MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

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MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta - In genere - Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
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MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA

Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti

AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Uno dei reati piu’ insidiosi e difficili da difendere  è la bancarotta fraudolenta , ti chiederai il perché? perchè trattasi molto spesso di reato documentale ove  oltre l’avvocato puo’ servire valido consulente contabile di parte

 

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all’ art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento.

 

ANALIZZIAMO IL REATO DI BANCAROTTA

MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta - In genere - Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

 

Elemento soggettivo della bancarotta

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale, in relazione all’elemento soggettivo, occorre il dologenerico. Ne deriva che è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo. Nella fattispecie le carenze nell’istituzione e nella tenuta della contabilità erano idonee ad impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e del movimento degli affari e, dunque, la stessa era finalizzata a non consentire la ricostruzione delle operazioni distrattive consapevolmente poste in essere dall’imprenditore.

 

 

TRIBUNALE BERGAMO

 

In particolare, sul punto la Suprema Corte ha precisato che è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n. 14489; Cass. 1 giugno 2000, n. 7262).

APPELLO MILANO

In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751, comma 3 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall’agente nell’ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale. Detto limite insuperabile non è connotato dall’inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6, che, al fine di assicurare all’agente il risultato migliore, prevede che l’importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti.

 

APPELLO BRESCIA

Gas – Morosità – Passaggio in default del punto di riconsegna del cliente – Disalimentazione – Non necessità che la morosità sia superiore alla cauzione – Ratio – Fattispecie

Qualora vi sia stato il passaggio in default del punto di riconsegna del cliente, in quanto moroso, al fine di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, non occorre verificare che la morosità sia superiore alla cauzione versata dal cliente. In tale ipotesi, come accaduto nella fattispecie, infatti, i presupposti per la cessazione del servizio sono in re ipsa nello stesso passaggio di default, tenuto conto che la società proprietaria dei contatori di gas metano e gestore del servizio di distribuzione, in caso di impossibilità di effettuare il distacco, ha diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano. Ciò perchè già si è verificata la cessazione amministrativa per morosità dell’utenza ad opera della società di vendita, con conseguente venir meno del contratto tra venditrice e cliente finale e l’assenza di un qualunque rapporto contrattuale tra utente finale e società di distribuzione.

 

In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di societa’ dello stesso gruppo, effettuato dalla societa’ fallita quando gia’ si trovava in situazione di difficolta’ finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa societa’ fallita

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – In genere – Concessione di pegno in favore di società infragruppo per importi superiori al debito della società concedente – Bancarotta per distrazione – Configurabilità.

Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la concessione di pegno, in favore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi. È logicamente e giuridicamente non configurabile la fattispecie di bancarotta per dissipazione nella misura in cui l’attività distrattiva abbia per oggetto rapporti economicamente valutabili che costituiscano una passività per l’azienda (quali lo sviamento dei fornitori e del personale), se non nella misura in cui si configuri un depauperamento dell’attività attraverso l’aumento dell’esposizione debitoria per finalità estranee all’azienda. (Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confondendo il concetto di fornitori con quello di clientela aveva ravvisato la dissipazione dell’avviamento della società fallita attraverso lo sviamento dei fornitori e l’impiego del suo personale nella s.r.l., oltre che nella distrazione di un certo numero di barattoli di vernice).

AMMINISTRATORE DI DIRITTO E DI FATTO

In relazione al reato di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; qualora tuttavia si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore solo allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale. (Nella fattispecie, pertanto, tenuto conto che anche il semplice prestanome poteva ritenersi responsabile, a maggior ragione, si riteneva responsabile l’imputato che aveva rivestito la carica di amministratore per oltre 6 anni ed aveva anche rivestito il ruolo di socio, unitamente al proprio padre).

MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA

Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti

AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Uno dei reati piu’ insidiosi e difficili da difendere  è la bancarotta fraudolenta , ti chiederai il perché? perchè trattasi molto spesso di reato documentale ove  oltre l’avvocato puo’ servire valido consulente contabile di parte

 

MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta - In genere - Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
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Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la restituzione da parte dell’amministratore della società emittente fatture per operazioni inesistenti del corrispettivo versato dal simulato acquirente, transitato nel patrimonio della società e restituito decurtato dal compenso pattuito per l’emittente. Anche il temporaneo ingresso nel patrimonio della fallita di beni che in forza di un patto illecito vengano restituiti al dante causa determina, invero, un incremento dello stesso che espande le garanzie dei creditori, con la conseguenza che la restituzione costituisce atto ingiustificato idoneo a integrare la condotta di distrazione.

In materia di reati fallimentari, il delitto di bancarotta per distrazione

 è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, la libertà di disposizione dei beni dell’imprenditore, il quale li destina a fini diversi da quelli propri dell’azienda sottraendoli ai creditori. L’elemento oggettivo di tale fattispecie si configura tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni e di attività, con conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori. Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato gli amministratori di una società dichiarata fallita perché avevano distratto denaro e beni della medesima, facendone un uso personale.

MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA Bancarotta fraudolenta - In genere - Emissione di fatture per operazioni inesistenti AVVOCATO PENALISTA CASSAZIONISTA  ESPERTO DIFENDE   MILANO BOLOGNA VENEZIA BANCAROTTA FRAUDOLENTA
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Il socio amministratore di una società di capitali che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato

nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti, commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. Motivo per cui l’obbligo di tenuta delle scritture contabili è normativamente stabilito non solo a tutela dei terzi, ma anche a tutela degli amministratori e soci, proprio in quanto, attraverso la prova documentale anteriormente esistente rispetto alla condotta contestata, è possibile documentare i movimenti di denaro. (Nella fattispecie nulla era stato rinvenuto a proposito del presunto finanziamento della socia in favore della società, con conseguente natura distrattiva del prelievo arbitrariamente effettuato). Niente imputazione del reato di bancarotta patrimoniale per l’amministratore formale che prende il comando dell’azienda ma che di fatto non abbia la consapevolezza di sottrarre beni ai creditori. Il tutto – precisa la Cassazione con la sentenza n. 9951/18 – in funzione del principio di diritto secondo cui nelle ipotesi di distrazione di cespiti aziendali, non può, nei confronti del soggetto investito solo formalmente di una carica gestoria della società, trovare automatica applicazione la massima di orientamento secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione a essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all’ art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi:

il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento.

DOLO NELLA BANCAROTTA

 Nella prospettiva dell’accertamento, alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell’onere probatorio per l’accusa, perche’ e’ pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialita’ dell’imprenditore fallito. Infatti, un atteggiamento di superficialita’ e’ proprio della bancarotta documentale semplice, che puo’ essere caratterizzata dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volonta’ o per semplice negligenza, di tenere le scritture 

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MILANO LODI MONZA BERGAMO BRESCIA

Bancarotta fraudolenta – In genere – Emissione di fatture per operazioni inesistenti

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Uno dei reati piu’ insidiosi e difficili da difendere  è la bancarotta fraudolenta , ti chiederai il perché? perchè trattasi molto spesso di reato documentale ove  oltre l’avvocato puo’ servire valido consulente contabile di parte