LA GUIDA STATO EBREZZA E LA TENUITA’ DEL FATTO CASSAZIONE 11694/2019: VEICOLO FERMO[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
ESAMINIAMO DUE INDICAZIONI IMPORTANTI DELLA SUPREMA CORTE : LA PRIMA SE IN VECIOLO FERMO PUO’ PORTARE A CONDANNA PER GUIDA IN STATO EBREZZA, IL SECONDO SE E QUANDO PUO’ ESSERE APPLICATA LA TENUITA’ DEL FATTO NELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA
per giurisprudenza assolutamente costante:
in tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell’effettuazione del controllo, giacché la “fermata” costituisce una fase della circolazione (Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007, Savoia, Rv. 237882), come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti da questa Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello che occupa, relativo un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza (Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742).
la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod.pen.
quando è configurabile ?
è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertatiè configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589), ma ciò sempre che ne ricorrano i presupposti, vale a dire che possa predicarsi effettivamente la particolare tenuità del fatto, alla luce di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).