EREDITA’ FRATELLI DIVISIONE IMPOSSIBILE AVVOCATO ESPERTO
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EREDITA’ FRATELLI DIVISIONE BOLOGNA IMPOSSIBILE AVVOCATO ESPERTO
EREDITA’ FRATELLI DIVISIONE RAVENNA IMPOSSIBILE AVVOCATO ESPERTO
EREDITA’ FRATELLI DIVISIONE FORLI CESENA IMPOSSIBILE AVVOCATO ESPERTO
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Spesso, ci troviamo costretti ad affrontare nella vita quotidiana questioni che richiedono di prendere importanti decisioni.
- In mancanza di volontà chiara del defunto, interviene la legge a colmare il vuoto; ma il modo migliore per disporre con un testamento e renderlo esecutivo è quello di preparare per tempo tutto il necessario, con la consulenza di un legale esperto. Inoltre, a seguito dell’apertura di una successione, il tempo è più importante di quanto si pensi: magari per tutelare il patrimonio ereditario o per evitare la dispersione dei beni. Conoscenza della Situazione Patrimoniale:
- Ottieni una chiara comprensione della situazione patrimoniale dell’eredità. Questo può includere beni immobili, conti bancari, investimenti e debiti. Raccogli documenti pertinenti, come testamenti, certificati di morte e altri documenti giuridici.
- Consultazione con un Avvocato Specializzato in Successioni:
- Per garantire che i tuoi diritti siano adeguatamente rappresentati, consulta un avvocato specializzato in diritto delle successioni. L’avvocato può aiutarti a comprendere le leggi locali sulla successione, a valutare la validità dei documenti ereditari e a guidarti attraverso il processo legale.
- Risoluzione delle Controversie per Via Legale o Alternativa:
- Se sorgono controversie o dispute durante il processo di successione, è possibile risolverle attraverso mezzi legali o alternative. La mediazione, ad esempio, potrebbe essere un modo per risolvere le dispute in modo meno conflittuale rispetto a una causa legale. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere necessario un ricorso ai tribunali.
- Quindi, interpellare subito uno studio legale competente in materia è anche il modo ottimale per risolvere eventuali problemi di chi è chiamato all’eredità.
- COME PREFERIRE UNA DIVISIONE CONSENSUALE AMICHEVOLE DELLA COMUNIONE EREDITARIA ANCHE PER TEMPI E COSTI
- L divisione ereditaria amichevole o ocnsensuale è quella che tutti i comproprietari sono d’accordo sulle modalità di divisione.
- FACCIO UN ESEMPIOI
- TRE EREDI EREDITANO SEI DIVERSI APPARTAMENTI E TRECENTOMILA EURO SUI CONTI CORRENTI
- DECIDONO CHE DUE DI LORO DIVIDERANNO I SEI APPARTAMENTI IL TERZO PRENDERA’ I TRECENTOMILA EURO LIQUIDI.
- Cioè concordino sulle loro quote astratte e sulle porzioni da assegnare (o vendere). L’accordo può essersi realizzato sia autonomamente, sia con l’attività di mediazione di un avvocato o di un tecnico. In caso di accordo bonario, i comproprietari devono porre in essere un vero e proprio contratto.
- Lo scioglimento volontario della comunione ereditaria immobiliare si riferisce alla situazione in cui i coeredi decidono di porre fine alla comunione dei beni ereditari in modo consensuale. Nel caso di un’immobile ereditato da più persone, ciascun coerede detiene una quota indivisa del bene, il che significa che nessuno dei coeredi ha la piena proprietà dell’immobile, ma piuttosto una parte di essa. Quando si opta per lo scioglimento volontario della comunione ereditaria, si stabilisce come gestire la proprietà in futuro.
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- MA COME PUO’ AVVENIRE?
1)la divisione fisica dell’immobile,
2)la vendita dell’intera proprietà e la distribuzione dei proventi tra i coeredi,
3)attraverso altri accordi che definiscono il modo in cui il bene sarà gestito o diviso.
Per procedere con lo scioglimento volontario della comunione ereditaria, di solito è necessario un accordo unanime tra tutti i coeredi o almeno la maggioranza qualificata, a seconda della legge locale. Successivamente, è importante registrare l’accordo presso l’ufficio competente, come il registro immobiliare, per rendere ufficiale la divisione o la gestione della proprietà.
È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto successorio per ottenere informazioni dettagliate e consulenza specifica riguardo alle leggi e alle procedure che si applicano nel paese o nella giurisdizione in questione.
Tale contratto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i comproprietari. I firmatari decidono nel contratto le regole con cui, nella pratica, ci si divideranno i beni. Possono decidere di assegnare a ciascun condividente di una parte materiale del bene o dei beni. Oppure possono decidere di vendere uno o più beni, per dividersi il ricavato. La divisione può avvenire anche secondo quote concrete di valore diverso rispetto alla quota astratta di comproprietà spettante. Il contratto di divisione, quando incide su diritti immobiliari, richiede l’intervento di un notaio. Attenzione comunque a fare i furbi! Un accordo che assegni ad un comproprietario o ad un erede una parte di un quarto minore a quanto a lui spettante può essere rescisso ai sensi dell’art. 763 c.c.
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QUANDO SI ARRIVA ALLA DIVISIONE GIUDIZIALE DEL OCMPENDIO EREDITATO , VUOL DIRE CHE MANCA UN ACCORDO O SPESSO UNA VOLONTA’ DI ACCORDO
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E se i comproprietari non trovano un accordo di divisione? La legge interviene dettando specifiche regole che devono essere seguite in sede giudiziale, nella causa di divisione. La divisione giudiziale della comunione immobiliare si verifica quando non c’è accordo tra i coeredi sulla divisione o la gestione della proprietà ereditaria e si rende necessaria l’intervento del tribunale per risolvere la questione. Questo può accadere quando i coeredi non riescono a raggiungere un accordo su come dividere l’immobile in modo equo o quando c’è disaccordo su altri aspetti rilevanti, come il valore dell’immobile o il modo in cui gestirlo.
Il processo di divisione giudiziale della comunione immobiliare comporta solitamente diverse fasi, che possono includere:
Richiesta al tribunale: Uno o più coeredi possono presentare una richiesta al tribunale per avviare il processo di divisione giudiziale.
Valutazione dell’immobile: Il tribunale può ordinare una valutazione dell’immobile per determinare il suo valore di mercato.
Ascolto delle parti: Il tribunale può ascoltare le argomentazioni e le prove presentate dalle parti coinvolte nel caso, inclusi i coeredi e i loro avvocati.
Decisione del tribunale: Alla luce delle prove e delle argomentazioni presentate, il tribunale emette una decisione sulla divisione o la gestione della proprietà ereditaria. Questa decisione può includere la divisione fisica dell’immobile, la vendita dell’intera proprietà e la distribuzione dei proventi tra i coeredi, o altre soluzioni ritenute adeguate dal tribunale.
Attuazione della decisione: Una volta emessa la decisione del tribunale, le parti coinvolte devono attuarla conformemente alle disposizioni stabilite.
La divisione giudiziale della comunione immobiliare è un processo legale complesso e può comportare costi e tempi considerevoli. È consigliabile ottenere assistenza legale da un avvocato specializzato in diritto successorio per navigare attraverso questo processo e garantire che i propri interessi siano adeguatamente rappresentati.
La causa di divisione dovrebbe essere intesa sempre come un’anticamera di una divisione amichevole. Ciò non solo per i costi, ma soprattutto per la durata incompatibile con lo “sfruttamento” economico del proprio patrimonio. E’ da tener presente che per essere operative le sentenze sulla proprietà devono passare in giudicato. Se un comproprietario è litigioso, si deve aspettare l’appello o la cassazione per mettere fine alla questione. Ciò detto, la legge prende in considerazione sia il caso della comunione immobiliare comodamente divisibile, sia di quella non comodamente divisibile.AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO SUCCESSIONI 0516447838
ART . 718 Codice CivileAVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO SUCCESSIONI 0516447838
BENI DIVISIBILI IN NATURA
art. 718 Codice Civile
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità [733, 734, 1114 c.c.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre – soprattutto – tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile.
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi – secondo un accertamento riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa – non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l’obiettivo dell’effettiva divisione in natura).
Quando una comunione immobiliare non è comodamente divisibile?
Secondo la giurisprudenza, una comunione immobiliare non è comodamente divisibile quando il frazionamento della stessa non è oggettivamente possibile oppure determinerebbe un notevole deprezzamento economico delle porzioni. Una comunione non è comodamente divisibile anche quando, tenuto conto dell’usuale destinazione dell’immobile e della sua pregressa utilizzazione, sia impossibile formare in concreto porzioni suscettibili autonomo e libero godimento (Cassazione n. 14577/2012). Facciamo qualche esempio di comunione non comodamente divisibile. Un unico modesto appartamento, che non può essere frazionato per l’impossibilità di creare due ingressi o due bagni. Oppure un terreno edificabile che, se suddiviso in due, realizzerebbe porzioni non più utilizzabili.
Quali sono i criteri di legge per la divisione della comunione immobiliare non comodamente divisibile?
La normativa indica più criteri divisionali fra loro alternativi ed elencati secondo un ordine di preferenza. Il primo criterio da seguire è l’assegnazione dell’intera comunione immobiliare al comproprietario con la quota maggiore. Ovvero anche ai comproprietari che, coalizzati, abbiano la quota maggiore. L’assegnazione al maggior quotista è, comunque, è subordinata al fatto che questi chieda l’assegnazione e si offra di versare un conguaglio agli altri comproprietari. Si veda a tal proposito l’art.720 c.c.
E se il comproprietario con la quota maggiore non intende farsi assegnare l’intera comunione immobiliare non comodamente divisibile?
In questo caso, uguale diritto all’assegnazione passa agli altri comproprietari, quelli con quota minore. Questi potranno chiedere, singolarmente o congiuntamente, che il bene venga loro assegnato in proprietà esclusiva. Se sono più comproprietari a chiedere l’assegnazione, nascerà una nuova comproprietà unicamente allo scopo di sciogliere la precedente comunione sull’immobile indivisibile.
Art 720 cc beni non divisibili
nell’eredità vi sono immobili(1) non comodamente divisibili(2)(3) [560 c.c.], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [722, 846 c.c.] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. S
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue l’inapplicabilità della disciplina sull’espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell’art. 599 c.p.c. (norma che impone al creditore di dare avviso dell’esecuzione forzata ai comproprietari).
Nell’ambito della normativa di cui all’art. 720 c.c., l’espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell’attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all’inclusione d’ufficio dell’immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota; analogamente, accertata la non comoda divisibilità di uno o più immobili ereditari, l’inclusione di essi nelle porzioni di più coeredi non può avere luogo se costoro non ne abbiano richiesta congiuntamente l’attribuzione, essendo in linea di principio vietato il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, cioè la divisione in lotti nell’interno dei quali si stabilisca comunione fra gruppi di condividenti, allorché non vi sia il consenso di costoro.
In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell’intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all’altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all’assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.
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In tema di scioglimento della comunione legale, l’attribuzione, in sede di divisione, dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest’ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall’assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull’intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all’immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell’assegno di mantenimento.
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