LESIONE DI LEGITTIMA DELL’EREDE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RIMINI F0RLI

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Cosa succede se un testamento lede le quote di legittima spettante a certi eredi per legge?

Il legittimario può ottenere la tutela specifica dell’azione di riduzione

In base a quanto sopra esposto emerge che:

  • al legittimario non può negarsi la tutela specifica offerta dall’azione di riduzione, sostenendo che la collazione riporti la donazione nell’asse ereditario;
  • l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione.
  • Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicità degli elementi distintivi fra la collazione e l’azione di riduzione, evidenziati in dottrina già a livello manualistico, al fine di fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello, è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione.
  • La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n. 1481/1979). La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. n. 3012/2006).
  • Nessuna contrapposizione è, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976)

Ai sensi dell’art. 564 cod. civ., i legittimari che siano istituiti eredi, possono agire in riduzione contro chi li ha lesi nella loro quota di legittima solo se hanno preventivamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Al contrario, il legittimario del tutto escluso dalla divisione ereditaria potrà esercitare l’azione di riduzione senza particolari oneri, se non quelli probatori.

  • Quali sono le quote previste dalla legge per gli eredi legittimi?
    Se vi sono solo figli: hanno diritto a tutto il patrimonio ereditario da dividersi fra loro in parti uguali; la loro presenza esclude la successione degli altri parenti, ad eccezione del coniuge.Se vi sono figli e coniuge: se il figlio è uno solo, metà della eredità spetta a lui e metà al coniuge; se sono più di uno, a loro vanno i due terzi da dividersi in parti uguali ed il residuo terzo va al coniuge.Se vi sono coniuge e genitori e/o fratelli e sorelle: al coniuge spettano i due terzi della eredità e ai genitori e fratelli complessivamente un terzo.Se vi è un solo coniuge: a lui spetta tutta l’eredità.Se vi sono solo i genitori: spetta loro tutta l’eredità da dividersi in parti uguali.Se vi sono solo fratelli e sorelle: l’eredità si divide fra loro in parti uguali.

La legge configura così una successione necessaria, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della quota di legittima, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (azione di riduzione) di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. 

In tal senso, l’azione di riduzionesi distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un’azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

LESIONE DI LEGITTIMA DELL’EREDE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RIMINI F0RLI
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  • Cosa si intende per “legittima”?
  • Iniziamo spiegando che la quota di legittima  è la quota di eredita’ che riserva  la legge in assenza di testamento.
  • La quota dei  leggitimari invece  è la quota che comunque deve essere riconosciuta a certi eredi quali moglie figli ascendenti in assenza di figli
  • .

Cosa s’intende per quota di legittima?

Quota di legittima è il valore minimo che la legge riconosce ai legittimari: non può essere leso (“danneggiato”, insomma) dal defunto né con disposizioni testamentarie né con donazioni fatte in vita.

Quota disponibile è per differenza la quota che resta: ossia la parte del patrimonio di cui si può disporre

  • con testamento
  • con atti di liberalità (donazioni)

Il coniuge, i discendenti e, qualora manchino questi ultimi, gli ascendenti del de cuius, all’apertura della successione, acquistano il diritto ad una quota –quota legittima o riserva- del patrimonio del defunto,

 

a)Quota disponibile: rappresenta la percentuale del patrimonio di cui una persona può disporre liberamente tramite testamento, donazioni (dirette ed indirette) e atti di destinazione.

  1. b) Quota legittima: rappresenta la percentuale del patrimonio che per legge deve essere necessariamente destinata ai legittimari ossia a determinate persona legate al de cuius da stretti rapporti di parentela.

 

LESIONE DI LEGITTIMA DELL’EREDE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RIMINI F0RLI
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La “legittima” o, per meglio dire, “quota riservata”, è la quota di eredità che la legge garantisce ad alcuni soggetti legati ad una persona defunta da particolari legami familiari: sono “legittimari” (o “riservatari”) il coniuge, i figli (e i loro discendenti), i genitori e gli altri ascendenti (solo in mancanza di discendenti).

Nell’ ambito del fenomeno successorio, la successione necessaria viene inquadrata, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, come successione legittima potenziata: essa, al pari della successione legittima, trova il suo titolo costitutivo nella legge ed il suo fondamento nella tutela della famiglia; tuttavia, si definisce “potenziata” perché le relative disposizioni prevalgono sull’ eventuale volontà contraria del testatore, mentre la disciplina della successione legittima si applica solo in assenza, totale o parziale, di una diversa volontà del testatore.

L’art. 536 cod. civ. individua le categorie di legittimari o “eredi necessari”, ovvero “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti della successione”.
Il coniuge, i discendenti e, qualora manchino questi ultimi, gli ascendenti del de cuius, all’apertura della successione, acquistano il diritto ad una quota –quota legittima o riserva- del patrimonio del defunto, calcolata sul relictum, ovvero quanto lasciato in successione (al netto dei debiti ereditari) più il donatum, ovvero i beni usciti dal patrimonio del defunto per effetto di donazioni inter vivos.

Così, per esempio, il coniuge unico erede ha diritto ad una quota riservata di un mezzo dell’eredità; il coniuge che concorre con un solo figlio ha una quota riservata di un terzo; il coniuge che concorre con più figli ha una quota riservata di un quarto dell’eredità.

Comunque sia  ,una persona  puo’ avere anche dieci figli ma avra’ sempre  una quota disponibile da dare a chi gli pare!!

E’ importante sapere che la previsione di quote riservate non costituisce un limite assoluto alla libertà di disporre del proprio patrimonio. Un testamento con cui si devolve l’intera eredità ad un solo legittimario, o ad estranei, è certamente valido, benché impugnabile: quel testamento ha piena efficacia, e i legittimari – i quali provino di essere stati lesi nei loro diritti – hanno l’onere di esercitare un’apposita azione giudiziale (“azione di riduzione”) per ottenere la reintegrazione della quota di eredità loro riservata.

Come puo’ derivar ela lesione dei diritti di un legittimario ?

può derivare, oltre che da disposizioni testamentarie del de cuius, dalle donazioni che quest’ultimo ha compiuto in vita.

 Faccio un esempio.

Tizio morendo lascia due figli. Il suo patrimonio è di duecentomila euro in titoli.

In vita aveva lasciato settecentomila euro a uno dei due figli. L’altro potra’ integrare la sua quota di legittima ammontante l 66% del patrimonio facendoseli restituire dal fratello

Calcolando il patrimonio ereditario occorre sommare il valore delle donazioni deve infatti essere sommato al valore del patrimonio che residua al momento della morte,

Nota Bene: Su tale somma (al netto delle eventuali passività)

Si calcolano le quote riservate a ciascun legittimario: se l’importo che si ricava con questa operazione aritmetica è superiore alla somma di quanto il legittimario ha conseguito sul patrimonio che residua al momento della morte e di ciò che lo stesso legittimario ha ricevuto attraverso le donazioni, vuol dire che la quota riservata è stata lesa e che sussistono quindi i presupposti per l’azione di riduzione.

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La Suprema corte ha avuto occasione di affermare che se più sono i legittimari (nell’ambito della categoria dei discendenti), ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non all’intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri (non) facessero valere il loro diritto (sent. 22 ottobre 1975 n. 3500, 1978 n. 5611).

Tale orientamento, peraltro, si pone in implicito contrasto con la giurisprudenza formatasi con riferimento alla ipotesi in cui disponibile e legittima variano in funzione della esistenza di più categorie di legittimari o del numero di legittimari nell’ambito di una stessa categoria.

Ad es., in base all’art. 542 cod. civ., comma 1, se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge; in base all’art. 542 cod. civ., comma 2, quando, invece, i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un altro quarto.

Con riferimento ad entrambe le ipotesi si pone il problema se il mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del coniuge pretermesso comporta che la legittima dell’unico figlio o dei piùfigli si “espanda”, diventando rispettivamente pari alla metà o ai due terzi del patrimonio del de cuius, secondo quando previsto dall’art. 537 cod. civ., comma 1 e 2.

Con riferimento alla ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 542 cod. civ., si pone il problema se il mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte dell’unico figlio comporta la espansione della legittima del coniuge, in modo da farle raggiungere la misura prevista dall’art. 540 cod. civ., comma 1.

Con riferimento, infine all’ipotesi prevista dall’art. 542 cod. civ., comma 2, si pone il problema se l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di uno solo dei figli comporta che la legittima allo stesso spettante debba essere determinata secondo quanto disposto dal comma 1.

La giurisprudenza di questa S.C. si è mostrata favorevole alla tesi della c.d. espansione della quota di riserva con riferimento all’ipotesi di mancato esercizio dell’azione di riduzione da parte del coniuge superstite (sent. 26 ottobre 1976 n. 3888; 9 marzo 1987 n. 2434; 11 febbraio 1995 n. 1529).

Si è, in proposito, affermato (sent. 9 marzo 1987, cit. ) che .. occorre tenere presente che, a norma dell’art. 521 c.c., la rinunzia all’eredità è retroattiva nel senso che l’erede rinunziante si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. E’ dunque impossibile far riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione, dal momento che tale situazione è soggetta a mutare, per effetto di eventuali rinunzie, con effetto retroattivo. E’ quindi alla situazione concreta che occorre far riferimento, e non a quella teorica, riferita al momento dell’apertura della successione, indipendentemente dalle vicende prodottesi in seguito; devesi dunque far riferimento agli eredi che concretamente concorrono nella ripartizione dell’asse ereditario e non a quelli che in teoria a tale riparto avrebbero potuto partecipare.

avvocato divisione ereditaria
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Tale orientamento è conforme a quanto sostenuto in dottrina, in cui ugualmente si è invocato il principio della retroattività della rinuncia fissato nell’art. 521 c.c. e si è sostenuto che un argomento a favore dello stesso sarebbe desumibile dall’art. 538 cod. civ., che regola la riserva spettante agli ascendenti “se chi muore non lascia figli legittimi”, in quanto la norma dovrebbe applicarsi soltanto nel caso in cui l’ereditando non abbia avuto figli o questi siano tutti presenti o assenti; se invece sopravvivessero figli capaci di succedere e tutti rinunziassero, si dovrebbe concludere nel senso che o rimane ferma a beneficio degli ascendenti la quota riservata di due terzi stabilita dall’art. 537 c.c., oppure che non sorge alcun diritto di riserva in favore degli ascendenti, conclusioni, l’una e l’altra, evidentemente inammissibili.

Si tratta di un orientamento che il collegio ritiene di non poter condividere.

Appare, in primo luogo, inopportuno il richiamo agli effetti della rinuncia di uno dei chiamati in tema di successione legittima, secondo quanto previsto dagli artt. 521 e 522 cod. civ., per vari motivi.

Nella successione legittima il c.d. effetto retroattivo della rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente accrescimento in favore degli accettanti trovano una spiegazione logica nel fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere la sorte della quota del rinunciante.

La situazione è ben diversa con riferimento alla c.d. successione necessaria.

Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest’ultimo.

Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione necessaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall’altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l’azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest’ultimo avrebbe potuto disporre.

La lettera della legge, poi, costituisce un ostacolo insormontabile per l’adesione alla tesi finora sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza.

Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 (“se il genitore lascia”), 538 c.c., comma 1 (“se chi muore non lascia”), 542 c.c., comma 1 (“se chi muore lascia”), 542 c.c., comma 2 (“quando chi muore lascia”), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione; non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l’esperimento dell’azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari.

Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima.

La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest’ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio può disporre in favore di terzi. E’ evidente che l’esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all’apertura della successione, in funzione del numero di legittimar che dovessero esperire l’azione di riduzione.

Non possono, poi, essere taciuti gli inconvenienti pratici connessi alla adesione della c.d. espansione della quota di riserva.

Occorre, a tal fine, partire dalla considerazione che l’esercizio dell’azione di riduzione è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale e che non è prevista una actio interrogatoria, al contrario di quanto avviene con riferimento all’accettazione dell’eredità ( art. 481 cod. civ.). Ne consegue che all’apertura della successione ogni legittimario può esperire l’azione di riduzione solo con riferimento alla porzione del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest’ultimo a tale momento. Solo dopo la rinunzia all’esercizio dell’azione di riduzione da parte degli altri legittimari o la maturazione della prescrizione in danno degli stessi potrebbe agire per ottenere un supplemento di legittima, con evidente incertezza medio tempore in ordine alla sorte di una quota dei beni di cui il de cuius ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi.