errore nella somministrazione dei farmaci;
mancanza di consenso informato;
diagnosi tardive o errate;
negligenza nell’assistenza sanitaria;
utilizzo di attrezzature o strumenti non funzionanti;
operazioni chirurgiche eseguite nel modo sbagliato;
infettivologi ospedalieri;
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- mancata informazione al paziente sui trattamenti alternativi e i relativi rischi.
- errore nella somministrazione dei farmaci;
- mancanza di consenso informato;
-
diagnosi tardive o errate;
- negligenza nell’assistenza sanitaria;
- utilizzo di attrezzature o strumenti non funzionanti;
- operazioni chirurgiche eseguite nel modo sbagliato;
- infettivologi ospedalieri
Ottenere il massimo risarcimento in un caso di malasanità richiede una strategia ben pianificata e l’assistenza di professionisti competenti, come avvocati specializzati in diritto sanitario e medici legali. Ecco i passi fondamentali per perseguire il risarcimento:
- Identificare il tipo di responsabilità
Il risarcimento dipende dal tipo di responsabilità coinvolta:
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.): per rapporti diretti tra paziente e struttura o medico.
- Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): quando il danno non deriva da un contratto specifico.
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) distingue le responsabilità tra medico e struttura sanitaria:
- La struttura risponde contrattualmente.
- Il medico risponde extracontrattualmente, salvo che non operi in regime di libera professione.
- Raccogliere prove
Per ottenere il massimo risarcimento, è fondamentale dimostrare il danno subito e il nesso causale con l’errore medico o organizzativo. Ecco le prove chiave:
- Cartella clinica: analizza il percorso terapeutico e diagnostico seguito.
- Referti medici: evidenziano eventuali errori o omissioni.
- Documentazione fotografica: di eventuali lesioni o danni visibili.
- Consulenza di un medico legale: necessario per stabilire l’entità del danno e verificare il nesso causale.
- Valutare il danno risarcibile
I danni risarcibili si dividono in diverse categorie:
Danno patrimoniale
- Danno emergente: spese sostenute per cure mediche, viaggi, o interventi successivi.
- Lucro cessante: mancato guadagno a causa dell’impossibilità di lavorare.
Danno non patrimoniale
- Danno biologico: compromissione dell’integrità psicofisica.
- Danno morale: sofferenza emotiva e psicologica.
- Danno esistenziale: peggioramento delle condizioni di vita quotidiana.
- Affidarsi a esperti
Un team competente può fare la differenza:
- Avvocato specializzato in malasanità: per preparare la causa e negoziare con la controparte.
- Medico legale: per redigere una perizia dettagliata.
- Consulenti tecnici di parte (CTP): per contrastare le eventuali contestazioni della controparte.
- Tentativo obbligatorio di mediazione
Secondo la Legge Gelli-Bianco, prima di procedere con una causa giudiziaria, è necessario esperire un tentativo di conciliazione tramite:
- Mediazione civile.
- Accertamento tecnico preventivo (ATP) per verificare il danno e il nesso causale.
Questo passaggio può accelerare il risarcimento senza intraprendere un processo lungo.
- Avviare l’azione legale
Se la mediazione fallisce, si può procedere con una causa civile o penale:
- Causa civile: mira al risarcimento del danno.
- Causa penale: si può intraprendere in caso di lesioni o morte, per ottenere anche una provvisionale immediata.
- Quantificazione del risarcimento
Il risarcimento è calcolato in base a tabelle specifiche:
- Tabelle del Tribunale di Milano: utilizzate in tutta Italia per il calcolo del danno biologico e morale.
- Il medico legale e l’avvocato devono lavorare insieme per ottenere una stima massimale del danno.
- Dimostrare il nesso causale
È essenziale dimostrare che il danno subito è direttamente collegato all’errore sanitario. Questo può includere:
- Errori diagnostici o terapeutici.
- Ritardi nelle cure.
- Omissione di trattamenti.
- Fattori che aumentano il risarcimento
Per ottenere il massimo risarcimento:
- Dimostrare un impatto grave sulla qualità della vita.
- Evidenziare il costo emotivo e psicologico.
- Documentare dettagliatamente le conseguenze economiche e lavorative.
- Tempistiche
Agire tempestivamente è fondamentale:
- Prescrizione: la responsabilità medica si prescrive in 10 anni per la responsabilità contrattuale e in 5 anni per quella extracontrattuale.
- Valutare un fondo di garanzia
In caso di insolvenza della struttura sanitaria o assenza di copertura assicurativa, è possibile rivolgersi al Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, previsto dalla Legge Gelli-Bianco.
Errore medico: cos’è
L’errore medico si verificano quando gli operatori sanitari commettono errori nella diagnosi o nelle cure dei pazienti che causano danni più o meno gravi alla loro salute. Questi possono derivare da diverse condotte, ad esempio può trattarsi di:
- diagnosi errate o tardive
- terapie o trattamenti sbagliati
- mancato rispetto di procedure e regole deontologiche (condotte negligenti, imprudenti o imperite).
Innanzitutto proviamo a dare una definizione di malasanità. Si parla di malasanità quando chi ha la responsabilità medica commette un errore che provoca delle lesioni o dei danni al paziente.
Ma chi ha la responsabilità medica? Enti o persone che esercitano una professione in ambito sanitario. In tal senso, quindi, possono avere questo tipo di responsabilità:
- un medico curante (dottore di famiglia),
RESPONSABILITà MEDICO C URANTE VERSO PAZIENTE
ChatGPT ha detto:
ChatGPT
La responsabilità del medico curante nei confronti del paziente è una materia complessa che si basa su principi giuridici di natura civile, penale e deontologica. Essa nasce dal rapporto professionale che si instaura tra medico e paziente, ed è disciplinata dal diritto italiano, in particolare dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), dal Codice Civile e dal Codice Penale.
- Tipologie di responsabilità
Responsabilità contrattuale
- Si fonda sul contratto implicito che nasce tra medico e paziente al momento dell’accettazione della cura.
- Art. 1218 del Codice Civile: il medico è tenuto a risarcire il danno derivante dall’inadempimento delle sue obbligazioni, a meno che non dimostri che l’inadempimento è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile.
Responsabilità extracontrattuale
- Deriva dalla violazione di norme generali di diligenza, prudenza e perizia (art. 2043 del Codice Civile).
- Si applica, ad esempio, nei casi in cui il medico agisca al di fuori di un rapporto diretto con il paziente, come in situazioni d’urgenza.
Responsabilità penale
- Può configurarsi in caso di condotte colpose (negligenza, imprudenza, imperizia) o dolose che causano danno alla salute del paziente.
- Reati principali:
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Abuso di professione o altre condotte dolose, come frode.
Responsabilità deontologica
- Si basa sul rispetto del Codice di Deontologia Medica, che regola i doveri etici e professionali del medico nei confronti del paziente.
- Obblighi del medico curante
Obbligo di diligenza, prudenza e perizia
- Il medico deve agire secondo le conoscenze scientifiche aggiornate e i protocolli clinici vigenti.
- È tenuto a personalizzare la cura, adeguandola alle specifiche condizioni del paziente.
Obbligo di informare il paziente
- Il medico ha il dovere di fornire informazioni chiare, complete e comprensibili sullo stato di salute, le terapie proposte, i rischi e le alternative.
- Il mancato consenso informato può configurare una responsabilità autonoma, anche in assenza di errori nella prestazione sanitaria.
Obbligo di non abbandono
- Il medico non può interrompere il trattamento senza garantire un’adeguata continuità assistenziale.
Obbligo di aggiornamento professionale
- La Legge Gelli-Bianco prevede l’obbligo di formazione continua per garantire prestazioni in linea con i progressi della scienza medica.
- Riparto delle responsabilità
- Responsabilità del medico: Il medico risponde direttamente per errori diagnostici, terapeutici o di condotta derivanti dalla sua attività professionale.
- Responsabilità della struttura sanitaria: Se il medico opera come dipendente o collaboratore, la struttura risponde in solido per le carenze organizzative e per gli errori del personale (art. 2049 del Codice Civile).
- Fattori che incidono sulla valutazione della responsabilità
Nesso di causalità
- Per accertare la responsabilità, è necessario dimostrare che l’errore del medico ha causato direttamente il danno al paziente.
Grado di complessità della prestazione
- Le prestazioni mediche possono essere:
- Di risultato: es. interventi estetici, dove è atteso un risultato specifico.
- Di mezzi: es. interventi terapeutici, dove il medico è tenuto a mettere in atto tutte le competenze e i mezzi disponibili senza garantire un risultato.
Colpa grave
- La Legge Gelli-Bianco limita la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, purché il medico abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche accreditate.
- Risarcimento del danno
Il paziente può richiedere un risarcimento per:
- Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica.
- Danno morale: sofferenza interiore.
- Danno patrimoniale: spese mediche e perdita di reddito.
- Danno esistenziale: peggioramento della qualità di vita.
- Normativa di riferimento
- Articoli 1218 e 2043 del Codice Civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
- Articoli 589 e 590 del Codice Penale (omicidio e lesioni colpose).
- Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): disciplina la responsabilità sanitaria.
- Codice di Deontologia Medica.
- un dottore libero professionista,
- una struttura sanitaria,
La responsabilità delle strutture sanitarie nei confronti dei pazienti è regolata dal diritto civile, amministrativo e penale, ed è incentrata sulla tutela della salute come diritto fondamentale sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. Di seguito una panoramica generale:
- Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria
La responsabilità contrattuale deriva dal rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria (pubblica o privata) al momento della presa in carico del paziente.
- Obbligazioni della struttura sanitaria:
- Prestare cure adeguate secondo i protocolli e le linee guida vigenti.
- Assicurare la sicurezza e la qualità dei servizi.
- Garantire la disponibilità di personale qualificato.
- Effettuare un’informativa corretta e completa sui rischi e i benefici delle cure.
- Inadempimento della struttura sanitaria:
- Si verifica quando la struttura non riesce a garantire al paziente le cure appropriate, provocando danni fisici o morali. Può riguardare errori diagnostici, chirurgici, o problemi organizzativi, come la mancanza di strumenti adeguati.
- Responsabilità extracontrattuale
Si configura quando il danno subito dal paziente deriva da una condotta illecita o negligente che non si inserisce in un rapporto contrattuale. Ad esempio:
- Danno causato da personale sanitario non direttamente legato alla struttura.
- Violazioni del diritto alla privacy.
- Responsabilità penale
La struttura sanitaria può rispondere penalmente per:
- Reati colposi: ad esempio, omicidio colposo o lesioni colpose legate a negligenza, imperizia o imprudenza del personale.
- Reati dolosi: se ci sono intenzioni fraudolente, come falsificazioni dei documenti clinici.
- Obblighi di vigilanza
Le strutture sanitarie devono vigilare sull’operato del personale medico e paramedico. La mancata supervisione che provoca un danno al paziente può comportare responsabilità diretta della struttura.
- Responsabilità per consenso informato
La struttura sanitaria ha l’obbligo di garantire che il paziente riceva tutte le informazioni necessarie per decidere consapevolmente. La mancanza o incompletezza del consenso informato può configurare una responsabilità autonoma.
- Riparto delle responsabilità tra medico e struttura
Secondo la giurisprudenza italiana, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria può essere distinta:
- Medico: risponde per l’errore specifico legato alla sua attività professionale.
- Struttura sanitaria: risponde per carenze organizzative o per l’operato del personale dipendente (articolo 2049 del Codice Civile).
- Risarcimento del danno
In caso di accertamento della responsabilità, il paziente può ottenere il risarcimento per:
- Danno biologico: lesione all’integrità psicofisica.
- Danno morale: sofferenze fisiche e psichiche subite.
- Danno patrimoniale: spese mediche e mancato guadagno.
- Normativa di riferimento
- Articolo 1218 del Codice Civile (responsabilità contrattuale).
- Articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale).
- Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): disciplina specifica la responsabilità professionale del personale sanitario e delle strutture.
La responsabilità del medico curante nei confronti del paziente è un tema centrale del diritto sanitario e si basa sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Questa responsabilità è disciplinata sia dal diritto civile che penale, con implicazioni specifiche in base al contesto.
- Natura della responsabilità
La responsabilità del medico curante può essere di tipo contrattuale o extracontrattuale, a seconda del rapporto con il paziente.
Responsabilità contrattuale
- Si configura quando il medico opera nell’ambito di un rapporto instaurato direttamente con il paziente (es. libera professione).
- Deriva dal contratto di cura implicito che si instaura nel momento in cui il medico prende in carico il paziente.
- Il medico è obbligato a prestare cure conformi alle linee guida, alle buone pratiche e al consenso informato.
Responsabilità extracontrattuale
- Si applica quando non c’è un rapporto diretto tra medico e paziente (ad esempio, in caso di intervento di emergenza).
- Regolata dall’articolo 2043 del Codice Civile, che impone l’obbligo di risarcire il danno ingiusto causato da un fatto illecito.
- Responsabilità civile
Il medico è tenuto a risarcire il danno subito dal paziente in caso di errore imputabile a:
- Imperizia: mancanza delle competenze tecniche richieste.
- Imprudenza: adozione di comportamenti rischiosi o inadeguati.
- Negligenza: omissione di cure o mancanza di attenzione.
Obbligazione di mezzi
Il medico non garantisce il successo della cura, ma si impegna a mettere in atto tutti i mezzi e le competenze disponibili per ottenere il miglior risultato possibile.
- Responsabilità penale
Il medico curante può incorrere in responsabilità penale nei seguenti casi:
- Lesioni colpose o omicidio colposo derivanti da condotte negligenti, imprudenti o imperite.
- Violazioni del consenso informato (es. intervento non autorizzato).
- Omissione di soccorso, se il medico non presta assistenza in situazioni di emergenza.
- Consenso informato
Un aspetto cruciale della responsabilità del medico è l’obbligo di ottenere il consenso informato del paziente:
- Deve fornire tutte le informazioni su diagnosi, prognosi, rischi e benefici delle cure.
- La mancanza o incompletezza del consenso può comportare responsabilità autonoma, indipendentemente dal risultato della cura.
- Criteri di accertamento della responsabilità
Per accertare la responsabilità del medico, è necessario verificare:
- La colpa professionale: imperizia, imprudenza o negligenza.
- Il nesso causale: la condotta del medico deve essere direttamente collegata al danno subito dal paziente.
- Il danno: biologico, morale o patrimoniale subito dal paziente.
- Esimenti e limitazioni della responsabilità
Il medico può essere esente da responsabilità in alcuni casi:
- Caso fortuito o forza maggiore: il danno è causato da fattori imprevedibili e inevitabili.
- Colpa concorrente del paziente: se il paziente non segue le indicazioni mediche.
- Azione di equipe: il medico può essere ritenuto responsabile solo per l’errore imputabile alla sua specifica attività.
- Normativa di riferimento
- Articolo 2236 del Codice Civile: limita la responsabilità del medico per i casi di particolare difficoltà.
- Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): introduce criteri specifici per la responsabilità medica e distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- Codice Deontologico Medico: regola il comportamento etico e professionale del medico.
- Danno risarcibile
In caso di accertata responsabilità, il paziente può richiedere il risarcimento per:
- Danno biologico: lesioni alla salute.
- Danno morale: sofferenze psicologiche e fisiche.
- Danno patrimoniale: spese mediche, perdita di reddito.
- un ospedale pubblico,
- una clinica privata,
- un operatore sanitario assistenziale (come un infermiere).