-
MATRIMONIO : Tutela del patrimonio, Convenzioni matrimoniali
-
AVVOCATO A BOLOGNA MATRIMONIO
Matrimonio ,Tutela del patrimonio,Convenzioni matrimoniali, Comunione dei beni,Separazione dei beni Matrimonio civile e religioso Matrimonio di italiani all’estero
Nullità o annullamento del matrimonio
ACCORDI PREMATRIMONIALI BOLOGNA
MATRIMONIO : Tutela del patrimonio, Convenzioni matrimoniali
[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
Come è noto, la giurisprudenza è orientata a ritenere tali accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con ì principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio (per tutte, Cass. N. 6857 del 1992). Tale orientamento è criticato da parte della dottrina, in quanto trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia, ma la stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomìa ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale. (E’ assai singolare che invece siano stati ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, perchè sarebbero correlati ad un procedimento dalle forti connotazioni inquisitorie, volto ad accertare l’esistenza o meno di una causa di invalidità del matrimonio, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre, Cass. N. 348 del 1993).
Giurisprudenza più recente di questa Corte ha invece sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sè contrari all’ordine pubblico:
ASSEGNO DI DIVORZIO DETERMIANBILE PRIMA DEL MATRIMONIO?
dovrebbe rinvenirsi nella tutela del coniuge economicamente più debole, e l’azione di nullità (relativa) sarebbe proponibile soltanto da questo (al riguardo, tra le altre, Cass. N. 8109 del 2000; n. 2492 del 2001; n. 5302/2006).
I coniugi non possono modificare il proprio status per effetto di una bilaterale manifestazione di volontà bensì possono raggiungere intese a riguardo unicamente all’interno del numerus clausus di ipotesi previste dalla legge (separazione consensuale e divorzio congiunto).
Il diritto di famiglia disciplina rapporti personali e patrimoniali tramite norme imperative e norme dispositive, le quali ultime permettono all’autonomia privata di esplicarsi.
Un atto di autonomia privata viene individuato, anzitutto, nel matrimonio.
AVVOCATO A BOLOGNA MATRIMONIO,tutela patrimonio
FONDI PATRIMONIALI
- Le convenzioni matrimoniali [159, 167 ss., 215 ss.] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [1350](1).
- La scelta del regime di separazione [215] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [130].
- Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194(2).
- Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma
- Le modifiche delle convenzioni matrimoniali (1), anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
- Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso (2), salva l’omologazione del giudice (3). L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
- L’atto interveniente tra i coniugi separati di fatto col quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici Cass. civ. n. 9034/1997, un coniuge s’impegna a trasferire gratuitamente all’altro determinati beni,
- non è ritenuto una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale ed il riferimento ad una generalità di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalità, soggetto per la forma alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessità di atto pubblico.
- La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c.
- è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio Cassazione civile sez. un. 13 ottobre 2009 n. 21658
- , mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che – in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo – aveva ritenuto che l’esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).
Cassazione civile sez. un. 13 ottobre 2009 n. 21658
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa la forma delle convenzioni matrimoniali, ivi incluso il comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare l’opponibilità in questione, e non sopperisce al difetto dell’annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe od equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi possano avere acquisito, altrimenti, della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio, il fondo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, essendo irrilevante, a tale effetto, la trascrizione del fondo nei registri della Conservatoria dei beni immobili.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
Per la pubblicità richiesta dagli art. 162 e 163 c.c. ai fini dell’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali tra coniugi, è necessaria e sufficiente l’annotazione dell’atto di matrimonio contenuta nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, e non anche presso altri uffici.
L’ordinamento di stato civile prescrive, invero, che i registri di matrimonio siano tenuti dall’ufficiale dello stato civile in doppio originale, e che un originale sia trasmesso al Procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del Tribunale per scopi che trascendono quelli della pubblicità, tanto è vero che: i certificati di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte sono rilasciati dal Comune e non dalla cancelleria del Tribunale; l’estratto dell’atto di celebrazione del matrimonio è solo quello a firma dell’ufficiale di stato civile; se il legislatore avesse disposto una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali (e delle loro modifiche) ai fini della tutela dei terzi, l’avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l’annotazione all’ufficiale di stato civile.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o di divorzio mediante un accordo che, anzicché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili; tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria-compensativa dell’obbligazione di mantenimento, e costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione della loro separazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio, concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo, altrimenti, consentito ai coniugi di incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa, a priori, l’uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo
La convenzione tra coniugi, che esprime l’opzione per la cessazione della comunione legale e per il correlativo passaggio alla separazione dei beni, esaurisce in se stessa quell’incidenza sul regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi che la qualifica come convenzione matrimoniale modificativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 forma costitutiva di cui all’art. 162 c.c. Tale non è, invece, considerabile la convenzione in virtù della quale avviene il passaggio dalla situazione potenziale di divisibilità (conseguente al pregresso scioglimento) all’attualità (derivante dal compimento della divisione) dell’attribuzione a ciascuno dei coniugi dell’esclusiva titolarità di uno o più diritti o cespiti precedentemente comuni. Questa divisione non incide, infatti, su una situazione giuridica di comunione legale speciale (alla quale soltanto è riferibile la disciplina degli artt. 162 e 163 c.c.), che non esiste più nel momento in cui viene posta in essere la divisione convenzionale, alla quale, perciò, torna applicabile la disciplina di forma e di sostanza che regola la divisione ordinaria (nella specie, i coniugi procedevano, con atto pubblico, allo scioglimento della comunione dei beni tra loro esistente; successivamente, con scrittura privata, il marito rinunciava ad ogni sua pretesa su un’azienda commerciale acquistata nel vigore del regime di comunione e, corrispettivamente, la moglie si obbligava a versargli una somma di denaro. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha affermato la validità della seconda convenzione, che, non avendo carattere modificativo del regime patrimoniale vigente tra i coniugi, non necessitava della forma pubblica).
L’accordo intercorso, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, tra coniugi in regime di separazione dei beni, con il quale questi si obbligavano a versare in un unico conto corrente i proventi delle rispettive attività professionali, costituendo esercizio della privata autonomia, è soggetto alle norme ordinarie e non costituisce convenzione matrimoniale da stipularsi con atto pubblico a pena di nullità, con la conseguenza che tale accordo può essere provato anche a mezzo di testimoni.
L’opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, costituita prima della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151), è condizionata soltanto alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio, prevista dall’art. 162 c.c., per le convenzioni matrimoniali, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell’art. 2647 c.c., atteso che l’art. 227 della legge n. 151 del 1975 non ha previsto l’ultrattività delle precedenti norme per tale comunione, come invece ha disposto per le doti e i patrimoni familiari.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
Opponibilita’ ai terzi fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 cod. civ., così come stabilito dall’art. 162 cod. civ per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24332 del 30 settembre 2008)
se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 cod. proc. civ., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, “ex” art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Ai sensi degli artt. 162 e 163 cod. civ. affinché la pubblicità relativa alla stipula e alle modifiche delle convenzioni matrimoniali Cass. civ. n. 18870/2008
renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria e sufficiente l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del Comune di celebrazione, poiché è presso questi uffici che i terzi interessati hanno l’onere di rccarsi per avere conoscenza di come siano stati regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non anche presso altri uffici. La circostanza che l’ordinamento dello stato civile prescrive che i registri siano tenuti dall’ufficiale dello stato civile in doppio originale e che un originale sia trasmesso al procuratore della Repubblica per il deposito presso la cancelleria del tribunale individua una modalità che soddisfa scopi di interesse pubblico che trascendono quelli della pubblicità e, del resto, l’estratto dell’atto di matrimonio si identifica solo con quello a firma dell’ufficiale dello stato civile.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che se il legislatore avesse preteso una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l’avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato ad imporre al notaio rogante di richiedere l’annotazione all’ufficiale dello stato civile. (Sulla scorta del riportato complessivo principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso dell’istante fallimento proposto, ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni, nei confronti di un Comune il cui ufficiale dello stato civile non aveva provveduto a trasmettere il secondo registro alla Procura della Repubblica e non aveva, così, consentito la doppia annotazione, sull’erroneo presupposto che tale adempimento fosse necessario per rendere opponibile ai terzi la stipulata convenzione matrimoniale del regime di separazione dei beni).
I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare Cass. civ. n. 3647/2004
una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime (patrimoniale) cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.
La costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., dev’essere ricompresa tra le convenzioni matrimoniali e, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, ai sensi dell’art. 2647 c.c., con riferimento agli immobili che ne siano oggetto, resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità. Ne consegue, come in ogni caso in cui la legge dispone che per l’opponibilità di determinati atti è necessaria una certa forma di pubblicità, che la forma di pubblicità costituita dalla suddetta annotazione non ammette deroghe o equipollenti e che resta anche irrilevante l’effettiva conoscenza della costituzione del fondo che il terzo abbia altrimenti potuto conseguire, pur dovendosi escludere che l’annotazione predetta assuma in tal modo una funzione costitutiva, giacché l’unico effetto che condiziona è l’opponibilità ai terzi, mentre non incide a qualunque altro effetto sulla validità ed efficacia dell’atto (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha escluso che la costituzione del fondo potesse essere divenuta opponibile ad un terzo per effetto di una comunicazione a lui indirizzata da parte dei costituenti tramite una lettera).