FURTO TRA CONVIVENTI NO ALL’ESIMENTE COME NEL MATRIMONIO Più recenti pronunce di questa Corte, invece, hanno escluso l’estensione della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, Rv. 267367).

FURTO TRA CONVIVENTI NO ALL’ESIMENTe COME NEL MATRIMONIO

Più recenti pronunce di questa Corte, invece, hanno escluso l’estensione della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, Rv. 267367).

Si tratta, comunque, di pronunce precedenti rispetto alla modifica legislativa che interessa, introdotta proprio al fine di armonizzare specifici istituti con la nuova disciplina delle unioni civili. Il citato D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. c), ha introdotto nell’art. 574-ter, c.p.. Tale norma prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente si è introdotto il citato art. 649, comma 1-bis, in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza, si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita' medica.
Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,
si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.

Si osserva che l’esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica, nè contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perchè indicati come dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del

21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nella sostanza le critiche proposte dalla ricorrente, pur formalmente prospettando un vizio ammissibile in sede di legittimità, in sostanza evidenziano che la decisione è erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. E’ noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti degli esiti della compiuta valutazione probatoria, riservata al giudizio di merito ed estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

affido condiviso assegno di mantenimento avvocato separazioni Bologna
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Inoltre si censura il giudizio di attendibilità della parte lesa. Si tratta di questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si rinvengono nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01).

Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza, si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita' medica.
Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,
si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.

2.1. Il secondo motivo è generico in quanto soltanto enunciato e non meglio articolato, secondo i parametri di specificità, necessari ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).

2.2. Il terzo motivo è inammissibile, posto che non si confronta con il contenuto della motivazione che illustra, compiutamente, con ragionamento non manifestamente illogico, i motivi per i quali la parte lesa ha sporto denuncia soltanto il 4 aprile 2012, nonostante sia emerso che gli oggetti d’ora fossero stati trafugati nel mese di novembre del 2011. Del resto è noto che il termine per proporre querela, decorre dal momento in cui il denunciante ha notizia del fatto.

2.3. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., in relazione alla mancata estensione della causa di non punibilità ivi prevista, al convivente more uxorio prospettata con il quarto motivo è manifestamente infondata.

La Corte di appello ha fatto applicazione del principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., non si estende al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, Rv. 267367); nè rileverebbe, per la Corte territoriale, la recente modifica dell’art. 649 c.p., con l’introduzione del comma 1-bis che attiene esclusivamente alle unioni civili e non ai rapporti di mera convivenza.

La parte rileva che l’estensione della richiamata causa di non punibilità ai conviventi more uxorio risulterebbe in linea con il significato che la famiglia di fatto ha assunto, anche alla luce della L. 20 maggio 2016, n. 76, nonchè a seguito della citata modifica dell’art. 649 c.p., introdotta dal D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, entrato in vigore l’11 febbraio 2017.

Si richiama, all’uopo, il concetto di famiglia di fatto, come espresso dalla Corte di Strasburgo, quale formazione sociale, in riferimento alla Convenzione EDU, a prescindere dalla circostanza che il rapporto familiare sia sancito da accordo matrimoniale.

Sul punto osserva questa Corte che alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità hanno diversamente valutato l’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., in riferimento al soggetto che abbia commesso un reato di furto in danno del convivente more uxorio, ritenendo non punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio, e punibile, a querela dell’offeso, quello commesso in danno di persona già convivente more uxorio (Sez. 4, n. 32190 del

21/05/2009, Trasatti, Rv. 244692 – 01).

Più recenti pronunce di questa Corte, invece, hanno escluso l’estensione della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, Rv. 267367).

Si tratta, comunque, di pronunce precedenti rispetto alla modifica legislativa che interessa, introdotta proprio al fine di armonizzare specifici istituti con la nuova disciplina delle unioni civili. Il citato D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. c), ha introdotto nell’art. 574-ter, c.p.. Tale norma prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente si è introdotto il citato art. 649, comma 1-bis, in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Orbene tale duplice, contestuale, intervento, sembra rendere palese l’intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all’esistenza di una convivenza qualificata, differenziandola rispetto a quella more uxorio, differenza significativa sulla quale, la Corte costituzionale si è già espressa, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57.

In tale sede il giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., comma 1, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal D.Lgs. n. 6 del 2017, sancisce che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio, operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente more uxorio.

La Corte costituzionale ha notato che nell’ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procedeva nel processo a quo, era ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa, con condotta per la quale si procedeva posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità invocata.

In ogni caso resta centrale, ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità posta, la sussistenza di precise indicazioni sulla natura della unione che legava i coabitanti al momento del furto. Ciò in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale, sul punto investita anche in occasioni pregresse, ha sempre sottolineato la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, in quanto la prima risulta basata sulla quotidiana affectio, in qualsiasi momento revocabile e, dunque, non sempre dotata dei caratteri di certezza e di tendenziale stabilità, propri del vincolo coniugale, questi ultimi incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, nel caso di unione qualificata.

Sul punto deve, invero, osservarsi, quanto al caso al vaglio, che non risulta dimostrata con certezza la qualità della convivenza tra i predetti soggetti. Risulta, infatti, indicato nella sentenza impugnata, che la convivenza tra le parti era stata definitivamente interrotta a fine gennaio/febbraio 2012 e che, in ogni caso, anche dopo la cessazione, la parte offesa aveva lasciato le chiavi dell’abitazione alla M., per consentirle di prelevare i propri effetti personali. La vendita degli oggetti d’oro trafugati si colloca il 10 ed il 13 dicembre 2011. Nulla emerge, dalle sentenze di merito, sulla stabilità della convivenza, al momento del fatto, peraltro tenendo conto della prossimità della data della

sottrazione rispetto a quella indicata come di definitiva interruzione dei rapporti tra le parti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE
Sentenza 23 maggio – 12 settembre 2019, n. 37873

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente –
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere – Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere – Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere – Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

sul ricorso proposto da:

M.A., nata a (OMISSIS);

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

avverso la sentenza del 8/05/2018 della Corte di appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere CALASELICE B.;

udito il pubblico ministero, nella persona del Procuratore generale, LORI Perla, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni, del 16 giugno 2014, con la quale M.A. era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 120 di multa, per il reato di cui all’art. 624 c.p., per essersi impossessata di monili e di un orologio d’oro, sottraendoli a A.M. che li deteneva presso la sua abitazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

2.Avverso la descritta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il

tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 192 c.p.p., per travisamento e omessa valutazione di risultanze processuali, nonchè vizio di motivazione.

La querela, secondo la ricorrente, sarebbe stata strumentale a costringere la M. e riprendere il rapporto sentimentale di convivenza, interrotto con la persona offesa e, dunque, le dichiarazioni di quest’ultima devono essere debitamente e approfonditamente valutate.

L’oro è stato venduto dalla M., nel dicembre 2011, esibendo il suo documento di identità: dunque, secondo il ricorso, è poco credibile che questo sia stato sottratto; del resto la relazione sentimentale tra le parti era finita del febbraio 2012 e, in un primo momento, la persona offesa aveva dichiarato che la donna aveva conservato le chiavi dell’abitazione e, approfittando di ciò, aveva sottratto l’oro, mentre l’esito dell’istruttoria dibattimentale evidenzia che i monili erano stati rubati in epoca precedente, in prossimità del Natale; nè è credibile che l’uomo non si sia accorto della sottrazione per tanto tempo, tenuto conto proprio del momento in cui era avvenuta la sottrazione, nel quale sarebbe stato normale l’uso degli oggetti trafugati.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 533 e 530 c.p.p. e correlato vizio di motivazione.

Non è esplicitato, nella sentenza impugnata, il percorso logico che ha portato ad escludere una versione alternativa della difesa.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in ordine al difetto di querela per tardività.

Gli oggetti sottratti sono stati venduti nel novembre 2011, la denuncia è del 4 aprile 2012.

2.4. Con il quarto motivo si solleva questione di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., in relazione alla mancata estensione della causa di non punibilità ivi prevista, al convivente more uxorio; nella specie si trattava di convivenza stabile (durata per oltre sette anni). Si richiama la normativa introdotta, da ultimo, in tema di regolamentazione delle unioni civili, con L. 20 maggio 2016, n. 76, che ha modificato con la L. 19 gennaio 2017, n. 6, l’art. 649 c.p., comma 1-bis, introducendo la causa di non punibilità nel caso di fatti commessi in danno di persone delle stesso sesso, per unioni civili.

Tale nuova disposizione, dunque, secondo la ricorrente rende irragionevole l’esclusione della causa di non punibilità in caso di conviventi more uxorio.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è infondato.
    2. Il primo motivo è inammissibile.

Si osserva che l’esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica, nè contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perchè indicati come dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del

21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nella sostanza le critiche proposte dalla ricorrente, pur formalmente prospettando un vizio ammissibile in sede di legittimità, in sostanza evidenziano che la decisione è erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. E’ noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti degli esiti della compiuta valutazione probatoria, riservata al giudizio di merito ed estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

Inoltre si censura il giudizio di attendibilità della parte lesa. Si tratta di questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si rinvengono nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01).

2.1. Il secondo motivo è generico in quanto soltanto enunciato e non meglio articolato, secondo i parametri di specificità, necessari ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01).

2.2. Il terzo motivo è inammissibile, posto che non si confronta con il contenuto della motivazione che illustra, compiutamente, con ragionamento non manifestamente illogico, i motivi per i quali la parte lesa ha sporto denuncia soltanto il 4 aprile 2012, nonostante sia emerso che gli oggetti d’ora fossero stati trafugati nel mese di novembre del 2011. Del resto è noto che il termine per proporre querela, decorre dal momento in cui il denunciante ha notizia del fatto.

2.3. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., in relazione alla mancata estensione della causa di non punibilità ivi prevista, al convivente more uxorio prospettata con il quarto motivo è manifestamente infondata.

La Corte di appello ha fatto applicazione del principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., non si estende al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, Rv. 267367); nè rileverebbe, per la Corte territoriale, la recente modifica dell’art. 649 c.p., con l’introduzione del comma 1-bis che attiene esclusivamente alle unioni civili e non ai rapporti di mera convivenza.

La parte rileva che l’estensione della richiamata causa di non punibilità ai conviventi more uxorio risulterebbe in linea con il significato che la famiglia di fatto ha assunto, anche alla luce della L. 20 maggio 2016, n. 76, nonchè a seguito della citata modifica dell’art. 649 c.p., introdotta dal D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, entrato in vigore l’11 febbraio 2017.

Si richiama, all’uopo, il concetto di famiglia di fatto, come espresso dalla Corte di Strasburgo, quale formazione sociale, in riferimento alla Convenzione EDU, a prescindere dalla circostanza che il rapporto familiare sia sancito da accordo matrimoniale.

Sul punto osserva questa Corte che alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità hanno diversamente valutato l’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., in riferimento al soggetto che abbia commesso un reato di furto in danno del convivente more uxorio, ritenendo non punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio, e punibile, a querela dell’offeso, quello commesso in danno di persona già convivente more uxorio (Sez. 4, n. 32190 del

21/05/2009, Trasatti, Rv. 244692 – 01).

Più recenti pronunce di questa Corte, invece, hanno escluso l’estensione della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p., al convivente more uxorio (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, Rv. 267367).

Si tratta, comunque, di pronunce precedenti rispetto alla modifica legislativa che interessa, introdotta proprio al fine di armonizzare specifici istituti con la nuova disciplina delle unioni civili. Il citato D.Lgs. n. 19 gennaio 2017, n. 6, recante modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 28, lett. c), ha introdotto nell’art. 574-ter, c.p.. Tale norma prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente si è introdotto il citato art. 649, comma 1-bis, in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Orbene tale duplice, contestuale, intervento, sembra rendere palese l’intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell’operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all’esistenza di una convivenza qualificata, differenziandola rispetto a quella more uxorio, differenza significativa sulla quale, la Corte costituzionale si è già espressa, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57.

In tale sede il giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., comma 1, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal D.Lgs. n. 6 del 2017, sancisce che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio, operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente more uxorio.

La Corte costituzionale ha notato che nell’ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procedeva nel processo a quo, era ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa, con condotta per la quale si procedeva posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza, con conseguente inapplicabilità della causa di non punibilità invocata.

In ogni caso resta centrale, ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità posta, la sussistenza di precise indicazioni sulla natura della unione che legava i coabitanti al momento del furto. Ciò in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale, sul punto investita anche in occasioni pregresse, ha sempre sottolineato la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, in quanto la prima risulta basata sulla quotidiana affectio, in qualsiasi momento revocabile e, dunque, non sempre dotata dei caratteri di certezza e di tendenziale stabilità, propri del vincolo coniugale, questi ultimi incontrovertibilmente e documentalmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, nel caso di unione qualificata.

Sul punto deve, invero, osservarsi, quanto al caso al vaglio, che non risulta dimostrata con certezza la qualità della convivenza tra i predetti soggetti. Risulta, infatti, indicato nella sentenza impugnata, che la convivenza tra le parti era stata definitivamente interrotta a fine gennaio/febbraio 2012 e che, in ogni caso, anche dopo la cessazione, la parte offesa aveva lasciato le chiavi dell’abitazione alla M., per consentirle di prelevare i propri effetti personali. La vendita degli oggetti d’oro trafugati si colloca il 10 ed il 13 dicembre 2011. Nulla emerge, dalle sentenze di merito, sulla stabilità della convivenza, al momento del fatto, peraltro tenendo conto della prossimità della data della

sottrazione rispetto a quella indicata come di definitiva interruzione dei rapporti tra le parti.

Del resto si osserva che la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 649 c.p., derivanti dalla convivenza stabile, anche atipica, come dedotta nel ricorso (ove se ne assume la stabilità per un periodo di circa sette anni, rispetto al quale nulla emerge nella sentenza impugnata), era onere dell’imputato rimasto inadempiuto.

  1. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputata alle spese del grado.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019. Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019.