Perchè possa predicarsi l’esistenza d’un danno permanente alla salute, sarà infatti necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, e che questa a sua volta abbia prodotto una forzosa rinuncia: la perdita, cioè, della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell’infortunio (così, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, Rv. 654378 – 01; il principio comunque è pacifico e risalente: nel medesimo senso si vedano, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990, Rv. 468146 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 03/04/1990, Rv. 466383 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993 (in motivazione); e così via sino alla sentenza capostipite, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 3675 del 06/06/1981, Rv. 414308 – 01).
GRAVE INCIDENTE GRAVE FERITO
Il fatto
Nel 2013 L.G.B. convenne dinanzi al Tribunale di Lecco la società Groupama s.p.a. e S.N.C., esponendo che: -) nel (OMISSIS) era rimasto vittima di un sinistro stradale, causato dal convenuto S.N.C., del cui operato doveva rispondere il suo assicuratore della r.c.a., cioè la società Groupama; -) in conseguenza di tale sinistro, consistito in un violento urto antero-posteriore tra il veicolo condotto dal convenuto ed il proprio, aveva patito un valido trauma contusivo all’anca destra; -) l’arto attinto dal trauma era stato già fratturato nel (OMISSIS), in conseguenza di un altro sinistro stradale; -) il sinistro del (OMISSIS), aggravando i postumi residuati a quello del (OMISSIS), lo aveva obbligato a sottoporsi ad un intervento di protesi d’anca; -) sostenne che l’infortunio del (OMISSIS) gli aveva provocato una invalidità permanente pari al 60%, e che quello del (OMISSIS) aveva elevato tale misura al 70%.
AFFIDATI SUBITO A UN AVVOCATO
ESPERTO DI GRAVI DANNI DELLA STRADA
CHIAMA 051 6447838
335 8174816
AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI
MALASANITA’ DANNO, GRAVI
INCIDENTI DELLA STRADA
Il pensiero della cassazione
Perchè possa predicarsi l’esistenza d’un danno permanente alla salute, sarà infatti necessario che da quella lesione sia derivata una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, e che questa a sua volta abbia prodotto una forzosa rinuncia: la perdita, cioè, della capacità di continuare a svolgere anche una soltanto delle attività svolte dalla vittima prima dell’infortunio (così, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019, Rv. 654378 – 01; il principio comunque è pacifico e risalente: nel medesimo senso si vedano, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7101 del 06/07/1990, Rv. 468146 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 03/04/1990, Rv. 466383 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 357 del 13/01/1993 (in motivazione); e così via sino alla sentenza capostipite, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 3675 del 06/06/1981, Rv. 414308 – 01). La compromissione dell’integrità psicofisica rappresenta dunque la lesione dell’interesse protetto; le rinunce concrete che ne conseguono costituiscono il danno risarcibile (per l’affermazione secondo cui la lesione d’un qualsiasi diritto non si identifica col danno, ma ne costituisce solo il presupposto, si veda in particolare Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003, e Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). La prima è la lesione d’un diritto, ma non necessariamente un danno; sono la menomazione e le forzose rinunce da essa indotte a rappresentare il vero e proprio danno in senso giuridico. Perchè quest’ultimo possa essere risarcito, dovranno dunque accertarsi due nessi di causa: il primo, tra condotta lesiva e lesione; il secondo, tra lesione e conseguenze dannose. Il primo nesso andrà accertato secondo le regole della causalità materiale, e dunque applicando i criteri dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.. Una volta accertata l’esistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta illecita e le lesioni, dovrà poi accertarsi un valido nesso di causalità giuridica tra la lesione e la menomazione (e le conseguenti rinunce), secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte: per tutti, Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01, e che gioverà in questa sede brevemente richiamare, poichè su essi si fonderà il giudizio di ammissibilità del motivo e la decisione nel merito della controversia.
L’accoglimento d’una domanda di risarcimento del danno richiede l’accertamento di due nessi di causalità:
- a) il nesso tra la condotta e l’evento di danno – inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
- b) il nesso tra l’evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
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L’accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; l’accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell’evento. La distinzione tra causalità materiale e giuridica, contestata dalle teorie c.d. unitarie della causalità, ad avviso di questa Corte merita di essere in questa sede condivisa e confermata: sia perchè è l’unica in grado di offrire un’appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane e cause naturali alla produzione dell’evento dannoso; sia perchè conforme all’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte; sia perchè l’unico precedente di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009, Rv. 606131 – 01) mosse da presupposti, e pervenne a conclusioni, non condivisibili per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01, che qui converrà brevemente riassumere: (a) è contraria al dettato normativo l’affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, l’aliquota di danno imputabile all’uno ed all’altro andrebbe stabilita dal giudice “in via equitativa”, dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art. 1226 c.c.), non l’accertamento delle sue cause; (b) l’accertamento del nesso di causa non può che avere per esito l’accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicchè è inconcepibile un suo “frazionamento”; (c) l’infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall’art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile. L’accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all’art. 41 c.p., il quale non consente la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata; b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all’evento, la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita. Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
L’accertamento del nesso di causalità giuridica
ha una funzione ben diversa: delimitare l’area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell’offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall’evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza “immediata e diretta” di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l’illecito, quelle successive all’evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l’art. 1223 c.c. dall’altro) impone la distinzione tra l’imputazione causale dell’evento di danno e la successiva indagine volta all’individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli
Ed ancora
“nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie,
le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi”. Regola che, se rettamente intesa – come è doveroso – alla luce dei principi generali del diritto civile, null’altro significa se non che, quando si deve stimare il grado percentuale di invalidità permanente sofferto da persona già invalida prima del sinistro, deve tenersi conto delle rinunce complessive cui questa sarà soggetta, senza pretendere di dividere l’essere umano in porzioni anteriori e posteriori al sinistro. 1.8.5. In conclusione, l’accertamento del danno alla salute in presenza di postumi permanenti anteriori all’infortunio, i quali siano in rapporto di concorrenza con i danni permanenti causati da quest’ultimo, richiede al medico-legale di valutare innanzitutto il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivo presentato dalla vittima, senza alcuna variazione in aumento od in diminuzione della misura standard suggerita dai barème medico-legali, e senza applicazione di alcuna formula proporzionale. Gli richiederà poi, come si dirà tra breve, di quantificare in punti percentuali, il grado di invalidità permanente della vittima prima dell’infortunio, e fornire al giudice queste due indicazioni. 1.9. (B) La liquidazione del danno. 1.9.1. Detto come debba accertarsi il danno alla salute patito dalla persona già invalida, resta da dire della sua liquidazione, ovviamente nei limiti in cui il relativo sindacato è consentito a questa Corte: e cioè stabilire quali siano i criteri liquidativi rispettosi dei principi di integralità e proporzionalità del risarcimento del danno alla salute. Il danno permanente alla salute, come qualsiasi altro pregiudizio, consiste concettualmente in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere prima dell’infortunio, e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute consolidatosi dopo l’infortunio. Anche il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi preesistenti consisterà dunque in una differenza: per l’esattezza, esso è pari allo scarto tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima dell’infortunio (i postumi complessivi), e le più lievi conseguenze dannose che la vittima avrebbe invece teoricamente dovuto tollerare a causa della sua patologia pregressa, se l’infortunio non si fosse verificato. 1.9.2. Si è detto tuttavia che il principio di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) impone di espungere dal novero delle conseguenze dannose risarcibili quelle preesistenti all’infortunio, e che il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato: -) sul piano del criterio di giudizio, con l’accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se l’illecito non ci fosse stato (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 – 01; Sez. L, Sentenza n. 47 del 03/01/2017, Rv. 642263 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2085 del 14/02/2012, Rv. 621799 – 01); -) sul piano della prova, con la regola c.d. della “preponderanza dell’evidenza”, e cioè valutando se tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico “relativo”: se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l’evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del 24/10/2017, Rv. 646452 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, Rv. 634481 – 01). 1.9.3. Applicando il criterio controfattuale alla fattispecie qui in esame, non potranno darsi che due eventualità: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, anche se la vittima fosse stata sana prima dell’infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente. Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante, come già detto.
Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito,
a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore. Se dunque la preesistenza ha aggravato il danno patito dalla vittima, ciò vuol dire che questo danno non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ma lo è soltanto per la parte che si sarebbe ugualmente verificata, anche se la vittima fosse stata sana. Per la parte restante, il danno è una conseguenza mediata, perchè alla produzione di essa hanno concorso sia l’illecito, sia le preesistenze; per questa parte, dunque, il danno, benchè in toto imputabile sul piano della causalità materiale, non è integralmente risarcibile, ai sensi dell’art. 1223 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01). 1.9.4. Ne consegue che la stima del danno alla salute patito da chi fosse portatore di patologie pregresse richiede innanzitutto che il medico legale fornisca al giudicante una doppia valutazione: -) l’una, reale e concreta, indicativa dell’effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all’esito dell’infortunio, valutato sommando tutti i postumi riscontrati in vivo e non in vitro, di qualunque tipo e da qualunque causa provocati; -) l’altra, astratta ed ipotetica, pari all’ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell’infortunio. Ovviamente – non sarà superfluo ricordarlo – nel formulare tali valutazioni il medico-legale resta sempre obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di invalidità permanente e il barème cui ha fatto riferimento. In assenza di tali precisazioni, infatti, sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ripercorrere l’iter logico seguito dal medico-legale, e quindi di valutare la correttezza del suo operato.
Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima,
e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al “delta”, ovvero all’incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poichè le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell’invalidità, l’adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell’art. 1223 c.c.. D’una persona invalida al 60%, che in conseguenza d’un fatto illecito divenga invalida al 70%, non si dirà che ha patito una invalidità del 10%, da liquidare con criteri più o meno modificati rispetto a quelli standard. Si dirà, al contrario, che, sul piano della causalità materiale, ha patito una invalidità del 70%, perchè questa è la misura del suo stato attuale di salute, e tale invalidità occorrerà innanzitutto trasformare in denaro. Dopodichè, essendo una parte del suddetto pregiudizio slegata eziologicamente dall’evento illecito, per una stima del danno rispettosa dell’art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata in corpore. Il diverso criterio invocato dalla società ricorrente, per contro, finirebbe per confondere il danno con la sua misura, perchè lo identifica con la percentuale di invalidità permanente; e confonderebbe altresì la parte con il tutto, perchè trascura di considerare che ogni individuo costituisce un unicum irripetibile, rispetto al quale le conseguenze dannose del fatto illecito vanno dapprima considerate e stimate nella loro globalità, e poi depurate della quota non causalmente riconducibile alla condotta del responsabile. Ma il danno alla salute consiste nelle rinunce forzose indotte dalla menomazione, non nel punteggio di invalidità permanente. Pertanto chi è invalido al 70% ha perduto – teoricamente – la possibilità di svolgere il 70% delle attività precedentemente svolte, e la stima di questo danno non può che avvenire ponendo a base del calcolo il valore monetario previsto per una invalidità del 70%. Così, ad esempio, il soggetto monocolo che abbia perso l’occhio sano in conseguenza della condotta illecita altrui, non potrà vedersi risarcire, sic et simpliciter, il valore monetario della percentuale di invalidità prevista per la perdita di un occhio, dovendosi viceversa procedere alla quantificazione del risarcimento sulla base delle capacità perdute, e dunque sulla base della perdita dell’intero senso della vista, e non di quella dell’organo materialmente leso. Nè ha pregio il rilievo secondo cui l’applicazione rigida di tale criterio potrebbe condurre ad esiti iniqui o paradossali. Infatti, dal momento che si versa pur sempre in tema di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c., sarà sempre possibile per il giudice di merito aumentare o ridurre il risultato finale del calcolo liquidatorio, ove le lo impongano le circostanze del caso concreto. 1.10. I principi di diritto sin qui esposti possono ora riassumersi come segue: 1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella derivata; 2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante; 3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall’illecito; 4) saranno “coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; nè può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse; 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall’illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l’importo (b) dall’importo (a). 7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva ove l’applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto. 1.11.
SECONDO L’ATTENTA ANALISI DELLA SUPREMA CORTE:
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi. Essa infatti ha accertato in fatto che, a causa del sinistro avvenuto nel (OMISSIS), L.G.B. ha patito conseguenze dannose che hanno reso più penosa la menomazione di cui era già portatore. Ha accertato, dunque, l’esistenza di preesistenze “concorrenti” con quelle provocate dal sinistro, e le ha liquidate esattamente col criterio sopra indicato. Nè rileva che la Corte d’appello abbia formalmente definito “coesistenti”, forse per un lapsus calami, i postumi di cui l’attore era portatore prima del secondo infortunio. Quel che, rileva, infatti, è l’accertamento contenuto nella sentenza, non le formule definitorie da questa adottate: e la sentenza impugnata ha per l’appunto ritenuto che i postumi preesistenti di cui la vittima era portatrice fossero stati aggravati da quelli sopravvenuti. E, per quanto detto, se una menomazione già preesistente è resa più penosa da una seconda menomazione sopravvenuta, ci troviamo in presenza di postumi concorrenti, non coesistenti, la cui liquidazione dovrà avvenire col criterio sopra indicato, e puntualmente applicato dalla Corte d’appello.
E infine
P.Q.M. la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.[wpforms id=”21592″]