc consente al giudice di adottare ogni provvedimento relativo all’affidamento dei figli attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole. L’esercizio in concreto di tale potere deve costituire espressione di “conveniente protezione del preminente diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali”, ove si paventi il rischio di compromettere il sereno sviluppo e al salute psico-fisica del minore.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8862 del 01.06.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in una causa di separazione la pronuncia di addebito e quella di risarcimento del danno possono coesistere, “considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti”.
Secondo la Cassazione dunque il risarcimento non segue solo la commissione di reati (e l’adulterio dopo le