Legge sul divorzio, mantenimento figli, divorzio consensuale avvocati bologna AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA

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  • Sempre nell’ambito del diritto di famiglia l’avvocato divorzista Sergio Armaroli  offre consulenza e supporto in sede sia giudiziale che stragiudiziale nei seguenti ambiti:

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Legge sul divorzio, mantenimento figli, divorzio consensuale avvocati bologna

All’art. 1, comma 24 della legge 76/2016 è infatti previsto che l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile”. E’ perciò necessario che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, manifestino la propria volontà di interrompere il vincolo.
All’art. 1, comma 24 della legge 76/2016 è infatti previsto che l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile”. E’ perciò necessario che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, manifestino la propria volontà di interrompere il vincolo.

 

  • Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile,

    Legge sul divorzio, mantenimento figli, divorzio consensuale avvocati bologna AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA
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  • Grazie all’accuratezza e alla professionalità dell’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI siamo in grado di rispondere a ogni esigenza con efficienza, cercando di ridurre al minimo traumi e controversie affinché si possa giungere a una celere definizione giudiziaria. 

    L’avvocato divorzista Bologna
    assiste i clienti sia nella fase giudiziale che stragiudiziale. 

    Laddove possibile, favorisce l’incontro tra le parti per la definizione di un accordo senza giungere in tribunale. Tale soluzione viene caldeggiata solo se prevede un chiaro vantaggio sia per l’assistito che per la controparte. In caso contrario, l’avvocato è pronto a rappresentare il cliente nelle sedi preposte.
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  • 1) all’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI Separazione di fatto: i coniugi decidono di per sé, in modo completamente “autogestito”, i modi e i tempi della separazione. Non c’è alcun intervento giuridico: proprio per questo se vi è accordo e non si è di fronte a conflitti e litigi, questa opzione potrebbe essere accettabile, diversamente potrebbe causare notevoli problemi al coniuge piu’ debole ed ai figli, dove sono presenti. Inoltre è una scelta che non ha alcuna garanzia da un punto di vista civile.
  • Senza che vi sia nulla approvato dal Tribunale, l’accordo tra i soli coniugi, non ha effetti per la legge. Da qui si evince l’importanza di non sottovalutare la propria decisione, sia che venga presa di comune accordo che sia portata avanti da un solo coniuge.
  • L’avvocato Sergio Armarolu matrimonialista Bologna offre consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale, mettendo a disposizione la sua esperienza per chi si trova in una situazione di separazione o divorzio con tutta la riservatezza e serietà che servono in queste occasioni, è pronta a garantire una tutela assoluta del proprio assistito. Ove sussista accordo tra i coniugi sui diritti patrimoniali, sul mantenimento del coniuge e della prole, sulle modalità di visita e di mantenimento dei figli, sulla assegnazione della casa coniugale, non vi è motivo di instaurare un procedimento contenzioso e i coniugi possono depositare un unico ricorso congiunto peraltro con la facoltà di farsi assistere da un unico legale o addirittura senza quest’ultimo.
  • All’udienza fissata, i coniugi compaiono personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. In questa sede, il presidente del tribunale può adottare autonomamente eventuali provvedimenti necessari e urgenti in favore della prole o del coniuge debole.
  • Il termineper poter richiedere il divorzio decorre dal giorno di questa prima udienza.
  • Nei giorni successivi il Tribunale emetterà il decreto di omologazione, così determinando di diritto la separazione.
  • Rivolgendosi allo studio all’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI per una separazione a Bologna , è possibile avere un’idea chiara di come iniziare e proseguire un iter giurisprudenziale volto alla tutela di tutte le parti coinvolte. L’ avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI basa l’idea del Diritto di Famiglia sull’umanità e la professionalità, ancor prima di qualsiasi approccio suggerito dalla legge.
  • Legge sul divorzio, mantenimento figli, divorzio consensuale avvocati bologna AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA
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  • A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. in particolare le vicende del patrimonio relative alla comunione e ai beni acquistati in comune; il diritto al mantenimento per l’ex coniuge; il diritto agli alimenti per l’ex coniuge; l’assegnazione della casa familiare; l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
    La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale:
  • Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.)
  • La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
    La separazione consensuale ha inizio con la redazione  di un ricorso e poi il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può anche avvenire senza l’assistenza di un avvocato (per maggiorenni informazioni è possibile consultare le pagine sul servizio di separazione online).
  • Con una veloce udienza che sara’ fissata innanzi il pregiatissimo presidente del Tribunale , i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
  • Nell’udienza in Tribunale se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l’omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
    Le condizioni stabilite in sede di separazione potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Diritto di famiglia:

–        separazioni consensuali e giudiziali;

–        divorzi congiunti e giudiziali;

–        modifica delle condizioni di separazione e divorzi;

–        ricorsi per riconoscimento assegno di mantenimento a figli di ex conviventi;

–     dell’attivazione di amministrazioni di sostegno, di procedure di interdizione ed inabilitazione;

 

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Grazie all’accuratezza e alla professionalità dell’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI sono in grado di rispondere a ogni esigenza con efficienza, cercando di ridurre al minimo traumi e controversie affinché si possa giungere a una celere definizione giudiziaria. 

La procedura per la separazione consensuale è particolarmente agevole.

La decisione di una separazione o un divorzio dal proprio coniuge può essere consensuale, ma in tutti i casi necessita dell’assistenza di un legale, che possa ottenere per voi le condizioni migliori nell’accordo e che vi aiuti a vivere nella maniera più serena possibile un momento tanto difficile.

 consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di separazione e divorzio, curando con estrema professionalità ogni passaggio e qualsivoglia incombenza relativa a siffatte procedure, anche sulla base dei più recenti interventi legislativi sul cosiddetto “divorzio breve” ( legge n. 55 del 2015), nonché nelle modalità semplificate introdotte dal decreto legge n. 132/2014, convertito in legge 162/2014 (accordo dinanzi all’ufficiale di stato civile e procedura di negoziazione assistita).

 

Tra le problematiche di cui si occupa da anni lo Studio  rientrano le seguenti:

impugnazione di provvedimenti di rigetto della domanda di idoneità all’adozione;

 affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento di figli minori, legittimi e naturali;

dichiarazione giudiziale di paternità e disconoscimento di paternità;

 procedimenti di sospensione e decadenza della potestà genitoriale.

 separazioni consensuali e giudiziali;

 divorzi consensuali (congiunti) e giudiziali;

 modifica delle condizioni di separazione e divorzio;

 regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali e figli minori;

 adozione di minori;

 Mediante la separazione consensuale i coniugi concordano le modalità alle quali intendono porre fine alla convivenza materiale e alla comunione morale, sottoscrivendo congiuntamente un ricorso depositato in Tribunale. In tal caso, pertanto, sussistendo un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni personali e patrimoniali della separazione, il Presidente del 1)Tribunale si limiterà ad omologare tale accordo, cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole, mediante decreto.

Appena depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d’ufficio ed il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso). Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro.

2)Essa presuppone, tuttavia, la previa conciliazione e accordo dei coniugi su tutte le questioni legali che detta separazione implica.

3)L’avvocato divorzista –matrimonialista Sergio Armaroli  è un professionista che si occupa di consulenza legale relativa a separazioni, divorzi, mediazione familiare, affidamento dei figli, accordi di convivenza, adozioni, variazioni alle condizioni di separazione e mediazione familiare.

OBBLIGO ASSEGNO FIGLI

L’obbligo impone di far fronte a molteplici esigenze dei figli in grado di rispondere alle loro specifiche necessità di cura e di educazione.
Anche in caso di separazione o divorzio, quindi, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l’indipendenza economica ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza economica, egli non ne trae profitto per sua colpa.

4)L’avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli offre consulenza ed assistenza legale, nonchè discrezione, nei casi di crisi coniugali e familiari , separazioni, modifica delle condizioni di separazione, divorzi, convivenze more uxorio, affido condiviso di minori, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento, addebito della separazione, procedimenti limitativi della potestà genitoriale, istanze di versamento diretto di somme dovute dal coniuge obbligato.

  • In questo, lo Studio può fornire l’assistenza che deriva dalla propria provata esperienza.
  • Una volta raggiunto un accordo su tutte le clausole, è possibile presentare il ricorso in Tribunale.
  • L’avvocato Sergio Armaoroli si occupa di attività di consulenza, assistenza e redazione dei ricorsi, nonché per la presa in carico globale dei propri assistiti lungo tutto l’iter processuale sino alla compiuta separazione/divorzio; inoltre, è esperta di problemi relativi al diritto di famiglia, quali ad esempio: determinazione e richiesta assegno mantenimento; convivenza more uxorio (situazione di fatto con caratteristiche di stabilità simili a quelle del matrimonio) e assegnazione casa coniugale.
  • SEPARAZIONE GIUDIZIALE.

  • La separazione giudiziale è disciplinata dall’art.151 c.c. e può essere pronunciata dal Tribunale competente quando venga accertata la sussistenza di fatti obiettivi che rendono intollerabile la prosecuzione del rapporto di coniugio o che siano di pregiudizio per la prole.
  • In base alla normativa su richiamata, la separazione giudiziale può essere con addebito a carico di uno dei coniugi ogni qualvolta il tribunale accerti che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
  • Un esempio può essere dato dall’abbandono della casa coniugale in quanto porta all’impossibilità della convivenza (e quindi costituisce una violazione di un obbligo matrimoniale), salvo che l’altra parte non provi che l’abbandono è determinato da una giusta causa.

 

 


L’avvocato divorzista Bologna
assiste i clienti sia nella fase giudiziale che stragiudiziale. 

Laddove possibile, favorisce l’incontro tra le parti per la definizione di un accordo senza giungere in tribunale. Tale soluzione viene caldeggiata solo se prevede un chiaro vantaggio sia per l’assistito che per la controparte. In caso contrario, l’avvocato è pronto a rappresentare il cliente nelle sedi preposte.

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1) all’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

Separazione di fatto: i coniugi decidono di per sé, in modo completamente “autogestito”, i modi e i tempi della separazione. Non c’è alcun intervento giuridico: proprio per questo se vi è accordo e non si è di fronte a conflitti e litigi, questa opzione potrebbe essere accettabile, diversamente potrebbe causare notevoli problemi al coniuge piu’ debole ed ai figli, dove sono presenti. Inoltre è una scelta che non ha alcuna garanzia da un punto di vista civile.

Senza che vi sia nulla approvato dal Tribunale, l’accordo tra i soli coniugi, non ha effetti per la legge. Da qui si evince l’importanza di non sottovalutare la propria decisione, sia che venga presa di comune accordo che sia portata avanti da un solo coniuge.

Rivolgendosi allo studio all’avvocato MATRIMONIALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI per una separazione a Bologna e provincia  è possibile avere un’idea chiara di come iniziare e proseguire un iter giurisprudenziale volto alla tutela di tutte le parti coinvolte.

A differenza dalla separazione di fatto,

la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. in particolare le vicende del patrimonio relative alla comunione e ai beni acquistati in comune; il diritto al mantenimento per l’ex coniuge; il diritto agli alimenti per l’ex coniuge; l’assegnazione della casa familiare; l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento.
La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale:

Alla separazione giudiziale si fa ricorso nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale. La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.)

  • La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
    La separazione consensuale ha inizio con la redazione  di un ricorso e poi il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può anche avvenire senza l’assistenza di un avvocato (per maggiorenni informazioni è possibile consultare le pagine sul servizio di separazione online).
  • Con una veloce udienza che sara’ fissata innanzi il pregiatissimo presidente del Tribunale , i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il presidente del tribunale può adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
  • Nell’udienza in Tribunale se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l’omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione.
    Le condizioni stabilite in sede di separazione potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
  • Diritto di famiglia:
  • –        separazioni consensuali e giudiziali;
  • –        divorzi congiunti e giudiziali;
  • –        modifica delle condizioni di separazione e divorzi;
  • –        ricorsi per riconoscimento assegno di mantenimento a figli di ex conviventi;
  • –     dell’attivazione di amministrazioni di sostegno, di procedure di interdizione ed inabilitazione;

 

 

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Articolo 1.

  1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.

pronuncia la cessazione degli effetti civili

Articolo 2.

  1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

 

La predetta norma, introdotta dal DLgs. N. 40 del 2006, va considerata disposizione di natura ordinamentale più che processuale, nonostante sia contenuta nel codice di rito civile, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni nell’ambito del medesimo organo giudiziario. Ma proprio tale natura, a parere del Collegio, rende operativa la disposizione solo per i principi affermati dalle Sezioni Unite, dopo la sua entrata in vigore, e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente, per i quali permane il profilo di grande autorevolezza dell’insegnamento delle Sezioni Unite, il punto più alto nella interpretazione e nella nomofilachia, ma non vincolante per le sezioni semplici.

Né si potrebbe affermare che l’art. 374, comma terzo c.p.c., si applichi se, come nel caso che ci occupa, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 11490 e 11492 del 199), in materia di assegno di divorzio, sia stato da allora seguito costantemente nella successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. La predetta norma si riferisce solo al pronunciamento delle Sezioni Unite, essendo del tutto ininfluente che il principio sia stato o meno seguito nel prosieguo.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 5 e 9 L. n. 898 del 1970 e successive modifiche, nonché dell’art. 2697, secondo comma, c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sui presupposti della modifica della condizione di divorzio, con riferimento all’ammissibilità dell’assegno e alla sua quantificazione, alla luce del peggioramento delle sue condizioni economiche, con il passaggio al trattamento di quiescenza, e del miglioramento di quelle della moglie, a seguito di accettazione di eredità.

Con il secondo, violazione degli artt. 112 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla richiesta del ricorrente di blocco della rivalutazione ISTAT sull’importo dell’assegno dovuto, correlata al blocco ex lege della rivalutazione della sua pensione per gli anni 2012 e 2013.

Il C. chiede conclusivamente l’esclusione totale dell’assegno o in subordine un’ulteriore riduzione.

Considerando il primo motivo del ricorso, va precisato che, ai sensi dell’art. 9 L. 898 del 1970, possono modificarsi le statuizioni assunte in sede di divorzio per il coniuge e per i figli, qualora sopravvengano giustificati motivi, che l’interpretazione giurisprudenziale ha sempre individuato in circostanze di fatto verificatesi dopo la pronuncia (nella specie, trattandosi di assegno, circostanze tali da alterare l’assetto dei rapporti economici, disposto dal giudice del divorzio) (per tutte. Cass. n. 22505 del 2010; 14.143 del 2014, 7887 de12017). In assenza di tali circostanze nuove, la sentenza di divorzio (anche riguardo all’assegno a favore del coniuge) fa stato tra le parti, con il passaggio ingiudicato (basti pensare all’orientamento consolidato, per cui la successiva delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio non incide sulla determinazione delle statuizioni economiche assunte in sede di divorzio: tra le altre Cass. n. 3345 del 1997; 12982 del 2008).

Questa Corte, con un indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 11504 del 2017; 11538 del 2017), ha ritenuto non corretto, ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, il riferimento al tenore di vita pregresso, sostituendolo con quello dell’indipendenza (o meglio autosufficienza) economica del richiedente.

Questo Collegio condivide e fa proprie argomentazioni e giustificazioni del nuovo orientamento, che individua, altresì, l’autosufficienza economica in alcuni specifici parametri cui dovrebbe richiamarsi la giurisprudenza di merito, adeguandoli alla concreta fattispecie dedotta: il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza: le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie.

Come si vede, le variabili sono molte numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si potrebbe fin d’ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. Il coniuge richiedente l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità. Per di più, una volta superato il vaglio dell’ammissibilità dell’assegno, ed accertando la non autosufficienza economica del richiedente (e l’impossibilità di ottenere mezzi adeguati per ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell’assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell’importo (ragioni della decisione, contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, durata del matrimonio).

Conclusivamente può affermarsi che l’autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di una vita libera e dignitosa, e l’assegno va contenuto nella stretta misura in cui tale scopo venga raggiunto.

Per quanto si è detto precedentemente, il nuovo orientamento non può sicuramente considerarsi come elemento giustificante la modifica del regime economico del divorzio. E tuttavia il profilo dell’autosufficienza dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice cui sia richiesta la modifica delle condizioni di divorzio in relazione all’assegno. Questi dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi e se, come nella specie, venga richiesto dall’obbligato l’esclusione dell’assegno o la sua riduzione (stante tra l’altro il miglioramento della situazione economica del beneficiario) valuterà dapprima se tale miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l’assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova quantificazione, considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle condizioni economiche dei coniugi).

PRINCIPIO DELL’AUTORESPONSABILITA’

Premesso tutto ciò, la Suprema Corte conclude affermando il principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno, per determinare se sussista il diritto all’assegno, valutando se via siano le condizioni di legge della mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai principali “indici”del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA’ ECONOMICA

Una volta accertato il diritto all’assegno, nella fase della quantificazione, il giudice deve uniformarsi al  principio della “solidarietà economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla norma, quali le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA
AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA

 

Articolo 3.

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
  3. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

    AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA
    AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI :CASALECCHIO DI RENO, SAN LAZZARO DI SAVENA ,VALSAMOGGIA, CASTEL SAN PIETRO TERME, SAN GIOVANNI IN PERSICETO ,BUDRIO PIANORO MEDICINA

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.(1)

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

(1) Lettera così modificata, da ultimo, ad opera dell’ art. 1, comma 1, Legge 6 maggio 2015, n. 55.

Articolo 1.

  1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.

Articolo 2.

  1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Articolo 3.

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
  3. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.(1)

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

(1) Lettera così modificata, da ultimo, ad opera dell’ art. 1, comma 1, Legge 6 maggio 2015, n. 55.