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 NON MOLLO MAI

Ecco alcuni esempi che potrebbero essere simili al tuo caso e per cui potresti chiedere un risarcimento danni per malasanità:

  • Operazione chirurgica sbagliata che compromette per sempre la salute del paziente;
  • Mala gestione post- operatoria;
  • Ritardi nella diagnosi o errata diagnosi di malattia che porta conseguenze fisiche irrimediabili sul paziente;
  • Errore odontoiatrico che compromette per sempre la corretta funzionalità della bocca;
  • Danno da parto causato da negligenza, imprudenza o imperizia;
  • Decesso causato da negligenza, imprudenza o imperizia.
  • In tema di responsabilità medica, la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d’urgenza non può invocare lo stato di necessità di cui all’art. 2045 c.c., il quale implica l’elemento dell’imprevedibilità della situazione d’emergenza, la cui programmazione rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria e, con riguardo alle risorse ematiche, deve tradursi in un approvvigionamento preventivo o nella predeterminazione delle modalità per un rifornimento aggiuntivo straordinario, sicché grava sulla struttura la prova di aver eseguito, sul sangue pur somministrato in via d’urgenza, tutti i controlli previsti all’epoca dei fatti. Nella fattispecie, il paziente aveva contratto epatite post-trasfusionale in conseguenza di emotrasfusioni alle quali era stato sottoposto con particolare urgenza, essendo giunto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e con una grave emorragia in corso. (Fonte: CED, Cassazione, 2016)

 

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Integra in realtà l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (Cass. 18 settembre 2008, n. 23846).

 

 

 

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 aprile – 27 giugno 2018, n. 16919

 

 ì

 

Integra in realtà l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti (Cass. 18 settembre 2008, n. 23846). Non ricorre a questo proposito la novità della domanda, eccepita da entrambe le parti controricorrenti con riferimento al danno da perdita di chance, il quale presuppone in effetti una specifica domanda e non può ritenersi incluso nella generica istanza di risarcimento di tutti i danni subiti (Cass. 29 novembre 2012, n. 21245). La chance, in tale caso, rileva non come danno-conseguenza ai sensi dell’art. 1223 c.c., ma come danno-evento.

 

 

Il punto di riferimento della causalità materiale è proprio l’evento perdita di chance in termini di perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente (cfr. Cass. 27 marzo 2014, n. 7195). Il nesso di causalità materiale fra la condotta colposa e l’evento va quindi posto in relazione non con riferimento all’evento morte sic et simpliciter, ma con riferimento alla perdita del detto limitato periodo di sopravvivenza. E’ rispetto a tale danno-evento che il giudice di merito deve valutare, sulla base della causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223, quali conseguenze pregiudizievoli siano derivate dall’avere privato il danneggiato dalla possibilità di sopravvivere sia pure per un periodo limitato di vita.

Sotto altro punto di vista, come precisato da Cass. 19 marzo 2018, n. 6688, è lo stesso uso dell’espressione chance, con riferimento alla perdita della possibilità di sopravvivenza per un periodo imitato, a non apparire pertinente perchè il danno non attiene al mancato conseguimento di qualcosa che il soggetto non ha mai avuto e dunque ad una possibilità protesa verso il futuro, cui allude la chance, ma alla perdita di qualcosa che il soggetto già aveva e di cui avrebbe certamente fruito ove non fosse intervenuta l’imperizia del sanitario.

CENTRALITA’ SENTENZA E OSSERVAZIONI

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Sempre a questo proposito ha precisato Cass. 9 marzo 2018, n. 5641 che: “qualora l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso (nel caso di specie, la perdita anticipata della vita), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno, senza che l’equivoco lessicale costituito, in tal caso, dalla sua ricostruzione in termini di “possibilità” possa indurre a conclusioni diverse”. Sulla base di tale criterio la pronuncia in discorso ha quindi identificato la seguente ipotesi: “la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza, cioè, che l’equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell’evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali”.

Il giudice di merito dovrà in conclusione attenersi al seguente principio di diritto: “determina l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilità di sopravvivenza per alcune settimane od alcuni mesi, o comunque per un periodo limitato, in più rispetto al periodo temporale effettivamente vissuto”.

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