FRATELLI CHE LITIGANO PER EREDITA’ , MA TI SEMBRA NORMALE?

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BOLOGNA RAVENNA IMOLA VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO

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PERCHE’ NON TENTARE  UN ACCORDO A VOLTE E’ MOLTO PIU’ VICINO DI QUANTO PENSI

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO SUCCESSIONI 051 6447838 PRENDI APPUNTAMENTO|||

Ricordo un caso di un cliente che arrivo’ da me dicendo che da anni ere in causa per  una caSa con il fratello !!!!

Ebbene diedi una soluzione che in 15 ripeto 15 giorni li mise d’accordo!!

Il mio CLIENTE – FRATELLO compro’ la quota del fratello, sembra banale ma non lo è si misero subito d’accordo!!

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PERCHE’ NON TENTARE  UN ACCORDO A VOLTE E’ MOLTO PIU’ VICINO DI QUANTO PENSI…

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Nella divisione ereditaria, così come nella divisione delle cose in comunione, non è richiesta un’assoluta omogeneità delle porzioni, ben potendosi che nell’ambito di ciascuna categoria di beni da dividere (mobili, immobili, crediti) essi siano assegnati per l’intero ad una quota ed altri, per intero, ad altra quota,

 

fatti salvi i necessari conguagli. Il diritto potestativo dei condividenti all’assegnazione dei beni in natura (se possibile) non corrisponde infatti ad un frazionamento in quote delle singole entità appartenenti a ciascuna categoria, ma alla proporzionale divisione di ciò che è ricompreso nelle categorie stesse.

Da ciò consegue che, ad avviso della Corte di Cassazione, qualora ad esempio vi siano più immobili da dividere,

il giudice del merito accerterà se il diritto del condividente sarà meglio tutelato e soddisfatto con il frazionamento delle unità immobiliari o con l’assegnazione degli interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

FRATELLI CHE LITIGANO PER EREDITA’ , MA TI SEMBRA NORMALE?

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PERCHE’ NON TENTARE  UN ACCORDO A VOLTE E’ MOLTO PIU’ VICINO DI QUANTO PENSI

FRATELLI E EREDITA’ PADRE E MADRE DI ENTRAMBI

Uguale che si tratti di figli legittimi, cioè nati nel corso dei matrimonio, sia di quelli naturali e adottivi, la legge non fa alcuna distinzione.

Tuttavia, entro certi limiti, il genitore può fare delle differenze di trattamento, ovvero derogare al principio di legge del pari trattamento.

Non si puo’ intaccare invece la quota di riserva cioè della quota minima riservata a ciascun dei figli eredi.

Non abbiamo differenze nemmeno quando uno dei fratelli si è preso cura dei genitori

I diritti dei fratelli eredi possono variare:

  • Quando il genitore ha fatto un valido testamento;
  • Quando il genitore, prima di morire, ha elargito delle donazioni in favore di uno o entrambi i figli.
  • Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 25 ottobre 2010, n. 21101
  • Oggetto Obbligazioni tributarie – Obbligazioni mortis causa – Responsabilità solidale dell’erede per l’obbligazione del dante causa – Presupposti – Confusione dei patrimoni – Necessità – Prova dell’accettazione dell’eredità dal chiamato – Onere dell’Amministrazione finanziaria – Art. 7 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Art. 528 del codice civile
  • Svolgimento del processo
  • I fratelli A.A.P., O., R. e M. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef relativa all’anno 2003 emesso nei confronti della defunta genitrice D.I.M. – nell’ambito della quale gli odierni ricorrenti sono stati chiamati in giudizio nella asserita qualità di eredi – la Commissione tributaria regionale Campania, in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’avviso opposto, in particolare premettendo (per quel che in questa sede ancora rileva) che, pur verificandosi solo con l’accettazione la confusione patrimoniale tra de cuius ed erede, che fa nascere in capo a questo ultimo la responsabilità per le obbligazioni tributarie del primo, i chiamati all’eredità possono essere legittimamente chiamati in causa per l’accertamento in sede contenziosa di un debito tributario contestato al de cuius.
  • L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del D.Lgs. n. 346/1990; 65 del D.P.R. n. 600/1973, nonché 549, 485, 486 e 752 c.c. rilevando che i ricorrenti non erano eredi ma solo chiamati all’eredità, che l’amministrazione non aveva provato la loro qualità di eredi e infine che la disposizione di cui al citato art. 7, che prende in considerazione il chiamato all’eredità e non l’erede, salvo prova di rinuncia o di mancanza del titolo di erede legittimo o testamentario, è derogatoria dei principi del codice civile e non si applica ad ipotesi di obbligazioni tributarie diverse dalla imposta di successione) è manifestamente fondato.
  • Giova infatti evidenziare che, come affermato nella sentenza impugnata, solo l’erede, a seguito della confusione dei patrimoni, può rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) del de cuius e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, “grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (vd. Cass. n. 2820 del 2005), senza che possa in contrario invocarsi l’art. 7 del D.Lgs. n. 346/1990, norma che, comportando un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazioni, è strettamente applicabile all’ipotesi in essa contemplata, ossia l’imposta di successione, ipotesi del tutto diversa da quella di un debito ereditario (nella specie, obbligazione tributaria del de cuius), dovendo peraltro evidenziarsi che il creditore che voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti di un soggetto deceduto nel caso in cui non vi siano (ancora) eredi, può sempre proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c.
  • Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
  • Q.M.
  • accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa Sezione della Commissione tributaria regionale Campania.
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  • PERCHE’ NON TENTARE UN ACCORDO A VOLTE E’ MOLTO PIU’ VICINO DI QUANTO PENSI