EREDITA’ COLLAZIONE dell’apertura della successione la collazione è automatica Sentenza 10 maggio – 25 settembre 2018, n. 22721
IL FATTO
TIZIO ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la sorella T.E. e la madre M.M.G., chiedendo di disporre l’apertura della successione di T.A., deceduto in data (OMISSIS), e di dichiarare T.E. tenuta alla collazione della donazione indiretta dell’immobile sito in (OMISSIS), acquistato con rogito del 20.2.1984 con denaro di appartenenza del de cuius, e M.M.G. alla collazione della donazione dell’autovettura Fiat Uno, infine di ordinare il rendimento del conto relativo ai beni mobili rimasti nell’abitazione in Roma e Cassino e delle rendite percepite, provvedendo alla divisione dell’asse ereditario.
CAIO ha resistito alla domanda di collazione dell’appartamento sito in (OMISSIS), asserendo di non aver beneficiato di alcuna elargizione di denaro da parte del de cuius, ed ha chiesto il rigetto della domanda di collazione dei beni mobili, in quanto gravati da usufrutto.[wpforms id=”21592″]
SEMPRONIO ha proposto domanda riconvenzionale di collazione della quota del 50% di due immobili siti in (OMISSIS), donati da T.A. alle figlie E. e M.. Ha dedotto di aver versato l’intera imposta di successione, del cui importo ha chiesto di tener conto nelle operazioni divisionali.[wpforms id=”21592″]
La suprema corte ritiene che :
La collazione ereditaria, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge ed indipendentemente da quale ne sia il fondamento giustificativo, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote (Cass. 3540/1971; Cass. 1988/1969; Cass. 2453/1976).
L’obbligo di collazione sorge quindi
automaticamente al momento dell’apertura della successione, indipendentemente da un’espressa domanda dei condividenti (Cass. 6490/1986; Cass. 1159/1995; Cass. 15131/2005; Cass. 8510/2018) e si attua, senza alternative, per i mobili mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell’eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento, o in caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato (artt. 750 e 751 c.c.).
Per i beni immobili l’art. 746, riproducendo la formulazione dell’art. 1015 del codice del 1866, dispone che essa ha luogo per imputazione o in natura su scelta di chi deve conferire, salvo che l’immobile donato non sia stato ipotecato o venduto (nel qual caso si procede per imputazione; cfr. art. 747 c.c.).
ABBIAMO QUINDI CHE :
Dall’insieme delle citate disposizioni, il conferimento per imputazione risulta, per esplicita volontà normativa, il modo in cui in generale si attua la collazione (secondo un’opzione normativa le cui origini risalgono all’art. 865 Codice napoleonico), mentre quello in natura è modalità sussidiaria, ammissibile limitatamente agli immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un’opzione riservata al donatario, su cui non possono influire nè la scelta del donante (che può solo dispensare dalla collazione ma non stabilire come essa debba avvenire: Cass. 5659/2015; Cass. 4381/1982; Cass. 1521/1980), nè gli altri coeredi, essendo consentita nell’esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.
Non giova – in contrario – ipotizzare che all’obbligo di collazione corrisponda un legato ex lege o ad un prelegato atipico a vantaggio degli altri coeredi che il donatario potrebbe adempiere, alternativamente, mediante imputazione o in natura (art. 1285 c.c.), non giustificandosi comunque, in base al dato positivo, un generale intervento sostitutivo del giudice ove la scelta dell’interessato dovesse mancare (dati i presupposti vincolanti di operatività degli artt. 1286, comma terzo, c.c. e 1287, comma terzo c.c.), considerato peraltro che, a differenza della disciplina generale, l’art. 746 c.c. riserva la scelta del modo in cui procedere alla collazione al solo coerede obbligato, senza contemplare alternative.
in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall’art. 737 c.c.,
- l’apertura della successione non determina l’automatica risoluzione dell’atto di liberalità, posto che, come detto, le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l’imputazione del loro valore (ed è fatta salva, quindi, l’attribuzione traslativa compiuta in vita dal de cuius), per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo venderla anche successivamente all’apertura della successione (Cass. 3731/1956), nel qual caso la collazione ha parimenti luogo per imputazione (art. 746 c.p.c., comma 2).
- La donazione è quindi posta nel nulla solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, ai sensi dell’art. 746 c.c., comma 1 (Cass. 3715/1955; Cass. 1845/1961), poichè in tal caso il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l’obbligo di versare alla massa l’equivalente pecuniario (Cass. 2453/1976; in motivazione, Cass. 25646/2008; Cass. 5659/2015; Cass. 9177/2018).
- Da tutte le esposte premesse consegue quindi che: l’apertura della successione determina automaticamente l’obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; b) solo la scelta del coerede per il conferimento in natura ha l’effetto di impedire l’imputazione del valore e fa rientrare l’immobile donato nella comunione ereditaria, restando escluso che tale effetto possa essere ottenuto per disposizione del giudice, adottata d’ufficio.