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Da tale documentazione emerge che M. T., nel superare ad altissima velocità con la propria moto le auto ferme in colonna lungo la Via Zanardi a Bologna in direzione periferia, in prossimità del sottopassaggio ferroviario di Via Zanardi, ha tamponato lo scooter che lo precedeva condotto da JJ, nel momento in cui quest’ultimo, che procedeva ad un’andatura moderata, poneva in essere una decisa manovra di frenata
La dinamica del sinistro può essere compiutamente ricostruita sulla base della documentazione in atti, ivi compresi gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni oculari alla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti (doc. 2 di parte attrice), la consulenza disposta dal PM redatta dall’Ing. Mattia Strangi (doc. 9 di parte attrice) e il decreto del 13 febbraio 2018 di archiviazione del GIP (doc. 10 di parte attrice), in quanto prove atipiche pienamente utilizzabili nel presente giudizio (tra le tante cfr. Cass. n. 25067/2018, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 21115/2005).
Da tale documentazione emerge che M. T., nel superare ad altissima velocità con la propria moto le auto ferme in colonna lungo la Via Zanardi a Bologna in direzione periferia, in prossimità del sottopassaggio ferroviario di Via Zanardi, ha tamponato lo scooter che lo precedeva condotto da JJ, nel momento in cui quest’ultimo, che procedeva ad un’andatura moderata, poneva in essere una decisa manovra di frenata.
Il tamponamento era occasionato in particolare da una frenata da panico posta in essere dal M. T., che determinava la perdita di controllo del mezzo e la successiva caduta dello stesso.
La moto e il corpo del M. T. proseguivano successivamente la caduta sulla corsia opposta, provocando la caduta dello scooter condotto da M. C., il quale, insieme al convenuto JJ, veniva indagato per omicidio colposo nel procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP.
2.2 Tutte le risultanze istruttorie in atti, poste dal GIP alla base del decreto di archiviazione, sono inequivoche e convergenti nel senso di ascrivere la causazione del sinistro de quo alla responsabilità esclusiva di M. T.
2.2.1 E’ in particolare incontestato che la velocità del M. T. in occasione del sinistro superasse gli 80 Km/h, in violazione del limite di 50 Km/h e delle regole di cautela imposte dalle condizioni della strada (il sinistro è avvenuto in prossimità dell’ingresso di un sottopassaggio ferroviario in un punto in cui la strada si restringe e in una situazione di traffico intenso), tale da non consentire di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza
La dinamica del sinistro può essere compiutamente ricostruita sulla base della documentazione in atti, ivi compresi gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni oculari alla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti (doc. 2 di parte attrice), la consulenza disposta dal PM redatta dall’Ing. Mattia Strangi (doc. 9 di parte attrice) e il decreto del 13 febbraio 2018 di archiviazione del GIP (doc. 10 di parte attrice), in quanto prove atipiche pienamente utilizzabili nel presente giudizio (tra le tante cfr. Cass. n. 25067/2018, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 21115/2005).
Da tale documentazione emerge che M. T., nel superare ad altissima velocità con la propria moto le auto ferme in colonna lungo la Via Zanardi a Bologna in direzione periferia, in prossimità del sottopassaggio ferroviario di Via Zanardi, ha tamponato lo scooter che lo precedeva condotto da JJ, nel momento in cui quest’ultimo, che procedeva ad un’andatura moderata, poneva in essere una decisa manovra di frenata.
Il tamponamento era occasionato in particolare da una frenata da panico posta in essere dal M. T., che determinava la perdita di controllo del mezzo e la successiva caduta dello stesso.
La moto e il corpo del M. T. proseguivano successivamente la caduta sulla corsia opposta, provocando la caduta dello scooter condotto da M. C., il quale, insieme al convenuto JJ, veniva indagato per omicidio colposo nel procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP.
2.2 Tutte le risultanze istruttorie in atti, poste dal GIP alla base del decreto di archiviazione, sono inequivoche e convergenti nel senso di ascrivere la causazione del sinistro de quo alla responsabilità esclusiva di M. T.
2.2.1 E’ in particolare incontestato che la velocità del M. T. in occasione del sinistro superasse gli 80 Km/h, in violazione del limite di 50 Km/h e delle regole di cautela imposte dalle condizioni della strada (il sinistro è avvenuto in prossimità dell’ingresso di un sottopassaggio ferroviario in un punto in cui la strada si restringe e in una situazione di traffico intenso), tale da non consentire di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza
N. R.G. 8918/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8918/2019 promossa da:
XX 1 + 7 (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Fulvio Berrera, elettivamente domiciliato in via Montebello, 7/2 Bologna, presso il difensore avv. Fulvio Berrera
ATTORI
contro
YY (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Michele Veggetti, elettivamente domiciliato in via Marsala, 9 Bologna, presso il difensore avv. Michele Veggetti
JJ (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Michele Veggetti, elettivamente domiciliato in via Marsala, 9 Bologna, presso il difensore avv. Michele Veggetti
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Mariachiara Giampaolo, elettivamente domiciliato in V.le Aldini, 88 Bologna, presso il difensore avv. Mariachiara Giampaolo
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente in vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza è redatta senza l’esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e art. 53 della L. n. 69 del 18 giugno 2009.
1. La controversia trae origine da un tragico sinistro stradale avvenuto in data 29 maggio 2015, alle ore 19:00 circa, in cui ha perso la vita M. T., a seguito dello scontro tra la sua moto “Honda CBR” targata (omissis) e lo scooter “Peugeot” targato (omissis) (assicurato presso UnipolSai S.p.A.) di proprietà di YY e condotto da JJ.
A seguito del fatto, gli odierni attori — in qualità di moglie (XX 1), figlie (XX 2 e XX 3), genitori (XX 4 e XX 5) e fratelli (XX 6, XX 7 e XX 8) di M. T. — hanno convenuto in giudizio JJ, YY e l’assicurazione UnipolSai, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la morte del proprio congiunto, sul presupposto di una responsabilità quantomeno concorrente di JJ nella causazione del sinistro.
Nel costituirsi in giudizio i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, affermando un’integrale responsabilità di M. T. nella causazione del sinistro.
La causa è stata istruita con la produzione di numerosa documentazione, anche relativa al procedimento penale per omicidio colposo, instauratosi nei confronti di JJ (conclusosi con decreto di archiviazione del GIP), ed all’esito è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nell’estensione massima.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve dunque essere respinta.
2.1 La dinamica del sinistro può essere compiutamente ricostruita sulla base della documentazione in atti, ivi compresi gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni rese dai testimoni oculari alla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti (doc. 2 di parte attrice), la consulenza disposta dal PM redatta dall’Ing. Mattia Strangi (doc. 9 di parte attrice) e il decreto del 13 febbraio 2018 di archiviazione del GIP (doc. 10 di parte attrice), in quanto prove atipiche pienamente utilizzabili nel presente giudizio (tra le tante cfr. Cass. n. 25067/2018, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 21115/2005).
Da tale documentazione emerge che M. T., nel superare ad altissima velocità con la propria moto le auto ferme in colonna lungo la Via Zanardi a Bologna in direzione periferia, in prossimità del sottopassaggio ferroviario di Via Zanardi, ha tamponato lo scooter che lo precedeva condotto da JJ, nel momento in cui quest’ultimo, che procedeva ad un’andatura moderata, poneva in essere una decisa manovra di frenata.
Il tamponamento era occasionato in particolare da una frenata da panico posta in essere dal M. T., che determinava la perdita di controllo del mezzo e la successiva caduta dello stesso.
La moto e il corpo del M. T. proseguivano successivamente la caduta sulla corsia opposta, provocando la caduta dello scooter condotto da M. C., il quale, insieme al convenuto JJ, veniva indagato per omicidio colposo nel procedimento penale, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP.
2.2 Tutte le risultanze istruttorie in atti, poste dal GIP alla base del decreto di archiviazione, sono inequivoche e convergenti nel senso di ascrivere la causazione del sinistro de quo alla responsabilità esclusiva di M. T.
2.2.1 E’ in particolare incontestato che la velocità del M. T. in occasione del sinistro superasse gli 80 Km/h, in violazione del limite di 50 Km/h e delle regole di cautela imposte dalle condizioni della strada (il sinistro è avvenuto in prossimità dell’ingresso di un sottopassaggio ferroviario in un punto in cui la strada si restringe e in una situazione di traffico intenso), tale da non consentire di condurre il veicolo in condizioni di sicurezza.
2.2.2 Come evidenziato nella relazione del consulente del PM (pag.28), inoltre, è ragionevole ritenere che il JJ in occasione del sinistro non abbia compiuto una repentina manovra di spostamento a sinistra, tagliando la strada al M. T. (come sostenuto da parte attrice), in quanto: i) quando è stato colpito da dietro lo scooter del JJ aveva un asse parallelo alla careggiata, come risultante dai danni dallo stesso riportati; ii) il JJ a seguito dello scontro è rimasto in piedi, mantenendo il controllo del proprio veicolo; iii) un repentino cambio di corsia non sarebbe stato compatibile con una decelerazione improvvisa da parte del JJ.
Secondo parte attrice la relazione del consulente del PM avrebbe trascurato ingiustificatamente di considerare le dichiarazioni rese da JJ alla Polizia Municipale nell’immediatezza del sinistro (doc. 2 di parte attrice, pag. 5) ed il giorno successivo (doc. 2 di parte attrice, pag. 6), in cui questi afferma di aver dovuto frenare in maniera decisa e di essersi contestualmente spostato verso il centro della carreggiata per evitare un’auto che gli aveva tagliato la strada.
In realtà, è proprio sulla base di un’analisi di queste dichiarazioni, insieme a tutti gli altri elementi a sua disposizione, che il consulente del PM rileva come una manovra di spostamento da parte dello scooter del JJ, che il perito nelle proprie conclusioni ammette possa essere stata operata (pag. 29-31 della relazione), non abbia integrato la violazione di alcuna norma di circolazione.
Le dichiarazioni del JJ, in altri termini, non sono affatto in contrasto con le risultanze della perizia del PM per il semplice fatto che: i) il JJ ha dichiarato di avere accompagnato la frenata da uno spostamento verso sinistra; ii) il consulente del PM ha accertato che tale spostamento non si è configurato come un repentino cambio di corsia.
2.2.3 A conferma della ricostruzione operata dal consulente del PM si pongono — tra l’altro — le dichiarazioni del teste oculare S. S., raccolte dalla Polizia Municipale nell’immediatezza del sinistro (doc. 2 di parte attrice, pag. 2-3), il quale ha riferito che “..stavo percorrendo la Via Zanardi con direzione periferia, quando sono arrivato a circa 50 60 metri dall’imbocco del sottopasso della ferrovia ho visto davanti a me uno scooter seguito da una moto che procedevano vicino al centro della carreggiata. Circa all’imbocco del sottopasso lo scooter ha frenato in modo deciso ed è stato tamponato dalla moto che poi è caduta a terra sbalzando il conducente che è rimasto immobile nel punto in cui è stato soccorso. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un altro scooter ma io non sono certo della dinamica.“.
Invero, il teste S. S., da una prospettiva adeguata a osservare l’andatura dei veicoli interessati prima del sinistro, non riferisce di alcuna manovra imprudente posta in essere dal JJ.
Ed è opportuno evidenziare che l’incertezza dichiarata dal teste in ordine alla dinamica del sinistro non attiene alla fase (precedente) del tamponamento tra la moto del M. T. e lo scooter del JJ ma a quella (successiva) dello scontro che ha coinvolto lo scooter del M. C., tanto che lo stesso consulente del PM nella propria relazione (pag. 30) rileva come non vi siano elementi obiettivi che consentano di affermare con certezza che quest’ultimo scontro si sia verificato.
2.2.4 In senso coerente alla ricostruzione sopra operata si pone anche la perizia redatta dall’Ing. Alfonso Micucci (doc. 1 fascicolo UnipolSai), prodotta da UnipolSai come consulenza di parte nell’ambito del procedimento penale, richiamata da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
In tale perizia invero si dà atto del verosimile spostamento verso sinistra posto in essere dal JJ, sulla base delle dichiarazioni da questi rese, rilevando come l’entità della frenatura e dello spostamento non siano note (pag. 16).
D’altra parte, la stessa perizia evidenzia come la reazione del M. T., da cui è scaturita la perdita di controllo della moto, anche ad ammettere un celere spostamento verso sinistra da parte del JJ, non sia dipesa tanto dalla manovra di quest’ultimo, quanto piuttosto dall’incedere del motociclista, in imprudente e gravissima violazione del limite di velocità e delle distanze di sicurezza.
A tal proposito, il perito rileva condivisibilmente che “
..è infatti lapalissiano che se si procede in coda ad un altro veicolo ad adeguata distanza di sicurezza e con velocità moderata, ad un qualsiasi movimento è possibile agire di conserva mantenendo l’accodamento. Se, invece, si procede in incipiente manovra di sorpasso, ad alta velocità, senza mantenere una adeguata distanza di sicurezza, allora un movimento anche minimo del veicolo antecedente induce a reazioni inconsulte, da panico, che portano alla perdita di controllo del mezzo condotto.“.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, quindi, anche la perizia UnipolSai conclude escludendo espressamente il rilievo di una condotta colposa del JJ nella causazione del sinistro.
2.3 Uniche risultanze distoniche rispetto alla ricostruzione sopra operata sono quelle emergenti dalle dichiarazioni rese da M. C. e dalla consulenza depositata nell’interesse della persona offesa nel procedimento penale.
2.3.1 In particolare, in sede di s.i.t. il 14 giugno 2016 (doc. 5 di parte attrice), il M. C., sentito in merito alle circostanze del sinistro, riferiva che, mentre era a bordo del suo scooter, “..potevo notare un ciclomotore che percorreva la via Zanardi sempre nel senso di marcia opposto al mio che zizzagava fra le vetture che non ricordo se fossero ferme o comunque in lento movimento in quanto all’intersezione con la via Carracci è presente il semaforo. All’improvviso il motorino che zizzagava è uscito fuori dalla colonna delle auto occupando la mia corsia, percorrendola in senso opposto al senso di marcia normale senza vedere se qualcun altro effettuava anch’esso manovra di sorpasso, infatti sopraggiungeva una moto che vistasi davanti il ciclomotore perdeva il controllo, cadeva a terra e in scivolata mi travolgeva..”.
Tuttavia, le dichiarazioni del M. C. non risultano rilevanti a fini probatori sia perché provengono da un soggetto coindagato e coinvolto nel sinistro (di talché anche incapace di testimoniare nel presente giudizio ex art. 246 c.p.c.), sia perché lo stesso M. C. ha fornito versioni incoerenti dei fatti (cfr. documento 2, pag. 9, doc. 4 e doc. 5 di parte attrice) nel corso delle indagini.
Inoltre, le circostanze riferite dal M. C. risultano smentite dagli accertamenti tecnici operati nel procedimento penale, sia con riguardo alla manovra di spostamento del JJ (si veda quanto rilevato supra al punto 2.2.2), sia con riguardo alle ulteriori dinamiche del sinistro (in sede di s.i.t. il M. C. riferiva in particolare che i veicoli del M. T. e del JJ avevano oltrepassato la linea di mezzaria, mentre le risultanze in atti, richiamate anche dal consulente del PM a pag. 21 della propria relazione, evidenziano che le tracce di frenata rimangano all’interno della corsia di pertinenza dei veicoli suddetti, come evidenziato anche dal GIP nel decreto di archiviazione ).
2.3.2 Quanto alla perizia prodotta dalla persona offesa nel procedimento penale (doc. 7 di parte attrice diviso in prima e seconda parte) essa fonda l’accertamento di un celere spostamento verso sinistra del JJ (pag. 16 della seconda parte) soprattutto sulle dichiarazioni rilasciate dal M. C., successivamente non confermate da parte di quest’ultimo (tanto che lo stesso perito a pag. 11 della prima parte della relazione dà atto dell’incoerenza delle dichiarazioni del M. C.) e come visto prive di rilievo probatorio.
Si trascura totalmente invece un’analisi della velocità della moto e delle distanze di sicurezza, sulla cui base gli altri periti escludono una responsabilità del JJ per i fatti di causa.
2.4 Dal quadro sopra delineato emerge in modo evidente come il verificarsi del sinistro di cui trattasi non possa essere in alcun modo causalmente ricondotto ad una condotta colposa del convenuto JJ che ne integri una responsabilità in sede civile.
Del resto, si è condivisibilmente affermato che «.
.con riguardo all’illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell’art. 41, comma secondo, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito, ..» «..in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.» (Cass. civ., Sez. III, 12/09/2005, n. 18094 e conformemente ex multis: Cass. civ., Sez. III, 13/03/2007, n. 5839; Cass. civ., Sez. III, 05/01/2010, n. 25; Cass. civ., Sez. III, 22/12/2011, n. 28299).
E’ evidente che la condotta di guida del M. T. ha violato la generica regola di prudenza posta dagli artt. 141-143, oltre che e gravemente, quelle specifiche degli artt. 142, 148, 149 del Cds.
Le domande di parte attrice devono, pertanto, essere rigettate.
3. I rilievi sopra operati rendono irrilevanti la richiesta di CTU riproposta da parte attrice nelle proprie conclusioni (mentre non risultano essere state riproposte e si intendono quindi rinunciate le istanze relative all’interrogatorio formale e alla prova testimoniale, avanzate con l’atto introduttivo del giudizio), tenuto conto in particolare che una CTU cinematica sarebbe meramente duplicativa della perizia del PM.
Parimenti irrilevanti, in ragione del rigetto delle domande di parte attrice, sono le istanze istruttorie riproposte da UnipolSai in sede di precisazione delle conclusioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo secondo il DM 55/2014, considerando per i convenuti la maggiorazione ex art. 4 DM cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, con sentenza provvisoriamente esecutiva, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di YY, JJ e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e condanna gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti, che liquida in favore dei primi in €. 8.500,00 per compensi e in €. 7.000,00 per compensi in favore della Compagnia, oltre per entrambi al rimborso forfetario 15% ed oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote di legge.
Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Bologna, il 15.05.2021
Il Giudice
Dott. Pietro Iovino
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