errore nella somministrazione dei farmaci; mancanza di consenso informato; diagnosi tardive o errate; negligenza nell’assistenza sanitaria; utilizzo di attrezzature o strumenti non funzionanti; operazioni chirurgiche eseguite nel modo sbagliato; infettivologi ospedalieri

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  1. mancata informazione al paziente sui trattamenti alternativi e i relativi rischi.
  2. errore nella somministrazione dei farmaci;
  3. mancanza di consenso informato;
  4. diagnosi tardive o errate;

  5. negligenza nell’assistenza sanitaria;
  6. utilizzo di attrezzature o strumenti non funzionanti;
  7. operazioni chirurgiche eseguite nel modo sbagliato;
  8. infettivologi ospedalieri

Ottenere il massimo risarcimento in un caso di malasanità richiede una strategia ben pianificata e l’assistenza di professionisti competenti, come avvocati specializzati in diritto sanitario e medici legali. Ecco i passi fondamentali per perseguire il risarcimento:

  1. Identificare il tipo di responsabilità

Il risarcimento dipende dal tipo di responsabilità coinvolta:

  • Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.): per rapporti diretti tra paziente e struttura o medico.
  • Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): quando il danno non deriva da un contratto specifico.

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) distingue le responsabilità tra medico e struttura sanitaria:

  • La struttura risponde contrattualmente.
  • Il medico risponde extracontrattualmente, salvo che non operi in regime di libera professione.
  1. Raccogliere prove

Per ottenere il massimo risarcimento, è fondamentale dimostrare il danno subito e il nesso causale con l’errore medico o organizzativo. Ecco le prove chiave:

  • Cartella clinica: analizza il percorso terapeutico e diagnostico seguito.
  • Referti medici: evidenziano eventuali errori o omissioni.
  • Documentazione fotografica: di eventuali lesioni o danni visibili.
  • Consulenza di un medico legale: necessario per stabilire l’entità del danno e verificare il nesso causale.
  1. Valutare il danno risarcibile

I danni risarcibili si dividono in diverse categorie:

Danno patrimoniale

  • Danno emergente: spese sostenute per cure mediche, viaggi, o interventi successivi.
  • Lucro cessante: mancato guadagno a causa dell’impossibilità di lavorare.

Danno non patrimoniale

  • Danno biologico: compromissione dell’integrità psicofisica.
  • Danno morale: sofferenza emotiva e psicologica.
  • Danno esistenziale: peggioramento delle condizioni di vita quotidiana.
  1. Affidarsi a esperti

Un team competente può fare la differenza:

  • Avvocato specializzato in malasanità: per preparare la causa e negoziare con la controparte.
  • Medico legale: per redigere una perizia dettagliata.
  • Consulenti tecnici di parte (CTP): per contrastare le eventuali contestazioni della controparte.
  1. Tentativo obbligatorio di mediazione

Secondo la Legge Gelli-Bianco, prima di procedere con una causa giudiziaria, è necessario esperire un tentativo di conciliazione tramite:

  • Mediazione civile.
  • Accertamento tecnico preventivo (ATP) per verificare il danno e il nesso causale.

Questo passaggio può accelerare il risarcimento senza intraprendere un processo lungo.

  1. Avviare l’azione legale

Se la mediazione fallisce, si può procedere con una causa civile o penale:

  • Causa civile: mira al risarcimento del danno.
  • Causa penale: si può intraprendere in caso di lesioni o morte, per ottenere anche una provvisionale immediata.
  1. Quantificazione del risarcimento

Il risarcimento è calcolato in base a tabelle specifiche:

  • Tabelle del Tribunale di Milano: utilizzate in tutta Italia per il calcolo del danno biologico e morale.
  • Il medico legale e l’avvocato devono lavorare insieme per ottenere una stima massimale del danno.
  1. Dimostrare il nesso causale

È essenziale dimostrare che il danno subito è direttamente collegato all’errore sanitario. Questo può includere:

  • Errori diagnostici o terapeutici.
  • Ritardi nelle cure.
  • Omissione di trattamenti.
  1. Fattori che aumentano il risarcimento

Per ottenere il massimo risarcimento:

  • Dimostrare un impatto grave sulla qualità della vita.
  • Evidenziare il costo emotivo e psicologico.
  • Documentare dettagliatamente le conseguenze economiche e lavorative.
  1. Tempistiche

Agire tempestivamente è fondamentale:

  • Prescrizione: la responsabilità medica si prescrive in 10 anni per la responsabilità contrattuale e in 5 anni per quella extracontrattuale.
  1. Valutare un fondo di garanzia

In caso di insolvenza della struttura sanitaria o assenza di copertura assicurativa, è possibile rivolgersi al Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, previsto dalla Legge Gelli-Bianco.

 

Errore medico: cos’è

L’errore medico si verificano quando gli operatori sanitari commettono errori nella diagnosi o nelle cure dei pazienti che causano danni più o meno gravi alla loro salute. Questi possono derivare da diverse condotte, ad esempio può trattarsi di:

  • diagnosi errate o tardive
  • terapie o trattamenti sbagliati
  • mancato rispetto di procedure e regole deontologiche (condotte negligenti, imprudenti o imperite).

 

Innanzitutto proviamo a dare una definizione di malasanità. Si parla di malasanità quando chi ha la responsabilità medica commette un errore che provoca delle lesioni o dei danni al paziente.

Ma chi ha la responsabilità medica? Enti o persone che esercitano una professione in ambito sanitario. In tal senso, quindi, possono avere questo tipo di responsabilità:

  • un medico curante (dottore di famiglia),

RESPONSABILITà MEDICO C URANTE VERSO PAZIENTE

ChatGPT ha detto:

ChatGPT

La responsabilità del medico curante nei confronti del paziente è una materia complessa che si basa su principi giuridici di natura civile, penale e deontologica. Essa nasce dal rapporto professionale che si instaura tra medico e paziente, ed è disciplinata dal diritto italiano, in particolare dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), dal Codice Civile e dal Codice Penale.

  1. Tipologie di responsabilità

Responsabilità contrattuale

  • Si fonda sul contratto implicito che nasce tra medico e paziente al momento dell’accettazione della cura.
  • Art. 1218 del Codice Civile: il medico è tenuto a risarcire il danno derivante dall’inadempimento delle sue obbligazioni, a meno che non dimostri che l’inadempimento è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile.

Responsabilità extracontrattuale

  • Deriva dalla violazione di norme generali di diligenza, prudenza e perizia (art. 2043 del Codice Civile).
  • Si applica, ad esempio, nei casi in cui il medico agisca al di fuori di un rapporto diretto con il paziente, come in situazioni d’urgenza.

Responsabilità penale

  • Può configurarsi in caso di condotte colpose (negligenza, imprudenza, imperizia) o dolose che causano danno alla salute del paziente.
  • Reati principali:
    • Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
    • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
    • Abuso di professione o altre condotte dolose, come frode.

Responsabilità deontologica

  • Si basa sul rispetto del Codice di Deontologia Medica, che regola i doveri etici e professionali del medico nei confronti del paziente.
  1. Obblighi del medico curante

Obbligo di diligenza, prudenza e perizia

  • Il medico deve agire secondo le conoscenze scientifiche aggiornate e i protocolli clinici vigenti.
  • È tenuto a personalizzare la cura, adeguandola alle specifiche condizioni del paziente.

Obbligo di informare il paziente

  • Il medico ha il dovere di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili sullo stato di salute, le terapie proposte, i rischi e le alternative.
  • Il mancato consenso informato può configurare una responsabilità autonoma, anche in assenza di errori nella prestazione sanitaria.

Obbligo di non abbandono

  • Il medico non può interrompere il trattamento senza garantire un’adeguata continuità assistenziale.

Obbligo di aggiornamento professionale

  • La Legge Gelli-Bianco prevede l’obbligo di formazione continua per garantire prestazioni in linea con i progressi della scienza medica.
  1. Riparto delle responsabilità
  • Responsabilità del medico: Il medico risponde direttamente per errori diagnostici, terapeutici o di condotta derivanti dalla sua attività professionale.
  • Responsabilità della struttura sanitaria: Se il medico opera come dipendente o collaboratore, la struttura risponde in solido per le carenze organizzative e per gli errori del personale (art. 2049 del Codice Civile).
  1. Fattori che incidono sulla valutazione della responsabilità

Nesso di causalità

  • Per accertare la responsabilità, è necessario dimostrare che l’errore del medico ha causato direttamente il danno al paziente.

Grado di complessità della prestazione

  • Le prestazioni mediche possono essere:
    • Di risultato: es. interventi estetici, dove è atteso un risultato specifico.
    • Di mezzi: es. interventi terapeutici, dove il medico è tenuto a mettere in atto tutte le competenze e i mezzi disponibili senza garantire un risultato.

Colpa grave

  • La Legge Gelli-Bianco limita la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, purché il medico abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche accreditate.
  1. Risarcimento del danno

Il paziente può richiedere un risarcimento per:

  • Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica.
  • Danno morale: sofferenza interiore.
  • Danno patrimoniale: spese mediche e perdita di reddito.
  • Danno esistenziale: peggioramento della qualità di vita.
  1. Normativa di riferimento
  • Articoli 1218 e 2043 del Codice Civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
  • Articoli 589 e 590 del Codice Penale (omicidio e lesioni colpose).
  • Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): disciplina la responsabilità sanitaria.
  • Codice di Deontologia Medica.
  • un dottore libero professionista,
  • una struttura sanitaria,

La responsabilità delle strutture sanitarie nei confronti dei pazienti è regolata dal diritto civile, amministrativo e penale, ed è incentrata sulla tutela della salute come diritto fondamentale sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. Di seguito una panoramica generale:

  1. Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

La responsabilità contrattuale deriva dal rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria (pubblica o privata) al momento della presa in carico del paziente.

  • Obbligazioni della struttura sanitaria:
    • Prestare cure adeguate secondo i protocolli e le linee guida vigenti.
    • Assicurare la sicurezza e la qualità dei servizi.
    • Garantire la disponibilità di personale qualificato.
    • Effettuare un’informativa corretta e completa sui rischi e i benefici delle cure.
  • Inadempimento della struttura sanitaria:
    • Si verifica quando la struttura non riesce a garantire al paziente le cure appropriate, provocando danni fisici o morali. Può riguardare errori diagnostici, chirurgici, o problemi organizzativi, come la mancanza di strumenti adeguati.
  1. Responsabilità extracontrattuale

Si configura quando il danno subito dal paziente deriva da una condotta illecita o negligente che non si inserisce in un rapporto contrattuale. Ad esempio:

  • Danno causato da personale sanitario non direttamente legato alla struttura.
  • Violazioni del diritto alla privacy.
  1. Responsabilità penale

La struttura sanitaria può rispondere penalmente per:

  • Reati colposi: ad esempio, omicidio colposo o lesioni colpose legate a negligenza, imperizia o imprudenza del personale.
  • Reati dolosi: se ci sono intenzioni fraudolente, come falsificazioni dei documenti clinici.
  1. Obblighi di vigilanza

Le strutture sanitarie devono vigilare sull’operato del personale medico e paramedico. La mancata supervisione che provoca un danno al paziente può comportare responsabilità diretta della struttura.

  1. Responsabilità per consenso informato

La struttura sanitaria ha l’obbligo di garantire che il paziente riceva tutte le informazioni necessarie per decidere consapevolmente. La mancanza o incompletezza del consenso informato può configurare una responsabilità autonoma.

  1. Riparto delle responsabilità tra medico e struttura

Secondo la giurisprudenza italiana, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria può essere distinta:

  • Medico: risponde per l’errore specifico legato alla sua attività professionale.
  • Struttura sanitaria: risponde per carenze organizzative o per l’operato del personale dipendente (articolo 2049 del Codice Civile).
  1. Risarcimento del danno

In caso di accertamento della responsabilità, il paziente può ottenere il risarcimento per:

  • Danno biologico: lesione all’integrità psicofisica.
  • Danno morale: sofferenze fisiche e psichiche subite.
  • Danno patrimoniale: spese mediche e mancato guadagno.
  1. Normativa di riferimento
  • Articolo 1218 del Codice Civile (responsabilità contrattuale).
  • Articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale).
  • Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): disciplina specifica la responsabilità professionale del personale sanitario e delle strutture.

La responsabilità del medico curante nei confronti del paziente è un tema centrale del diritto sanitario e si basa sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Questa responsabilità è disciplinata sia dal diritto civile che penale, con implicazioni specifiche in base al contesto.

  1. Natura della responsabilità

La responsabilità del medico curante può essere di tipo contrattuale o extracontrattuale, a seconda del rapporto con il paziente.

Responsabilità contrattuale

  • Si configura quando il medico opera nell’ambito di un rapporto instaurato direttamente con il paziente (es. libera professione).
  • Deriva dal contratto di cura implicito che si instaura nel momento in cui il medico prende in carico il paziente.
  • Il medico è obbligato a prestare cure conformi alle linee guida, alle buone pratiche e al consenso informato.

Responsabilità extracontrattuale

  • Si applica quando non c’è un rapporto diretto tra medico e paziente (ad esempio, in caso di intervento di emergenza).
  • Regolata dall’articolo 2043 del Codice Civile, che impone l’obbligo di risarcire il danno ingiusto causato da un fatto illecito.
  1. Responsabilità civile

Il medico è tenuto a risarcire il danno subito dal paziente in caso di errore imputabile a:

  • Imperizia: mancanza delle competenze tecniche richieste.
  • Imprudenza: adozione di comportamenti rischiosi o inadeguati.
  • Negligenza: omissione di cure o mancanza di attenzione.

Obbligazione di mezzi

Il medico non garantisce il successo della cura, ma si impegna a mettere in atto tutti i mezzi e le competenze disponibili per ottenere il miglior risultato possibile.

  1. Responsabilità penale

Il medico curante può incorrere in responsabilità penale nei seguenti casi:

  • Lesioni colpose o omicidio colposo derivanti da condotte negligenti, imprudenti o imperite.
  • Violazioni del consenso informato (es. intervento non autorizzato).
  • Omissione di soccorso, se il medico non presta assistenza in situazioni di emergenza.
  1. Consenso informato

Un aspetto cruciale della responsabilità del medico è l’obbligo di ottenere il consenso informato del paziente:

  • Deve fornire tutte le informazioni su diagnosi, prognosi, rischi e benefici delle cure.
  • La mancanza o incompletezza del consenso può comportare responsabilità autonoma, indipendentemente dal risultato della cura.
  1. Criteri di accertamento della responsabilità

Per accertare la responsabilità del medico, è necessario verificare:

  1. La colpa professionale: imperizia, imprudenza o negligenza.
  2. Il nesso causale: la condotta del medico deve essere direttamente collegata al danno subito dal paziente.
  3. Il danno: biologico, morale o patrimoniale subito dal paziente.
  1. Esimenti e limitazioni della responsabilità

Il medico può essere esente da responsabilità in alcuni casi:

  • Caso fortuito o forza maggiore: il danno è causato da fattori imprevedibili e inevitabili.
  • Colpa concorrente del paziente: se il paziente non segue le indicazioni mediche.
  • Azione di equipe: il medico può essere ritenuto responsabile solo per l’errore imputabile alla sua specifica attività.
  1. Normativa di riferimento
  • Articolo 2236 del Codice Civile: limita la responsabilità del medico per i casi di particolare difficoltà.
  • Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): introduce criteri specifici per la responsabilità medica e distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
  • Codice Deontologico Medico: regola il comportamento etico e professionale del medico.
  1. Danno risarcibile

In caso di accertata responsabilità, il paziente può richiedere il risarcimento per:

  • Danno biologico: lesioni alla salute.
  • Danno morale: sofferenze psicologiche e fisiche.
  • Danno patrimoniale: spese mediche, perdita di reddito.
  • un ospedale pubblico,
  • una clinica privata,
  • un operatore sanitario assistenziale (come un infermiere).