FARE CAUSA A UN MEDICO O OSPEDALE BOLOGNA FORLI RAVENNA

FARE CAUSA A UN MEDICO O OSPEDALE BOLOGNA FORLI RAVENNA

Per fare causa a un medico o a un ospedale occorre  una grossa responsabilità da parte del medico o dell’ospedale.

FARE CAUSA A UN MEDICO O OSPEDALE BOLOGNA FORLI RAVENNA VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO

 

 

Non chiacchere quindi ma una responsabilità quanto meno molto probabile , dimostrata d a una forte perizia consulenza di parte e da documentazione sanitaria certa.

 AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CSENA VICENZA  MILANO PAVIA ROVIGO PADOVA TREVISO PORDENONE  051 6447838 FISSA TUO APPUNTAMENTO 

Io faccio causa ai medici e ospedali ma solo quando  ho certezza da parte dei miei consulenti della responsabilità del medico o ospedale.

Pensaci bene, si chiama in causa un medico o due tre medici e un ospedale, questi hanno avvocati a volte in una causa ce ne sono 5 – 6e se la pretesa  è fondata si ottiene il risarcimento se infondata si rischia di andare a pagare molte spese legali anche diverse decine di migliaia di euro ogni grado di giudizio perso.

ECCO PER CHE’ IN UNA CAUSA DI MALASANITA’ DI RESPONSABILITA’ MEDICA OCCORRE:

1)PRUDENZA

2)ATTENZIONE

3)COMPETENZA

4)PROFESSIONALITA’

5)STUDIO

Solo con una fondata partenza, si possono ottenere i risultati sperati.

FARE CAUSA A UN MEDICO O OSPEDALE BOLOGNA FORLI RAVENNA VICENZA TREVISO PADOVA ROVIGO

In primo luogo ricorda occorre sempre una consulenza perizia di un medicolegale esperto di responsabilità medica  poi studiato il caso si procede con una richiesta danni, e poi se necessario con una accertamento tecnico preventivo .

Cosa fare in caso di errore medico :

  1. Raccogli tutta la documentazione medica e rivolgiti alla nostra struttura;
  2. Verrai inviato a  un parere  preventivo medico legale
  3. In caso di parere positivo, invieremo subito una diffida alla struttura ospedaliera (o al medico) responsabile con la richiesta dei danni subiti.
  4. Solo qualora non sia possibile addivenire ad un accordo in via stragiudiziale, agiremo giudizialmente con un procedimento ad hoc, richiedendo un accertamento tecnico preventivo
  5. Per avere buone probabilità di ottenere giustizia e venire risarciti dopo essere rimasti vittima di un errore medico o malasanità le pratiche devono necessariamente essere seguite da professionisti) esperti nel settore della malasanità, ambito particolarmente complesso che richiede un’ottima conoscenza degli aspetti medico legali, legali e di medicina specialistica.
  6. NON SI TRATTANO NEL RISPETTO DELL’ ATTIVITA’ SANITARIA  E MEDICA PRATICHE PRETESTUOSE OVE IL DANNO NON SIA CHIARO ED EFFETTIVO 

IL PUNTO FONDAMENTALE IL NESSO CAUSALE TRA  OPERATO DEL MEDICO E DANNO

qualora si invochi una responsabilità professionale in materia sanitaria, il paziente è sollevato dall’onere di provare la colpa del sanitario, ma deve comunque provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sanitario medesimo e l’evento dannoso di cui egli chiede il risarcimento.

In generale l’inadempimento di un’obbligazione si sostanzia nel non aver soddisfatto l’interesse dedotto in obbligazione: pertanto, il giudizio di causalità è allo stesso tempo il criterio che collega la condotta del debitore al danno, ma anche il criterio di imputazione della responsabilità al debitore medesimo.  Per tale motivo, il creditore deve solo provare la causalità giuridica, ma non la causalità materiale (che deve solo essere allegata).

Tuttavia, nelle prestazioni professionali, l’interesse dedotto in obbligazione è strumentale rispetto all’interesse del creditore: infatti, quello che viene richiesto al sanitario è l’adempimento delle leges artis e tale adempimento è strumentale rispetto al raggiungimento della cura del paziente (che sostanzia l’interesse finale di quest’ultimo). Pertanto, in questo caso, il criterio di causalità tra condotta del sanitario e evento dannoso si distingue dalla imputazione della responsabilità al sanitario.

Quanto, infatti, alla censura concernente la ripartizione dell’onere probatorio del nesso causale tra paziente danneggiato (o, come nella specie, i suoi eredi) e struttura sanitaria, va ribadito – nel senso della sua infondatezza – che, nei giudizi risarcitori da responsabilità̀ sanitaria, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle”. Orbene, il primo, “quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità̀ di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia”, ovvero la morte, “e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).

 AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVVOCATO ESPERTO MALASANITA’ BOLOGNA RAVENNA FORLI CSENA VICENZA  MILANO PAVIA ROVIGO PADOVA TREVISO PORDENONE  051 6447838 FISSA TUO APPUNTAMENTO 

 

In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti (da tenere distinto dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/06/2021, n. 18284

In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti (da tenere distinto dai pregiudizi risarcibili iure hereditatis) riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto, ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest’ultimo a connotato minimo di relativa esistenza.(Nella specie, nel ribadire il principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di appello che nel rideterminare e confermare la liquidazione effettuata dal primo giudice, aveva dapprima correttamente affermato che la invalidità pregressa del de cuius non rileva ai fini della quantificazione del danno morale subìto dalla sorella minore e poi illogicamente sminuito il legame affettivo esistente tra i due in considerazione della non più giovane età dei due fratelli all’epoca del fatto e dall’assenza della convivenza).

 

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La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente

Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 26/07/2021, n. 21404 (rv. 662040-01)

RESPONSABILITA’ CIVILE – Colpa o dolo – Contrattuale ed extracontrattuale – Azione risarcitoria esercitata dai congiunti “iure proprio” – Natura aquiliana della responsabilità – Fondamento – Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente – Condizioni e limiti – RESPONSABILITA’ CIVILE – Professionisti – Attivita’ medico-chirurgica – In genere

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 23/05/2019)

 

Attivita’ medico-chirurgica – Omessa diagnosi – Risarcimento del danno – Nesso causale – Sussistenza – Necessità – Criterio di probabilità scientifica – Portata – Fattispecie

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”, come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale – si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi

 

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/07/2021, n. 21530 (rv. 662197-01)

RESPONSABILITA’ CIVILE – Professionisti – Attivita’ medico-chirurgica – Omessa diagnosi – Risarcimento del danno – Nesso causale – Sussistenza – Necessità – Criterio di probabilità scientifica – Portata – Fattispecie

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”, come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale – si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che, facendo corretta applicazione dell’enunciato principio, aveva fondato la responsabilità di una struttura sanitaria, per colpa dei medici ivi operanti, in relazione al decesso di una paziente derivato dal ritardo di un solo giorno con cui le era stata diagnosticata la cd. “sindrome di Lyell”, non soltanto sul dato statistico delle percentuali di sopravvivenza dei pazienti affetti da detta sindrome, oltre che sul giudizio controfattuale a fronte di una condotta omissiva, ma anche sulla scorta degli elementi concreti risultanti dalle espletate c.t.u. e dalle prove acquisite riguardo alla superficialità dell’anamnesi effettuata sin dal ricovero, da cui era derivata l’errata diagnosi e le conseguenti dimissioni della paziente, nonostante l’elevata temperatura corporea, per di più, previa somministrazione di un farmaco tale da abbatterne del 70% le probabilità di sopravvivenza). (Rigetta, CORTE D’APPELLO CAGLIARI, 07/02/2018)

 

Tabella delle menomazioni – Percentuale di invalidità – Valore tabellato fisso – Riduzione ad opera del c.t.u. in assenza di espressa

 

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/09/2021, n. 23896 (rv. 662153-01)

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PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Infortunio – In genere – Regime ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 – Tabella delle menomazioni – Percentuale di invalidità – Valore tabellato fisso – Riduzione ad opera del c.t.u. in assenza di espressa previsione – Illegittimità – Conseguenze – Fattispecie

In tema di liquidazione del danno biologico, nel regime di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l’adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico; viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali “superiore a” ovvero “fino a”, il valore ivi indicato non è modificabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva recepito le conclusioni del c.t.u. il quale, pur reputando di quantificare il danno residuo secondo una voce tabellare che indicava un valore fisso, aveva operato una riduzione della percentuale). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO CATANZARO, 02/07/2015)