Monopattini elettrici INCIDENTE equiparati alle biciclette

Monopattini elettrici INCIDENTE equiparati alle biciclette

INCIDENTE MONOPATTINO AVVOCATO ESPERTO DANNI FISICI

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Con l’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica:

– tutti i monopattini a motore (elettrico o termico) con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non potranno circolare né su strada, né su piste o marciapiedi.

INCIDENTI CON DANNI AI PEDONI PRODOTTI DA MONOPATTINO

 Se vi è uno scontro con un pedone la responsabilità dell’incidente è nella maggior parte dei casi addebitata a chi conduce il monopattino, tuttavia vi sono dei casi di concorso di colpa se si dimostra che il pedone aveva un comportamento colposo o negligente. Chi guida un monopattino elettrico (come per le biciclette) e sorpassa un pedone, deve effettuare la manovra tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalando il sorpasso al pedone attraverso un campanello. La cassazione si è espressa in tal senso con la sentenza n. 2596 del 2019, sostenendo che: “L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile, di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada”.

2) INCIDENTI A CHI GUIDA IL MONOPATTINO

Purtroppo in Italia abbiamo già avuto la prima vittima a seguito di incidente che ha coinvolto un monopattino, un cittadino di 60 anni che a Budrio (in provincia di Bologna) mentre circolava con il suo veicolo a due ruote è stato investito da un’utilitaria. Il numero dei sinistri è molto alto e credo sia destinato a crescere. Basti pensare che ce ne sono stati 22 dall’inizio del 2020 di cui 14 solo nell’ultimo mese dovuti per lo più a distrazioni dei conducenti”.

Anche alla guida di tale velocipede, quindi, è necessario, come per gli altri mezzi di trasporto, essere molto cauti e prudenti per evitare conseguenze che si possono rivelare letali.

 

La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, equiparati alle biciclette.

Con l’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica:

– tutti i monopattini a motore (elettrico o termico) con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non potranno circolare né su strada, né su piste o marciapiedi.

Per i  monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore ai 14 annI

 e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo all’interno delle piste ciclabili; assolutamente vietato quindi l’utilizzo sui marciapiedi, con limiti di velocità pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali.

– i mezzi per poter circolare devono essere dotati di segnalatori acustici (campanelli) e di sistemi di illuminazione;

L’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Sorge quando un veicolo sia posto in circolazione su una strada pubblica od a questa equiparata. La “circolazione”, per l’art. 3, comma 1, n. 9, cod. strad., è “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”. Dunque un monopattino che si trovi sulla strada, in movimento od in sosta, è un mezzo  “in circolazione”.

Quanto al luogo della circolazione, per la Corte di cassazione le strade pubbliche od a queste equiparate, di cui all’art. 122 cod. ass., sono tutte le aree ove di fatto si svolta una circolazione aperta a tutti, a prescindere dalla circostanza che siano di proprietà pubblica o privata (ex multis, Cass. civ., sez. III, 28-06-2018, n. 17017, in Arch. circolaz., 2018, 933).

 questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto; in questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

INCIDENTE MONOPATTINO AVVOCATO ESPERTO DANNI FISICI

Con l’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica:

– tutti i monopattini a motore (elettrico o termico) con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non potranno circolare né su strada, né su piste o marciapiedi.

 

MONOPATTINO E ATTRAVERSAMENTO PEDONI

L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.

– i monopattini elettrici che non hanno sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere condotti a mano. L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.

Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il cambio improvviso di direzione da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.

– i conducenti minorenni hanno l’obbligo di indossare il casco, di circolare su un’unica fila e mai affiancati in numero superiore a due.