MORTE PER INFEZIONE OSPEDALIERA DANNO
MORTE PER INFEZIONE OSPEDALIERA DANNO VICENZA PADOIVA RAVENNA BOLOGNA
AVVOCATO ESPERTO PER IL VOSTRO RISARCIMENTO
La morte per reinfezione ospedaliera può verificarsi a seguito di infezioni contratte durante il ricovero, note come infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA) o infezioni nosocomiali. Queste infezioni possono essere causate da batteri, virus o altri microrganismi presenti negli ambienti ospedalieri, e si verificano spesso in pazienti già vulnerabili.
- Infezioni resistenti agli antibiotici: Batteri come Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, o Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) sono tra i più difficili da trattare.
- Sepsi: Un’infezione che si diffonde nel sangue può causare una risposta infiammatoria grave, portando a insufficienza d’organo e morte.
- Infezioni polmonari: La polmonite, soprattutto quella associata a ventilazione meccanica, è una causa comune di decesso.
- Complicanze post-operatorie: Infezioni delle ferite chirurgiche o dei siti di inserzione di cateteri.
- Condizioni preesistenti: Pazienti immunocompromessi, anziani o con malattie croniche sono particolarmente a rischio.
Prevenzione
- Igiene rigorosa: Lavaggio delle mani e sterilizzazione degli strumenti.
- Uso prudente degli antibiotici: Ridurre l’uso inappropriato per prevenire la resistenza.
- Monitoraggio continuo: Sorveglianza delle infezioni ospedaliere e interventi rapidi.
- Vaccinazione: Proteggere pazienti e personale contro agenti patogeni comuni.
In caso di un evento di questo tipo, l’identificazione tempestiva della causa dell’infezione e un trattamento mirato sono fondamentali. Vuoi approfondire su un aspetto specifico?
RISARCIMENTO MORTE INFEZIONE OSpEDALIERa BOLOGNA MANTOVA RAVENNA LUGO IMOLA FORLI CESENA
RISARCIMENTO MORTE INFEZIONE OSpEDALIERa VICENZA PADOVA TREVISO
RISARCIMENTO MORTE INFEZIONE OSpEDALIERa ANCONA MACERATA FERMO PESARO
RISARCIMENTO MORTE INFEZIONE OSpEDALIERa
DECESSO OSPEDALIERO INFEZIONE CAUSA
Un decesso ospedaliero causato da un’infezione può verificarsi quando un’infezione grave, contratta durante il ricovero, compromette irreversibilmente le funzioni vitali. Le infezioni ospedaliere più frequenti responsabili di decessi includono:
Principali infezioni responsabili:
- Sepsi: Una risposta infiammatoria sistemica a un’infezione che può evolvere in shock settico e insufficienza multiorgano.
- Polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP): Comune nei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
- Infezioni del sangue (batteriemia): Spesso legate a dispositivi medici come cateteri venosi centrali.
- Infezioni delle vie urinarie (IVU): Legate all’uso di cateteri urinari, che possono evolvere in infezioni più gravi.
- Infezioni delle ferite chirurgiche: Possono causare complicanze locali o setticemia.
Fattori che contribuiscono al decesso:
- Resistenza antimicrobica: Infezioni da batteri multiresistenti come MRSA o Klebsiella pneumoniae carbapenemasi-resistente (KPC).
- Condizioni del paziente: Età avanzata, immunodepressione, malattie croniche come il diabete o insufficienza renale.
- Tempestività e adeguatezza del trattamento: Ritardi nella diagnosi o terapie non appropriate aumentano il rischio di mortalità.
- Complicazioni secondarie: Disseminazione dell’infezione ad altri organi o sviluppo di emboli settici.
Casi frequenti in cui può verificarsi:
- Durante interventi chirurgici complessi.
- In pazienti ricoverati a lungo in terapia intensiva.
- Per infezioni contratte in ambienti con scarse pratiche di igiene.
Se si tratta di un caso reale e ti occorre un supporto per documentazione o approfondimenti, fammi sapere!
SENTENZA CASSAZIONE SU MORTE PER INFEZIONE OSPEDALE
La Corte di Cassazione ha affrontato la responsabilità delle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali, particolarmente nella sentenza n. 6386 del 2023, che rappresenta un punto di riferimento importante. Secondo questa pronuncia, l’onere della prova per evitare la responsabilità ricade sulla struttura sanitaria, che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione richieste dalle normative e dai protocolli medici (es. sterilizzazione, disinfezione, controllo microbiologico). La responsabilità della struttura non è oggettiva, ma si basa su omissioni o carenze nei protocolli preventivi.
Nel caso specifico analizzato, un paziente aveva contratto un’infezione nosocomiale che si era rivelata fatale. La Corte ha sottolineato che il nesso causale tra l’infezione e il decesso può essere dimostrato attraverso il criterio della “probabilità prevalente”, anziché quello della certezza assoluta. Pertanto, la struttura deve provare di aver adottato le misure necessarie e che l’evento dannoso non era prevedibile o evitabile con mezzi ragionevoli.
In questa sentenza si evidenzia anche un “decalogo” delle misure preventive che le strutture sanitarie devono adottare, incluse la formazione del personale, la sterilizzazione e la sorveglianza epidemiologica.
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SENTENZE CASSAZIONE SU MORTE OSPEDALE PER INFEZIONE
La Corte di Cassazione si è espressa in diverse sentenze riguardo alla responsabilità delle strutture sanitarie in caso di infezioni nosocomiali (ossia contratte in ospedale). Un caso particolarmente rilevante è la sentenza n. 6386/2023, che ha rafforzato l’obbligo per le strutture di dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive necessarie per evitare queste infezioni. La Corte ha sottolineato che la responsabilità delle strutture sanitarie è di natura contrattuale, e non oggettiva: il paziente deve provare che l’infezione è stata contratta in ospedale, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver seguito i protocolli richiesti e di aver operato secondo gli standard professionali.
Tra le misure che le strutture devono dimostrare di aver rispettato ci sono la sterilizzazione degli strumenti, la corretta gestione dei rifiuti, il controllo della qualità dell’aria, e l’attivazione di sistemi di sorveglianza. Se queste misure risultano non adeguatamente implementate o documentate, la struttura può essere ritenuta responsabile e obbligata a risarcire i danni al paziente o ai suoi familiari. Questo risarcimento può includere danni biologici, morali, ed esistenziali, a seconda della gravità delle conseguenze dell’infezione
In sintesi, la giurisprudenza si concentra sulla necessità di dimostrare, da parte della struttura, l’adozione di tutte le cautele possibili, nonché il rispetto delle leggi e dei protocolli per la prevenzione delle infezioni. Per un’analisi approfondita del proprio caso, è consigliabile rivolgersi a un legale esperto in diritto sanitario.
Cass. sez. III, 23/02/2021, n.4864:
In applicazione dei principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica ( o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
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L’elenco degli oneri probatori
Su questa fattispecie i Supremi Giudici elencano gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate:
- a) L’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
- b) L’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- c) L’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami
- d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
- e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
- f) La qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
- g) L’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
Quanto alla struttura sanitaria, la Corte, richiamando la propria sentenza n. 4864/2021, ha evidenziato che essa deve provare:
1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
osservando che ai fini dell’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano:
- il criterio temporale, vale a dire il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall’ospedale;
- il criterio topografico, cioè l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti,
- il criterio clinico, una volta che, in ragione della specificità dell’infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Entrando nel dettaglio, la Cassazione ha osservato che, a fronte della prova (presuntiva) che la contrazione dell’infezione è avvenuta in ambito ospedaliero e per dimostrare di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni stesse, la struttura sanitaria avrà l’onere di fornire specifica documentazione attinente:
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