In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
MILANO VICENZA TREVISO BRESCIA azione responsabilità amministratori spa
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amministratore di societàSocietà di capitali
Dispositivo dell’art. 2476 Codice civile
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione (1).
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
– S.p.a. – Amministratori – Responsabilità verso la società – Generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul complessivo andamento della gestione della società – Sussistenza – Attribuzioni in capo al comitato esecutivo o ad uno o più amministratori – Influenza sul dovere di vigilanza – Configurabilità – Esclusione – Responsabilità – Prova contraria – Ammissibilità – Contenuto – Principio espresso in controversia avente ad oggetto la responsabilità di amministratori e sindaci conseguente allo svolgimento da parte di impresa assicuratrice di attività in ramo non autorizzato
In tema di responsabilità degli amministratori, l’art. 2392, c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 6 del 2003, prevede, anche a carico degli amministratori privi di delega, il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione societaria. Tale dovere di vigilanza permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, a meno che non sia fornita la prova che i restanti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati a tal fine, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio
“Capo V societa’ per azioni Sezione I Disposizioni generali 2325 (Responsabilita). – Nella societa’ per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della societa’, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta dall’articolo 2362. 2325-bis (Societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). – Ai fini dell’applicazione del presente capo, sono societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le societa’ emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo capo si applicano alle societa’ emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. 2326 (Denominazione sociale). – La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ per azioni. 2327 (Ammontare minimo del capitale). – La societa’ per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro. 2328 (Atto costitutivo). – La societa’ puo’ essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonche’ il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attivita’ che costituisce l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalita’ di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa’; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale e’ demandato il controllo contabile; 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societa’; 13) la durata della societa’ ovvero, se la societa’ e’ costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potra’ recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa’, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. 2329 (Condizioni per la costituzione). – Per procedere alla costituzione della societa’ e’ necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa’, in relazione al suo particolare oggetto. 2330 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societa). – Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo’ provvedervi a spese della societa’. L’iscrizione della societa’ nel registro delle imprese e’ richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita’ formale della documentazione, iscrive la societa’ nel registro. Se la societa’ istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299. 2331 (Effetti dell’iscrizione). – Con l’iscrizione nel registro la societa’ acquista la personalita’ giuridica. Per le operazioni compiute in nome della societa’ prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresi’ solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. Qualora successivamente all’iscrizione la societa’ abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, e’ responsabile anche la societa’ ed essa e’ tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della societa’ nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia. Prima dell’iscrizione nel registro e’ vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all’investimento. 2332 (Nullita’ della societa). – Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullita’ della societa’ puo’ essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceita’ dell’oggetto sociale; 3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa’, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La dichiarazione di nullita’ non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della societa’ dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullita’ nomina i liquidatori.
La nullita’ non puo’ essere dichiarata quando la causa di essa e’ stata eliminata e di tale eliminazione e’ stata data pubblicita’ con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita’ deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese. Sezione II Della costituzione per pubblica sottoscrizione 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni). – La societa’ puo’ essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo. Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. 2334 (Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori). – Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell’articolo 2342. Decorso inutilmente questo termine, e’ in facolta’ dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima facolta’, non puo’ procedersi alla costituzione della societa’ prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare. 2335 (Assemblea dei sottoscrittori). – L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della societa’; 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui e’ demandato il controllo contabile. L’assemblea e’ validamente costituita con la presenza della meta’ dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validita’ delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma e’ necessario il consenso di tutti i sottoscrittori. 2336 (Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo). – Eseguito quanto e’ prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330. Sezione III Dei promotori e dei soci fondatori 2337 (Promotori). – Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333. 2338 (Obbligazioni dei promotori). – I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa’. La societa’ e’ tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della societa’ o siano state approvate dall’assemblea. Se per qualsiasi ragione la societa’ non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. 2339 (Responsabilita’ dei promotori). – I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa’; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformita’ della relazione giurata indicata nell’articolo 2343; 3) per la veridicita’ delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa’. Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa’ e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito. 2340 (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita’ di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. 2341 (Soci fondatori). – La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo. Sezione III-bis Dei patti parasociali 2341-bis (Patti parasociali). – I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa’: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle societa’ per azioni o nelle societa’ che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in societa’ che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali societa’, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a societa’ interamente possedute dai partecipanti all’accordo. 2341-ter (Pubblicita’ dei patti parasociali). –
Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societa’ e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377. Sezione IV Dei conferimenti 2342 (Conferimenti). – Se nell’atto costitutivo non e’ stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralita’ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). – Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della societa’, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa’. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa’ deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo’ versare la differenza in danaro o recedere dalla societa’; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. 2343-bis (Acquisto della societa’ da promotori, fondatori, soci e amministratori). – L’acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa’ nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche’ l’attestazione che tale valore non e’ inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. La relazione deve essere depositata nella sede della societa’ durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della societa’ ne’ a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorita’ giudiziaria o amministrativa. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla societa’, ai soci ed ai terzi. 2344 (Mancato pagamento delle quote). – Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non puo’ esercitare il diritto di voto. 2345 (Prestazioni accessorie). – Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo puo’ stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita’ e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e’ connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non e’ diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. Sezione V Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi 2346 (Emissione delle azioni). – La partecipazione sociale e’ rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puo’ escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla societa’. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. A ciascun socio e’ assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo puo’ prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti puo’ essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilita’ che la societa’, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalita’ e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. 2347 (Indivisibilita’ delle azioni). – Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta’ di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli 1105 e 1106. Se il rappresentante comune non e’ stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa’ a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. 2348 (Categorie di azioni). – Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa’, nei limiti imposti dalla legge, puo’ liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). – Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria puo’ deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla societa’ o da societa’ controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. L’assemblea straordinaria puo’ altresi’ deliberare l’assegnazione ai dipendenti della societa’ o di societa’ controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilita’ di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto. 2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). – Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni. Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis, la societa’ puo’ emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attivita’ sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalita’ di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonche’ l’eventuali condizioni e modalita’ di conversione in azioni di altra categoria. Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della societa’. 2351 (Diritto di voto). – Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo’ prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non puo’ complessivamente superare la meta’ del capitale sociale. Lo statuto delle societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo’ prevedere che, in relazione alla quantita’ di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare puo’ essere ad essi riservata, secondo modalita’ stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone cosi’ nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano. 2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). – Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e’ esercitato dal custode. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio puo’ vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. Se l’usufrutto spetta a piu’ persone, si applica il secondo comma dell’articolo 2347. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode. 2353 (Azioni di godimento). – Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. 2354 (Titoli azionari). – I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente. Finche’ le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore. I titoli azionari devono indicare: 1) la denominazione e la sede della societa’; 2) la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la societa’ e’ iscritta; 3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonche’ l’ammontare del capitale sociale; 4) l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. E’ valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. Lo statuto puo’ assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al precedente comma. 2355 (Circolazione delle azioni). – Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societa’ dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed e’ comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della societa’, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’articolo 2022. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata. 2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni). – Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto puo’ sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e puo’, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della societa’ o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della societa’ o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’ alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalita’ e nella misura previste dall’articolo 2437-ter. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo. 2356 (Responsabilita’ in caso di trasferimento di azioni non liberate). – Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci. Il pagamento non puo’ essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). – La societa’ non puo’ acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalita’, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione e’ accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti puo’ eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa’ controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). – Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione; 4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa’, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione e’ di tre anni. 2357-ter (Disciplina delle proprie azioni). – Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalita’. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione. Finche’ le azioni restano in proprieta’ della societa’, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l’assemblea puo’ tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto e’ sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche’ le azioni non siano trasferite o annullate. 2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). – Salvo quanto previsto dall’articolo 2357-ter, comma secondo, la societa’ non puo’ sottoscrivere azioni proprie. Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa’, azioni di quest’ultima e’ considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori. 2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni). – La societa’ non puo’ accordare prestiti, ne’ fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La societa’ non puo’, neppure per tramite di societa’ fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della societa’ o di quelli di societa’ controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate). – Sono considerate societa’ controllate: 1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa’ controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa’ sulle quali un’altra societa’ esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo’ essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa’ ha azioni quotate in borsa. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di societa’ controllate). – La societa’ controllata non puo’ acquistare azioni o quote della societa’ controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti puo’ eccedere la decima parte del capitale della societa’ controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societa’ controllante e dalle societa’ da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della societa’ controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche’ le azioni o quote non siano trasferite. La societa’ controllata da altra societa’ non puo’ esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa’ controllante). – Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa’ controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma. 2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della societa’ controllante). – Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis. Le azioni o quote cosi’ acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalita’ da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis e’ superato per effetto di circostanze sopravvenute, la societa’ controllante, entro tre anni dal momento in cui si e’ verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna societa’, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle societa’ controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della societa’ controllante). – La societa’ controllata non puo’ sottoscrivere azioni o quote della societa’ controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa’ controllata, azioni o quote della societa’ controllante e’ considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa’ controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa. 2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). E’ vietato alle societa’ di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona. 2361 (Partecipazioni). – L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e’ consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita’ illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. 2362 (Unico azionista). – Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale puo’ provvedere alla pubblicita’ prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della societa’ con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della societa’ solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.