IL VICINO FA RUMORI NOTTURNI? NON LASCIA RIPOSARE:DANNO  

IL VICINO FA RUMORI NOTTURNI? NON LASCIA RIPOSARE:DANNO

 

I PRINCIPI ESPRESSI DA CASSAZIONE

Sentenza 16 ottobre 2015, n. 20927

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IL d.P.C.M. 14 novembre 1997 non faccia venir meno la possibilità che essa possa esser ritenuta responsabile sotto il profilo civilistico, in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c. laddove sia riscontrato, come accertato dal consulente tecnico, che vi siano state ripetute immissioni sonore in orario dedicato al riposo notturno che superavano i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata da un consolidato orientamento giurisprudenziale come tetto massimo di tollerabilità in orario notturno.

 

La Suprema Corte ha avuto infatti più volte modo di affermare, con affermazioni rispetto alle quali non vi è ragione di discostarsi, che nell’ambito, non già della tutela della quiete pubblica ovvero del rapporto tra privati e P.A., bensì dei rapporti tra privati, l’osservanza delle normative tecniche speciali, quali quelle qui invocate, non è dirimente nell’escludere l’intollerabilità delle immissioni (v. da ultimo Cass. n. 8474 del 2015); che la fattispecie deve essere vagliata secondo l’ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell’art. 844 cit., nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell’accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica. Si è in proposito affermato (Cass. n. 1151 del 2003; Cass. n. 1418 del 2006; Cass. n. 939 del 2011; Cass. n. 17051 del 2011 e, più recentemente, in materia di rumorosità da sorvolo aereo: Cass. n. 15233 del 2014) che: in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c.; che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la l. 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la P.A., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete; che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell’art. 844 c.c., sulla cui base, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta. Analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la P.A.; sicché i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l’applicabilità dell’art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini. Va inoltre ribadito che la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde – nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà – alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.

 

Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). 1. Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

 

 

La ricorrente sostiene che con questo articolo, in materia di immissioni ed emissioni acustiche, il legislatore ha superato tutto il dibattito dottrinario e giurisprudenziale e i criteri elaborati dalla giurisprudenza a tutela del privato a fronte delle immissioni, chiarendo definitivamente che i valori limite da rispettare sono semplicemente ed unicamente, senza alcuna differenziazione tra tutela privatistica ed amministrativa, quelli indicati dal d.P.C.M. 19 novembre 1997. Ritiene che, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa sia immediatamente applicabile al caso di specie.

Il motivo è infondato.

La normativa in questione, diversamente da quanto opinato dalla Corte d’appello (e quindi intervenendo a correggere sul punto la motivazione) potrebbe anche essere ritenuta immediatamente applicabile in quanto, benché costituisca ius superveniens, sembra esprimere un portato di interpretazione autentica, argomentabile dal riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

 

Tuttavia, come già osservato da Cass. n. 8474 del 2015, valorizzando anche le affermazioni della Corte costituzionale che si è già espressa sulla conformità della disciplina stessa ai principi costituzionali, alla norma deve necessariamente data una interpretazione costituzionalmente orientata, e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui “il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita” (Cass. n. 5564 dell’8 marzo 2010). La Corte costituzionale, con ordinanza n. 103 del 2011 con la quale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale su di essa dedotta, ha affermato proprio che dal solo dettato dell’art. 6-ter cit. non può aprioristicamente evincersi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., senza prima tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità. Aggiunge che alla assai generica locuzione “sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”, contenuta nella norma in esame, non debba necessariamente riconoscersi una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni. Nell’identificare il significato della norma e nel vagliare l’eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche il giudice delle leggi segnala che non si possa prescindere dal criterio guida della protezione del diritto alla salute (al quale si aggiunge, come meglio si vedrà in riferimento al motivo n. 5 del presente ricorso, la necessità di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, imposto dall’art. 8 Cedu); sulla base, però, non già del mero rispetto di un limite tabellare assoluto, bensì della concreta incidenza (id est: tollerabilità) delle immissioni nello specifico e mutevole contesto della loro manifestazione, così come imposto dall’ormai consolidata interpretazione, giurisprudenziale dell’art. 844 c.c., disposizione che lo stesso art. 6-ter prevede che continui ad essere applicata. Pertanto, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter, mantiene la sua attualità l’ormai pacifico orientamento di legittimità che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico.

 

 

 

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’esistenza del vizio di motivazione apparente.

Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene una critica puntuale alla motivazione della sentenza, che fa proprie motivatamente le conclusioni del c.t.u., ma la critica è rivolta direttamente ai criteri di calcolo adottati dallo stesso consulente; in questi termini si traduce nel tentativo di indurre la corte ad un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in questa sede.

Rientra poi legittimamente nella libera formazione del convincimento del giudice la scelta, tra varie risultanze di accertamenti peritali, alcune favorevoli ad una parte ed altre alla controparte, di quella che per motivi che è tenuto ad esporre ritiene più convincente. I motivi della scelta sono peraltro puntualmente enunciati a pag. 25 della sentenza (concordanza tra le risultanze della c.t.u. e le deposizioni dei testi, preferenza per le consulenze espletate nel contraddittorio tra le parti rispetto all’altro elaborato peritale depositato dalla Flex).

All’interno del quarto motivo, la ricorrente lamenta anche che la corte territoriale non abbia tenuto affatto in conto, quanto meno per eliminare il divieto a svolgere l’attività per il futuro, che nel 2009, quindi nel corso del giudizio di appello, la ricorrente abbia messo in opera un costoso sistema di insonorizzazione, che ha modificato in maniera consistente la rumorosità prodotta dal locale. La doglianza non può essere presa in considerazione in mancanza di una adeguata censura, riconducibile non alla violazione dell’art. 844 c.c. e quindi ad un neppure ben esplicitato vizio di violazione di legge, ma al vizio processuale di omessa pronuncia, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

  1. È ben vero che la Corte ha inteso in questi ultimi anni ridisegnare l’area del danno non patrimoniale risarcibile espungendone i pregiudizi inconsistenti che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito pur non potendo assurgere a lesioni meritevoli di tutela e le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno.

  2. Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell’esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute (e alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali l’inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia fa riferimento la sentenza impugnata).

  3. Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, questa Corte ha più volte affermato già in passato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875 del 2009).

  4. n. 26899 del 2014 ha affermato che l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (Nella specie, le immissioni sonore – costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi “clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità” in orario serale e notturno – avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni).

  5. A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell’art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare: sentenza Deés v. Ungheria del 9 novembre 2010; sentenze Oluic v. Croazia n. 61260 del 2008 (§§ da 48 a 66) e Moreno Gómez v. Spagna, n. 4143/02 (§§ da 57 a 63).