LESIONI MACROPERMANENTI DA INCIDENTE
Nei gravi incidente stradali come va liquidata la lesione danno biologico e la incidenza sul futuro danno lavorativo?
IN CASO DI GRAVI INCIDENTI CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 0516447838
Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette ‘micropermanenti’, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1690).
Se, alla luce del riportato principio, è, dunque, configurabile, in tesi, nel caso all’esame, il danno di cui si discute, tuttavia l’aggravio, in concreto, nello svolgimento dell’attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato.
L’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e, quindi, di produzione di reddito.
Detto danno patrimoniale da invalidità
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che, in presenza di specifiche allegazioni, può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1120; Cass. 14 novembre 2011, n. 23761).
- Come è noto, nel caso di fatto illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, il danno risarcibile non è individuabile solo dalle conseguenze pregiudizievoli correlate alla efficienza lavorativa e alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, oggetto di autonomo diritto assoluto costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Costituzione. Tale bene può intendersi come diritto inviolabile dell’uomo alla pienezza della vita e all’esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, quindi può essere leso dal fatto illecito anche quando riguardi chi non abbia ancora , o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere un’attività produttiva di reddito. Tale danno è stato denominato tradizionalmente danno biologico, ed è stato dunque considerato dalla giurisprudenza quale menomazione dell’integrità psico-fisica della persona umana in sé considerata (ex plurimis Corte Suprema di Cassazione, 24.01.2000 n. 748; 12.01.1999 n. 256 etc.).
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Da ultimo la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite (11.11.2008 n. 26972) ha precisato che il danno non patrimoniale da lesione alla salute è categoria onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima.
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Il danno biologico permanente e temporaneo, quest’ultimo a propria volta suddiviso in totale e parziale; trattandosi di danno da fatto illecito penalmente rilevante (art. 590 c.p. lesioni personali colpose), spetta altresì il risarcimento del danno morale previsto dall’art. 2059 c.c. e dall’art. 185 c.p., ossia il “pretium doloris” caratterizzante la sofferenza subita dal danneggiato proprio in quanto vittima di reato, ossia la “sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata” (Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. sopra citata), non limitato alla sofferenza momentanea e strettamente correlata al reato, ma esteso, in base ai criteri di causalità giuridica e di regolarità causale, alla lesione del diritto alla piena esplicazione della personalità umana, in una prospettiva non meramente transeunte, ma destinata dello stesso.
La sofferenza ed il patema d’animo della vittima del reato debbono essere liquidati in via equitativa, con personalizzazione basata sulle condizioni specifiche del soggetto danneggiato tenuto conto delle pregresse abitudini di vita, dell’importanza delle lesioni subite, dei periodi di ospedalizzazione e di terapia, e sono ora ricomprese nella quantificazione delle cd. Tabelle di Milano, che comprendono già il danno morale di base nel danno biologico e consentono una “personalizzazione” entro una percentuale stabilita.
la prova della contrazione del reddito a seguito di grave incidente
ritenendo sufficiente la valutazione fatta dal CTU che quella contrazione non vi fosse, e che si potesse mar tenere il livello di reddito lavorando con maggiore sforzo, pregiudizio, quest’ultimo, di cui il tribunale aveva tenuto conto all’interno del danno biologico aumentando l’ammontare del risarcimento.
Violazione delle regole sull’accertamento del danno alla capacità lavorativa specifica, e le viola disattendendo le indicazioni giurisprudenziali sulla opportunità di ricorrere a presunzioni semplici per accertare il danno derivante dalla lesione fisica alla capacità di guadagno, presunzioni che hanno nella gravità della lesione (ed è tale quella diversa dalla c.d micropermamente) un fatto noto da cui ricavare che il pregiudizio alla salute inciderà sui guadagni futuri. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere questo difetto sotto altro profilo, ossia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte non ha tenuto conto del fatto che l’effettivo decremento del guadagno ben poteva ricavarsi per presunzioni.
Onere della prova può darsi assolto
anche allegando elementi utili a costituire una presunzione, salvo che per quel fatto la legge non imponga una prova privilegiata o esclusiva. E’ questo il senso, del resto, della regola per cui, il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa il altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa; e la differenza di guadagni prima e dopo l’atto illecito (Cass.14517/ 2015).
I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono individuabili nelle “tabelle” ora adottate da questo Tribunale, dalle quali si evince il valore del punto di invalidità e quindi di danno biologico come lesione dell’integrità psicofisica in base all’età evolutiva della vittima al momento del fatto.
Si tratta di parametri desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, ora seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; 6750/2011), nell’esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
ARTICOLO 590 BIS
Lesioni personali stradali gravi o gravissime
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
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