IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità

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extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”
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IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”
IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

per i gravi difetti o per la rovina di immobili destinati a lunga durata, a causa di vizi del suolo o per difetto di costruzione, entro i dieci anni dal compimento dell’opera configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Tale norma ha natura di ordine pubblico ed è posta a tutela dell’interesse generale ed inderogabile di conservazione e funzionalità degli edifici e quello relativo all’incolumità personale dei cittadini. Ne consegue che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’appaltatore può essere fatta valere dal committente ma anche da qualsiasi danneggiato, terzo rispetto al contratto d’appalto.

IMPORTANTE SENTENZA TRIBUNALE DI FORLI

Trib. Forlì, Sentenza, 28/12/2015, est. Giraldi 

Art. 1669 c.c. responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”
IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

La disciplina dell’art. 1669 c.c. che prevede la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, per i gravi difetti o per la rovina di immobili destinati a lunga durata, a causa di vizi del suolo o per difetto di costruzione, entro i dieci anni dal compimento dell’opera configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Tale norma ha natura di ordine pubblico ed è posta a tutela dell’interesse generale ed inderogabile di conservazione e funzionalità degli edifici e quello relativo all’incolumità personale dei cittadini. Ne consegue che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’appaltatore può essere fatta valere dal committente ma anche da qualsiasi danneggiato, terzo rispetto al contratto d’appalto. La disposizione è applicabile nei casi in cui il venditore abbia provveduto direttamente alla costruzione dell’immobile ma anche quando, pur essendosi servito di specifiche figure professionali l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori abbia conservato il potere di impartire direttive e quello di sorveglianza dell’altrui attività. il direttore dei lavori, nominato dal committente per un miglior controllo sullo svolgimento dei lavori, deve accertare la conformità della realizzazione dell’opera al progetto, verificare che le modalità di esecuzione siano conformi alle regole della tecnica, che siano stati utilizzati gli accorgimenti tecnici necessari a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, deve esercitare una vigilanza attiva sulla realizzazione e deve segnalare all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. In caso contrario e nel caso in cui non intervenga tempestivamente a sospendere i lavori, laddove rilevi difformità del lavoro alle regole dell’arte od alle prescrizioni contrattuali, incorre in responsabilità. L’impresa costruttrice ed il direttore lavori rispondono in solido per vizi derivanti da errori progettuali. Anche in presenza di un progetto e salvo patto contrario, vi è sempre un margine di autonomia per l’appaltatore che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause che oggettivamente incidono sull’idonea realizzazione dell’opera. in caso contrario risponde per vizi nei limiti della diligenza esigibile. La nozione di “ gravi vizi e difetti” inerisce a tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell’opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti per la normale utilità dell’opera, come anche l’utilizzo di materiali inidonei, non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari o accessori dell’opera, eliminabili solo con lavori di manutenzione ordinaria dell’opera.

IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”
IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

Sentenza

Con atto di citazione regolarmente notificato B.G., B.R., F.M., F.M., R.B., S.L. convenivano in giudizio E. snc, C., F. per sentirli dichiarare responsabili quali costruttori venditori degli immobili acquistati di gravi difetti ex art. 1669 c.c. con condanna al pagamento di una somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l’eliminazione di vizi di costruzione oltre al risarcimento per i vizi non emendabili e di ulteriori danni. Gli attori rappresentavano di aver acquistato dalla E. quattro unità immobiliari facenti parte di in complesso condominiale. In seguito ad infiltrazioni di acqua negli appartamenti e nei garage interveniva la E. ponendo in essere opere di ripristino mediante l’utilizzo di resine impermeabilizzanti, tuttavia l’intervento si era rivelato inidoneo. Successivamente si era verificato un grave cedimento strutturale dell’area cortilizia comune. Si costituiva la società resistente rilevando che gli interventi di impermeabilizzazione avevano risolto la problematica, eccepiva comunque la decadenza e l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1669 c.c.. Rilevava che le cause del crollo della rampa in discesa verso i garages dovevano essere ricondotte alla natura franosa del terreno. La convenuta svolgeva azione di manleva nei confronti del progettista strutturale e direttore di lavori Ing S. e chiedeva la chiamata in causa della Provincia, dell’assicurazione Z. e di F., sul presupposto che il progetto fosse stato acquistato da quest’ultimo. Si costituiva l’ing S. contestando una propria responsabilità ed evidenziando che la relazione geologica sulla scorta della quale aveva elaborato il progetto strutturale non aveva adeguatamente valutato la natura dei terreni di fondazione. Inoltre il progetto strutturale prevedeva la realizzazione di una palificata di fondazione non realizzata in quanto ritenuta superflua dal costruttore. Si costituiva la provincia che deduceva la non opponibilità dell’atp reso in una fase antecedente alla chiamata in causa e comunque rilevava l’assoluta estraneità ai fatti di causa. Successivamente allo svolgimento della prima udienza si costituiva l’assicurazione Z. la quale eccepiva la carenza di legittimazione attiva di E. in quanto la polizza doveva considerarsi per conto altrui essendo stata stipulata a favore dei singoli acquirenti degli immobili. Inoltre rilevava l’improponibilità della domanda per non essersi svolta la procedura ex art. 10 delle condizioni generali di polizza. Deduceva l’inefficacia della garanzia assicurativa per molteplici motivi ( tra i quali la mancata consegna di specifica documentazione, per il verificarsi del danno prima della decorrenza dell’efficacia della polizza, per pregressa conoscenza dei rischi, per la mancata copertura della tipologia dei danni). L’azione si basa sulla dedotta responsabilità del costruttore venditore ex art. 1669 c.c.. La E. nel costituirsi ha negato la propria responsabilità ed ha individuato la causa dei vizi nell’errore progettuale e nello stato dei luoghi. Il progettista S. chiamato in causa ha dedotto che l’errore era ascrivibile alla relazione del geologo e di aver previsto in sede di progetto una palizzata non adottata dal costruttore. La disciplina di cui all’art. 1669 c.c. configura la natura extracontrattuale della responsabilità imputata, dovendosi riconoscere alla norma sopra menzionata carattere di ordine pubblico essendo posta a tutela dell’interesse, di carattere generale ed inderogabile, alla conservazione e funzionalità degli edifici, nonché di quello relativo all’incolumità personale dei cittadini (Cass. n. 81/2000, Cass. n. 12106/1998).

DIRITTI REALI BOLOGNA: USUFRUTTO USO ABITAZIONE, PROPRIETA’
IMMOBILI DIFETTO COSTRUZIONE : responsabilità extracontrattuale nozione “gravi vizi e difetti”

Tale inquadramento dogmatico comporta che l’obbligazione risarcitoria non operi solo a carico dell’appaltatore nei confronti del proprio committente, e cioè tra le parti contrattuali, come avviene pacificamente in ordine ai dei vizi di cui all’art. 1667 c.c. (rimedio questo certamente di natura contrattuale), bensì possa essere invocata da qualsiasi danneggiato, terzo rispetto al contratto di appalto, nei confronti del proprio costruttore venditore (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 4622/2002, Cass. Civ., n. 12406/2001, Cass. Civ., n. 13003/2000) come anche nei confronti dell’appaltatore e del progettista/direttore dei lavori. Come noto, inoltre, secondo un costante indirizzo della Suprema Corte la disposizione di cui all’art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo ai casi in cui il venditore dell’immobile abbia personalmente ossia con propria gestione di uomini e mezzi provveduto alla costruzione, bensì anche nelle ipotesi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire loro direttive, ovvero quello di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività cosicché la costruzione dell’opera sia comunque allo stesso riferibile (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. II, 2.10.2000 n. 13003). A dire della Suprema Corte, in particolare, sussiste la responsabilità del venditore anche solo qualora questi abbia progettato l’opera e/o diretto i lavori, ovvero allorché abbia provveduto a nominare un terzo quale direttore dei lavori al fine di sorvegliare adeguatamente l’esecuzione delle opere (cfr. in tal senso Cass. Civ., 14.8.1997 n. 7619), ipotesi attinente al caso di specie, emergendo documentalmente come sia stata proprio E. a realizzare l’opera e a nominare il direttore dei lavori nella figura dell’ ing S. che ne aveva curato la progettazione. Quanto alla nozione di “gravi vizi e difetti” che legittimano l’esercizio dell’azione di cui all’art. 1669 c.c., la giurisprudenza ha chiarito che vi rientrano non solo quei vizi che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’edificio, bensì quelli dai quali derivi un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell’edificio o del suo valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell’opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l’opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica (per l’affermazione di siffatto principio cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 9636/2001). Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell’opera (…) che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera“, (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 8140/2004), quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione e così via, purché eliminabili solo con lavori di manutenzione ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (cfr. in tal senso Cass. Civ. 29.4.2008 n. 10857 e Cass. Civ. 8.5.2007 n. 10533). Ciò delineato in punto di diritto, può individuarsi la responsabilità della convenuta E. Dalla Ctu espletata, la cui motivazione si condivide, essendo immune da vizi logici e dall’ATP espletato e dalla documentazione allegata alla relazione peritale, la quale è, pertanto, pienamente utilizzabile quale “fonte oggettiva di prova” sia per il metodo d’indagine seguito sia per le conclusioni rassegnate (cfr. in tal senso Cass. Civ., 8.1.2004 n. 88, Cass. Civ., 9.9.2003 n. 13169), si evince un collegamento causale tra modalità costruttive e alcuni dei vizi denunciati. Il ctu ha riscontrato, tra i vizi denunciati dagli attori, oltre alle infiltrazioni nei garages, lo scivolamento della rampa di accesso agli stessi e il dissesto dell’area cortilizia indicando le cause di quest’ultimo grave difetto nella: 1) scelta di realizzare, in variante al primo progetto strutturale, la parte esterna limitando l’uso di pali; 2) realizzazione della terra armata senza adeguati drenaggi; 3) mancanza di cura nella regimazione delle acque superficiali. In particolare, mentre l’edificio adibito ad abitazione è sorretto da pali profondi e non ha il minimo segno di dissesto la parte esterna inizialmente progettata con la medesima soluzione è stata poi realizzata in modo differente, limitando l’uso dei pali e introducendo l’uso di terra armata con conseguenti gravissimi problemi di stabilità trattandosi di soluzione non adatta alla destinazione d’uso.

La tecnologia prevista nel primo progetto avrebbe dato, secondo quanto indicato dal Ctu, risultati ottimi sebbene a costi più elevati. La selezione dei danni risarcibili deve essere effettuata in base alla natura e alla tipologia dei vizi accertati dal CTU, dato che solo alcuni possono farsi rientrare nell’ampia nozione di gravi difetti di costruzione, attesa la loro idoneità a compromettere in maniera determinante il pieno godimento degli immobili acquistati sia in relazione alle parti comuni sia in ordine ad alcune parti di proprietà individuale. Alla luce dell’esito dell’istruttoria si ritiene che la società costruttrice debba rispondere ex art.1669 c.c. dei seguenti vizi e danni : 1) infiltrazioni in alcuni garages lato strada ( ripristino quantificato in euro 3.000,00); 2) infiltrazioni in alcuni garages dai portoni basculanti ( rispristino quantificato in euro 3000,00); 3) dissesto della rampa ed area cortilizia posteriore ( rispristino quantificato in euro 127.942,00), infiltrazioni dalla copertura nella proprietà B. ( costo per coibentazione di euro 860,00), mancanza di certificazione di conformità edilizia a causa della mancata rimozione del palo Enel con interramento i cui oneri spettano all’impresa costruttrice( costo preventivato euro 7000,00) Non si ritengono, per come descritti dal Ctu, da includere nella nozione di gravi difetti di costruzione tali da compromettere in maniera determinante il pieno godimento degli immobili gli altri vizi ed in particolare il danneggiamento delle gronde in rame, il danneggiamento dell’impianto fognario; la pendenza del percorso pedonale, la mancata apposizione dei fori di aereazione, le crepe nella pavimentazione dei garages ( dato che non influiscono sul loro godimento), le crepe nella parete divisoria proprietà B.B., la fessurazione del muro fronte strada mancanza di parapetti nella proprietà B. Pertanto la somma che la convenuta E. due è tenuta a risarcire agli attori può essere quantificata in euro 141.802,00 oltre euro 15.000,00 per spese tecniche per progettazione, direzione di lavori e sicurezza di cantiere ( totale euro 156.802,00). Nei rapporti interni gli attori sulla base delle indicazioni della Ctu provvederanno a suddividere la somma tenendo conto anche dei danni riferibili alle proprietà esclusive. In relazione ai vizi riscontrati sussiste anche la responsabilità del progettista ( in particolare per il dissesto dell’area cortilizia) e direttore dei lavori, ing. il quale, secondo quanto dedotto, ha accolto la richiesta di realizzare la parte esterna con una tecnologia costruttiva meno costosa rispetto al primo progetto, accettando di realizzare coefficienti di sicurezza più bassi. Si sottolinea che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass., 20 luglio 2005 n. 15255; Cass., 28 novembre 2001 n. 15124). Sul piano della responsabilità va altresì osservato che il direttore è responsabile anche se non interviene tempestivamente a fermare l’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, ove questa non sia conforme alle regole dell’arte o alle prescrizioni contrattuali ( cfr Cass., 28 ottobre 1976 n. 3965). La responsabilità del direttore di lavori non esonera comunque l’impresa costruttrice dal rimprovero di difetto di perizia e diligenza da porre nell’esecuzione dei lavori. L’appaltatore risponde, infatti, anche dei vizi che dipendono da errori progettuali. Invero, anche in presenza di un elaborato progettuale, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera (Cass. n. 7515 del 2005).

 

separazione casa coniugale
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Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annulla, dunque, l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l’altro, la qualità del materiale impiegato e delle soluzioni tecniche suggerite , rispondendo dei vizi salvo che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta (Cass., 10 gennaio 1996 n. 169. Cfr. Cass., 31 marzo 1987 n. 3092). Nel caso di specie per il più grave vizio inerente al dissesto dell’area cortilizia è emerso che in difformità al primo progetto strutturale si sia deciso, seguendo la strada più economica, di limitare l’uso di pali.. Il costruttore non ha quindi garantito un risultato confacente alle regole tecniche del buon costruire, dato che le cause che hanno provocato il dissesto sono “completamente ascrivibili alla costruzione quale elemento di perturbazione di un sito” ( ctu pag 12). Come detto per i predetti vizi è responsabile anche il progettista e direttore dei lavori, ing S., dato che il difetto costruttivo deriva da insufficienze o carenze progettuali e dall’insufficiente drenaggio della terra posizionata. Il progettista e direttore lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde anche il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della “diligentia quam in concreto“, rientrando nelle sue specifiche competenze l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza per la quale non può sottrarsi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e/o di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 24.4.2008 n. 10728). Deve essere rigettata la domanda di manleva nei confronti di F. M. sia in quanto il Ctu non ha rinvenuto progetti depositati a suo nome, mentre l’unico progetto strutturale riferibile alla pratica edilizia de qua è stato depositato il 12.6.2008 da E.( pag 13), sia in quanto comunque una volta divenuta acquirente la E. era tenuta a verificare, prima di costruire, ed eventualmente rivalutare la bontà del progetto sotto il profilo tecnico. Si rigetta anche la domanda di manleva nei confronti della Provincia, attesa la completa estraneità ai vizi riscontrati dal Ctu ( pag 13). Per quanto riguarda la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa Z. si osserva che contenuto della domanda di E. è la condanna della compagnia assicurativa “a corrispondere agli attori quanto eventualmente risultasse agli stessi dovuto dalla società E. in ragione dell’azione qui promossa e/o comunque garantisca e tenga indenne la società E. per le medesime ragioni e titoli”. Si osserva che il contratto assicurativo de quo ( doc 11) rientra nell’assicurazione per conto altrui, disciplinata dall’art. 1891 c.c., che, pur definendosi un contratto a favore di terzi, deroga alla disciplina dell’art. 1411 c.c. attribuendo i diritti derivanti dal rapporto assicurativo direttamente all’assicurato, senza che questi debba preventivamente dichiarare di volerne profittare. Pertanto il contraente, anche se in possesso della polizza di assicurazione, non può esercitare i diritti che ne derivano, salvo che ottenga il consenso espresso dell’assicurato, non potendo mai invocare come titolo per la legittimazione l’esistenza di un mandato tacito ricevuto dall’assicurato nè la ratifica tacita da parte dell’assicurato del proprio operato processuale ( Cass 2003 /16826 ; Cass 26253/2007). La contestazione della titolarità attiva come quella della titolarità passiva investendo un fatto costitutivo della domanda non integra un’eccezione in senso stretto (e cioè un fatto modificativo o estintivo), ma una mera difesa (Cass. n. 15832/2011), con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado ( Cass 2013/23913). Pertanto a tal fine risulta irrilevante che Z. si sia costituita il 17.12.2012 dopo la scadenza del termine per il deposito della prima memoria. Le spese legali sono poste a carico di parte convenuta nei confronti di parte attrice, della Provincia e dell’assicurazione e sono liquidate come in dispositivo, Per la decisione sulla domanda di manleva avanzata da E. nei confronti del progettista la causa si rende necessaria, previa separazione dei giudizi, adottata con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria al fine di indicare la percentuale di responsabilità attribuibile al costruttore e all’ing S.

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p.q.m. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, nel giudizio n Rg : in accoglimento della domanda ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti di E., condanna quest’ultima al risarcimento del danno subito dagli attori mediante corresponsione in favore degli stessi della somma di euro 156.802,00, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data di deposito della presente decisione sino a quella dell’effettivo soddisfo; condanna spese