Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, n.21131
Sulla radiazione dall’albo per Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21131
Massime
Intestazione
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Consob, con Delib. 11 maggio 2016, n. 19610, disponeva la radiazione di M.A., dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena, dall’Albo Unico dei consulenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 58 del 1998, art. 196, per aver posto in essere le seguenti violazioni tra il 9 settembre e il 30 novembre 2014 nei confronti della correntista signora T.T.P.: a) l’acquisizione, tramite distrazione, di disponibilità di somme di quest’ultima e il perfezionamento di operazioni da essa non autorizzate sui rapporti di pertinenza della stessa cliente, in relazione alla quale l’art. 110, comma 2, lett. a) n. 4, del regolamento Consob 16190 del 2007 dispone la radiazione dall’Albo del promotore; b) l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti della cliente, vietato ai sensi dell’art. 108, comma 7, del medesimo regolamento.
Contro il provvedimento il M. proponeva opposizione alla Corte d’appello di Firenze. A sostegno dell’opposizione eccepiva, fra gli altri motivi, l’inapplicabilità nei suoi confronti delle norme poste a base del provvedimento sanzionatorio. Eccepiva, in particolare, di non avere mai svolto attività di promotore finanziario, essendo all’epoca occupato a tempo pieno come dipendente presso il Monte dei Paschi di Siena.
La Corte d’appello di Firenze accoglieva tale motivo di opposizione, ritenendo irrilevante l’esame degli altri motivi.
Si legge nella sentenza impugnata: “Invero non risulta in alcun modo che il M. sia entrato in contatto con la T. quali promotore finanziario, nè tanto meno che ella si sia rivolta a lui in tale qualità, che è evidentemente cosa diversa dall’essere i due entrati in rapporto per la qualità del ricorrente di dipendente del MPS, di cui la T. e il defunto marito erano clienti. Ciò posto la corte ritiene che la qualifica di promotore finanziario non comporti, al di fuori dei rapporti professionali svolti in tale veste, l’osservanza delle prescrizioni imposte, significativamente contestate con riferimento a rapporti con una cliente”.
Per la cassazione della sentenza la Consob ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
M. ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la nullità della procura speciale rilasciata in calce al ricorso, in quanto non consente di identificare il soggetto che l’aveva rilasciata. Il soggetto menzionato come autore della procura era diverso da quello indicato nella intestazione del ricorso quale legale rappresentante dell’ente. Ha eccepito inoltre che il ricorso non era stata proposto nei confronti del Pubblico Ministero, parte necessaria del procedimento ai sensi dell’art. 195 TUF.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La prima delle eccezioni pregiudiziali del controricorrente (quella riferita alla procura speciale) è infondata. La procura speciale è rilasciata in calce al ricorso per cassazione della CONSOB dalla prof.ssa G.A., “in sostituzione del Presidente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob (…)”. E’ poi avvenuto che nella intestazione del ricorso è riportato non il nome del soggetto che ha rilasciato la procura, ma “del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. V.G.C.F.”. Tuttavia, la divergenza è priva di conseguenze: invero l’esame della procura rilasciata dalla prof.ssa G.A., nella quale c’è l’analitica indicazione della fonte del potere rappresentativo, consente di identificare il nome di colui che, quale legale rappresentante della persona giuridica, ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione (Cass. S.U., n. 5764/1998; n. 5282/2002; n. 7168/2003). La diversa indicazione riportata nella intestazione degrada quindi a un irrilevante errore materiale, rilevabile ictu oculi in base agli atti di causa.
E’ infondata anche l’ulteriore eccezione riguardante l’omessa proposizione del ricorso per cassazione nei confronti del Pubblico Ministero.
In primo luogo, si rileva che la supposta (e inesistente) omissione non determinerebbe comunque, diversamente da quanto sostiene il controricorrente, la nullità o l’improcedibilità del ricorso, ma al limite l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.c.. E’ tuttavia decisivo il rilievo che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello si è svolto secondo il D.Lgs. 58 del 1998, art. 195, modificato dal D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 5, comma 15, che ha sostituito il previgente comma 7 della disposizione, eliminando il riferimento al rito camerale e alla necessità che il pubblico ministero sia sentito.
Il D.Lgs. n. 72 del 2015, ex art. 6, comma 8, la modifica si applica ai giudizi proposti a decorrere dalla sua entrata in vigore (27 giugno 2015).
Risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene il procedimento sia stato iniziato in data successiva, il pubblico ministero è stato ugualmente sentito; nondimeno, poichè ciò non era necessario, la circostanza non giustifica che l’impugnazione fosse proposta anche nei confronti del pubblico ministero, nè giustifica l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Siffatto ordine in cassazione è necessario solamente “nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 3556/2017).
In rapporto a quanto sopra chiarito in merito alla disciplina applicabile ratione temporis, è ovvio che tale esigenza non ricorre nel caso in esame.
2. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla questione essenziale sottoposta al vaglio della Corte d’appello di Firenze: a) l’appartenenza del M. all’Albo Unico dei promotori finanziari; b) l’esercizio da parte del medesimo dell’attività di promotore finanziario per conto di MPS; c) l’essere la signora T. entrata in contatto con il M. quale cliente di quest’ultima banca.
Il secondo motivo propone la medesima censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando alla corte fiorentina l’omesso esame delle predette circostanze di fatto.
Il terzo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 108 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 (TUF).
Gli artt. 107 e 108 del regolamento Consob, in connessione con gli artt. 30 e segg. del TUF, impongono al consulente finanziario di rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti con i quali egli venga in contatto nel corso della sua attività professionale, qualunque sia la veste in cui si trovi ad operare.
Il consulente finanziario è tenuto al rispetto delle regole di comportamento in questione sia nei confronti del cliente dell’intermediario, sia nei confronti del potenziale cliente, a prescindere dal fatto che il consulente (nell’attività svolta per conto dell’intermediario e nella relazione con quel cliente) agisca secondo le forme tecniche dell’offerta in sede o fuori sede. Nel caso di specie, quindi, il M. era tenuto a rispettare le norme oggetto di contestazione, in ragione della sua appartenenza all’albo dei consulenti finanziari, nel quale figurava come soggetto operante per conto di MPS; e ciò anche in considerazione della circostanza che la T., essendo già sua cliente come private banker, ben poteva essere considerata potenziale cliente nella sua veste di consulente finanziario operante fuori sede.
Si sottolinea che l’attività di consulente finanziario non è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
E’ consulente finanziario (già promotore finanziario) abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31).
La nozione di “offerta fuori sede” si ritrova nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30).
Il D.Lgs. n. 58 del 1999, ex art. 196, “I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria (…); c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo”.
L’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è disciplinata nella parte IV del Regolamento Consob n. 16190/2007 in particolare, per quanto interessa in questa sede, dagli artt. 107, 108 e 110.
4. Secondo la corte d’appello, il consulente finanziario è soggetto alle norme che ne disciplinano l’attività e alle relative sanzioni solo in relazione a comportamenti posti in essere nell’ambito di rapporti professionali svolti in tale specifica veste. Quei medesimi comportamenti, invece, qualora non siano stati posti in essere nello svolgimento della specifica attività prevista dall’art. 30 del TUF, non sarebbero passibili di sanzione, seppure in linea di principio divergenti dai doveri di condotta cui i consulenti finanziari sono tenuti in ragione della loro qualità.
Tale interpretazione è in palese contrasto con la ratio delle norme che stabiliscono le regole di comportamento del consulente finanziario, finalizzate all’evidenza a garantire la diligenza, la correttezza dell’attività del promotore nei confronti dei soggetti, clienti o potenziali clienti dell’intermediario al quale egli è collegato, che entrino in contatto con lui nel corso della sua attività professionale.
I consulenti finanziari (già promotori finanziari) sono professionisti che esercitano un’attività riservata e, come tali, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la loro attività in ogni ambito nel quale operano per il solo fatto dell’appartenenza a tale categoria professionale.
La sentenza deve essere pertanto cassata e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“Ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 196, nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate nell’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31), a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario”.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020
Il consulente finanziario è tenuto al rispetto delle regole di comportamento in questione sia nei confronti del cliente dell’intermediario, sia nei confronti del potenziale cliente, a prescindere dal fatto che il consulente (nell’attività svolta per conto dell’intermediario e nella relazione con quel cliente) agisca secondo le forme tecniche dell’offerta in sede o fuori sede. Nel caso di specie, quindi, il M. era tenuto a rispettare le norme oggetto di contestazione, in ragione della sua appartenenza all’albo dei consulenti finanziari, nel quale figurava come soggetto operante per conto di MPS; e ciò anche in considerazione della circostanza che la T., essendo già sua cliente come private banker, ben poteva essere considerata potenziale cliente nella sua veste di consulente finanziario operante fuori sede.
Si sottolinea che l’attività di consulente finanziario non è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
3.1 motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
È consulente finanziario (già promotore finanziario) abilitato all’offerta fuori sede la persona fìsica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto (art. 31 del d. lgs. n. 58 del 1998).
La nozione di “offerta fuori sede” si ritrova nell’art. 30 del d. lgs. n. 58 del 1998).
Ex art. 196 del d. lgs. n. 58 del 1999 «I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso,
sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria […];.c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo».
L’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è disciplinata nella parte IV del Regolamento Consob n. 16190/2007 in particolare, per quanto interessa in questa sede, dagli artt. 107, 108 e 110.
4. Secondo la corte d’appello, il consulente finanziario è soggetto alle norme che ne disciplinano l’attività e alle relative sanzioni solo in relazione a comportamenti posti in essere nell’ambito di rapporti professionali svolti in tale specifica veste. Quei medesimi comportamenti, invece, qualora non siano stati posti in essere nello svolgimento della specifica attività prevista dall’art. 30 del TUF, non sarebbero passibili di sanzione, seppure in linea di principio divergenti dai doveri di condotta cui i consulenti finanziari sono tenuti in ragione della loro qualità.
il consulente finanziario per violazioni del regolamento Consob 16190 del 2007
Sentenza
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Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE
Sanzioni amministrative – Applicazione – — Consulente finanziario – abilitazione all’offerta fuori sede ex art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998 – violazioni previste dall’art. 11, comma 2, del regolamento consob – conseguenze – Radiazione dall’albo.
Ai sensi dell’art. 196 del d.lgs. n. 58 del 1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate dall’art. 110, comma 2, lett. a), del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998), a seconda che sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario.
Cassazione civile sez. II, 02/10/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21131
Massime
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FATTI DI CAUSA
La Consob, con Delib. 11 maggio 2016, n. 19610, disponeva la radiazione di M.A., dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena, dall’Albo Unico dei consulenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 58 del 1998, art. 196, per aver posto in essere le seguenti violazioni tra il 9 settembre e il 30 novembre 2014 nei confronti della correntista signora T.T.P.: a) l’acquisizione, tramite distrazione, di disponibilità di somme di quest’ultima e il perfezionamento di operazioni da essa non autorizzate sui rapporti di pertinenza della stessa cliente, in relazione alla quale l’art. 110, comma 2, lett. a) n. 4, del regolamento Consob 16190 del 2007 dispone la radiazione dall’Albo del promotore; b) l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti della cliente, vietato ai sensi dell’art. 108, comma 7, del medesimo regolamento.
Contro il provvedimento il M. proponeva opposizione alla Corte d’appello di Firenze. A sostegno dell’opposizione eccepiva, fra gli altri motivi, l’inapplicabilità nei suoi confronti delle norme poste a base del provvedimento sanzionatorio. Eccepiva, in particolare, di non avere mai svolto attività di promotore finanziario, essendo all’epoca occupato a tempo pieno come dipendente presso il Monte dei Paschi di Siena.
La Corte d’appello di Firenze accoglieva tale motivo di opposizione, ritenendo irrilevante l’esame degli altri motivi.
Si legge nella sentenza impugnata: “Invero non risulta in alcun modo che il M. sia entrato in contatto con la T. quali promotore finanziario, nè tanto meno che ella si sia rivolta a lui in tale qualità, che è evidentemente cosa diversa dall’essere i due entrati in rapporto per la qualità del ricorrente di dipendente del MPS, di cui la T. e il defunto marito erano clienti. Ciò posto la corte ritiene che la qualifica di promotore finanziario non comporti, al di fuori dei rapporti professionali svolti in tale veste, l’osservanza delle prescrizioni imposte, significativamente contestate con riferimento a rapporti con una cliente”.
Per la cassazione della sentenza la Consob ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
M. ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la nullità della procura speciale rilasciata in calce al ricorso, in quanto non consente di identificare il soggetto che l’aveva rilasciata. Il soggetto menzionato come autore della procura era diverso da quello indicato nella intestazione del ricorso quale legale rappresentante dell’ente. Ha eccepito inoltre che il ricorso non era stata proposto nei confronti del Pubblico Ministero, parte necessaria del procedimento ai sensi dell’art. 195 TUF.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La prima delle eccezioni pregiudiziali del controricorrente (quella riferita alla procura speciale) è infondata. La procura speciale è rilasciata in calce al ricorso per cassazione della CONSOB dalla prof.ssa G.A., “in sostituzione del Presidente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob (…)”. E’ poi avvenuto che nella intestazione del ricorso è riportato non il nome del soggetto che ha rilasciato la procura, ma “del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. V.G.C.F.”. Tuttavia, la divergenza è priva di conseguenze: invero l’esame della procura rilasciata dalla prof.ssa G.A., nella quale c’è l’analitica indicazione della fonte del potere rappresentativo, consente di identificare il nome di colui che, quale legale rappresentante della persona giuridica, ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione (Cass. S.U., n. 5764/1998; n. 5282/2002; n. 7168/2003). La diversa indicazione riportata nella intestazione degrada quindi a un irrilevante errore materiale, rilevabile ictu oculi in base agli atti di causa.
E’ infondata anche l’ulteriore eccezione riguardante l’omessa proposizione del ricorso per cassazione nei confronti del Pubblico Ministero.
In primo luogo, si rileva che la supposta (e inesistente) omissione non determinerebbe comunque, diversamente da quanto sostiene il controricorrente, la nullità o l’improcedibilità del ricorso, ma al limite l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.c.. E’ tuttavia decisivo il rilievo che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello si è svolto secondo il D.Lgs. 58 del 1998, art. 195, modificato dal D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 5, comma 15, che ha sostituito il previgente comma 7 della disposizione, eliminando il riferimento al rito camerale e alla necessità che il pubblico ministero sia sentito.
Il D.Lgs. n. 72 del 2015, ex art. 6, comma 8, la modifica si applica ai giudizi proposti a decorrere dalla sua entrata in vigore (27 giugno 2015).
Risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene il procedimento sia stato iniziato in data successiva, il pubblico ministero è stato ugualmente sentito; nondimeno, poichè ciò non era necessario, la circostanza non giustifica che l’impugnazione fosse proposta anche nei confronti del pubblico ministero, nè giustifica l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Siffatto ordine in cassazione è necessario solamente “nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c.” (Cass., S.U., n. 3556/2017).
In rapporto a quanto sopra chiarito in merito alla disciplina applicabile ratione temporis, è ovvio che tale esigenza non ricorre nel caso in esame.
2. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla questione essenziale sottoposta al vaglio della Corte d’appello di Firenze: a) l’appartenenza del M. all’Albo Unico dei promotori finanziari; b) l’esercizio da parte del medesimo dell’attività di promotore finanziario per conto di MPS; c) l’essere la signora T. entrata in contatto con il M. quale cliente di quest’ultima banca.
Il secondo motivo propone la medesima censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando alla corte fiorentina l’omesso esame delle predette circostanze di fatto.
Il terzo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 108 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31 (TUF).
Gli artt. 107 e 108 del regolamento Consob, in connessione con gli artt. 30 e segg. del TUF, impongono al consulente finanziario di rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti con i quali egli venga in contatto nel corso della sua attività professionale, qualunque sia la veste in cui si trovi ad operare.
Il consulente finanziario è tenuto al rispetto delle regole di comportamento in questione sia nei confronti del cliente dell’intermediario, sia nei confronti del potenziale cliente, a prescindere dal fatto che il consulente (nell’attività svolta per conto dell’intermediario e nella relazione con quel cliente) agisca secondo le forme tecniche dell’offerta in sede o fuori sede. Nel caso di specie, quindi, il M. era tenuto a rispettare le norme oggetto di contestazione, in ragione della sua appartenenza all’albo dei consulenti finanziari, nel quale figurava come soggetto operante per conto di MPS; e ciò anche in considerazione della circostanza che la T., essendo già sua cliente come private banker, ben poteva essere considerata potenziale cliente nella sua veste di consulente finanziario operante fuori sede.
Si sottolinea che l’attività di consulente finanziario non è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.
3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
E’ consulente finanziario (già promotore finanziario) abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31).
La nozione di “offerta fuori sede” si ritrova nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30).
Il D.Lgs. n. 58 del 1999, ex art. 196, “I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria (…); c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo”.
L’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è disciplinata nella parte IV del Regolamento Consob n. 16190/2007 in particolare, per quanto interessa in questa sede, dagli artt. 107, 108 e 110.
4. Secondo la corte d’appello, il consulente finanziario è soggetto alle norme che ne disciplinano l’attività e alle relative sanzioni solo in relazione a comportamenti posti in essere nell’ambito di rapporti professionali svolti in tale specifica veste. Quei medesimi comportamenti, invece, qualora non siano stati posti in essere nello svolgimento della specifica attività prevista dall’art. 30 del TUF, non sarebbero passibili di sanzione, seppure in linea di principio divergenti dai doveri di condotta cui i consulenti finanziari sono tenuti in ragione della loro qualità.
Tale interpretazione è in palese contrasto con la ratio delle norme che stabiliscono le regole di comportamento del consulente finanziario, finalizzate all’evidenza a garantire la diligenza, la correttezza dell’attività del promotore nei confronti dei soggetti, clienti o potenziali clienti dell’intermediario al quale egli è collegato, che entrino in contatto con lui nel corso della sua attività professionale.
I consulenti finanziari (già promotori finanziari) sono professionisti che esercitano un’attività riservata e, come tali, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la loro attività in ogni ambito nel quale operano per il solo fatto dell’appartenenza a tale categoria professionale.
La sentenza deve essere pertanto cassata e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“Ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 196, nei confronti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate nell’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31), a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario”.
Il giudice di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020
REGOLAMENTO INTERMEDIARI
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
11 ottobre 2010
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 novembre 2010 al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA
oppure on-line per il tramite del
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.
1. Premessa
L’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – di seguito “TUF”), sostituito dall’art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sul Risparmio), ha conferito, come è noto, ad un apposito Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati le attribuzioni, originariamente esercitate dalla Consob, concernenti la tenuta dell’Albo dei promotori.
Con delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008 la Consob ha definito nel 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari e di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro VIII (Albo e attività dei promotori finanziari), parti II (Organismo) e III (Disciplina dell’Albo), del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190/2007 e successive modifiche (di seguito “Regolamento Intermediari”).
Pertanto, sulla base dell’attuale quadro normativo, l’attività di tenuta dell’Albo unico dei promotori finanziari e i compiti ad essa connessi e strumentali sono svolti dal citato Organismo, mentre le funzioni di vigilanza sui soggetti iscritti al predetto Albo e sul medesimo Organismo sono esercitate dalla Consob.
* * *
Con il presente documento si ritiene opportuno avviare un confronto con il mercato in merito ad eventuali modifiche da apportare al Libro VIII del Regolamento Intermediari. Tali modifiche rientrano nell’ambito della periodica revisione triennale degli atti di regolazione, come contemplato dall’art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. A questo riguardo si precisa che, al momento, non sono previste modifiche delle disposizioni contenute nei Libri dal II al VI del suddetto Regolamento (concernenti la disciplina degli intermediari e dei servizi d’investimento e di gestione collettiva), attesa la contestuale fase di revisione comunitaria delle cosiddette Direttive Mifid e UCITS IV che, per le stesse materie, imporrà un’attività di conforme attuazione normativa in sede domestica.
Con particolare riguardo, invece, alla disciplina relativa all’Albo ed all’attività dei promotori finanziari (di cui al succitato Libro VIII del Regolamento Intermediari) la Consob, a quasi due anni dall’inizio dell’operatività dell’Organismo e dalla conseguente ripartizione di competenze, reputa utile avviare una specifica procedura di consultazione sulla stessa, per aggiornare la normativa recata dal predetto Regolamento.
Talune proposte di modifica illustrate nel successivo paragrafo 2 sono state elaborate dalla Commissione sulla base dell’esperienza applicativa maturata durante i primi mesi di operatività dell’Organismo e in vista dell’esigenza di integrare e chiarire la portata di alcune disposizioni. Esse tendono in particolare a realizzare un migliore e più efficiente coordinamento dei procedimenti di vigilanza sui promotori finanziari, rimasti di competenza della Consob, con i compiti e le attribuzioni assegnati all’Organismo.
Sulle parti del Libro VIII del Regolamento Intermediari sulle quali la Commissione non ha formulato delle specifiche proposte di modifica si invita il mercato a presentare delle ipotesi di revisione o di integrazione normativa, con particolare riferimento – considerata la delicatezza e la rilevanza pratica della materia – alle disposizioni sanzionatorie recate dall’art. 110 del citato Regolamento.
2. Proposte di modifica del Regolamento Intermediari
Ciò premesso, sono di seguito indicate le modifiche normative che si intendono apportare al Libro VIII del RI (Albo e attività dei promotori finanziari), parti III (Disciplina dell’Albo) e IV (Attività dei promotori finanziari) con le relative motivazioni.
LIBRO VIII
Albo e attività dei promotori finanziari
omissis
Parte III
Disciplina dell’Albo
omissis
“Art. 98
(Sezioni territoriali)
1. L’albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell’Organismo.
2. Le sezioni territoriali dell’albo sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a tre due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.”
Commento
La riduzione da tre a due del numero minimo delle sezioni territoriali dell’Albo unico dei promotori finanziari appare opportuna e funzionale a futuri possibili interventi di razionalizzazione della struttura dell’Organismo finalizzati ad incrementare ulteriormente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività amministrativa dello stesso. Ciò in considerazione della diminuzione negli anni del numero di iscrizioni all’Albo e, soprattutto, del crescente numero di servizi online a disposizione degli utenti sul portale dell’Organismo.
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“Art. 101
(Iscrizione all’albo)
1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l’Organismo procede all’iscrizione all’albo, con l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 97, comma 2.
2. Il provvedimento di iscrizione all’albo è adottato entro il termine stabilito dall’Organismo con proprio regolamento. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
4. Il procedimento di iscrizione è può essere sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio e il termine della sospensione.”
Commento
La sostituzione nel comma 4 della locuzione “è sospeso” con quella “può essere sospeso” attribuisce carattere eventuale, e non più necessario, alla sospensione da parte dell’Organismo del procedimento di iscrizione per il tempo di svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato.
La riformulazione della norma risulta coerente con il carattere eccezionale della sospensione dei termini procedimentali, in quanto consente di limitare la citata sospensione ai casi in cui la stessa sia strettamente necessaria e permette di procedere, nelle altre ipotesi e sussistendone i presupposti, all’iscrizione all’Albo dell’istante nei termini ordinariamente previsti.
Segnatamente, il procedimento di iscrizione sarà sospeso soltanto nell’ipotesi in cui la Consob ritenga opportuna – contestualmente al provvedimento di iscrizione di competenza dell’Organismo – l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ad un anno (ex art. 55, comma 2, del TUF), in relazione al quale siano necessari approfondimenti presso gli Uffici Giudiziari finalizzati ad accertare e chiarire la situazione giudiziaria dell’aspirante promotore finanziario.
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“Art. 102
(Cancellazione dall’albo)
1. L’Organismo procede alla cancellazione del promotore dall’albo in caso di:
a) domanda dell’interessato;
b) perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’articolo 99, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
d) mancato pagamento del contributo previsto dall’Organismo;
e) decesso.
1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.
2. L’Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all’Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione.
2-ter. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l’istantanea cancellazione dall’albo.
3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.
4. I promotori cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 99, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;
b) nel caso previsto dal comma 2-ter, siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.
5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), è può essere sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è inoltre sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all’articolo 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall’albo di cui all’articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L’Organismo comunica all’interessato l’inizio ed il termine della sospensione.
6. La cancellazione dall’albo nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d), non preclude l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, del Testo Unico.”
Commento
La sostituzione nel primo periodo del comma 5 della locuzione “è sospeso” con quella “può essere sospeso” è funzionale a rendere eventuale e non più necessaria la sospensione dei termini del procedimento di cancellazione dall’Albo da parte dell’Organismo in presenza di accertamenti disposti dalla Consob.
La nuova formulazione della norma consente di mantenere in capo al soggetto destinatario del provvedimento di cancellazione lo status di promotore finanziario nei casi in cui, al fine di accertare l’illecito commesso da quest’ultimo, la Consob ritenga di dover attivare direttamente nei suoi confronti i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti dall’art. 31, comma 7, del TUF, che possono essere disposti soltanto nei riguardi di chi attualmente rivesta la qualità di promotore regolarmente iscritto all’Albo.
Pertanto, laddove non sia necessario esperire i suddetti mezzi istruttori, l’Organismo potrà procedere alla cancellazione del promotore dall’Albo senza sospensione dei termini.
L’eliminazione nel comma 6 dell’inciso “nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)” chiarisce che le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, del TUF, possono essere irrogate anche nei confronti di un promotore cancellato a seguito di radiazione ai sensi del comma 2-ter dell’art. 102.
Al riguardo, la possibilità di irrogare una sanzione nei confronti di un soggetto non più iscritto all’Albo perché radiato può essere opportuna per prorogare il periodo di tempo durante il quale il soggetto è allontanato dal mercato, specie nei casi in cui il successivo provvedimento di radiazione sia deliberato in prossimità della scadenza del termine di quinquennale inibizione di iscrizione all’Albo conseguente all’emanazione del primo provvedimento di radiazione.
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Parte IV
Attività dei promotori finanziari
omissis
“Art. 106
(Incompatibilità)
1. L’attività di promotore è incompatibile:
a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.”
Commento
L’art. 13, comma 1, lett. a), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17130 del 12 gennaio 2010, in materia di consulenti finanziari, annovera l’esercizio dell’attività di promotore finanziario fra le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario. Tale previsione rende necessario, per evidenti ragioni di simmetria, integrare l’articolo in esame al fine di prevedere che l’attività di promotore finanziario è incompatibile con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario di cui all’art. 18-bis del TUF.
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“Art. 107
(Regole generali di comportamento)
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, e regolamentari e i codici di autodisciplina relativie alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.”
Commento
L’eliminazione del riferimento ai codici di autodisciplina e ai codici interni di comportamento nel comma 1 appare opportuna alla luce della circostanza che le regole contenute nei predetti codici sono presidiate dai sistemi di controllo interno previsti dal Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob per gli intermediari i quali, come noto, sono sottoposti alla vigilanza delle citate Autorità anche per quanto riguarda le procedure di controllo sui promotori finanziari.
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“Art. 108
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)
1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.
2. Il promotore consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.
4. Il promotore verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.
5. Il promotore può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.
6. Il promotore non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del promotore;
b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del promotore;
c) l’utilizzo da parte del promotore comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi.”
Commento
La modifica della lettera a) del comma 5 appare opportuna in quanto gli artt. 6, comma 4, e 7, comma 4, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, equiparano i vaglia postali e gli assegni postali, rispettivamente, agli assegni circolari ed agli assegni bancari.
La modifica del comma 7 è diretta a coniugare la tutela degli interessi degli investitori con il principio di offensività, attraverso la previsione di una serie di condizioni in presenza delle quali l’utilizzo da parte del promotore dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti non costituisce illecito amministrativo.
Le circostanze indicate alle lettere a), b) e c) del comma 7 si caratterizzano per il fatto che, in presenza delle stesse, l’impiego dei codici telematici da parte del promotore non lede e nemmeno mette in pericolo l’integrità patrimoniale degli investitori.
La modifica proposta rimette alla discrezionalità degli intermediari la scelta se articolare le proprie procedure nel rispetto delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 7, così da consentire ai promotori l’utilizzo dei codici telematici dei clienti.
Pertanto, nell’ipotesi in cui non ricorrano congiuntamente le succitate tre condizioni, l’utilizzo da parte del promotore finanziario dei codici telematici del cliente continua a configurarsi come una condotta irregolare.