L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali Famiglia – Filiazione – Filiazione legittima (paternita’ del marito, presunzione di concepimento) – Disconoscimento di paternita‘ – Termine e sospensione termine di decadenza annuale previsto dall’art. 244 c.c. – Decorrenza – Presupposto – ‘Scoperta dell’adulterio’ – Nozione ? portata ? fattispecie. Separazione – Addebito – Adulterio – Condizioni – Limiti – Fattispecie. Famiglia, maternità ed infanzia – Filiazione – Filiazione (in genere) – Concepimento – Adulterio della moglie – Disconoscimento – Concepimento del figlio – Decadenza – Termini – Art. 244 c.c. Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Giudiziale – Con addebito – Relazione di un coniuge con estranei – Causa di addebitabilità – Condizioni – Effettività dell’adulterio – Necessità – Esclusione.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è sempre occupata del tradimento ed è giunta all’affermazione di un principio – ormai così consolidato da potersi ritenere ius receptum- che l’infedeltà può essere gravida di conseguenze sul piano giuridico, solo se si dimostra “che la relazione extraconiugale è stata la causa della crisi della coppia e non la conseguenza” (v. ex multis Cass. 19/12/2012 n° 23426; Cass. 11/12/2013 n° 27730; Cass. 15/07/2014 n° 16172; Cass. 14/08/2015 n° 16859).
L’INFEDELTA’ CONIUGALE PORTA ALL’ADDEBITO SEPARAZIONE
Il principale effetto della dichiarazione di addebito è previsto dall’art. 156, 1° comma, Cod. Civ., per cui il coniuge dichiarato responsabile della rottura del rapporto matrimoniale non ha diritto a ricevere dall’altro il mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri.
È bene sottolineare che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando (come sopra ricordato) la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
1) La scoperta dell’adulterio della moglie all’epoca del concepimento, ai fini del decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’articolo 244 c.c., va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, percio’, a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro di tipo sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. Ai fini della azione di disconoscimento della paternità grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio all’epoca del concepimento, che vale come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio della azione ex articolo 244 del codice di procedura civile – come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale – da intendere come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riconducibile, perciò a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La valutazione dei fatti indicativi della conoscenza dell’adulterio è riservata al giudice del merito ed è sindacabile – in sede di legittimità – negli stretti limiti di cui al novellato articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile, cioè nel caso di radicale carenza di motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale. La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).
Si può parlare di infedelta’ coniugale sia nel caso in cui la relazione extraconiugale avvenga con una persona di sesso opposto, sia nel caso in cui l’infedeltà matrimoniale avvenga con una persona dello stesso sesso, ma, in ogni caso, estranea al matrimonio.
Ovviamente il fatto che venga ad esistere una infedeltà matrimoniale produce delle conseguenze per entrambi i coniugi, che probabilmente si ritroveranno poi a dover affrontare una causa di separazione, seguita dal divorzio.
Da sottolineare che quando parliamo di infedelta’ coniugale, facciamo sempre riferimento ad una relazione extraconiugale tra sposati, quindi ad una coppia di persone unita in matrimonio civile o concordatario e mai alle unioni di fatto o ai matrimoni religiosi.
L’infedeltà matrimoniale può essere di vari tipi e manifestarsi sotto qualunque forma: può quindi trattarsi sia di infedelta’ coniugale di tipo fisico, che si ha quando uno dei coniugi intrattiene un rapporto fisico con un’altra persona, sia di infedelta’ coniugale “platonica”, tramite il semplice scambio di sms o messaggi su social network e chat private, quando i messaggi risultino inequivocabili e facciano ritenere, senza alcun dubbio.
La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento – alla quale si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. (come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale) – va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha riconosciuto la tempestività della domanda di disconoscimento della paternità, ritenendo che, pur risultando una pregressa conoscenza dell?adulterio da parte dell?attore, solo all?esito dell?espletamento della prova del DNA, questi ne avesse acquisito la certezza).